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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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- 1. Genitori responsabili se non controllano i profili social dei figliAccesso limitatoMatteo De Pamphilis · https://www.altalex.com/ · 1 aprile 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/03/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6538/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 6538/2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Parte_1 C.F._1
Serioli e dall'avv. Valentina Tonsi, entrambi del Foro di Brescia
-PARTE ATTRICE- contro
C.F. CP_1 C.F._2
C.F. ), CP_2 C.F._3
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Damiola, del Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 5.12.2024)
PER PARTE ATTRICE:
“Non accettato il contraddittorio su nuove domande ed eccezioni avversarie, voglia l'Ill.mo Tribunale di
Brescia, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa,
In via principale:
- accertate, ritenute e dichiarate, per tutti i motivi dedotti in atti, la lesione della reputazione personale, dell'onore e del decoro dell'attrice e le ripercussioni alla medesima derivanti a causa Parte_1 della condotta posta in essere da nel periodo tra l'estate e il mese di dicembre 2017, nonché CP_3 la responsabilità ex artt. 2047 e/o 2048 cod. civ. dei convenuti per tale condotta, condannare il sig. CP_2
e la sig.ra quali genitori di , in solido tra loro a risarcire il danno
[...] CP_1 CP_3 conseguente a tale lesione della reputazione personale, dell'onore e del decoro dell'attrice, nonché gli ulteriori danni che dovessero accertarsi in capo alla medesima, in misura non inferiore ad € 26.000,00 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, se del caso anche secondo equità.
In via istruttoria:
- fermo che, con ordinanza in data 13 aprile 2023 il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione alla luce della documentazione prodotta e di quella acquisita (fascicolo del giudizio penale iscritto a carico di presso il Tribunale dei Minorenni di Brescia al n. 521/2018 r.g.n.r.), CP_3
A) ordinare ex art. 210 c.p.c. ai convenuti, all'ASST Franciacorta di Chiari (BS) e al CP_4
(BS) la produzione in giudizio di tutta la documentazione inerente la situazione di
[...] [...]
relativa all'ambito clinico, psico-sociale, scolastico e relazionale;
CP_3
B) disporre CTU volta a verificare, sulla base dei dati e delle informazioni raccolte nel corso delle indagini penali, che i fatti denunciati (creazione di profili Instagram fake, pubblicazione di fotografie ritraenti l'attrice modificate con l'inserimento di contenuti pornografici, insulti a contenuto sessuale, commenti denigratori e minacce, pubblicati anche sul reale profilo Instagram della danneggiata) sono riconducibili alla figlia dei convenuti, indicando la risonanza mediatica e la visibilità che tali contenuti hanno avuto, attraverso la ricostruzione del numero di followers dei diversi profili fake e di quello realmente riconducibile all'attrice;
C) disporre CTU psicologica sulla persona di volta a verificare ed accertare le Parte_1 ripercussioni che gli eventi denunciati hanno avuto sull'attrice sotto il profilo psicologico, morale e relazionale;
D) ammettere prova per interrogatorio formale dei sig.ri e e per testi sulle CP_2 CP_1 seguenti circostanze: cap. 1: vero che, dall'agosto 2010, è stata in carico al Servizio di Neuropsichiatria CP_3 infantile, con diagnosi di ritardo intellettivo di lieve entità (cfr. doc. 11); cap. 2: vero che era munita di certificazione di handicap ai sensi della L. 104/1992 e CP_3 beneficiava del supporto dell'insegnante di sostegno e dell'assistente ad personam per le relazioni sociali
(cfr. doc. 11 e 13); cap. 3: vero che, durante la frequenza della scuola secondaria superiore (Istituto Golgi ad indirizzo grafico-pubblicitario di Brescia), ha seguito un programma scolastico differenziato con CP_3
l'uso del disegno come mezzo di comunicazione e di comprensione delle consegne e degli esercizi (cfr. docc. 11 e 13);
2 cap. 4: vero che, dall'anno 2017, il ha attivato per un servizio di Controparte_4 CP_3 educativa domiciliare (cfr. docc. 11 e 13); cap. 5: vero che, durante il servizio di educativa domiciliare, l'educatrice aveva avviato con
[...]
un percorso di guida all'utilizzo dei social network, volto principalmente a responsabilizzare la CP_3 ragazza nel loro utilizzo, con particolare attenzione alla protezione dei dati personali (cfr. doc. 13); cap. 6: vero che, durante il percorso di guida all'utilizzo dei social network, l'educatrice rendeva
[...]
e i di lei genitori dei potenziali rischi derivanti dalla comunicazione con soggetti Parte_2 sconosciuti e dalla pubblicazione di contenuti fotografici inappropriati (cfr. doc. 13); cap. 7: vero che, all'inizio del percorso di guida all'uso dei social network, seguiva le CP_3 indicazioni dell'educatrice (cfr. doc. 13); cap. 8: vero che, durante il percorso di guida all'uso dei social network, ha bloccato CP_3
l'accesso del suo profilo alla famiglia e agli operatori, riferendo di volerlo usare in autonomia e senza filtri così come poi ha fatto (cfr. doc. 13); cap. 9: vero che, a partire dal mese di luglio 2017, apprendeva, anche su segnalazione Parte_1 di sconosciuti, della creazione di profili Instagram fake a lei riconducibili, sui quali venivano pubblicate fotografie modificate e sessualmente esplicite, insulti e minacce;
cap. 10: vero che, nel periodo estate – inverno 2017, il profilo Instagram di aveva circa Parte_1
6000 followers ed era seguito, tra gli altri, da parenti, compagni di scuola, amici e conoscenti;
cap. 11: vero che, a partire dal mese di luglio 2017, da quando ha iniziato a vedere i
Parte_1 profili Instragram fake e le fotografie modificate e sessualmente esplicite nonché a leggere insulti e minacce pubblicati anche sul suo personale profilo Instragram, la stessa confidava ai propri amici, ai propri genitori e parenti di aver paura di essere seguita, nel corso del tragitto da casa alla stazione e da quest'ultima a scuola (e viceversa) e durante i momenti di svago in cui usciva da casa, e di essere terrorizzata che le potesse succedere qualcosa in questi momenti;
cap. 12: vero che, nel periodo estate – inverno 2017, chiedeva quotidianamente a
Parte_1 qualcuno (amici, compagni di classe e parenti) di accompagnarla nei suoi spostamenti da casa verso scuola e viceversa oltre che nei momenti di svago in cui usciva da casa;
cap. 13: vero che, nel periodo estate – inverno 2017, rinunciava ad uscire da casa per
Parte_1 momenti di svago, se non aveva qualcuno che l'accompagnava negli spostamenti;
cap. 14: vero che, nel periodo estate – inverno 2017 e anche successivamente, sino a quando non si è scoperta la provenienza degli insulti e delle minacce presenti sui profili Instagram fake a lei riconducibili, confidava ai propri amici, ai propri genitori e ai parenti di essere agitata
Parte_1
e spaventata quando leggeva su Instagram gli insulti e le minacce che le venivano rivolti;
cap. 15: vero che, nel medesimo periodo e sino a quando non si è scoperta la provenienza degli insulti e
3 delle minacce rivolti alla loro figlia, anche i genitori di confidavano ad amici e parenti Parte_1 di essere spaventati;
cap. 16: vero che, nel periodo estate – inverno 2017, quando leggeva su Instagram gli Parte_1 insulti e le minacce che le venivano rivolti piangeva;
cap. 17: vero che, nel periodo estate – inverno 2017, confidava ai propri amici, ai Parte_1 propri genitori e ai parenti di provare vergogna per le fotografie che erano state pubblicate su Instagram nonché per gli insulti e le minacce che le venivano rivolti.
Si indicano i seguenti testimoni:
a) sui capitoli da 1 a 8:
- dott.ssa c/o (BS), Area Socio-Culturale; Tes_1 Controparte_4
- dott.ssa c/o ASST Franciacorta di Chiari (BS); Testimone_2
- dott. c/o ASST Franciacorta di Chiari (BS). Testimone_3
b) sui capitoli da 9 a 17:
- sig.ri da TO (BS), via Sant'Andrea n. 152; Testimone_4
- sig.ra , da TO (BS), via Sant'Andrea n. 152; Testimone_5
- sig.ra da TO (BS), via Sant'Andrea; Tes_6
- sig.ra da TO (BS), via dei Patrioti n. 6; Testimone_7
- sig.ra , da RE (BS), via Don L. Troncana n. 3; Testimone_8
- sig. , da TO (BS), via Sant'Anna n. 33; CP_5
- sig. , da TO (BS), via Alessandro Manzoni n.
4. Controparte_6
Con abilitazione alla prova contraria sui capitoli ex adverso dedotti, ove ammessi.
In ogni caso:
- beneficio di spese e compensi professionali di causa, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA di legge”.
PER PARTE CONVENUTA:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:
In via preliminare:
- accertata la carenza della vocatio in ius, così come indicata nell'atto di citazione notificato, dichiarare la nullità della citazione, con ogni conseguente effetto.
Nel merito
- in via principale: accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva dei signori CP_1
4 e quale elemento costitutivo della domanda così come formulata da parte attrice, CP_1 CP_2 rigettare tutte le domande formulate nell'atto di citazione, con ogni conseguente effetto;
- in via principale: per i motivi sopra esposti, accertata e dichiarata, ai sensi e per gli effetti degli artt.
2047 e 2048 Cod. Civ, la corretta condotta degli odierni convenuti nell'istruire, educare e vigilare sulla figlia e la non riconducibilità dei fatti di cui al procedimento penale n. 521/18 + 580/2018 rgnr CP_3 all'azione e/o omissione dei medesimi, respingere le domande di parte attrice nei confronti dei signori
e , ivi compresa la domanda risarcitoria, con ogni conseguente effetto;
CP_1 CP_2
- in via principale: per i motivi sopra esposti, accertata e dichiarata l'assenza e/o carenza di prova circa la sussistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali in capo alla signora Parte_1 respingere le domande di parte attrice nei confronti dei signori e , con ogni CP_1 CP_2 conseguente effetto;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito accolga le domande formulate da parte attrice, rideterminare le pretese attoree nella minor somma che verrà eventualmente accertata nel corso del presente giudizio;
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 5241 del 4.03.2011. Cfr. altresì
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza n. 8294 del 12.04.2011; Cass. civ., Sez. I, Sentenza n. 16056 del
2.08.2016: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere
5 tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha convenuto in giudizio e quali genitori di Parte_1 CP_1 CP_2
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa di una serie di CP_3 condotte illecite poste in essere da quest'ultima, all'epoca dei fatti minorenne, mediante l'uso
(rectius, abuso) di un noto social network.
1.1 A tal fine, parte attrice, anch'ella all'epoca dei fatti minorenne, ha allegato di essere stata vittima, dal luglio al dicembre del 2017, di una pluralità di episodi aventi carattere diffamatorio, denigratorio, offensivo e minatorio, realizzati da tramite CP_3
'Instagram', i quali avrebbero determinato una grave lesione della sua reputazione, del suo onore e del suo decoro.
Nel dettaglio, ha esposto che il 1°.
9.2017 aveva sporto denuncia-querela contro ignoti Pt_1
a causa della comparsa su tale social network di alcuni profili a lei riconducibili, creati da sconosciuti a partire dal mese di luglio di quell'anno, aventi finalità diffamatorie. Infatti, ivi erano state pubblicate sia fotografie illegittimamente prelevate dal suo account personale e modificate con l'uso di software per l'elaborazione delle immagini, inserendo contenuti pornografici, sia insulti volgari, in particolare a sfondo sessuale, oltre a commenti offensivi a lei diretti.
Successivamente, in data 31.10.2017 e 7.2.2018 l'attrice aveva integrato la denuncia-querela, riferendo, in primo luogo, che era stato creato un altro profilo 'Instagram' a lei riconducibile, contenente le proprie generalità, oltre a plurimi commenti offensivi, minacciosi e intimidatori;
inoltre, erano comparsi, anche nel proprio account personale, diversi commenti ed epiteti diffamatori, i quali erano risultati provenire da due utenti con profilo attivo.
Pertanto, era stato aperto un procedimento penale a carico di ignoti per i reati di cui agli artt.
595, co. 2 e 3, e 660 c.p. Nell'ambito dell'attività di indagine condotta dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Brescia, erano stati individuati una serie di indirizzi IP riconducibili a un'utenza che aveva consultato varie volte i predetti falsi profili.
Tale utenza era risultata intestata a padre di , compagna di classe di CP_2 CP_3
Quest'ultima era quindi stata individuata quale presumibile creatrice dei profili Pt_1
'Instagram' apparentemente riconducibili all'attrice.
6 Il fascicolo era stato trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Brescia, ove il procedimento penale era stato iscritto nei confronti di CP_3 per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p.
[...]
Nel corso dell'indagini, erano state sentite a s.i.t. e la madre, le quali avevano riferito Pt_1 che nel periodo compreso tra luglio e dicembre del 2017 la prima aveva vissuto in un perenne stato d'ansia, e che la gravità e il tenore degli insulti ricevuti e delle fotografie sessualmente esplicite pubblicate l'avevano profondamente umiliata.
Alla luce di tali dichiarazioni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia aveva disposto la modifica delle iscrizioni a carico di in relazione ai CP_3 seguenti reati: sostituzione di persona (art. 494 c.p.), diffamazione aggravata (art. 595, co. 3
c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater, co. 1
c.p.).
Nel proseguo delle investigazioni, l'indagata aveva dichiarato di non aver realizzato alcuno dei fatti che le erano contestati e di non sapere chi potesse essere il responsabile. Aveva riferito, altresì, di essere seguita da un'insegnante di sostegno e depositato ampia documentazione medica, da cui era emersa la sua presa in carico da parte del Servizio di
Neuropsichiatria Infantile sin dall'agosto del 2010, con diagnosi di ritardo intellettivo di lieve entità, e che era munita di certificazione ai sensi della L. 104/1992. In ragione di tali circostanze, l'indagata era seguita, oltre che dall'insegnante di sostegno, anche da un assistente ad personam per le relazioni sociali e da un'educatrice domiciliare con cui aveva iniziato un percorso di responsabilizzazione e socializzazione nel proprio contesto di vita.
L'esistenza di tali problematiche comportamentali e psicologiche era stata confermata dalla relazione redatta dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di . CP_4
Da essa era emersa l'attivazione di un servizio educativo domiciliare, nel corso del quale, tra le altre cose, un'educatrice aveva avviato con la ragazza un percorso per insegnarle come utilizzare correttamente i social network, con l'obiettivo principale di renderla più consapevole e responsabile nell'uso di tali strumenti. A tal riguardo, la relazione aveva messo in luce che seppur inizialmente interessata a seguire i consigli dell'educatrice, CP_3 improvvisamente “ha bloccato l'accesso del suo profilo alla famiglia e agli operatori riferendo di volerlo usare in autonomia e senza filtri, come suoi coetanei” (pag. 2 doc. 13 fasc. att.). In relazione ai reati a lei contestati, “la ragazza non sembra aver consapevolezza di quanto commesso, non ha sviluppato alcun senso di colpa sull'accaduto. Non sembra percepirne la gravità” (pag. 3 doc. 13 fasc. att.).
7 Nel corso dell'udienza preliminare, l'imputata aveva reso l'esame e, ritrattando del tutto quanto in precedenza dichiarato, aveva ammesso di aver posto in essere le condotte a lei ascritte.
Al termine dell'udienza, il Tribunale per i Minorenni di Brescia aveva pronunciato sentenza con la quale era stata affermata la sussistenza dei fatti in esame, peraltro ampiamente ammessi, e tuttavia, considerate le condizioni psico-fisiche dell'imputata, aveva disposto “non doversi procedere nei confronti di per i reati a lei ascritti perché non imputabile al CP_3 momento del fatto per incapacità di intendere e di volere” (cfr. pag. 3 doc. 15 fasc. att.).
Alla luce di tali allegazioni, parte attrice ha convenuto in giudizio i genitori di CP_3 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti, stante la loro responsabilità ai sensi degli artt. 2047 e 2048 c.c.
1.2 Si sono costituiti in giudizio e a mezzo dello stesso difensore, CP_1 CP_2 chiedendo il rigetto della domanda attorea e contestando il relativo quantum.
In via preliminare, hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione, in quanto carente in punto di vocatio in ius.
Inoltre, hanno contestato la sussistenza della propria legittimazione passiva, poiché nella domanda attorea difetterebbe l'indicazione della loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, quale suo elemento costitutivo.
Nel merito, hanno sostenuto la correttezza e ineccepibilità della propria condotta nell'istruire, educare e sorvegliare , così dovendosi escludere la loro responsabilità ex artt. 2047 e CP_3
2048 c.c. A tal fine, hanno esposto di essersi presi cura della figlia sin dalla sua tenera età, rivolgendosi negli anni, a causa delle difficoltà nello sviluppo dalla stessa manifestate, a vari specialisti in ambito medico e assistenziale, fino a che, nel 2010, la ragazza era stata presa in carico dalla Neuro Psichiatria Infantile. Hanno rappresentato, altresì, che nel 2017 era stato attivato un ulteriore intervento educativo domiciliare a opera del Servizio Sociale del Comune di , avente come obbiettivo la crescita dell'autonomia e della capacità di CP_4 socializzazione della figlia.
In sintesi, hanno dedotto di aver “attivato tutti i canali e le strutture indispensabili al fine di fornire
a il supporto necessario per un corretto sviluppo, nonostante le sue difficoltà” (pag. 10 comp. CP_3 cost.). Motivo per il quale non potrebbe essere ravvisata a loro carico alcuna culpa in educando.
Del pari, hanno sostenuto l'insussistenza della culpa in vigilando, rappresentando da un lato, di aver imposto alla figlia la condivisione delle credenziali di accesso ai suoi profili social, così da poterne controllare l'operato, e dall'altro, di aver richiesto l'attivazione di uno specifico servizio di educazione domiciliare avente a oggetto anche l'educazione al corretto utilizzo
8 della rete. Hanno riferito, inoltre, che erano soliti effettuare regolari controlli esterni, navigando tra i post pubblicati dalla figlia sul proprio profilo, in qualità di amici/followers, e che le avevano costantemente ribadito di prestare attenzione ai pericoli del mondo virtuale.
Quanto ai falsi profili creati da , i genitori hanno esposto di non averne avuto CP_3 conoscenza, non possedendo “le competenze tecnico-informatiche per verificare l'eventuale esistenza di profili fake che non risultino dal profilo ufficiale salvato su di un dispositivo” (pag. 10 comp. cost.).
Infine, hanno contestato il quantum dei danni richiesti da Pt_1
1.3 Dopo l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6
c.p.c., è stata disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento penale, mentre le ulteriori istanze istruttorie sono state rigettate.
In data 11.3.2024 il fascicolo è stato assegnato al ruolo dello scrivente Giudice, il quale, esperito infruttuosamente un tentativo di conciliazione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, con successiva concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. In via preliminare, i convenuti hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione in quanto
“carente in punto di vocatio in ius poiché manca qualsivoglia riferimento allo stato sotteso all'idonea chiamata in causa dei signori e ex art. 2047 e/o 2048 cod. civ. ovvero la loro qualità di CP_1 CP_3 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia allora minore ” (pag. 7 comp. CP_3 cost.).
L'eccezione non è fondata.
Infatti, anche se nelle conclusioni della citazione non è espressamente indicata la qualità di esercenti la responsabilità genitoriale in capo ai convenuti, tuttavia essa emerge in maniera inequivocabile nella narrativa dell'atto (cfr. pagg. 8, 9).
Deve, pertanto, ritenersi sussistente anche la loro legittimazione passiva. Infatti, è pacifico e incontestato il titolo in base al quale i convenuti sono stati chiamati a rispondere, ai sensi degli artt. 2047 e/o 2048 c.c., dei danni arrecati all'attrice dalla propria figlia, minorenne e incapace di intendere e di volere al tempo dei fatti (peraltro, nella stessa comparsa di costituzione e risposta si trova conferma del fatto che “i signori e sono i genitori di CP_1 CP_2
nata a [...], il [...]” - pag. 3). CP_3
*** ** ***
§ 3. Nel merito, la domanda avanzata da parte attrice è fondata, fermo restando quanto si dirà
a proposito del quantum debeatur (cfr. § 4).
9 3.1 Innanzitutto, devono ritenersi provati i fatti nei termini prospettati in citazione, alla luce della documentazione prodotta dalle parti e di quella acquisita nel corso del giudizio.
Nel dettaglio, la prova delle condotte illecite poste in essere da ai danni di CP_3 emerge dagli atti del procedimento penale conclusosi con la sentenza emessa dal Pt_1
Tribunale per i Minorenni di Brescia, che così conclude: “[…] dagli atti processuali ed in particolare dalla denuncia della parte offesa e dagli allegati alla notizia di reato acquisiti con le indagini della Polizia Postale, emerge la sussistenza dei fatti in esame, peraltro ampiamente ammessi dall'odierna imputata” (pag. 3 doc. 15 fasc. att. Cfr. altresì docc. 7, 9 e 14 fasc. att.).
Orbene, il compendio probatorio valorizzato dal giudice penale, rivalutato con pienezza di cognizione anche in tale sede, depone nel senso della prova dell'illecito (sull'utilizzabilità di tale materiale cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 3102 del 04/03/2002, Rv. 552771 - 01;
Cass. civ., Sez. L - , Sentenza n. 8603 del 03/04/2017, Rv. 643896 - 01).
A ciò non osta il fatto che la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Brescia non ha efficacia di giudicato.
Infatti, tale pronuncia può essere utilizzata nel presente giudizio, unitamente alle prove raccolte nel procedimento penale, quale fonte di convincimento (sul punto cfr. ex multis Cass. civ., Sez. L - , Sentenza n. 14570 del 12/06/2017; Cass. civ., Sez. lav., Sentenza n. 22909 del
21.7.2022)
D'altro canto, non sono emerse circostanze di segno contrario, che sarebbe stato onere dei convenuti allegare e, soprattutto, provare.
3.2 Ciò considerato in fatto, in diritto è necessario verificare la validità dei criteri di imputazione dei danni invocati da parte attrice. Occorre, dunque, premettere un breve richiamo alle linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in relazione agli artt. 2047 e 2048 c.c., anche al fine di vagliare il profilo relativo al riparto degli oneri probatori.
Entrambi i criteri di imputazione fatti valere dall'attrice sono astrattamente validi. Infatti, i convenuti sono gli esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia, all'epoca dei fatti incapace di intendere o di volere (cfr. art. 2047 c.c.) nonché minorenne (cfr. art. 2048 c.c.).
In concreto, però, l'unico criterio di imputazione valido nel caso in esame è il primo. Infatti, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che tali due tipologie di responsabilità siano alternative e non concorrenti tra loro, in dipendenza dell'accertamento dell'esistenza della capacità di intendere e di volere (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza n. 2606 del 25.3.1997).
Infatti, presupposto per l'applicazione dell'art. 2048 c.c. è che il minore sia capace di intendere e di volere;
se difetta tale requisito, i genitori possono ugualmente rispondere ma ai sensi dell'art. 2047 c.c.
10 Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie oggetto del giudizio, si osserva che per tutto quanto sopra argomentato e tenuto conto della CP_3 documentazione presente in atti (cfr. docc. 11, 13 fasc. att., docc.
2-10 fasc. conv.), all'epoca dei fatti era incapace di intendere e di volere (cfr. in particolare pagg. 2, 3 doc. 13 fasc. att.:
“Presenta chiari segnali di disagio e limitata conoscenza della realtà ad es. non conosce le azioni da eseguire per aprire e chiudere una porta […] ignora totalmente il significato di semplici concetti e nozioni, ed ha una cultura generale del tutto inesistente;
ha difficoltà di comprensione e logico-pratiche, questo quanto riscontrato finora”). Motivo per il quale il criterio di imputazione dei danni è quello di cui all'art. 2047 c.c.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che in ambito civile compete al giudice accertare se, in base al vizio di mente, all'età immatura o ad altra causa, esuli in concreto la capacità di intendere e volere (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 2425 del 18/06/1975). Fermo restando che lo stato di incapacità di intendere o di volere deve essere accertato caso per caso, anche mediante presunzioni, quali il riferimento alla stessa età del minore (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 565 del 30/01/1985). Ai fini di cui all'art. 2047 c.c., per affermare o escludere la capacità di intendere e di volere di un minore d'età, autore di un fatto illecito, il giudice di merito non è tenuto a compiere una indagine tecnica di tipo psicologico quando le modalità del fatto e l'età del minore siano tali da autorizzare una conclusione in un senso o nell'altro
(cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 23464 del 19/11/2010, Rv. 615600 - 01).
Pertanto, i convenuti erano tenuti alla sorveglianza della figlia, la cui incapacità era pacifica e a essi nota, stante la sua lunga storia clinica (a tal riguardo, basti pensare che a , già CP_3 nell'agosto 2010, era stata diagnosticata una forma di 'ritardo intellettivo di lieve entità' con rilascio di certificazione ai sensi della L. 104/1992 - cfr. doc. 11 fasc. att.), nonché alla luce delle sue gravi difficoltà nelle relazioni e nel comprendere le conseguenze dei propri agiti, circostanze sussistenti anche al tempo di verificazione dei fatti oggetto del presente giudizio.
L'art. 2047 c.c. configura una forma di responsabilità diretta, fondata sull'inosservanza del dovere di vigilanza sul soggetto incapace. Per quanto riguarda il riparto dell'onere probatorio, il danneggiato deve dimostrare solamente che il danno è stato cagionato da un incapace
(elemento positivo), mentre il sorvegliante deve dimostrare di non aver potuto evitare il fatto
(elemento negativo) (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 1148 del 20.1.2005; Cass. civ.,
Sez. III, sentenza n. 12965 del 16.6.2005; Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 21972 del 19.10.2007).
Sul punto, la giurisprudenza è particolarmente severa nell'esigere dal sorvegliante la dimostrazione di aver fatto quanto possibile per scongiurare la condotta illecita. La prova liberatoria non può consistere nel dimostrare di aver adottato sufficiente diligenza nella
11 vigilanza, ma deve individuare uno specifico ostacolo che, di fatto, ha impedito di esercitare la dovuta sorveglianza sull'incapace. In altri termini, una volta che il danno si è verificato e che si è dimostrato il rapporto di sorveglianza, il sorvegliante per liberarsi da responsabilità deve dimostrare di non aver creato o lasciato permanere situazioni di pericolo, tali da permettere o da agevolare il compimento di atti lesivi.
Nel caso in esame, ritiene il Tribunale che i convenuti non abbiano dimostrato di “non aver potuto impedire il fatto”, dal momento che gli accorgimenti da loro predisposti con riferimento all'utilizzo dei social network da parte della figlia non possono ritenersi sufficienti per escludere la responsabilità ex art. 2047 c.c.
Come risulta dalla relazione dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di datata CP_4
11.2.2020, “sebbene inizialmente la ragazza appariva intenzionata a farsi supportare dall'operatrice a un certo punto ha bloccato l'accesso del suo profilo alla famiglia e agli operatori riferendo di volerlo usare in autonomia e senza filtri, come i suoi coetanei” (pag. 2 doc. 13 fasc. att.).
Pertanto, non risulta che l'utilizzo dei social network e della rete, mondi peraltro caratterizzati da notevoli insidie, sia stato oggetto di adeguata vigilanza a opera di coloro che vi erano tenuti, vale a dire i genitori, tanto è vero che la figlia era riuscita addirittura a bloccarne l'accesso.
Neppure giova il richiama operato dai convenuti alla mancanza di “competenze tecnico- informatiche per verificare l'eventuale esistenza di profili fake che non risultino dal profilo ufficiale salvato su di un dispositivo” (pag. 10 comp. cost.). Infatti, la vigilanza sull'uso dei social netowrk da parte della figlia avrebbe dovuto, stanti le più volte rimarcate criticità comportamentali della medesima, essere costante ed elevata. Mentre così non è stato.
Anzi, proprio tale deficit di competenze tecnico-informatiche avrebbe dovuto indurre gli odierni convenuti a calibrare la sorveglianza sulla figlia in maniera ancora più rigorosa.
*** ** ***
§ 4. Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta allora di liquidare i danni subìti dall'attrice.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, pur non essendo il danno da lesione dei diritti fondamentali (quali la reputazione, l'onore e il decoro) in re ipsa, la prova dello stesso può essere fornita anche tramite presunzioni semplici (cfr. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 9385 del 16.4.2018; Cass. civ., Sez. VI, sentenza n. 8861 del 31.3.2021).
Nel caso in esame, i falsi profili 'Instagram' creati da e i commenti gravemente CP_3 offensivi e intimidatori pubblicati su di essi, così come la diffusione di fotografie dell'odierna
12 attrice 'ritoccate' con aggiunta di particolari pornografici, hanno senza dubbio causato a un danno non trascurabile, tenuto anche conto del fatto che, all'epoca, era Pt_1 minorenne.
Tali condotte, infatti, hanno avuto un impatto negativo sulla sua immagine sociale, poiché i contenuti sono stati visualizzati da numerosi utenti del social network, i quali si sono formati una percezione distorta e profondamente negativa dell'attrice, che è stata pubblicamente umiliata e insultata.
Considerato anche che 'Instagram' è un social network molto popolare, soprattutto tra i giovani, e che l'account personale dell'odierna attrice era seguito da circa seimila utenti, tra cui familiari, amici e compagni di classe.
Infine, non può sottacersi che la danneggiata, nell'arco temporale in cui è stata vittima degli episodi lesivi descritti, è stata costretta a vivere in un costante stato di paura e di ansia, poiché, del tutto comprensibilmente, ha temuto (anche alla luce della provenienza anonima delle vessazioni) di essere perseguitata da malintenzionati (cfr. doc. 9 fasc. att.).
Quanto all'ammontare del danno non patrimoniale, in assenza di criteri normativi, può procedersi alla sua liquidazione tenendo conto della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta in materia, considerato anche il mezzo utilizzato per perpetrare l'illecito (cfr. Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 10762 del 2022: “Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "Facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo,
c.p., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5,
n. 13979 del 25.1.20121, Rv. 281023)”).
In particolare, occorre fare applicazione delle cd. Tabelle di Milano, nella loro versione aggiornata all'epoca della decisione, vale a dire quelle del 2024, così come indicato anche da parte attrice (cfr. 'Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa', e in giurisprudenza Cass. civ., Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 8248 del 27/03/2024, Rv. 670567 - 01). Esse, infatti, garantiscono un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed un'uniformità di giudizio in casi analoghi.
Nel dettaglio, i parametri adoperati, per quanto di interesse nel caso in esame, sono: a) la notorietà del diffamante;
b) le cariche pubbliche e il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dal diffamato;
c) la natura della condotta diffamatoria (se inerente alla sfera personale o professionale, se violativa della sola verità o anche della continenza e
13 della pertinenza, se circostanziata o generica, se vi sia uso del turpiloquio, se la condotta abbia anche rilievo penale, etc.); d) l'esistenza di condotte diffamatorie singole, reiterate o l'orchestrazione di vere e proprie campagne stampa;
f) l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione;
g) il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione;
h) la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie;
i) la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato.
Sulla scorta di tali parametri, le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, muovendo dall'esame comparativo delle sentenze raccolte, ha individuato cinque tipologie di diffamazione: 1) diffamazioni di tenue gravità: danno liquidabile nell'importo da € 1.175,00 ad
€ 11.750,00; 2) diffamazioni di modesta gravità: danno liquidabile nell'importo da € 11.750,00 ad € 23.498,00; 3) diffamazioni di media gravità: danno liquidabile nell'importo da € 23.498,00 ad € 35.247,00; 4) diffamazioni di elevata gravità: danno liquidabile nell'importo da € 35.247,00 ad € 58.745,00; 5) diffamazioni di eccezionale gravità: danno liquidabile in importo superiore ad € 58.745,00.
Con riferimento ad ognuna di queste categorie, le Tabelle riportano, poi, una serie di indici utili a inquadrare il caso in una di esse.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la diffamazione in esame debba essere ritenuta di
'modesta gravità'.
Da un lato, infatti, il grado non certamente tenue di offensività dei contenuti pubblicati da sui profili 'Instagram', il carattere reiterato della condotta, la notevole CP_3 potenzialità diffusiva del mezzo usato (in grado di raggiungere numerosi utenti) e lo stato di ansia e di paura in cui, a causa degli episodi in esame, quest'ultima si è trovata nel periodo di verificazione degli stessi (luglio - dicembre 2017) porta a escludere la ravvisabilità di un illecito più lieve.
D'altro canto, tuttavia, diverse circostanze inducono a non discostarsi dall'inquadramento della fattispecie in esame nella categoria della 'modesta gravità': innanzitutto, all'epoca dei fatti non aveva alcuna notorietà, mentre la diffamata non rivestiva cariche CP_3 pubbliche, ruoli istituzionali o professionali;
inoltre, i fatti non hanno avuto risonanza mediatica (al di fuori del social network), non sono certamente caratterizzati da una particolare intensità dell'elemento psicologico in capo alla diffamante (che, come visto, all'epoca dei fatti era incapace di intendere e di volere) e hanno avuto limitate ripercussioni sulla vita di relazione, scolastica e/o professionale di (tenuto anche conto del contenuto lasso Pt_1 temporale in cui si sono svolti i fatti).
14 Ciò considerato, appare congruo liquidare a favore dell'attrice la somma di € 15.000,00 in moneta attuale, cifra che si colloca di poco al di sotto del valore mediano tra quella minima e massima liquidabile per le diffamazioni di 'modesta gravità'. Su tale importo, comprensivo in via equitativa di ogni pregiudizio patito dall'attrice, decorrono gli interessi legali dalla data odierna e fino al soddisfo.
Infine, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto sinora osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico dei convenuti, in solido tra loro (mentre la sola riduzione del quantum debeatur rispetto a quanto richiesto dall'attrice non può giustificare una loro compensazione - cfr. Cass. civ., Sez.
U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 - 01).
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014
(nella sua versione più aggiornata) per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento.
Valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per quella di trattazione e istruttoria (stante l'attività in concreto svolta).
Non possono essere riconosciuti a favore di parte attrice i compensi per la fase di attivazione della negoziazione assistita (come indicato nella nota spese), dal momento che, avendo natura di danno emergente, avrebbero dovuto essere oggetto di apposita domanda nell'ambito delle ordinarie preclusioni processuali (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 24481 del 4/11/2020,
Rv. 659763 - 02).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone: dichiara tenuti e condanna e in solido tra loro, al pagamento a CP_1 CP_2 favore di dell'importo di € 15.000,00, oltre interessi dalla data odierna e sino Parte_1 al saldo;
dichiara tenuti e condanna e in solido tra loro, a rimborsare a CP_1 CP_2
le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.237,00 per Parte_1 compensi, € 285,30 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 4 marzo 2025
15 Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Ludovico Valotti.
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 6538/2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Parte_1 C.F._1
Serioli e dall'avv. Valentina Tonsi, entrambi del Foro di Brescia
-PARTE ATTRICE- contro
C.F. CP_1 C.F._2
C.F. ), CP_2 C.F._3
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Damiola, del Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 5.12.2024)
PER PARTE ATTRICE:
“Non accettato il contraddittorio su nuove domande ed eccezioni avversarie, voglia l'Ill.mo Tribunale di
Brescia, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa,
In via principale:
- accertate, ritenute e dichiarate, per tutti i motivi dedotti in atti, la lesione della reputazione personale, dell'onore e del decoro dell'attrice e le ripercussioni alla medesima derivanti a causa Parte_1 della condotta posta in essere da nel periodo tra l'estate e il mese di dicembre 2017, nonché CP_3 la responsabilità ex artt. 2047 e/o 2048 cod. civ. dei convenuti per tale condotta, condannare il sig. CP_2
e la sig.ra quali genitori di , in solido tra loro a risarcire il danno
[...] CP_1 CP_3 conseguente a tale lesione della reputazione personale, dell'onore e del decoro dell'attrice, nonché gli ulteriori danni che dovessero accertarsi in capo alla medesima, in misura non inferiore ad € 26.000,00 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, se del caso anche secondo equità.
In via istruttoria:
- fermo che, con ordinanza in data 13 aprile 2023 il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione alla luce della documentazione prodotta e di quella acquisita (fascicolo del giudizio penale iscritto a carico di presso il Tribunale dei Minorenni di Brescia al n. 521/2018 r.g.n.r.), CP_3
A) ordinare ex art. 210 c.p.c. ai convenuti, all'ASST Franciacorta di Chiari (BS) e al CP_4
(BS) la produzione in giudizio di tutta la documentazione inerente la situazione di
[...] [...]
relativa all'ambito clinico, psico-sociale, scolastico e relazionale;
CP_3
B) disporre CTU volta a verificare, sulla base dei dati e delle informazioni raccolte nel corso delle indagini penali, che i fatti denunciati (creazione di profili Instagram fake, pubblicazione di fotografie ritraenti l'attrice modificate con l'inserimento di contenuti pornografici, insulti a contenuto sessuale, commenti denigratori e minacce, pubblicati anche sul reale profilo Instagram della danneggiata) sono riconducibili alla figlia dei convenuti, indicando la risonanza mediatica e la visibilità che tali contenuti hanno avuto, attraverso la ricostruzione del numero di followers dei diversi profili fake e di quello realmente riconducibile all'attrice;
C) disporre CTU psicologica sulla persona di volta a verificare ed accertare le Parte_1 ripercussioni che gli eventi denunciati hanno avuto sull'attrice sotto il profilo psicologico, morale e relazionale;
D) ammettere prova per interrogatorio formale dei sig.ri e e per testi sulle CP_2 CP_1 seguenti circostanze: cap. 1: vero che, dall'agosto 2010, è stata in carico al Servizio di Neuropsichiatria CP_3 infantile, con diagnosi di ritardo intellettivo di lieve entità (cfr. doc. 11); cap. 2: vero che era munita di certificazione di handicap ai sensi della L. 104/1992 e CP_3 beneficiava del supporto dell'insegnante di sostegno e dell'assistente ad personam per le relazioni sociali
(cfr. doc. 11 e 13); cap. 3: vero che, durante la frequenza della scuola secondaria superiore (Istituto Golgi ad indirizzo grafico-pubblicitario di Brescia), ha seguito un programma scolastico differenziato con CP_3
l'uso del disegno come mezzo di comunicazione e di comprensione delle consegne e degli esercizi (cfr. docc. 11 e 13);
2 cap. 4: vero che, dall'anno 2017, il ha attivato per un servizio di Controparte_4 CP_3 educativa domiciliare (cfr. docc. 11 e 13); cap. 5: vero che, durante il servizio di educativa domiciliare, l'educatrice aveva avviato con
[...]
un percorso di guida all'utilizzo dei social network, volto principalmente a responsabilizzare la CP_3 ragazza nel loro utilizzo, con particolare attenzione alla protezione dei dati personali (cfr. doc. 13); cap. 6: vero che, durante il percorso di guida all'utilizzo dei social network, l'educatrice rendeva
[...]
e i di lei genitori dei potenziali rischi derivanti dalla comunicazione con soggetti Parte_2 sconosciuti e dalla pubblicazione di contenuti fotografici inappropriati (cfr. doc. 13); cap. 7: vero che, all'inizio del percorso di guida all'uso dei social network, seguiva le CP_3 indicazioni dell'educatrice (cfr. doc. 13); cap. 8: vero che, durante il percorso di guida all'uso dei social network, ha bloccato CP_3
l'accesso del suo profilo alla famiglia e agli operatori, riferendo di volerlo usare in autonomia e senza filtri così come poi ha fatto (cfr. doc. 13); cap. 9: vero che, a partire dal mese di luglio 2017, apprendeva, anche su segnalazione Parte_1 di sconosciuti, della creazione di profili Instagram fake a lei riconducibili, sui quali venivano pubblicate fotografie modificate e sessualmente esplicite, insulti e minacce;
cap. 10: vero che, nel periodo estate – inverno 2017, il profilo Instagram di aveva circa Parte_1
6000 followers ed era seguito, tra gli altri, da parenti, compagni di scuola, amici e conoscenti;
cap. 11: vero che, a partire dal mese di luglio 2017, da quando ha iniziato a vedere i
Parte_1 profili Instragram fake e le fotografie modificate e sessualmente esplicite nonché a leggere insulti e minacce pubblicati anche sul suo personale profilo Instragram, la stessa confidava ai propri amici, ai propri genitori e parenti di aver paura di essere seguita, nel corso del tragitto da casa alla stazione e da quest'ultima a scuola (e viceversa) e durante i momenti di svago in cui usciva da casa, e di essere terrorizzata che le potesse succedere qualcosa in questi momenti;
cap. 12: vero che, nel periodo estate – inverno 2017, chiedeva quotidianamente a
Parte_1 qualcuno (amici, compagni di classe e parenti) di accompagnarla nei suoi spostamenti da casa verso scuola e viceversa oltre che nei momenti di svago in cui usciva da casa;
cap. 13: vero che, nel periodo estate – inverno 2017, rinunciava ad uscire da casa per
Parte_1 momenti di svago, se non aveva qualcuno che l'accompagnava negli spostamenti;
cap. 14: vero che, nel periodo estate – inverno 2017 e anche successivamente, sino a quando non si è scoperta la provenienza degli insulti e delle minacce presenti sui profili Instagram fake a lei riconducibili, confidava ai propri amici, ai propri genitori e ai parenti di essere agitata
Parte_1
e spaventata quando leggeva su Instagram gli insulti e le minacce che le venivano rivolti;
cap. 15: vero che, nel medesimo periodo e sino a quando non si è scoperta la provenienza degli insulti e
3 delle minacce rivolti alla loro figlia, anche i genitori di confidavano ad amici e parenti Parte_1 di essere spaventati;
cap. 16: vero che, nel periodo estate – inverno 2017, quando leggeva su Instagram gli Parte_1 insulti e le minacce che le venivano rivolti piangeva;
cap. 17: vero che, nel periodo estate – inverno 2017, confidava ai propri amici, ai Parte_1 propri genitori e ai parenti di provare vergogna per le fotografie che erano state pubblicate su Instagram nonché per gli insulti e le minacce che le venivano rivolti.
Si indicano i seguenti testimoni:
a) sui capitoli da 1 a 8:
- dott.ssa c/o (BS), Area Socio-Culturale; Tes_1 Controparte_4
- dott.ssa c/o ASST Franciacorta di Chiari (BS); Testimone_2
- dott. c/o ASST Franciacorta di Chiari (BS). Testimone_3
b) sui capitoli da 9 a 17:
- sig.ri da TO (BS), via Sant'Andrea n. 152; Testimone_4
- sig.ra , da TO (BS), via Sant'Andrea n. 152; Testimone_5
- sig.ra da TO (BS), via Sant'Andrea; Tes_6
- sig.ra da TO (BS), via dei Patrioti n. 6; Testimone_7
- sig.ra , da RE (BS), via Don L. Troncana n. 3; Testimone_8
- sig. , da TO (BS), via Sant'Anna n. 33; CP_5
- sig. , da TO (BS), via Alessandro Manzoni n.
4. Controparte_6
Con abilitazione alla prova contraria sui capitoli ex adverso dedotti, ove ammessi.
In ogni caso:
- beneficio di spese e compensi professionali di causa, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA di legge”.
PER PARTE CONVENUTA:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:
In via preliminare:
- accertata la carenza della vocatio in ius, così come indicata nell'atto di citazione notificato, dichiarare la nullità della citazione, con ogni conseguente effetto.
Nel merito
- in via principale: accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva dei signori CP_1
4 e quale elemento costitutivo della domanda così come formulata da parte attrice, CP_1 CP_2 rigettare tutte le domande formulate nell'atto di citazione, con ogni conseguente effetto;
- in via principale: per i motivi sopra esposti, accertata e dichiarata, ai sensi e per gli effetti degli artt.
2047 e 2048 Cod. Civ, la corretta condotta degli odierni convenuti nell'istruire, educare e vigilare sulla figlia e la non riconducibilità dei fatti di cui al procedimento penale n. 521/18 + 580/2018 rgnr CP_3 all'azione e/o omissione dei medesimi, respingere le domande di parte attrice nei confronti dei signori
e , ivi compresa la domanda risarcitoria, con ogni conseguente effetto;
CP_1 CP_2
- in via principale: per i motivi sopra esposti, accertata e dichiarata l'assenza e/o carenza di prova circa la sussistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali in capo alla signora Parte_1 respingere le domande di parte attrice nei confronti dei signori e , con ogni CP_1 CP_2 conseguente effetto;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito accolga le domande formulate da parte attrice, rideterminare le pretese attoree nella minor somma che verrà eventualmente accertata nel corso del presente giudizio;
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 5241 del 4.03.2011. Cfr. altresì
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza n. 8294 del 12.04.2011; Cass. civ., Sez. I, Sentenza n. 16056 del
2.08.2016: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere
5 tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha convenuto in giudizio e quali genitori di Parte_1 CP_1 CP_2
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa di una serie di CP_3 condotte illecite poste in essere da quest'ultima, all'epoca dei fatti minorenne, mediante l'uso
(rectius, abuso) di un noto social network.
1.1 A tal fine, parte attrice, anch'ella all'epoca dei fatti minorenne, ha allegato di essere stata vittima, dal luglio al dicembre del 2017, di una pluralità di episodi aventi carattere diffamatorio, denigratorio, offensivo e minatorio, realizzati da tramite CP_3
'Instagram', i quali avrebbero determinato una grave lesione della sua reputazione, del suo onore e del suo decoro.
Nel dettaglio, ha esposto che il 1°.
9.2017 aveva sporto denuncia-querela contro ignoti Pt_1
a causa della comparsa su tale social network di alcuni profili a lei riconducibili, creati da sconosciuti a partire dal mese di luglio di quell'anno, aventi finalità diffamatorie. Infatti, ivi erano state pubblicate sia fotografie illegittimamente prelevate dal suo account personale e modificate con l'uso di software per l'elaborazione delle immagini, inserendo contenuti pornografici, sia insulti volgari, in particolare a sfondo sessuale, oltre a commenti offensivi a lei diretti.
Successivamente, in data 31.10.2017 e 7.2.2018 l'attrice aveva integrato la denuncia-querela, riferendo, in primo luogo, che era stato creato un altro profilo 'Instagram' a lei riconducibile, contenente le proprie generalità, oltre a plurimi commenti offensivi, minacciosi e intimidatori;
inoltre, erano comparsi, anche nel proprio account personale, diversi commenti ed epiteti diffamatori, i quali erano risultati provenire da due utenti con profilo attivo.
Pertanto, era stato aperto un procedimento penale a carico di ignoti per i reati di cui agli artt.
595, co. 2 e 3, e 660 c.p. Nell'ambito dell'attività di indagine condotta dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Brescia, erano stati individuati una serie di indirizzi IP riconducibili a un'utenza che aveva consultato varie volte i predetti falsi profili.
Tale utenza era risultata intestata a padre di , compagna di classe di CP_2 CP_3
Quest'ultima era quindi stata individuata quale presumibile creatrice dei profili Pt_1
'Instagram' apparentemente riconducibili all'attrice.
6 Il fascicolo era stato trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Brescia, ove il procedimento penale era stato iscritto nei confronti di CP_3 per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p.
[...]
Nel corso dell'indagini, erano state sentite a s.i.t. e la madre, le quali avevano riferito Pt_1 che nel periodo compreso tra luglio e dicembre del 2017 la prima aveva vissuto in un perenne stato d'ansia, e che la gravità e il tenore degli insulti ricevuti e delle fotografie sessualmente esplicite pubblicate l'avevano profondamente umiliata.
Alla luce di tali dichiarazioni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia aveva disposto la modifica delle iscrizioni a carico di in relazione ai CP_3 seguenti reati: sostituzione di persona (art. 494 c.p.), diffamazione aggravata (art. 595, co. 3
c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater, co. 1
c.p.).
Nel proseguo delle investigazioni, l'indagata aveva dichiarato di non aver realizzato alcuno dei fatti che le erano contestati e di non sapere chi potesse essere il responsabile. Aveva riferito, altresì, di essere seguita da un'insegnante di sostegno e depositato ampia documentazione medica, da cui era emersa la sua presa in carico da parte del Servizio di
Neuropsichiatria Infantile sin dall'agosto del 2010, con diagnosi di ritardo intellettivo di lieve entità, e che era munita di certificazione ai sensi della L. 104/1992. In ragione di tali circostanze, l'indagata era seguita, oltre che dall'insegnante di sostegno, anche da un assistente ad personam per le relazioni sociali e da un'educatrice domiciliare con cui aveva iniziato un percorso di responsabilizzazione e socializzazione nel proprio contesto di vita.
L'esistenza di tali problematiche comportamentali e psicologiche era stata confermata dalla relazione redatta dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di . CP_4
Da essa era emersa l'attivazione di un servizio educativo domiciliare, nel corso del quale, tra le altre cose, un'educatrice aveva avviato con la ragazza un percorso per insegnarle come utilizzare correttamente i social network, con l'obiettivo principale di renderla più consapevole e responsabile nell'uso di tali strumenti. A tal riguardo, la relazione aveva messo in luce che seppur inizialmente interessata a seguire i consigli dell'educatrice, CP_3 improvvisamente “ha bloccato l'accesso del suo profilo alla famiglia e agli operatori riferendo di volerlo usare in autonomia e senza filtri, come suoi coetanei” (pag. 2 doc. 13 fasc. att.). In relazione ai reati a lei contestati, “la ragazza non sembra aver consapevolezza di quanto commesso, non ha sviluppato alcun senso di colpa sull'accaduto. Non sembra percepirne la gravità” (pag. 3 doc. 13 fasc. att.).
7 Nel corso dell'udienza preliminare, l'imputata aveva reso l'esame e, ritrattando del tutto quanto in precedenza dichiarato, aveva ammesso di aver posto in essere le condotte a lei ascritte.
Al termine dell'udienza, il Tribunale per i Minorenni di Brescia aveva pronunciato sentenza con la quale era stata affermata la sussistenza dei fatti in esame, peraltro ampiamente ammessi, e tuttavia, considerate le condizioni psico-fisiche dell'imputata, aveva disposto “non doversi procedere nei confronti di per i reati a lei ascritti perché non imputabile al CP_3 momento del fatto per incapacità di intendere e di volere” (cfr. pag. 3 doc. 15 fasc. att.).
Alla luce di tali allegazioni, parte attrice ha convenuto in giudizio i genitori di CP_3 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti, stante la loro responsabilità ai sensi degli artt. 2047 e 2048 c.c.
1.2 Si sono costituiti in giudizio e a mezzo dello stesso difensore, CP_1 CP_2 chiedendo il rigetto della domanda attorea e contestando il relativo quantum.
In via preliminare, hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione, in quanto carente in punto di vocatio in ius.
Inoltre, hanno contestato la sussistenza della propria legittimazione passiva, poiché nella domanda attorea difetterebbe l'indicazione della loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, quale suo elemento costitutivo.
Nel merito, hanno sostenuto la correttezza e ineccepibilità della propria condotta nell'istruire, educare e sorvegliare , così dovendosi escludere la loro responsabilità ex artt. 2047 e CP_3
2048 c.c. A tal fine, hanno esposto di essersi presi cura della figlia sin dalla sua tenera età, rivolgendosi negli anni, a causa delle difficoltà nello sviluppo dalla stessa manifestate, a vari specialisti in ambito medico e assistenziale, fino a che, nel 2010, la ragazza era stata presa in carico dalla Neuro Psichiatria Infantile. Hanno rappresentato, altresì, che nel 2017 era stato attivato un ulteriore intervento educativo domiciliare a opera del Servizio Sociale del Comune di , avente come obbiettivo la crescita dell'autonomia e della capacità di CP_4 socializzazione della figlia.
In sintesi, hanno dedotto di aver “attivato tutti i canali e le strutture indispensabili al fine di fornire
a il supporto necessario per un corretto sviluppo, nonostante le sue difficoltà” (pag. 10 comp. CP_3 cost.). Motivo per il quale non potrebbe essere ravvisata a loro carico alcuna culpa in educando.
Del pari, hanno sostenuto l'insussistenza della culpa in vigilando, rappresentando da un lato, di aver imposto alla figlia la condivisione delle credenziali di accesso ai suoi profili social, così da poterne controllare l'operato, e dall'altro, di aver richiesto l'attivazione di uno specifico servizio di educazione domiciliare avente a oggetto anche l'educazione al corretto utilizzo
8 della rete. Hanno riferito, inoltre, che erano soliti effettuare regolari controlli esterni, navigando tra i post pubblicati dalla figlia sul proprio profilo, in qualità di amici/followers, e che le avevano costantemente ribadito di prestare attenzione ai pericoli del mondo virtuale.
Quanto ai falsi profili creati da , i genitori hanno esposto di non averne avuto CP_3 conoscenza, non possedendo “le competenze tecnico-informatiche per verificare l'eventuale esistenza di profili fake che non risultino dal profilo ufficiale salvato su di un dispositivo” (pag. 10 comp. cost.).
Infine, hanno contestato il quantum dei danni richiesti da Pt_1
1.3 Dopo l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6
c.p.c., è stata disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento penale, mentre le ulteriori istanze istruttorie sono state rigettate.
In data 11.3.2024 il fascicolo è stato assegnato al ruolo dello scrivente Giudice, il quale, esperito infruttuosamente un tentativo di conciliazione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, con successiva concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. In via preliminare, i convenuti hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione in quanto
“carente in punto di vocatio in ius poiché manca qualsivoglia riferimento allo stato sotteso all'idonea chiamata in causa dei signori e ex art. 2047 e/o 2048 cod. civ. ovvero la loro qualità di CP_1 CP_3 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia allora minore ” (pag. 7 comp. CP_3 cost.).
L'eccezione non è fondata.
Infatti, anche se nelle conclusioni della citazione non è espressamente indicata la qualità di esercenti la responsabilità genitoriale in capo ai convenuti, tuttavia essa emerge in maniera inequivocabile nella narrativa dell'atto (cfr. pagg. 8, 9).
Deve, pertanto, ritenersi sussistente anche la loro legittimazione passiva. Infatti, è pacifico e incontestato il titolo in base al quale i convenuti sono stati chiamati a rispondere, ai sensi degli artt. 2047 e/o 2048 c.c., dei danni arrecati all'attrice dalla propria figlia, minorenne e incapace di intendere e di volere al tempo dei fatti (peraltro, nella stessa comparsa di costituzione e risposta si trova conferma del fatto che “i signori e sono i genitori di CP_1 CP_2
nata a [...], il [...]” - pag. 3). CP_3
*** ** ***
§ 3. Nel merito, la domanda avanzata da parte attrice è fondata, fermo restando quanto si dirà
a proposito del quantum debeatur (cfr. § 4).
9 3.1 Innanzitutto, devono ritenersi provati i fatti nei termini prospettati in citazione, alla luce della documentazione prodotta dalle parti e di quella acquisita nel corso del giudizio.
Nel dettaglio, la prova delle condotte illecite poste in essere da ai danni di CP_3 emerge dagli atti del procedimento penale conclusosi con la sentenza emessa dal Pt_1
Tribunale per i Minorenni di Brescia, che così conclude: “[…] dagli atti processuali ed in particolare dalla denuncia della parte offesa e dagli allegati alla notizia di reato acquisiti con le indagini della Polizia Postale, emerge la sussistenza dei fatti in esame, peraltro ampiamente ammessi dall'odierna imputata” (pag. 3 doc. 15 fasc. att. Cfr. altresì docc. 7, 9 e 14 fasc. att.).
Orbene, il compendio probatorio valorizzato dal giudice penale, rivalutato con pienezza di cognizione anche in tale sede, depone nel senso della prova dell'illecito (sull'utilizzabilità di tale materiale cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 3102 del 04/03/2002, Rv. 552771 - 01;
Cass. civ., Sez. L - , Sentenza n. 8603 del 03/04/2017, Rv. 643896 - 01).
A ciò non osta il fatto che la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Brescia non ha efficacia di giudicato.
Infatti, tale pronuncia può essere utilizzata nel presente giudizio, unitamente alle prove raccolte nel procedimento penale, quale fonte di convincimento (sul punto cfr. ex multis Cass. civ., Sez. L - , Sentenza n. 14570 del 12/06/2017; Cass. civ., Sez. lav., Sentenza n. 22909 del
21.7.2022)
D'altro canto, non sono emerse circostanze di segno contrario, che sarebbe stato onere dei convenuti allegare e, soprattutto, provare.
3.2 Ciò considerato in fatto, in diritto è necessario verificare la validità dei criteri di imputazione dei danni invocati da parte attrice. Occorre, dunque, premettere un breve richiamo alle linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in relazione agli artt. 2047 e 2048 c.c., anche al fine di vagliare il profilo relativo al riparto degli oneri probatori.
Entrambi i criteri di imputazione fatti valere dall'attrice sono astrattamente validi. Infatti, i convenuti sono gli esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia, all'epoca dei fatti incapace di intendere o di volere (cfr. art. 2047 c.c.) nonché minorenne (cfr. art. 2048 c.c.).
In concreto, però, l'unico criterio di imputazione valido nel caso in esame è il primo. Infatti, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che tali due tipologie di responsabilità siano alternative e non concorrenti tra loro, in dipendenza dell'accertamento dell'esistenza della capacità di intendere e di volere (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza n. 2606 del 25.3.1997).
Infatti, presupposto per l'applicazione dell'art. 2048 c.c. è che il minore sia capace di intendere e di volere;
se difetta tale requisito, i genitori possono ugualmente rispondere ma ai sensi dell'art. 2047 c.c.
10 Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie oggetto del giudizio, si osserva che per tutto quanto sopra argomentato e tenuto conto della CP_3 documentazione presente in atti (cfr. docc. 11, 13 fasc. att., docc.
2-10 fasc. conv.), all'epoca dei fatti era incapace di intendere e di volere (cfr. in particolare pagg. 2, 3 doc. 13 fasc. att.:
“Presenta chiari segnali di disagio e limitata conoscenza della realtà ad es. non conosce le azioni da eseguire per aprire e chiudere una porta […] ignora totalmente il significato di semplici concetti e nozioni, ed ha una cultura generale del tutto inesistente;
ha difficoltà di comprensione e logico-pratiche, questo quanto riscontrato finora”). Motivo per il quale il criterio di imputazione dei danni è quello di cui all'art. 2047 c.c.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che in ambito civile compete al giudice accertare se, in base al vizio di mente, all'età immatura o ad altra causa, esuli in concreto la capacità di intendere e volere (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 2425 del 18/06/1975). Fermo restando che lo stato di incapacità di intendere o di volere deve essere accertato caso per caso, anche mediante presunzioni, quali il riferimento alla stessa età del minore (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 565 del 30/01/1985). Ai fini di cui all'art. 2047 c.c., per affermare o escludere la capacità di intendere e di volere di un minore d'età, autore di un fatto illecito, il giudice di merito non è tenuto a compiere una indagine tecnica di tipo psicologico quando le modalità del fatto e l'età del minore siano tali da autorizzare una conclusione in un senso o nell'altro
(cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 23464 del 19/11/2010, Rv. 615600 - 01).
Pertanto, i convenuti erano tenuti alla sorveglianza della figlia, la cui incapacità era pacifica e a essi nota, stante la sua lunga storia clinica (a tal riguardo, basti pensare che a , già CP_3 nell'agosto 2010, era stata diagnosticata una forma di 'ritardo intellettivo di lieve entità' con rilascio di certificazione ai sensi della L. 104/1992 - cfr. doc. 11 fasc. att.), nonché alla luce delle sue gravi difficoltà nelle relazioni e nel comprendere le conseguenze dei propri agiti, circostanze sussistenti anche al tempo di verificazione dei fatti oggetto del presente giudizio.
L'art. 2047 c.c. configura una forma di responsabilità diretta, fondata sull'inosservanza del dovere di vigilanza sul soggetto incapace. Per quanto riguarda il riparto dell'onere probatorio, il danneggiato deve dimostrare solamente che il danno è stato cagionato da un incapace
(elemento positivo), mentre il sorvegliante deve dimostrare di non aver potuto evitare il fatto
(elemento negativo) (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 1148 del 20.1.2005; Cass. civ.,
Sez. III, sentenza n. 12965 del 16.6.2005; Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 21972 del 19.10.2007).
Sul punto, la giurisprudenza è particolarmente severa nell'esigere dal sorvegliante la dimostrazione di aver fatto quanto possibile per scongiurare la condotta illecita. La prova liberatoria non può consistere nel dimostrare di aver adottato sufficiente diligenza nella
11 vigilanza, ma deve individuare uno specifico ostacolo che, di fatto, ha impedito di esercitare la dovuta sorveglianza sull'incapace. In altri termini, una volta che il danno si è verificato e che si è dimostrato il rapporto di sorveglianza, il sorvegliante per liberarsi da responsabilità deve dimostrare di non aver creato o lasciato permanere situazioni di pericolo, tali da permettere o da agevolare il compimento di atti lesivi.
Nel caso in esame, ritiene il Tribunale che i convenuti non abbiano dimostrato di “non aver potuto impedire il fatto”, dal momento che gli accorgimenti da loro predisposti con riferimento all'utilizzo dei social network da parte della figlia non possono ritenersi sufficienti per escludere la responsabilità ex art. 2047 c.c.
Come risulta dalla relazione dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di datata CP_4
11.2.2020, “sebbene inizialmente la ragazza appariva intenzionata a farsi supportare dall'operatrice a un certo punto ha bloccato l'accesso del suo profilo alla famiglia e agli operatori riferendo di volerlo usare in autonomia e senza filtri, come i suoi coetanei” (pag. 2 doc. 13 fasc. att.).
Pertanto, non risulta che l'utilizzo dei social network e della rete, mondi peraltro caratterizzati da notevoli insidie, sia stato oggetto di adeguata vigilanza a opera di coloro che vi erano tenuti, vale a dire i genitori, tanto è vero che la figlia era riuscita addirittura a bloccarne l'accesso.
Neppure giova il richiama operato dai convenuti alla mancanza di “competenze tecnico- informatiche per verificare l'eventuale esistenza di profili fake che non risultino dal profilo ufficiale salvato su di un dispositivo” (pag. 10 comp. cost.). Infatti, la vigilanza sull'uso dei social netowrk da parte della figlia avrebbe dovuto, stanti le più volte rimarcate criticità comportamentali della medesima, essere costante ed elevata. Mentre così non è stato.
Anzi, proprio tale deficit di competenze tecnico-informatiche avrebbe dovuto indurre gli odierni convenuti a calibrare la sorveglianza sulla figlia in maniera ancora più rigorosa.
*** ** ***
§ 4. Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta allora di liquidare i danni subìti dall'attrice.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, pur non essendo il danno da lesione dei diritti fondamentali (quali la reputazione, l'onore e il decoro) in re ipsa, la prova dello stesso può essere fornita anche tramite presunzioni semplici (cfr. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 9385 del 16.4.2018; Cass. civ., Sez. VI, sentenza n. 8861 del 31.3.2021).
Nel caso in esame, i falsi profili 'Instagram' creati da e i commenti gravemente CP_3 offensivi e intimidatori pubblicati su di essi, così come la diffusione di fotografie dell'odierna
12 attrice 'ritoccate' con aggiunta di particolari pornografici, hanno senza dubbio causato a un danno non trascurabile, tenuto anche conto del fatto che, all'epoca, era Pt_1 minorenne.
Tali condotte, infatti, hanno avuto un impatto negativo sulla sua immagine sociale, poiché i contenuti sono stati visualizzati da numerosi utenti del social network, i quali si sono formati una percezione distorta e profondamente negativa dell'attrice, che è stata pubblicamente umiliata e insultata.
Considerato anche che 'Instagram' è un social network molto popolare, soprattutto tra i giovani, e che l'account personale dell'odierna attrice era seguito da circa seimila utenti, tra cui familiari, amici e compagni di classe.
Infine, non può sottacersi che la danneggiata, nell'arco temporale in cui è stata vittima degli episodi lesivi descritti, è stata costretta a vivere in un costante stato di paura e di ansia, poiché, del tutto comprensibilmente, ha temuto (anche alla luce della provenienza anonima delle vessazioni) di essere perseguitata da malintenzionati (cfr. doc. 9 fasc. att.).
Quanto all'ammontare del danno non patrimoniale, in assenza di criteri normativi, può procedersi alla sua liquidazione tenendo conto della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta in materia, considerato anche il mezzo utilizzato per perpetrare l'illecito (cfr. Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 10762 del 2022: “Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "Facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo,
c.p., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5,
n. 13979 del 25.1.20121, Rv. 281023)”).
In particolare, occorre fare applicazione delle cd. Tabelle di Milano, nella loro versione aggiornata all'epoca della decisione, vale a dire quelle del 2024, così come indicato anche da parte attrice (cfr. 'Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa', e in giurisprudenza Cass. civ., Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 8248 del 27/03/2024, Rv. 670567 - 01). Esse, infatti, garantiscono un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed un'uniformità di giudizio in casi analoghi.
Nel dettaglio, i parametri adoperati, per quanto di interesse nel caso in esame, sono: a) la notorietà del diffamante;
b) le cariche pubbliche e il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dal diffamato;
c) la natura della condotta diffamatoria (se inerente alla sfera personale o professionale, se violativa della sola verità o anche della continenza e
13 della pertinenza, se circostanziata o generica, se vi sia uso del turpiloquio, se la condotta abbia anche rilievo penale, etc.); d) l'esistenza di condotte diffamatorie singole, reiterate o l'orchestrazione di vere e proprie campagne stampa;
f) l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione;
g) il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione;
h) la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie;
i) la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato.
Sulla scorta di tali parametri, le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, muovendo dall'esame comparativo delle sentenze raccolte, ha individuato cinque tipologie di diffamazione: 1) diffamazioni di tenue gravità: danno liquidabile nell'importo da € 1.175,00 ad
€ 11.750,00; 2) diffamazioni di modesta gravità: danno liquidabile nell'importo da € 11.750,00 ad € 23.498,00; 3) diffamazioni di media gravità: danno liquidabile nell'importo da € 23.498,00 ad € 35.247,00; 4) diffamazioni di elevata gravità: danno liquidabile nell'importo da € 35.247,00 ad € 58.745,00; 5) diffamazioni di eccezionale gravità: danno liquidabile in importo superiore ad € 58.745,00.
Con riferimento ad ognuna di queste categorie, le Tabelle riportano, poi, una serie di indici utili a inquadrare il caso in una di esse.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la diffamazione in esame debba essere ritenuta di
'modesta gravità'.
Da un lato, infatti, il grado non certamente tenue di offensività dei contenuti pubblicati da sui profili 'Instagram', il carattere reiterato della condotta, la notevole CP_3 potenzialità diffusiva del mezzo usato (in grado di raggiungere numerosi utenti) e lo stato di ansia e di paura in cui, a causa degli episodi in esame, quest'ultima si è trovata nel periodo di verificazione degli stessi (luglio - dicembre 2017) porta a escludere la ravvisabilità di un illecito più lieve.
D'altro canto, tuttavia, diverse circostanze inducono a non discostarsi dall'inquadramento della fattispecie in esame nella categoria della 'modesta gravità': innanzitutto, all'epoca dei fatti non aveva alcuna notorietà, mentre la diffamata non rivestiva cariche CP_3 pubbliche, ruoli istituzionali o professionali;
inoltre, i fatti non hanno avuto risonanza mediatica (al di fuori del social network), non sono certamente caratterizzati da una particolare intensità dell'elemento psicologico in capo alla diffamante (che, come visto, all'epoca dei fatti era incapace di intendere e di volere) e hanno avuto limitate ripercussioni sulla vita di relazione, scolastica e/o professionale di (tenuto anche conto del contenuto lasso Pt_1 temporale in cui si sono svolti i fatti).
14 Ciò considerato, appare congruo liquidare a favore dell'attrice la somma di € 15.000,00 in moneta attuale, cifra che si colloca di poco al di sotto del valore mediano tra quella minima e massima liquidabile per le diffamazioni di 'modesta gravità'. Su tale importo, comprensivo in via equitativa di ogni pregiudizio patito dall'attrice, decorrono gli interessi legali dalla data odierna e fino al soddisfo.
Infine, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto sinora osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
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§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico dei convenuti, in solido tra loro (mentre la sola riduzione del quantum debeatur rispetto a quanto richiesto dall'attrice non può giustificare una loro compensazione - cfr. Cass. civ., Sez.
U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 - 01).
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014
(nella sua versione più aggiornata) per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento.
Valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per quella di trattazione e istruttoria (stante l'attività in concreto svolta).
Non possono essere riconosciuti a favore di parte attrice i compensi per la fase di attivazione della negoziazione assistita (come indicato nella nota spese), dal momento che, avendo natura di danno emergente, avrebbero dovuto essere oggetto di apposita domanda nell'ambito delle ordinarie preclusioni processuali (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 24481 del 4/11/2020,
Rv. 659763 - 02).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone: dichiara tenuti e condanna e in solido tra loro, al pagamento a CP_1 CP_2 favore di dell'importo di € 15.000,00, oltre interessi dalla data odierna e sino Parte_1 al saldo;
dichiara tenuti e condanna e in solido tra loro, a rimborsare a CP_1 CP_2
le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.237,00 per Parte_1 compensi, € 285,30 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 4 marzo 2025
15 Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Ludovico Valotti.
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