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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/10/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 465 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2017, avente ad oggetto: risarcimento del danno, vertente
TRA
, , costoro in proprio ed in qualità di genitori esercenti Parte_1 Controparte_1 la potestà sui figli minori e , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
, e , gli ultimi tre in qualità di eredi di
[...] Persona_5 Persona_6 [...]
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Tillieci, giusta procura in calce Per_7 all'atto di citazione e ricorso in riassunzione, nel cui studio sito in Lamezia Terme (CZ), alla Via Galvani, sono elettivamente domiciliati.;
-attori-
CONTRO
e , rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Controparte_2 Controparte_3
Muscimarro, giusta procura a margine della comparsa di risposta, nel cui studio sito in
Acconia di Curinga (CZ), alla Via Dante Alighieri sono elettivamente domiciliati.;
-convenuti-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 14 marzo 2017 i signori , Persona_3 Persona_7
e , questi ultimi due anche quali genitori esercenti la Controparte_1 Parte_1 potestà sulle figlie e , convenivano in giudizio i signori Persona_1 Persona_2
e esponendo di avere avuto in locazione dai Controparte_2 Controparte_3 convenuti due distinti appartamenti per i quali non era possibile richiedere autonome utenze per la fornitura di acqua, energia elettrica e gas per uso domestico poiché non erano urbanisticamente regolarizzati per cui i locatori richiedevano il pagamento delle suddette utenze consegnando mensilmente dei post-it dove venivano riportate delle somme per presunti consumi per i quali non venivano mai mostrate le relative bollette.
Esponevano, ancora, che, sorti contrasti in relazione alle richieste dei consumi sopra indicati, i locatori distaccavano le forniture di gas domestico e dell'energia elettrica costringendo gli attori ad allontanarsi precipitosamente dagli appartamenti oggetto della locazione essendo divenuti inabitabili proprio nella stagione invernale, la peggiore da affrontare in quelle condizioni.
Chiedevano, pertanto, che i convenuti venissero condannati alla restituzione delle somme pagate in eccedenza per le forniture di energia elettrica, di gas domestico e di acqua potabile, quantificati in sede di atto introduttivo in euro 1.000,00, nonché al risarcimento del danno quantificabile complessivamente in euro 24.000,00 ovvero in altra somma da determinarsi in via equitativa.
Concludevano, quindi, come in atti.
Si costituivano i signori e impugnando e Controparte_2 Controparte_3 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto, e deducendo che, in relazione agli appartamenti da loro gestiti, i relativi contratti di locazione non erano stati predisposti perché urbanisticamente ancora non regolarizzati.
Deducevano altresì, con riferimento alle utenze, che l'intero complesso residenziale era servito da un solo misuratore del consumo di energia elettrica ed un solo misuratore del consumo di gas domestico, mentre solo il misuratore dell'acqua potabile era dotato di un contatore individuale.
Inoltre, in via riconvenzionale, deducevano i convenuti che i conduttori (odierni attori) si sarebbero allontanati dagli appartamenti omettendo di corrispondere alcune mensilità e quindi spiegavano domanda riconvenzionale per il pagamento di quanto asseritamente dovuto per canoni di locazione e consumi, quantificato in euro 3.433,33 nei confronti di e ed euro 3.536,87 nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Persona_3
cui aggiungere presunti danni agli immobili per euro 4.000,00. Persona_7 Concludevano, quindi, come in atti.
Nel corso del giudizio veniva dichiarata la morte di una delle parti attrici, precisamente il signor per cui il giudizio veniva interrotto e successivamente riassunto Persona_7 anche dagli eredi, nei termini di legge.
Così instauratosi il contraddittorio, svolta l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, prova per testimoni ed interrogatorio formale, precisate le conclusioni all'udienza del
15.07.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190, co. 2, c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda attorea di risarcimento del danno di natura patrimoniale, quantificata in euro 1.000,00 sulla base delle somme che gli attori medesimi assumono pagate in eccedenza per le forniture di energia elettrica, di gas domestico e di acqua potabile, è infondata e deve essere rigettata.
