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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/10/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 634/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 634/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), residente Parte_1 C.F._1 in La Spezia (SP), Via Sarzana n. 804, rappresentata e difesa dall'Avv. Letizia Santoni (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
- parte ammessa al C.F._2 patrocinio a spese dello Stato -
e
, nato a [...] il [...] (c.f. ) residente in [...]C.F._3
La Spezia (SP), Via Sarzana n. 804, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Montecucco (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 9/10/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 1/04/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario a UR (MT) e che dall'unione sono nate le figlie (il 5/02/2018) e Per_1 Per_2
(il 7/04/2020), entrambe minorenni. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
2. Il SI. ha già lasciato la casa coniugale, d'accordo con la SI.ra , ed ha CP_1 Pt_1 trasferito la propria residenza in La Spezia, Salita Santa Teresa del Bambin Gesù, 4.
3.L'adito Tribunale dichiarerà la separazione dei coniugi ed affiderà le figlie minori e Per_1
in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Persona_3 questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà la residenza abituale presso la casa coniugale, posta in La Spezia, Via
Sarzana, n. 804, con collocamento prevalente presso la madre, a cui la casa coniugale resterà definitivamente assegnata. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Il padre, allorchè sarà imbarcato per motivi di lavoro, fornirà alla madre tutti i recapiti cellulari/satellitari a sua disposizione al fine di poter essere raggiunto sempre, in caso di necessità legate alla salute delle minori. Qualora lo stesso non fosse ugualmente raggiungibile, la madre sarà autorizzata a prendere da sola le decisioni necessarie ed urgenti per salvaguardare la salute delle figlie.
4. La casa coniugale posta in La Spezia, Via Sarzana, n. 804, sarà assegnata alla madre, con ogni arredo e pertinenza, che vi permarrà unitamente alla prole che ivi avrà il domicilio prevalente.
5. I tempi di frequentazione della prole da parte dei genitori saranno regolati come di seguito indicato: il padre starà con le figlie per due weekend alternati al mese, dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle 21.00, oltre a cinque giorni consecutivi al mese -da concordarsi preventivamente anche in base agli impegni lavorativi del padre- al fine di consentire alla madre di poter frequentare
2 il terzo anno di specializzazione per estetista. I periodi di vacanza verranno regolamentati come di seguito: il padre potrà stare con la prole per 7 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da trascorrere con le figlie, ad anni alterni con la madre, consecutivamente i giorni di Natale e S. Stefano, un anno, e 31 dicembre e capodanno, l'anno successivo;
il giorno dell'Epifania sarà trascorso dalle figlie ad anni alterni con ciascun genitore;
il padre avrà facoltà di stare con la prole per 3 giorni consecutivamente anche durante le vacanze pasquali, in modo che i giorni di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo siano trascorsi dalle figlie ad anni alterni con ciascun genitore;
durante le vacanze estive la prole potrà stare con ciascun genitore per un periodo di 21 giorni, anche non consecutivi, ed a tal fine i genitori, entro il 15.05 di ogni anno, dovranno darsi reciproca comunicazione del rispettivo periodo di permanenza con le figlie durante le vacanze estive così che, in caso di coincidenza dei periodi, ciascun genitore avrà diritto di scegliere quello di propria spettanza, ad anni alterni, partendo dalla madre con riferimento alle prossime vacanze estive 2025; tutte le altre festività dell'anno saranno trascorse dalla prole con ciascun genitore ad anni alterni.
Ciascun genitore potrà telefonare alle figlie quando le stesse si trovano con l'altro genitore al massimo per due volte al giorno, nella fascia oraria dalle 12 alle 14 e dalle 16 alle 18; al riguardo, il SI. potrà contattare le figlie tramite l'utenza cellulare a ciò deputata avente il seguente il CP_1 numero 3519841554, come di fatto accade fin dal mese di novembre 2024.
6. Il padre verserà alla madre, quale contributo mensile per il mantenimento della prole la somma di € 550,00 mensili, da versare in via anticipata mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate
[...] entro il giorno 10 di ogni mese. Gli istanti concordano espressamente che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre, rinunciando perciò espressamente il SI. alla quota del 50% allo stesso spettante. I coniugi espressamente CP_1 concordano che il padre si impegna ad aumentare il contributo al mantenimento di euro 250 nei mesi in cui non terrà le bambine neppure per un giorno e quindi le minori saranno a carico della madre per tutti i 30 o 31 giorni del mese. La somma dovuta a titolo di contributo al mantenimento sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge, in caso di indice positivo.
7. Le spese straordinarie dovute per le figlie saranno suddivise al 50% fra i genitori in applicazione del Protocollo vigente presso l'adito Tribunale.
8. I coniugi acconsentono reciprocamente all'espatrio di ciascuno di loro unitamente alla prole, nonché al rilascio e al rinnovo del proprio passaporto e di quello della prole.
9. I coniugi si impegnano affinchè le figlie non frequentino i loro eventuali nuovi compagni fintanto che la nuova relazione sentimentale non abbia assunto carattere stabile.
3 10. La SI.ra , si obbliga a rimettere la querela sporta contro il SI. , e da cui è scaturito Pt_1 CP_1 il procedimento penale RGNR 3594/2024 RGNR Tribunale della Spezia, entro e non oltre giorni 2 dal deposito del presente Ricorso.
11. I coniugi espressamente prevedono che la pattuizioni di cui al presente Ricorso acquistino efficacia fin dal deposito dello stesso.
12. Le spese legali della presente procedura sono interamente compensate fra le parti.”
L'udienza del 21/05/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
Con decreto del 27/05/2025, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, assegnando termine fino al
25/6/2025 per il deposito di note scritte ex art 127 ter, comprensive della documentazione richiesta.
Con decreto del 28/07/2025, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, assegnando termine fino al
9/10/2025 per il deposito di note scritte ex art 127 ter, comprensive della documentazione richiesta.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla volontà espressa e confermata dai coniugi stessi nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse delle minori, poiché garantiscono alle stesse un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per le figlie.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto delle minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
4 In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio in UR (MT) in data 13/05/2017 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di UR (MT) dell'anno 2017, al n. 5, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
2. Il SI. ha già lasciato la casa coniugale, d'accordo con la SI.ra , ed ha CP_1 Pt_1 trasferito la propria residenza in La Spezia, Salita Santa Teresa del Bambin Gesù, 4.
3.L'adito Tribunale dichiarerà la separazione dei coniugi ed affiderà le figlie minori e Per_1
in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Persona_3 questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà la residenza abituale presso la casa coniugale, posta in La Spezia, Via
Sarzana, n. 804, con collocamento prevalente presso la madre, a cui la casa coniugale resterà definitivamente assegnata. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Il padre, allorchè sarà imbarcato per motivi di lavoro, fornirà alla madre tutti i recapiti cellulari/satellitari a sua disposizione al fine di poter essere raggiunto sempre, in caso di necessità legate alla salute delle minori. Qualora lo stesso non fosse ugualmente raggiungibile, la madre sarà autorizzata a prendere da sola le decisioni necessarie ed urgenti per salvaguardare la salute delle figlie.
4. La casa coniugale posta in La Spezia, Via Sarzana, n. 804, sarà assegnata alla madre, con ogni arredo e pertinenza, che vi permarrà unitamente alla prole che ivi avrà il domicilio prevalente.
5. I tempi di frequentazione della prole da parte dei genitori saranno regolati come di seguito indicato: il padre starà con le figlie per due weekend alternati al mese, dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle 21.00, oltre a cinque giorni consecutivi al mese -da concordarsi preventivamente anche in base agli impegni lavorativi del padre- al fine di consentire alla madre di poter frequentare il terzo anno di specializzazione per estetista. I periodi di vacanza verranno regolamentati come di seguito: il padre potrà stare con la prole per 7 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da trascorrere con le figlie, ad anni alterni con la madre, consecutivamente i giorni
5 di Natale e S. Stefano, un anno, e 31 dicembre e capodanno, l'anno successivo;
il giorno dell'Epifania sarà trascorso dalle figlie ad anni alterni con ciascun genitore;
il padre avrà facoltà di stare con la prole per 3 giorni consecutivamente anche durante le vacanze pasquali, in modo che i giorni di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo siano trascorsi dalle figlie ad anni alterni con ciascun genitore;
durante le vacanze estive la prole potrà stare con ciascun genitore per un periodo di 21 giorni, anche non consecutivi, ed a tal fine i genitori, entro il 15.05 di ogni anno, dovranno darsi reciproca comunicazione del rispettivo periodo di permanenza con le figlie durante le vacanze estive così che, in caso di coincidenza dei periodi, ciascun genitore avrà diritto di scegliere quello di propria spettanza, ad anni alterni, partendo dalla madre con riferimento alle prossime vacanze estive 2025; tutte le altre festività dell'anno saranno trascorse dalla prole con ciascun genitore ad anni alterni.
Ciascun genitore potrà telefonare alle figlie quando le stesse si trovano con l'altro genitore al massimo per due volte al giorno, nella fascia oraria dalle 12 alle 14 e dalle 16 alle 18; al riguardo, il SI. potrà contattare le figlie tramite l'utenza cellulare a ciò deputata avente il seguente il CP_1 numero 3519841554, come di fatto accade fin dal mese di novembre 2024.
6. Il padre verserà alla madre, quale contributo mensile per il mantenimento della prole la somma di € 550,00 mensili, da versare in via anticipata mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate
[...] entro il giorno 10 di ogni mese. Gli istanti concordano espressamente che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre, rinunciando perciò espressamente il SI. alla quota del 50% allo stesso spettante. I coniugi espressamente CP_1 concordano che il padre si impegna ad aumentare il contributo al mantenimento di euro 250 nei mesi in cui non terrà le bambine neppure per un giorno e quindi le minori saranno a carico della madre per tutti i 30 o 31 giorni del mese. La somma dovuta a titolo di contributo al mantenimento sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge, in caso di indice positivo.
7. Le spese straordinarie dovute per le figlie saranno suddivise al 50% fra i genitori in applicazione del Protocollo vigente presso l'adito Tribunale.
8. I coniugi acconsentono reciprocamente all'espatrio di ciascuno di loro unitamente alla prole, nonché al rilascio e al rinnovo del proprio passaporto e di quello della prole.
9. I coniugi si impegnano affinchè le figlie non frequentino i loro eventuali nuovi compagni fintanto che la nuova relazione sentimentale non abbia assunto carattere stabile.
10. La SI.ra , si obbliga a rimettere la querela sporta contro il SI. , e da cui è scaturito Pt_1 CP_1 il procedimento penale RGNR 3594/2024 RGNR Tribunale della Spezia, entro e non oltre giorni 2 dal deposito del presente Ricorso.
11. I coniugi espressamente prevedono che le pattuizioni di cui al presente Ricorso acquistino efficacia fin dal deposito dello stesso.
6 12. Le spese legali della presente procedura sono interamente compensate fra le parti”.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 9/10/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 634/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), residente Parte_1 C.F._1 in La Spezia (SP), Via Sarzana n. 804, rappresentata e difesa dall'Avv. Letizia Santoni (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
- parte ammessa al C.F._2 patrocinio a spese dello Stato -
e
, nato a [...] il [...] (c.f. ) residente in [...]C.F._3
La Spezia (SP), Via Sarzana n. 804, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Montecucco (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 9/10/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 1/04/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario a UR (MT) e che dall'unione sono nate le figlie (il 5/02/2018) e Per_1 Per_2
(il 7/04/2020), entrambe minorenni. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
2. Il SI. ha già lasciato la casa coniugale, d'accordo con la SI.ra , ed ha CP_1 Pt_1 trasferito la propria residenza in La Spezia, Salita Santa Teresa del Bambin Gesù, 4.
3.L'adito Tribunale dichiarerà la separazione dei coniugi ed affiderà le figlie minori e Per_1
in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Persona_3 questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà la residenza abituale presso la casa coniugale, posta in La Spezia, Via
Sarzana, n. 804, con collocamento prevalente presso la madre, a cui la casa coniugale resterà definitivamente assegnata. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Il padre, allorchè sarà imbarcato per motivi di lavoro, fornirà alla madre tutti i recapiti cellulari/satellitari a sua disposizione al fine di poter essere raggiunto sempre, in caso di necessità legate alla salute delle minori. Qualora lo stesso non fosse ugualmente raggiungibile, la madre sarà autorizzata a prendere da sola le decisioni necessarie ed urgenti per salvaguardare la salute delle figlie.
4. La casa coniugale posta in La Spezia, Via Sarzana, n. 804, sarà assegnata alla madre, con ogni arredo e pertinenza, che vi permarrà unitamente alla prole che ivi avrà il domicilio prevalente.
5. I tempi di frequentazione della prole da parte dei genitori saranno regolati come di seguito indicato: il padre starà con le figlie per due weekend alternati al mese, dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle 21.00, oltre a cinque giorni consecutivi al mese -da concordarsi preventivamente anche in base agli impegni lavorativi del padre- al fine di consentire alla madre di poter frequentare
2 il terzo anno di specializzazione per estetista. I periodi di vacanza verranno regolamentati come di seguito: il padre potrà stare con la prole per 7 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da trascorrere con le figlie, ad anni alterni con la madre, consecutivamente i giorni di Natale e S. Stefano, un anno, e 31 dicembre e capodanno, l'anno successivo;
il giorno dell'Epifania sarà trascorso dalle figlie ad anni alterni con ciascun genitore;
il padre avrà facoltà di stare con la prole per 3 giorni consecutivamente anche durante le vacanze pasquali, in modo che i giorni di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo siano trascorsi dalle figlie ad anni alterni con ciascun genitore;
durante le vacanze estive la prole potrà stare con ciascun genitore per un periodo di 21 giorni, anche non consecutivi, ed a tal fine i genitori, entro il 15.05 di ogni anno, dovranno darsi reciproca comunicazione del rispettivo periodo di permanenza con le figlie durante le vacanze estive così che, in caso di coincidenza dei periodi, ciascun genitore avrà diritto di scegliere quello di propria spettanza, ad anni alterni, partendo dalla madre con riferimento alle prossime vacanze estive 2025; tutte le altre festività dell'anno saranno trascorse dalla prole con ciascun genitore ad anni alterni.
Ciascun genitore potrà telefonare alle figlie quando le stesse si trovano con l'altro genitore al massimo per due volte al giorno, nella fascia oraria dalle 12 alle 14 e dalle 16 alle 18; al riguardo, il SI. potrà contattare le figlie tramite l'utenza cellulare a ciò deputata avente il seguente il CP_1 numero 3519841554, come di fatto accade fin dal mese di novembre 2024.
6. Il padre verserà alla madre, quale contributo mensile per il mantenimento della prole la somma di € 550,00 mensili, da versare in via anticipata mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate
[...] entro il giorno 10 di ogni mese. Gli istanti concordano espressamente che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre, rinunciando perciò espressamente il SI. alla quota del 50% allo stesso spettante. I coniugi espressamente CP_1 concordano che il padre si impegna ad aumentare il contributo al mantenimento di euro 250 nei mesi in cui non terrà le bambine neppure per un giorno e quindi le minori saranno a carico della madre per tutti i 30 o 31 giorni del mese. La somma dovuta a titolo di contributo al mantenimento sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge, in caso di indice positivo.
7. Le spese straordinarie dovute per le figlie saranno suddivise al 50% fra i genitori in applicazione del Protocollo vigente presso l'adito Tribunale.
8. I coniugi acconsentono reciprocamente all'espatrio di ciascuno di loro unitamente alla prole, nonché al rilascio e al rinnovo del proprio passaporto e di quello della prole.
9. I coniugi si impegnano affinchè le figlie non frequentino i loro eventuali nuovi compagni fintanto che la nuova relazione sentimentale non abbia assunto carattere stabile.
3 10. La SI.ra , si obbliga a rimettere la querela sporta contro il SI. , e da cui è scaturito Pt_1 CP_1 il procedimento penale RGNR 3594/2024 RGNR Tribunale della Spezia, entro e non oltre giorni 2 dal deposito del presente Ricorso.
11. I coniugi espressamente prevedono che la pattuizioni di cui al presente Ricorso acquistino efficacia fin dal deposito dello stesso.
12. Le spese legali della presente procedura sono interamente compensate fra le parti.”
L'udienza del 21/05/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
Con decreto del 27/05/2025, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, assegnando termine fino al
25/6/2025 per il deposito di note scritte ex art 127 ter, comprensive della documentazione richiesta.
Con decreto del 28/07/2025, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, assegnando termine fino al
9/10/2025 per il deposito di note scritte ex art 127 ter, comprensive della documentazione richiesta.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla volontà espressa e confermata dai coniugi stessi nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse delle minori, poiché garantiscono alle stesse un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per le figlie.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto delle minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
4 In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio in UR (MT) in data 13/05/2017 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di UR (MT) dell'anno 2017, al n. 5, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
2. Il SI. ha già lasciato la casa coniugale, d'accordo con la SI.ra , ed ha CP_1 Pt_1 trasferito la propria residenza in La Spezia, Salita Santa Teresa del Bambin Gesù, 4.
3.L'adito Tribunale dichiarerà la separazione dei coniugi ed affiderà le figlie minori e Per_1
in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Persona_3 questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà la residenza abituale presso la casa coniugale, posta in La Spezia, Via
Sarzana, n. 804, con collocamento prevalente presso la madre, a cui la casa coniugale resterà definitivamente assegnata. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Il padre, allorchè sarà imbarcato per motivi di lavoro, fornirà alla madre tutti i recapiti cellulari/satellitari a sua disposizione al fine di poter essere raggiunto sempre, in caso di necessità legate alla salute delle minori. Qualora lo stesso non fosse ugualmente raggiungibile, la madre sarà autorizzata a prendere da sola le decisioni necessarie ed urgenti per salvaguardare la salute delle figlie.
4. La casa coniugale posta in La Spezia, Via Sarzana, n. 804, sarà assegnata alla madre, con ogni arredo e pertinenza, che vi permarrà unitamente alla prole che ivi avrà il domicilio prevalente.
5. I tempi di frequentazione della prole da parte dei genitori saranno regolati come di seguito indicato: il padre starà con le figlie per due weekend alternati al mese, dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle 21.00, oltre a cinque giorni consecutivi al mese -da concordarsi preventivamente anche in base agli impegni lavorativi del padre- al fine di consentire alla madre di poter frequentare il terzo anno di specializzazione per estetista. I periodi di vacanza verranno regolamentati come di seguito: il padre potrà stare con la prole per 7 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da trascorrere con le figlie, ad anni alterni con la madre, consecutivamente i giorni
5 di Natale e S. Stefano, un anno, e 31 dicembre e capodanno, l'anno successivo;
il giorno dell'Epifania sarà trascorso dalle figlie ad anni alterni con ciascun genitore;
il padre avrà facoltà di stare con la prole per 3 giorni consecutivamente anche durante le vacanze pasquali, in modo che i giorni di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo siano trascorsi dalle figlie ad anni alterni con ciascun genitore;
durante le vacanze estive la prole potrà stare con ciascun genitore per un periodo di 21 giorni, anche non consecutivi, ed a tal fine i genitori, entro il 15.05 di ogni anno, dovranno darsi reciproca comunicazione del rispettivo periodo di permanenza con le figlie durante le vacanze estive così che, in caso di coincidenza dei periodi, ciascun genitore avrà diritto di scegliere quello di propria spettanza, ad anni alterni, partendo dalla madre con riferimento alle prossime vacanze estive 2025; tutte le altre festività dell'anno saranno trascorse dalla prole con ciascun genitore ad anni alterni.
Ciascun genitore potrà telefonare alle figlie quando le stesse si trovano con l'altro genitore al massimo per due volte al giorno, nella fascia oraria dalle 12 alle 14 e dalle 16 alle 18; al riguardo, il SI. potrà contattare le figlie tramite l'utenza cellulare a ciò deputata avente il seguente il CP_1 numero 3519841554, come di fatto accade fin dal mese di novembre 2024.
6. Il padre verserà alla madre, quale contributo mensile per il mantenimento della prole la somma di € 550,00 mensili, da versare in via anticipata mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate
[...] entro il giorno 10 di ogni mese. Gli istanti concordano espressamente che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre, rinunciando perciò espressamente il SI. alla quota del 50% allo stesso spettante. I coniugi espressamente CP_1 concordano che il padre si impegna ad aumentare il contributo al mantenimento di euro 250 nei mesi in cui non terrà le bambine neppure per un giorno e quindi le minori saranno a carico della madre per tutti i 30 o 31 giorni del mese. La somma dovuta a titolo di contributo al mantenimento sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge, in caso di indice positivo.
7. Le spese straordinarie dovute per le figlie saranno suddivise al 50% fra i genitori in applicazione del Protocollo vigente presso l'adito Tribunale.
8. I coniugi acconsentono reciprocamente all'espatrio di ciascuno di loro unitamente alla prole, nonché al rilascio e al rinnovo del proprio passaporto e di quello della prole.
9. I coniugi si impegnano affinchè le figlie non frequentino i loro eventuali nuovi compagni fintanto che la nuova relazione sentimentale non abbia assunto carattere stabile.
10. La SI.ra , si obbliga a rimettere la querela sporta contro il SI. , e da cui è scaturito Pt_1 CP_1 il procedimento penale RGNR 3594/2024 RGNR Tribunale della Spezia, entro e non oltre giorni 2 dal deposito del presente Ricorso.
11. I coniugi espressamente prevedono che le pattuizioni di cui al presente Ricorso acquistino efficacia fin dal deposito dello stesso.
6 12. Le spese legali della presente procedura sono interamente compensate fra le parti”.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 9/10/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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