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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/07/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale, in persona del Presidente, dr.ssa CATERINA SANTINELLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel proc. N. 2237/2025 R.G. promosso da:
AVV. TO MARIANNA CONVENTO ( C.F. ) C.F._1
In proprio
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1 via Arenula n. 70
OGGETTO : opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, 15 D.Lgs. 150/2011 e 281 decies e segg. c.p.c.
Causa trattenuta a sentenza sulle conclusioni di cui al ricorso, come precisate nel verbale d'udienza del
25.6.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.5.2025 l'avv.to Marianna Convento proponeva opposizione, ex artt. 84 e
170 DPR n. 115/2002, avverso il decreto emesso in data 31.3.2025, con il quale il IP del Tribunale di Padova, nel procedimento iscritto ai n.ri 10313/2019 R.G.N.R e 3112/2020 IP, aveva accolto solo in parte l' istanza di liquidazione delle competenze quale difensore d'ufficio del sig. nel predetto Parte_1 procedimento.
Premesso che l'attività svolta in sede penale aveva riguardato un giudizio di opposizione all'archiviazione; che terminato il processo, al fine del recupero dei propri crediti aveva promosso causa civile innanzi al Giudice di Pace di Padova, definita con sentenza n. 1179/2023, depositata l'11.10.2023, che aveva condannato il sig.
l pagamento in suo favore della somma complessiva di € 4.961,01 a titolo di compenso per Parte_1
l'attività svolta in sede penale, oltre ad € 750,00 per spese processuali, rimborso forfettario ed accessori di legge;
che, notificata la sentenza unitamente all'atto di precetto, la ricorrente aveva esperito infruttuosamente un pignoramento mobiliare ed un pignoramento presso terzi;
che, dato l'esito negativo dell'azione esecutiva, aveva presentato istanza di liquidazione del proprio compenso sia per l'attività svolta in sede penale che per il recupero del credito in sede civile;
che il IP nel provvedimento impugnato aveva liquidato per l'attività espletata nel giudizio penale la somma complessiva, già ridotta di un terzo, di €
1.512,67, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, € 750,00 per la fase monitoria ed € 142,00 per il precetto, senza nulla liquidare invece per rimborso forfettario ed accessori di legge sulle predette somme;
che inoltre nulla era stato liquidato per le azioni esecutive intraprese con esito negativo;
tutto ciò premesso sosteneva l'erroneità del predetto provvedimento.
Affermava innanzitutto il proprio diritto al pagamento del rimborso forfettario del 15 % e degli accessori di legge sugli importi liquidati per il giudizio di cognizione svoltosi innanzi al giudice di pace e per il precetto, nonché il diritto al compenso anche per i tentativi effettuati in sede esecutiva , sia pure rimasti infruttuosi, quantificato sia per il pignoramento mobiliare che per il pignoramento presso terzi in € 552,00 ( valore medio) ovvero € 257,00 ( valore minimo) per la fase di studio , e così per complessive € 1.104,00, ovvero €
552,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Concludeva pertanto chiedendo che, ad integrazione del decreto di liquidazione impugnato, venisse riconosciuto il proprio diritto anche al pagamento delle predette somme, con condanna del CP_1 convenuto al pagamento delle spese processuali.
Nonostante la regolarità della notifica in data 8.5.2025, il convenuto non si costituiva in giudizio e CP_1 rimaneva contumace.
All'udienza del 25.6.2025 compariva la sola ricorrente, che insisteva per l'accoglimento del ricorso.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione ex art. 281 terdecies e sexies, ultimo comma, c.p.c..
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta anche se non completamente.
Erroneamente infatti il provvedimento impugnato non ha liquidato sui compensi riconosciuti per il giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace in sede civile - indicato come compenso per la fase monitoria anche se in realtà si è trattato di un ordinario giudizio di cognizione promosso con atto di citazione -, quantificato in €
750,00, e per l'atto di precetto, quantificato in € 142,00, il rimborso forfettario pari al 15% e gli accessori di legge ( IVA e CPA), trattandosi di voci obbligatorie per legge.
Tali importi vanno pertanto riconosciuti.
Va sottolineato che, pur avendo il giudice erroneamente fatto riferimento ad un procedimento monitorio, tuttavia il compenso liquidato di € 750,00 per il giudizio di cognizione innanzi al giudice di pace appare in linea con i valori compresi tra il minimo e il medio previsti per le quattro fasi di giudizio nella tabella 1 allegata al D.M. 55/2014, secondo i valori aggiornati con il D. M. 147/22, in relazione ad un valore della controversia compreso tra € 1100,01 e € 5.200,00, corrispondente a quello della presente fattispecie, come sotto meglio specificato. Quanto al precetto il valore liquidato dal IP corrisponde al valore medio previsto dalla tabella
6 del D.M. citato, in relazione ad un valore della controversia fino ad € 5200,00.
Ugualmente va riconosciuto il diritto della ricorrente alla liquidazione del compenso per le azioni esecutive intraprese nel tentativo di recuperare il proprio credito.
Ed invero secondo il più recente e ormai consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, condiviso da questo
Giudice e che risulta del resto recepito anche dallo stesso giudice che ha emesso il decreto opposto, “ il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. Tale principio, infatti, risulta del tutto coerente con la lettera dell'art. 116 DPR 115/2002 e con la sua stessa ratio, poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell'interesse dello Stato” (Cass. n. 7275/2023; Cass. n. 15402/2022;
Cass. n. 40073/2021; Cass. n. 22579/2019; Cass. n. 27854/2011); “ il difensore d'ufficio ha diritto al rimborso dei compensi maturati nella infruttuosa procedura esecutiva volta alla riscossione del proprio onorario, ed in generale di tutte le spese, dei diritti e degli onorarti relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine, diritto da far valere in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 DPR 115/2002” ( Cass. n. 278/2022; Cass.n. 3606/2024). E stato altresì chiarito che” in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 116 del DPR 115/2002, il difensore
d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero ( nella specie attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo,
l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio” ( Cass. n. 7275 cit.; Cass. n. 8359/2020).
Correttamente la ricorrente ha tentato il pignoramento mobiliare e quello presso terzi, posto che, come risulta dalla notifica della sentenza del Giudice di Pace e del precetto, la stessa è avvenuta tramite l'Ufficiale
Giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c., che presuppone l'accertamento dell'effettiva residenza del destinatario. Del resto dal verbale di pignoramento mobiliare redatto dall'Ufficiale Giudiziario in data
8.7.2024 risulta che presso l'abitazione del sig. è stata trovata la sua compagna che ha Parte_1 dichiarato che quest'ultimo era momentaneamente assente;
peraltro l'incapienza dei beni mobili ivi rinvenuti, così come le dichiarazioni negative rese dai terzi pignorati ex art. 547 c.p.c., hanno determinato l'infruttuosità dell'esecuzione.
Passando quindi alla quantificazione del credito, deve farsi riferimento sia per l'esecuzione mobiliare che per il pignoramento presso terzi ai parametri previsti dalle relative tabelle ( 16 e 17) del d.m. 55/2014, come aggiornata dal d.m. 147/2022, per i procedimenti di valore da € 1.101 ad € 5.200 – e non da € 5.200,00 ad
€ 26.000,00 come preteso dalla ricorrente -, tenuto conto della liquidazione del compenso per l'attività svolta in sede penale fatta dal IP , non contestata in questa sede, pari ad € 1.512,67, già applicata la riduzione di un terzo ex art. 106 bis DPR cit., e ad € 2.207,16 tenuto conto del rimborso del 15% e degli accessori di legge, in quanto non vincolante nei confronti del , estraneo alla controversia, la maggior Controparte_1 liquidazione effettuata dal giudice di pace nella sentenza n. 1179/2023.
I valori medi indicati nelle predette tabelle vanno poi ridotti alla metà in considerazione della semplicità del procedimento e delle questioni giuridiche trattate ex art. 4 D.M. 55/2014.
Pertanto devono essere liquidati complessivamente € 184,00 ( € 368:2) per il pignoramento mobiliare ed €
165,50 (331:2) per il pignoramento presso terzi, con esclusione della fase istruttoria/trattazione/conclusione in quanto inesistente nel caso di specie.
Complessivamente quindi la somma dovuta è di € 349,50, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il decreto opposto va pertanto integrato in conformità.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo ( minimi tariffari per i procedimenti di valore fino ad €
1.100,00) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'opposizione dichiara il diritto della ricorrente al rimborso forfettario del 15%,
IVA e CPA sull' importo complessivo di € 892,00, liquidato dal IP nel decreto opposto per il giudizio svolto innanzi al Giudice di Pace e per l'atto di precetto;
2) ad integrazione del decreto opposto liquida a favore della ricorrente l'ulteriore importo di € 349,50 per le azioni esecutive intraprese, oltre 15% spese generali, IVA e CPA;
3) conferma nel resto il decreto impugnato;
4) condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € CP_1
332,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Padova, 17.7.2025
Il Presidente
Caterina Santinello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale, in persona del Presidente, dr.ssa CATERINA SANTINELLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel proc. N. 2237/2025 R.G. promosso da:
AVV. TO MARIANNA CONVENTO ( C.F. ) C.F._1
In proprio
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1 via Arenula n. 70
OGGETTO : opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, 15 D.Lgs. 150/2011 e 281 decies e segg. c.p.c.
Causa trattenuta a sentenza sulle conclusioni di cui al ricorso, come precisate nel verbale d'udienza del
25.6.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.5.2025 l'avv.to Marianna Convento proponeva opposizione, ex artt. 84 e
170 DPR n. 115/2002, avverso il decreto emesso in data 31.3.2025, con il quale il IP del Tribunale di Padova, nel procedimento iscritto ai n.ri 10313/2019 R.G.N.R e 3112/2020 IP, aveva accolto solo in parte l' istanza di liquidazione delle competenze quale difensore d'ufficio del sig. nel predetto Parte_1 procedimento.
Premesso che l'attività svolta in sede penale aveva riguardato un giudizio di opposizione all'archiviazione; che terminato il processo, al fine del recupero dei propri crediti aveva promosso causa civile innanzi al Giudice di Pace di Padova, definita con sentenza n. 1179/2023, depositata l'11.10.2023, che aveva condannato il sig.
l pagamento in suo favore della somma complessiva di € 4.961,01 a titolo di compenso per Parte_1
l'attività svolta in sede penale, oltre ad € 750,00 per spese processuali, rimborso forfettario ed accessori di legge;
che, notificata la sentenza unitamente all'atto di precetto, la ricorrente aveva esperito infruttuosamente un pignoramento mobiliare ed un pignoramento presso terzi;
che, dato l'esito negativo dell'azione esecutiva, aveva presentato istanza di liquidazione del proprio compenso sia per l'attività svolta in sede penale che per il recupero del credito in sede civile;
che il IP nel provvedimento impugnato aveva liquidato per l'attività espletata nel giudizio penale la somma complessiva, già ridotta di un terzo, di €
1.512,67, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, € 750,00 per la fase monitoria ed € 142,00 per il precetto, senza nulla liquidare invece per rimborso forfettario ed accessori di legge sulle predette somme;
che inoltre nulla era stato liquidato per le azioni esecutive intraprese con esito negativo;
tutto ciò premesso sosteneva l'erroneità del predetto provvedimento.
Affermava innanzitutto il proprio diritto al pagamento del rimborso forfettario del 15 % e degli accessori di legge sugli importi liquidati per il giudizio di cognizione svoltosi innanzi al giudice di pace e per il precetto, nonché il diritto al compenso anche per i tentativi effettuati in sede esecutiva , sia pure rimasti infruttuosi, quantificato sia per il pignoramento mobiliare che per il pignoramento presso terzi in € 552,00 ( valore medio) ovvero € 257,00 ( valore minimo) per la fase di studio , e così per complessive € 1.104,00, ovvero €
552,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Concludeva pertanto chiedendo che, ad integrazione del decreto di liquidazione impugnato, venisse riconosciuto il proprio diritto anche al pagamento delle predette somme, con condanna del CP_1 convenuto al pagamento delle spese processuali.
Nonostante la regolarità della notifica in data 8.5.2025, il convenuto non si costituiva in giudizio e CP_1 rimaneva contumace.
All'udienza del 25.6.2025 compariva la sola ricorrente, che insisteva per l'accoglimento del ricorso.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione ex art. 281 terdecies e sexies, ultimo comma, c.p.c..
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta anche se non completamente.
Erroneamente infatti il provvedimento impugnato non ha liquidato sui compensi riconosciuti per il giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace in sede civile - indicato come compenso per la fase monitoria anche se in realtà si è trattato di un ordinario giudizio di cognizione promosso con atto di citazione -, quantificato in €
750,00, e per l'atto di precetto, quantificato in € 142,00, il rimborso forfettario pari al 15% e gli accessori di legge ( IVA e CPA), trattandosi di voci obbligatorie per legge.
Tali importi vanno pertanto riconosciuti.
Va sottolineato che, pur avendo il giudice erroneamente fatto riferimento ad un procedimento monitorio, tuttavia il compenso liquidato di € 750,00 per il giudizio di cognizione innanzi al giudice di pace appare in linea con i valori compresi tra il minimo e il medio previsti per le quattro fasi di giudizio nella tabella 1 allegata al D.M. 55/2014, secondo i valori aggiornati con il D. M. 147/22, in relazione ad un valore della controversia compreso tra € 1100,01 e € 5.200,00, corrispondente a quello della presente fattispecie, come sotto meglio specificato. Quanto al precetto il valore liquidato dal IP corrisponde al valore medio previsto dalla tabella
6 del D.M. citato, in relazione ad un valore della controversia fino ad € 5200,00.
Ugualmente va riconosciuto il diritto della ricorrente alla liquidazione del compenso per le azioni esecutive intraprese nel tentativo di recuperare il proprio credito.
Ed invero secondo il più recente e ormai consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, condiviso da questo
Giudice e che risulta del resto recepito anche dallo stesso giudice che ha emesso il decreto opposto, “ il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. Tale principio, infatti, risulta del tutto coerente con la lettera dell'art. 116 DPR 115/2002 e con la sua stessa ratio, poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell'interesse dello Stato” (Cass. n. 7275/2023; Cass. n. 15402/2022;
Cass. n. 40073/2021; Cass. n. 22579/2019; Cass. n. 27854/2011); “ il difensore d'ufficio ha diritto al rimborso dei compensi maturati nella infruttuosa procedura esecutiva volta alla riscossione del proprio onorario, ed in generale di tutte le spese, dei diritti e degli onorarti relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine, diritto da far valere in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 DPR 115/2002” ( Cass. n. 278/2022; Cass.n. 3606/2024). E stato altresì chiarito che” in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 116 del DPR 115/2002, il difensore
d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero ( nella specie attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo,
l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio” ( Cass. n. 7275 cit.; Cass. n. 8359/2020).
Correttamente la ricorrente ha tentato il pignoramento mobiliare e quello presso terzi, posto che, come risulta dalla notifica della sentenza del Giudice di Pace e del precetto, la stessa è avvenuta tramite l'Ufficiale
Giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c., che presuppone l'accertamento dell'effettiva residenza del destinatario. Del resto dal verbale di pignoramento mobiliare redatto dall'Ufficiale Giudiziario in data
8.7.2024 risulta che presso l'abitazione del sig. è stata trovata la sua compagna che ha Parte_1 dichiarato che quest'ultimo era momentaneamente assente;
peraltro l'incapienza dei beni mobili ivi rinvenuti, così come le dichiarazioni negative rese dai terzi pignorati ex art. 547 c.p.c., hanno determinato l'infruttuosità dell'esecuzione.
Passando quindi alla quantificazione del credito, deve farsi riferimento sia per l'esecuzione mobiliare che per il pignoramento presso terzi ai parametri previsti dalle relative tabelle ( 16 e 17) del d.m. 55/2014, come aggiornata dal d.m. 147/2022, per i procedimenti di valore da € 1.101 ad € 5.200 – e non da € 5.200,00 ad
€ 26.000,00 come preteso dalla ricorrente -, tenuto conto della liquidazione del compenso per l'attività svolta in sede penale fatta dal IP , non contestata in questa sede, pari ad € 1.512,67, già applicata la riduzione di un terzo ex art. 106 bis DPR cit., e ad € 2.207,16 tenuto conto del rimborso del 15% e degli accessori di legge, in quanto non vincolante nei confronti del , estraneo alla controversia, la maggior Controparte_1 liquidazione effettuata dal giudice di pace nella sentenza n. 1179/2023.
I valori medi indicati nelle predette tabelle vanno poi ridotti alla metà in considerazione della semplicità del procedimento e delle questioni giuridiche trattate ex art. 4 D.M. 55/2014.
Pertanto devono essere liquidati complessivamente € 184,00 ( € 368:2) per il pignoramento mobiliare ed €
165,50 (331:2) per il pignoramento presso terzi, con esclusione della fase istruttoria/trattazione/conclusione in quanto inesistente nel caso di specie.
Complessivamente quindi la somma dovuta è di € 349,50, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il decreto opposto va pertanto integrato in conformità.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo ( minimi tariffari per i procedimenti di valore fino ad €
1.100,00) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'opposizione dichiara il diritto della ricorrente al rimborso forfettario del 15%,
IVA e CPA sull' importo complessivo di € 892,00, liquidato dal IP nel decreto opposto per il giudizio svolto innanzi al Giudice di Pace e per l'atto di precetto;
2) ad integrazione del decreto opposto liquida a favore della ricorrente l'ulteriore importo di € 349,50 per le azioni esecutive intraprese, oltre 15% spese generali, IVA e CPA;
3) conferma nel resto il decreto impugnato;
4) condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € CP_1
332,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Padova, 17.7.2025
Il Presidente
Caterina Santinello