Sostiene parte attrice che le particolari condizioni dell'immobile dato in locazione (l'intero complesso residenziale era servito da un solo misuratore del consumo di energia elettrica ed un solo misuratore del consumo di gas domestico, mentre solo il misuratore dell'acqua potabile era dotato di un contatore individuale) determinava la circostanza per la quale le spese delle predette utenze venivano trasmesse, dal convenuto locatore all'attore conduttore, mediante la redazione di un documento o “post-it” (cfr. allegati in atti) sui quali venivano indicate le utenze e le somme dovute conteggiate mensilmente.
La circostanza è stata confermata dal convenuto sig. in sede di Controparte_2 interrogatorio formale, all'udienza del 16.01.2019.
Tanto premesso in punto di fatto, deve rilevarsi come, in linea di diritto, debbano essere necessariamente applicati al caso di specie i principi generali in tema di riparto dell'onus probandi, a tenore dei quali è posto in capo a chi agisce in giudizio dar prova del proprio diritto.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, è facile osservare come parte attrice non abbia dato prova delle circostanze e dei fatti idonei a far sorgere il (presunto) vantato diritto al risarcimento e/o restituzione.
Ciò in quanto, anche all'esito dell'istruttoria, nulla ha dimostrato a sostegno delle proprie doglianze, posto che non emerge elemento alcuno (dichiarazioni dei testi, interrogatorio o documento) idoneo a corroborare gli assunti attorei. Non risulta essere provata, dunque, la circostanza dedotta dagli attori, secondo la quale i medesimi avrebbero sostenuto spese per le utenze più alte di quelle effettivamente dovute.
Ne consegue che la doglianza deve essere rigettata per difetto di prova.
2. La domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale è infondata e deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
Deducono gli attori che le condotte poste in essere da parte convenuta avrebbero determinato “danno psicologico ed esistenziale ed in particolare alla signora Per_3
, a causa delle sue menomate condizioni fisiche, ed alle piccole e
[...] Persona_1
” tenuto conto che, sempre secondo le deduzioni attoree, “gli stessi non Persona_2 hanno potuto godere, per tutto il tempo trascorso prima del loro trasferimento in un altro appartamento, dell'energia elettrica in un periodo in cui fa buio presto;
del gas per uso domestico e per il riscaldamento, con la conseguente impossibilità di prepararsi cibi caldi
e di scaldarsi durante la stagione invernale”.
Tali assunti attorei non sono idonei a determinare la fondatezza della domanda in quanto completamente destituiti di fondamento giuridico.
Infatti, come è noto, il danno non patrimoniale consiste nella perdita di una (o diverse) utilità di carattere non patrimoniale;
l'oggetto dell'accertamento giudiziale dovrà quindi riguardare tutte le utilità perdute dalla vittima ovvero l'impossibilità di esercitare le facoltà
e le prerogative costituenti il contenuto dell'interesse leso.
L'accertamento del danno non patrimoniale, pertanto, esige necessariamente che sia allegata e provata l'esistenza della lesione dell'interesse giuridicamente protetto e che sia individuata e provata la perdita che ne è derivata.
Secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, “in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord.
n. 7513 del 2018).
Facendo applicazione di tali principi, al caso di specie, risulta evidente come, tenuto anche conto degli esiti dell'istruttoria espletata, parte attrice non solo non abbia dato prova del pregiudizio lamentato, limitandosi a lagnanza meramente generiche ed apodittiche, ma anche si sia limitata ad allegare elementi (si veda, ad esempio, la documentazione medica versata in atti) relativi a fatti pregressi a quelli di causa, senza esplicare come i fatti lamentati abbiano potuto cagionargli pregiudizio.
Inoltre, la domanda spiegata da parte attrice risulta essere priva di fondamento giuridico anche in linea di diritto, posto che, sulla base degli atti e documenti di causa, non è dato comprendere come i fatti lamentati possano aver leso un diritto della persona costituzionalmente garantito, tale da giustificare la riparazione del danno non patrimoniale
(cfr. ex multis Cass. Civ. sent. n. 8828 del 2003).
Da tutto ciò non può che conseguire, dunque, il rigetto della domanda.
3. Parimenti infondata e, di conseguenza, da rigettare è la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta nei confronti degli attori.
Deducono i convenuti che gli attori sarebbero andati via dall'immobile locato “senza pagare il fitto per i mesi di dicembre e gennaio, per euro 800,00 e Controparte_4
per euro 1.200,00, le utenze domestiche per un totale CP_5 Controparte_4 per euro 633,33 […] e per euro 336,87. A tutto ciò si aggiunge che dagli CP_5 appartamenti è stato asportato gran parte dell'arredo, sono state danneggiate le zanzariere, i mobili della cucina ed i muri per danni che ammontano a circa euro
4.000,00”.
La doglianza è da disattendere per difetto di prova.
Ciò in quanto parte convenuta si è limitata a versare in atti dei documenti privi di qualsivoglia fede giuridica (consistenti in appunti e rendiconti scritti a mano dallo stesso convenuto, non sottoscritti da parte alcuna e mai notificati alla controparte) da essa stessa prodotti i quali, da soli, non possono assurgere a prova relativa alla pretesa de qua.
Anche alla luce delle risultanze dell'espletata istruttoria, non possono essere desunti ulteriori elementi a fondatezza della richiesta spiegata in sede riconvenzionale.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
4. La reciproca soccombenza giustifica, ex art. 92, co. 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 465/2017, pendente tra , , costoro in proprio ed in Parte_1 Controparte_1 qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori e , Persona_1 Persona_2
, , e , gli ultimi tre in Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 qualità di eredi di - attori- contro e Persona_7 Controparte_2 [...]
, -convenuti- ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: CP_3
a) Rigetta la domanda attorea;
b) Rigetta la domanda riconvenzionale;
c) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 13.10.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 465 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2017, avente ad oggetto: risarcimento del danno, vertente
TRA
, , costoro in proprio ed in qualità di genitori esercenti Parte_1 Controparte_1 la potestà sui figli minori e , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
, e , gli ultimi tre in qualità di eredi di
[...] Persona_5 Persona_6 [...]
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Tillieci, giusta procura in calce Per_7 all'atto di citazione e ricorso in riassunzione, nel cui studio sito in Lamezia Terme (CZ), alla Via Galvani, sono elettivamente domiciliati.;
-attori-
CONTRO
e , rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Controparte_2 Controparte_3
Muscimarro, giusta procura a margine della comparsa di risposta, nel cui studio sito in
Acconia di Curinga (CZ), alla Via Dante Alighieri sono elettivamente domiciliati.;
-convenuti-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 14 marzo 2017 i signori , Persona_3 Persona_7
e , questi ultimi due anche quali genitori esercenti la Controparte_1 Parte_1 potestà sulle figlie e , convenivano in giudizio i signori Persona_1 Persona_2
e esponendo di avere avuto in locazione dai Controparte_2 Controparte_3 convenuti due distinti appartamenti per i quali non era possibile richiedere autonome utenze per la fornitura di acqua, energia elettrica e gas per uso domestico poiché non erano urbanisticamente regolarizzati per cui i locatori richiedevano il pagamento delle suddette utenze consegnando mensilmente dei post-it dove venivano riportate delle somme per presunti consumi per i quali non venivano mai mostrate le relative bollette.
Esponevano, ancora, che, sorti contrasti in relazione alle richieste dei consumi sopra indicati, i locatori distaccavano le forniture di gas domestico e dell'energia elettrica costringendo gli attori ad allontanarsi precipitosamente dagli appartamenti oggetto della locazione essendo divenuti inabitabili proprio nella stagione invernale, la peggiore da affrontare in quelle condizioni.
Chiedevano, pertanto, che i convenuti venissero condannati alla restituzione delle somme pagate in eccedenza per le forniture di energia elettrica, di gas domestico e di acqua potabile, quantificati in sede di atto introduttivo in euro 1.000,00, nonché al risarcimento del danno quantificabile complessivamente in euro 24.000,00 ovvero in altra somma da determinarsi in via equitativa.
Concludevano, quindi, come in atti.
Si costituivano i signori e impugnando e Controparte_2 Controparte_3 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto, e deducendo che, in relazione agli appartamenti da loro gestiti, i relativi contratti di locazione non erano stati predisposti perché urbanisticamente ancora non regolarizzati.
Deducevano altresì, con riferimento alle utenze, che l'intero complesso residenziale era servito da un solo misuratore del consumo di energia elettrica ed un solo misuratore del consumo di gas domestico, mentre solo il misuratore dell'acqua potabile era dotato di un contatore individuale.
Inoltre, in via riconvenzionale, deducevano i convenuti che i conduttori (odierni attori) si sarebbero allontanati dagli appartamenti omettendo di corrispondere alcune mensilità e quindi spiegavano domanda riconvenzionale per il pagamento di quanto asseritamente dovuto per canoni di locazione e consumi, quantificato in euro 3.433,33 nei confronti di e ed euro 3.536,87 nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Persona_3
cui aggiungere presunti danni agli immobili per euro 4.000,00. Persona_7 Concludevano, quindi, come in atti.
Nel corso del giudizio veniva dichiarata la morte di una delle parti attrici, precisamente il signor per cui il giudizio veniva interrotto e successivamente riassunto Persona_7 anche dagli eredi, nei termini di legge.
Così instauratosi il contraddittorio, svolta l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, prova per testimoni ed interrogatorio formale, precisate le conclusioni all'udienza del
15.07.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190, co. 2, c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda attorea di risarcimento del danno di natura patrimoniale, quantificata in euro 1.000,00 sulla base delle somme che gli attori medesimi assumono pagate in eccedenza per le forniture di energia elettrica, di gas domestico e di acqua potabile, è infondata e deve essere rigettata.
Sostiene parte attrice che le particolari condizioni dell'immobile dato in locazione (l'intero complesso residenziale era servito da un solo misuratore del consumo di energia elettrica ed un solo misuratore del consumo di gas domestico, mentre solo il misuratore dell'acqua potabile era dotato di un contatore individuale) determinava la circostanza per la quale le spese delle predette utenze venivano trasmesse, dal convenuto locatore all'attore conduttore, mediante la redazione di un documento o “post-it” (cfr. allegati in atti) sui quali venivano indicate le utenze e le somme dovute conteggiate mensilmente.
La circostanza è stata confermata dal convenuto sig. in sede di Controparte_2 interrogatorio formale, all'udienza del 16.01.2019.
Tanto premesso in punto di fatto, deve rilevarsi come, in linea di diritto, debbano essere necessariamente applicati al caso di specie i principi generali in tema di riparto dell'onus probandi, a tenore dei quali è posto in capo a chi agisce in giudizio dar prova del proprio diritto.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, è facile osservare come parte attrice non abbia dato prova delle circostanze e dei fatti idonei a far sorgere il (presunto) vantato diritto al risarcimento e/o restituzione.
Ciò in quanto, anche all'esito dell'istruttoria, nulla ha dimostrato a sostegno delle proprie doglianze, posto che non emerge elemento alcuno (dichiarazioni dei testi, interrogatorio o documento) idoneo a corroborare gli assunti attorei. Non risulta essere provata, dunque, la circostanza dedotta dagli attori, secondo la quale i medesimi avrebbero sostenuto spese per le utenze più alte di quelle effettivamente dovute.
Ne consegue che la doglianza deve essere rigettata per difetto di prova.
2. La domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale è infondata e deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
Deducono gli attori che le condotte poste in essere da parte convenuta avrebbero determinato “danno psicologico ed esistenziale ed in particolare alla signora Per_3
, a causa delle sue menomate condizioni fisiche, ed alle piccole e
[...] Persona_1
” tenuto conto che, sempre secondo le deduzioni attoree, “gli stessi non Persona_2 hanno potuto godere, per tutto il tempo trascorso prima del loro trasferimento in un altro appartamento, dell'energia elettrica in un periodo in cui fa buio presto;
del gas per uso domestico e per il riscaldamento, con la conseguente impossibilità di prepararsi cibi caldi
e di scaldarsi durante la stagione invernale”.
Tali assunti attorei non sono idonei a determinare la fondatezza della domanda in quanto completamente destituiti di fondamento giuridico.
Infatti, come è noto, il danno non patrimoniale consiste nella perdita di una (o diverse) utilità di carattere non patrimoniale;
l'oggetto dell'accertamento giudiziale dovrà quindi riguardare tutte le utilità perdute dalla vittima ovvero l'impossibilità di esercitare le facoltà
e le prerogative costituenti il contenuto dell'interesse leso.
L'accertamento del danno non patrimoniale, pertanto, esige necessariamente che sia allegata e provata l'esistenza della lesione dell'interesse giuridicamente protetto e che sia individuata e provata la perdita che ne è derivata.
Secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, “in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord.
n. 7513 del 2018).
Facendo applicazione di tali principi, al caso di specie, risulta evidente come, tenuto anche conto degli esiti dell'istruttoria espletata, parte attrice non solo non abbia dato prova del pregiudizio lamentato, limitandosi a lagnanza meramente generiche ed apodittiche, ma anche si sia limitata ad allegare elementi (si veda, ad esempio, la documentazione medica versata in atti) relativi a fatti pregressi a quelli di causa, senza esplicare come i fatti lamentati abbiano potuto cagionargli pregiudizio.
Inoltre, la domanda spiegata da parte attrice risulta essere priva di fondamento giuridico anche in linea di diritto, posto che, sulla base degli atti e documenti di causa, non è dato comprendere come i fatti lamentati possano aver leso un diritto della persona costituzionalmente garantito, tale da giustificare la riparazione del danno non patrimoniale
(cfr. ex multis Cass. Civ. sent. n. 8828 del 2003).
Da tutto ciò non può che conseguire, dunque, il rigetto della domanda.
3. Parimenti infondata e, di conseguenza, da rigettare è la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta nei confronti degli attori.
Deducono i convenuti che gli attori sarebbero andati via dall'immobile locato “senza pagare il fitto per i mesi di dicembre e gennaio, per euro 800,00 e Controparte_4
per euro 1.200,00, le utenze domestiche per un totale CP_5 Controparte_4 per euro 633,33 […] e per euro 336,87. A tutto ciò si aggiunge che dagli CP_5 appartamenti è stato asportato gran parte dell'arredo, sono state danneggiate le zanzariere, i mobili della cucina ed i muri per danni che ammontano a circa euro
4.000,00”.
La doglianza è da disattendere per difetto di prova.
Ciò in quanto parte convenuta si è limitata a versare in atti dei documenti privi di qualsivoglia fede giuridica (consistenti in appunti e rendiconti scritti a mano dallo stesso convenuto, non sottoscritti da parte alcuna e mai notificati alla controparte) da essa stessa prodotti i quali, da soli, non possono assurgere a prova relativa alla pretesa de qua.
Anche alla luce delle risultanze dell'espletata istruttoria, non possono essere desunti ulteriori elementi a fondatezza della richiesta spiegata in sede riconvenzionale.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
4. La reciproca soccombenza giustifica, ex art. 92, co. 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 465/2017, pendente tra , , costoro in proprio ed in Parte_1 Controparte_1 qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori e , Persona_1 Persona_2
, , e , gli ultimi tre in Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 qualità di eredi di - attori- contro e Persona_7 Controparte_2 [...]
, -convenuti- ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: CP_3
a) Rigetta la domanda attorea;
b) Rigetta la domanda riconvenzionale;
c) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 13.10.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone