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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/04/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N . 2 0 1 0 / 2 0 2 4 R . G .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati:
dott. Rini Giuseppe Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2010 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, promosso
DA
, nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato a Palermo in piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 33, presso lo studio dell'avv. Francesca D'Aura, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], C.F. , ed elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata a Palermo in via Principe di Paternò n. 18, presso lo studio dell'Avv. Dario Vitrano, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 19.03.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.09.2024, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1 il 23.08.1984 e di essersi dalla stessa legalmente separato, adiva l'intestato Tribunale per
[...]
ottenere la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio.
Con riferimento alla domanda divorzile, il ricorrente deduceva l'oramai irreversibile cessazione della comunione materiale e spirituale con la resistente, avendo gli stessi definitivamente interrotto la loro convivenza nel 2007.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda divorzile come proposta da CP_1
(cfr. memoria di costituzione del 23.12.2024). Parte_1
Entrambe le parti affermavano di aver avuto un figlio, ormai sposato e trasferitosi all'estero con la propria famiglia.
All'udienza del 23.01.2025 veniva esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi che, tuttavia, aveva esito negativo.
Con atto depositato il 26.02.2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, secondo i termini appresso indicati:
“1) I coniugi concordano nel chiedere pronunziarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Alia (PA), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune nell'anno 1984, al numero 25, Parte II, Serie A;
2) i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di contributo economico al mantenimento di ciascuno;
3) il sig. con il consenso degli altri comproprietari e aventi diritto, concede in Parte_1
CP_ comodato alla sig.ra sua vita natural durante, la casa di abitazione familiare sita in Alia (PA),
Via Cisterna n. 41, descritta in catasto al Foglio 500, Part. 3500 sub 1. Il comodato viene costituito allo scopo di assicurare alla sig.ra il diritto di abitare nell'immobile che ha costituito CP_1
casa familiare e deve intendersi irrevocabile durante tutta la vita della comodataria;
4) con la firma del presente le parti dichiarano di non avere reciprocamente più nulla a pretendere per alcun titolo o causale, avendo interamente regolato tutti i rapporti ed interessi, economici e non, correlati alla pregressa convivenza ed al matrimonio”.
All'udienza del 19.03.2025, entrambi i procuratori delle parti concludevano riportandosi al contenuto del suindicato accordo;
il giudice, pertanto, poneva la causa in decisione.
*****
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene fondata la domanda divorzile che, pertanto, deve essere accolta. Ricorrono, infatti, le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
a) la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge;
b) la separazione personale tra le parti è stata dichiarata dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 328/2010, depositata in atti;
c) i coniugi non risultano essersi riconciliati “medio tempore”, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Il Tribunale prende, altresì, atto di quanto pattuito dalle parti con i punti nn. 2-3-4 del suindicato accordo.
È intervenuto nel presente procedimento il Pubblico Ministero che nulla ha opposto rispetto alla domanda delle parti nei termini sopra indicati.
Quanto alle spese di lite, considerato l'esito del giudizio e la sua natura, ritiene il collegio che sussistano i presupposti per disporne una compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra insorta,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
nato ad [...] il [...] e , nata ad [...] il
[...] CP_1
17.07.1962 ad Alia (PA) il 23.08.1984, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 25, parte II, S.A., anno 1984;
- prende atto delle condizioni pattuite dalle parti nei termini di cui in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 01.04.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati:
dott. Rini Giuseppe Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2010 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, promosso
DA
, nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato a Palermo in piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 33, presso lo studio dell'avv. Francesca D'Aura, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], C.F. , ed elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata a Palermo in via Principe di Paternò n. 18, presso lo studio dell'Avv. Dario Vitrano, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 19.03.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.09.2024, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1 il 23.08.1984 e di essersi dalla stessa legalmente separato, adiva l'intestato Tribunale per
[...]
ottenere la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio.
Con riferimento alla domanda divorzile, il ricorrente deduceva l'oramai irreversibile cessazione della comunione materiale e spirituale con la resistente, avendo gli stessi definitivamente interrotto la loro convivenza nel 2007.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda divorzile come proposta da CP_1
(cfr. memoria di costituzione del 23.12.2024). Parte_1
Entrambe le parti affermavano di aver avuto un figlio, ormai sposato e trasferitosi all'estero con la propria famiglia.
All'udienza del 23.01.2025 veniva esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi che, tuttavia, aveva esito negativo.
Con atto depositato il 26.02.2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, secondo i termini appresso indicati:
“1) I coniugi concordano nel chiedere pronunziarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Alia (PA), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune nell'anno 1984, al numero 25, Parte II, Serie A;
2) i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di contributo economico al mantenimento di ciascuno;
3) il sig. con il consenso degli altri comproprietari e aventi diritto, concede in Parte_1
CP_ comodato alla sig.ra sua vita natural durante, la casa di abitazione familiare sita in Alia (PA),
Via Cisterna n. 41, descritta in catasto al Foglio 500, Part. 3500 sub 1. Il comodato viene costituito allo scopo di assicurare alla sig.ra il diritto di abitare nell'immobile che ha costituito CP_1
casa familiare e deve intendersi irrevocabile durante tutta la vita della comodataria;
4) con la firma del presente le parti dichiarano di non avere reciprocamente più nulla a pretendere per alcun titolo o causale, avendo interamente regolato tutti i rapporti ed interessi, economici e non, correlati alla pregressa convivenza ed al matrimonio”.
All'udienza del 19.03.2025, entrambi i procuratori delle parti concludevano riportandosi al contenuto del suindicato accordo;
il giudice, pertanto, poneva la causa in decisione.
*****
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene fondata la domanda divorzile che, pertanto, deve essere accolta. Ricorrono, infatti, le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
a) la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge;
b) la separazione personale tra le parti è stata dichiarata dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 328/2010, depositata in atti;
c) i coniugi non risultano essersi riconciliati “medio tempore”, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Il Tribunale prende, altresì, atto di quanto pattuito dalle parti con i punti nn. 2-3-4 del suindicato accordo.
È intervenuto nel presente procedimento il Pubblico Ministero che nulla ha opposto rispetto alla domanda delle parti nei termini sopra indicati.
Quanto alle spese di lite, considerato l'esito del giudizio e la sua natura, ritiene il collegio che sussistano i presupposti per disporne una compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra insorta,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
nato ad [...] il [...] e , nata ad [...] il
[...] CP_1
17.07.1962 ad Alia (PA) il 23.08.1984, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 25, parte II, S.A., anno 1984;
- prende atto delle condizioni pattuite dalle parti nei termini di cui in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 01.04.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle