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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15279/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente dott. Frettoni Francesco Giudice dott.ssa Maria Carmela Magarò Giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 15279/2025 promossa da:
, nato in BANGLADESH, il 20/08/1990 (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso ALAvv.ta LUCA' PIERO, del Foro di;
- ricorrente -
contro Controparte_1
, in persona del Ministro p.t.
[...]
- resistente - e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso ex art 27 Reg. UE n. 604/2013 del 26 giugno 2013
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
, cittadino del BANGLADESH , ha impugnato il provvedimento con il quale Parte_1 il Controparte_2
ha disposto il
[...] CP_1 trasferimento del ricorrente in Portogallo, chiedendo di dichiararne l'annullamento e di riconoscere la competenza dell'Italia a esaminare la sua domanda di protezione internazionale.
Il ricorrente denunciava la violazione degli obblighi informativi e dell'obbligo di colloquio personale di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento n. 604/2013, nonché la violazione degli artt.
3, par. 2, e 17 del Regolamento n. 604/2013.
L'IT , pertanto, in virtù di quanto previsto ALart. 21.1 Reg. 604/2013, inviava CP_1 in data 06/11/2024 la richiesta di presa in carico al Portogallo, ai sensi dell'art. 12.4 del Regolamento (UE) 604/2013. In data 03/01/2025, l'IT portoghese comunicava CP_1 di accettare la richiesta, ai sensi dell'art. 12.4 del Regolamento (UE) 604/2013. Il decreto di trasferimento in Portogallo veniva trasmesso in data 28/02/2025 alla Questura competente per la notifica all'interessato.
Parte resistente sostiene che l'Amministrazione ha adempiuto ai propri obblighi informativi attraverso l'assunzione delle dichiarazioni verbalizzate in fase di colloquio personale (ai sensi dell'art. 5 Reg. 604/2013) e di compilazione del modello C/3 (in allegato), come previsto ALart. 4 Reg. 604/2013 e documentato dalla sottoscrizione apposta in calce al modello C/3 dal ricorrente, ALinterprete e dal mediatore culturale che lo hanno assistito nella fase di raccolta delle informazioni, nonché di aver portato a termine la procedura nel rispetto della normativa vigente.
Per quanto concerne la censura relativa al mancato svolgimento del colloquio personale
(ovvero al suo svolgimento senza il rispetto delle modalità garantistiche previste) secondo l'art. 5 del Regolamento UE 604/2013, essa, ad avviso del collegio, merita accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono.
La menzionata norma – che trova il suo fondamento giuridico, analogamente al diritto di informazione disciplinato ALart. 4, nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che garantisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice imparziale e del quale costituisce elemento essenziale - prevede che il colloquio personale sia effettuato “al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente” e di permettere anche “la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente ai sensi dell'art. 4”, dispone che questo sia svolto “prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente”, che sia effettuato “in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e nella quale questi è in grado di comunicare”, con eventuale ausilio di interprete, e che ne sia garantita una
“adeguata riservatezza”.
Da ultimo, la norma richiamata, nel paragrafo 6, stabilisce che: “Lo Stato membro che effettua il colloquio personale redige una sintesi scritta dello stesso che contenga almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio. Tale sintesi può assumere la forma di una relazione o di un modulo standard …”.
Come si evince dal testo richiamato, quindi, il colloquio con il richiedente protezione in
Italia risultato positivo ai riscontri del sistema EURODAC in altri Paesi UE, una volta svolto “di persona”, deve essere sintetizzato nel contenuto, per iscritto, ALamministrazione che vi ha proceduto (questura) con una delle due forme alternative indicate dal paragrafo 6, ossia quella di “una relazione” ovvero di “un modulo standard”, dovendo in entrambi i casi comunque emergere “almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio”, in modo che il richiedente ed il suo difensore possano accedervi in tempo utile per l'eventuale esercizio del diritto di difesa.
Il descritto colloquio personale, per come emerge dalla sentenza della Corte di Giustizia del 30.11.2023 nelle cause riunite C 228/21, C 254/21, C 297/21, C 315/21 e C 328/21, risponde nella procedura ad una funzione distinta rispetto a quella dell'opuscolo CP_1 informativo previsto ALart. 4 del medesimo regolamento, atteso che mentre quest'ultimo assolve alla funzione di fornire un'informazione standardizzata sulle regole di competenza che presiedono alla determinazione dello Stato competente a decidere sulla domanda di protezione, il colloquio – che rappresenta momento centrale e insostituibile della procedura di trasferimento e deve avvenire prima della decisione amministrativa – assume funzione informativa/partecipativa (par. 105) e riveste lo scopo essenziale di accertare che l'interessato abbia compreso il contenuto dell'opuscolo e sia nelle condizioni di poter evidenziare eventuali circostanze individuali rilevanti e tali da poter incidere sulla decisione di trasferimento (da prendere o perfino già presa), sino eventualmente ad evitarlo ed a consentire di ritenere la competenza dell'autorità procedente all'esame della medesima, con la conseguenza che - visto il carattere vincolante e cogente degli obblighi informativi di cui il colloquio è espressione (cfr. par. 117 e 118 sentenza cit. Corte di
Giustizia) e la natura sostanziale del vizio del procedimento che ne deriva - il mancato svolgimento del colloquio con le sopra riportate modalità previste dal regolamento comporta l'annullamento della decisione di trasferimento. In particolare, nel paragrafo 124 della sentenza, la CGUE afferma: “fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento
Dublino III, la decisione di trasferimento deve essere annullata a seguito di ricorso presentato avverso quest'ultima ai sensi dell'articolo 27 di tale regolamento e che contesta la mancanza del colloquio personale previsto da tale articolo 5, a meno che la normativa nazionale consenta all'interessato, nell'ambito di detto ricorso, di esporre di persona tutti i suoi argomenti avverso tale decisione nel corso di un'audizione che rispetti le condizioni e le garanzie enunciate in detto articolo 5, e che tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione”.
Tale effetto (di annullamento) può essere evitato, quindi, secondo la Corte di Giustizia, esclusivamente qualora l'ordinamento processuale interno consenta al ricorrente che ne contesti l'omissione/inadeguatezza, in sede di impugnazione del disposto trasferimento e nell'ambito di un ricorso effettivo, di essere ascoltato personalmente in un'audizione conforme alle garanzie previste ALart. 5 e solo laddove le informazioni da lui fornite all'esito del colloquio non risultino idonee a modificare l'esito della decisione impugnata
(par. 124 – 128).
Ed ancora – a conferma della centralità del colloquio personale nel sistema delle garanzie partecipative – l'annullamento del trasferimento da parte giudice nazionale sarà evitato, nel caso di mancata consegna dell'opuscolo informativo ma di compiuto svolgimento del colloquio, nei soli casi in cui la mancata consegna dell'opuscolo abbia effettivamente pregiudicato il richiedente, nonostante il colloquio, privandolo della possibilità di far valere efficacemente le proprie ragioni in misura tale da poter incidere sull'esito del procedimento amministrativo (par. 125-128).
In tali termini si è infatti espressa anche la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 25310 del 20.9.2024, secondo la quale: “Nel giudizio di impugnazione del trasferimento disposto ALIT , il è tenuto, ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del CP_1 CP_1
2013, così come interpretati dalla sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, a dare prova dell'adempimento di entrambi gli obblighi informativi ivi previsti e, ove sia stato consegnato l'opuscolo, ma non risulti svolto il colloquio personale, la decisione va annullata, salvo che la normativa nazionale consenta all'interessato di esporre di persona tutti i suoi argomenti nel corso di un'audizione che rispetti le condizioni e le garanzie indicate nell'art. 5 cit. e tali argomenti non siano idonei a modificare la decisione;
ove, invece, non sia stato consegnato l'opuscolo, ma sia stato svolto il colloquio personale, la decisione può essere annullata solo se la mancata consegna abbia effettivamente privato il ricorrente della possibilità di far valere i propri argomenti, che avrebbero condotto ad un esito diverso del procedimento amministrativo”.
Ebbene, nella fattispecie in esame, l'amministrazione resistente – onerata della relativa prova - non ha dimostrato, mediante la documentazione allegata alla costituzione, di essersi attenuta alle prescrizioni del regolamento in ordine alla sintesi del colloquio svolto col richiedente asilo, dal momento che dal modulo standardizzato in atti non emergono in alcun modo “le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio”, non essendo indicato in modo puntuale né quali informazioni siano state offerte, né quali dichiarazioni siano state rese, risultando in tal modo gravemente carente dei requisiti minimi di garanzia richiesti dal regolamento e quindi tale da realizzare non solo un importante deficit informativo, ma anche un vulnus al diritto al ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento di cui all'art. 27 del regolamento Dublino, 6 Cedu, ed art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Né tali informazioni possono risultare altrimenti dalla modulistica in uso presso l'amministrazione per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale (cd. modello C3), considerato che la predetta sintesi del colloquio svolto costituisce adempimento imprescindibile e non surrogabile attraverso informazioni ricavabili al di fuori dell'incidente costituito dalla procedura prevista dal Regolamento n. 614/2013 (cd.
Regolamento Dublino III) che si inserisce nella domanda di protezione internazionale al fine di determinare lo Stato membro competente ad esaminarla. Invero, il modello C3 ha finalità diverse e lo stesso deve ritenersi per gli obblighi informativi di cui all'art. 10 d.lgs.
n. 25/08, per come condivisibilmente specificato da Cass. 10331 del 2024, secondo la quale: “Nel giudizio davanti alla sezione specializzata per l'immigrazione del Tribunale su ricorso avverso la decisione di trasferimento disposta ALIT per ripresa in CP_1 carico del richiedente protezione internazionale da parte di altro Stato membro, gli obblighi informativi cui è tenuta l'autorità amministrativa competente, contenuti negli artt. 4 e 5 del
Reg. UE n. 604 del 2013, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 30 novembre 2023 (C- 221 e ss), pur nell'unitarietà del procedimento, non possono ritenersi né assorbiti né fungibili con quelli disposti in funzione della domanda di protezione internazionale ALart. 10 del d.lgs. n. 25 del 2008, ma devono avere a specifico oggetto le domande (in sede di audizione) e le informazioni espressamente specificate nei suindicati articoli del regolamento, in quanto funzionali a consentire al richiedente di fornire all'autorità tutte le informazioni utili ad individuare lo Stato membro competente all'esame della sua domanda di protezione internazionale;
ne consegue che, ove questi specifici adempimenti non risultino assolti ALautorità amministrativa, onerata della relativa prova, la decisione di trasferimento deve essere annullata”.
Inoltre, l'Amministrazione non ha dimostrato nemmeno di aver consegnato il cosiddetto opuscolo informativo e il modulo sulle dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente risulta privo della sottoscrizione dell'interprete/mediatore culturale.
Ebbene, in conclusione, il colloquio, per come svolto e risultante dagli atti e documenti depositati, deve quindi ritenersi omesso (ipotesi cui è equiparabile quella dello svolgimento senza le previste modalità garantistiche), con il conseguente automatico accoglimento del ricorso, stante la verificazione di un vizio sostanziale e non sanabile, come da ultimo affermato dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 13037/2025, secondo la quale “Non può, in definitiva, ammettersi che la lesione degli obblighi informativi si traduca in una riduzione del contenuto delle garanzie partecipative, fin ALinizio del procedimento, riconosciute al richiedente, né in un affievolimento delle garanzie poste a presidio del suo diritto al ricorso” e quindi “l'annullamento della decisione di trasferimento costituisce la regola ogniqualvolta il colloquio personale manchi o non sia stato svolto nel rispetto delle modalità garantistiche previste dal regolamento, salvo che sia stato effettivamente reintegrato nell'ambito del procedimento giurisdizionale, con l'audizione personale del ricorrente”.
A tale ultimo riguardo occorre, infine, evidenziare che il colloquio personale non può nella specie svolgersi in sede giurisdizionale, con la conseguente impossibilità di reintegra della garanzia partecipativa omessa in sede amministrativa. Lo svolgimento dell'audizione in sede giudiziale contrasta infatti, ad avviso del collegio, con la necessità di celere valutazione della competenza all'esame della domanda di protezione del richiedente.
Come già evidenziato, infatti, la procedura prevista dal Regolamento n. 614/2013 (cd.
Regolamento Dublino III) si inserisce nel procedimento, tendenzialmente unico, di esame della domanda di protezione internazionale come un incidente volto a determinare lo Stato membro competente ad esaminarla e richiede, in quanto tale, una celere valutazione della competenza, alla luce dei precisi criteri in esso individuati e dei termini stringenti dal medesimo imposti. Dalle disposizioni dello stesso regolamento emerge infatti un preciso quadro acceleratorio del subprocedimento oggetto di causa, nel complesso caratterizzato dalla necessità di celere individuazione di tale Stato e rapido trasferimento del richiedente verso il medesimo (cfr., l'art. 20, secondo il quale “La procedura di determinazione dello
Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale
è presentata per la prima volta in uno Stato membro”, gli artt. 21, 23 e 24 che prevedono tempi e modalità per inoltrare la richiesta allo Stato UE ritenuto competente, da effettuarsi
“quanto prima” e comunque entro tre mesi dalla presentazione della domanda o due mesi dal ricevimento della riposta pertinente Eurodac, dovendosi altrimenti la competenza ritenere radicata in capo allo Stato in cui è stata presentata la domanda o la nuova domanda, con indicazione di termini brevi e precisi anche per la risposta da parte dello Stato membro destinatario della richiesta, secondo gli artt. 22 e 25, nonché da ultimo l'articolo 29, relativo al trasferimento del richiedente, a procedura ultimata e una volta determinato lo Stato competente ad esaminare la domanda, dallo Stato membro richiedente allo Stato membro competente, da effettuarsi “non appena ciò sia materialmente possibile” e comunque entro sei mesi ALaccettazione della richiesta di presa/ripresa in carico ovvero “dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'art. 27, paragrafo 3”, decorsi i quali senza che il trasferimento sia avvenuto “lo Stato membro competente è liberato ALobbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro competente”).
A ciò si aggiunga che gli articoli 3, comma 1, lettera e bis), e comma 4 bis del D.L. n.
13/2017, convertito con modificazioni nella legge 46/2017, nonché l'articolo 3 commi 3 bis e ss. D.lgs. n. 25 del 2008 e 737 e ss. c.p.c. non prevedono che nel caso di specie sia necessaria la celebrazione dell'udienza ai fini della decisione, ben potendo procedersi quindi a decidere il procedimento in camera di consiglio sulla base degli atti, previa concessione dei termini previsti ALart. 3 d.lgs. 28.1.2008 n. 25 ai commi 3 quinquies (di giorni 15) e 3 sexies (di giorni 10).
Tutto ciò considerato, nella fattispecie in esame, in accoglimento del ricorso e come da dispositivo, deve essere dichiarata la competenza italiana a valutare la domanda di protezione internazionale del ricorrente, sebbene le considerazioni esposte ed i citati, recenti, orientamenti della giurisprudenza di legittimità giustifichino una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite.
Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto ed accerta la competenza dello Stato italiano a decidere sulla domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, in data 14/11/2025
LA PRESIDENTE
dott.ssa Luciana Sangiovanni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente dott. Frettoni Francesco Giudice dott.ssa Maria Carmela Magarò Giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 15279/2025 promossa da:
, nato in BANGLADESH, il 20/08/1990 (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso ALAvv.ta LUCA' PIERO, del Foro di;
- ricorrente -
contro Controparte_1
, in persona del Ministro p.t.
[...]
- resistente - e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso ex art 27 Reg. UE n. 604/2013 del 26 giugno 2013
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
, cittadino del BANGLADESH , ha impugnato il provvedimento con il quale Parte_1 il Controparte_2
ha disposto il
[...] CP_1 trasferimento del ricorrente in Portogallo, chiedendo di dichiararne l'annullamento e di riconoscere la competenza dell'Italia a esaminare la sua domanda di protezione internazionale.
Il ricorrente denunciava la violazione degli obblighi informativi e dell'obbligo di colloquio personale di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento n. 604/2013, nonché la violazione degli artt.
3, par. 2, e 17 del Regolamento n. 604/2013.
L'IT , pertanto, in virtù di quanto previsto ALart. 21.1 Reg. 604/2013, inviava CP_1 in data 06/11/2024 la richiesta di presa in carico al Portogallo, ai sensi dell'art. 12.4 del Regolamento (UE) 604/2013. In data 03/01/2025, l'IT portoghese comunicava CP_1 di accettare la richiesta, ai sensi dell'art. 12.4 del Regolamento (UE) 604/2013. Il decreto di trasferimento in Portogallo veniva trasmesso in data 28/02/2025 alla Questura competente per la notifica all'interessato.
Parte resistente sostiene che l'Amministrazione ha adempiuto ai propri obblighi informativi attraverso l'assunzione delle dichiarazioni verbalizzate in fase di colloquio personale (ai sensi dell'art. 5 Reg. 604/2013) e di compilazione del modello C/3 (in allegato), come previsto ALart. 4 Reg. 604/2013 e documentato dalla sottoscrizione apposta in calce al modello C/3 dal ricorrente, ALinterprete e dal mediatore culturale che lo hanno assistito nella fase di raccolta delle informazioni, nonché di aver portato a termine la procedura nel rispetto della normativa vigente.
Per quanto concerne la censura relativa al mancato svolgimento del colloquio personale
(ovvero al suo svolgimento senza il rispetto delle modalità garantistiche previste) secondo l'art. 5 del Regolamento UE 604/2013, essa, ad avviso del collegio, merita accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono.
La menzionata norma – che trova il suo fondamento giuridico, analogamente al diritto di informazione disciplinato ALart. 4, nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che garantisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice imparziale e del quale costituisce elemento essenziale - prevede che il colloquio personale sia effettuato “al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente” e di permettere anche “la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente ai sensi dell'art. 4”, dispone che questo sia svolto “prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente”, che sia effettuato “in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e nella quale questi è in grado di comunicare”, con eventuale ausilio di interprete, e che ne sia garantita una
“adeguata riservatezza”.
Da ultimo, la norma richiamata, nel paragrafo 6, stabilisce che: “Lo Stato membro che effettua il colloquio personale redige una sintesi scritta dello stesso che contenga almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio. Tale sintesi può assumere la forma di una relazione o di un modulo standard …”.
Come si evince dal testo richiamato, quindi, il colloquio con il richiedente protezione in
Italia risultato positivo ai riscontri del sistema EURODAC in altri Paesi UE, una volta svolto “di persona”, deve essere sintetizzato nel contenuto, per iscritto, ALamministrazione che vi ha proceduto (questura) con una delle due forme alternative indicate dal paragrafo 6, ossia quella di “una relazione” ovvero di “un modulo standard”, dovendo in entrambi i casi comunque emergere “almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio”, in modo che il richiedente ed il suo difensore possano accedervi in tempo utile per l'eventuale esercizio del diritto di difesa.
Il descritto colloquio personale, per come emerge dalla sentenza della Corte di Giustizia del 30.11.2023 nelle cause riunite C 228/21, C 254/21, C 297/21, C 315/21 e C 328/21, risponde nella procedura ad una funzione distinta rispetto a quella dell'opuscolo CP_1 informativo previsto ALart. 4 del medesimo regolamento, atteso che mentre quest'ultimo assolve alla funzione di fornire un'informazione standardizzata sulle regole di competenza che presiedono alla determinazione dello Stato competente a decidere sulla domanda di protezione, il colloquio – che rappresenta momento centrale e insostituibile della procedura di trasferimento e deve avvenire prima della decisione amministrativa – assume funzione informativa/partecipativa (par. 105) e riveste lo scopo essenziale di accertare che l'interessato abbia compreso il contenuto dell'opuscolo e sia nelle condizioni di poter evidenziare eventuali circostanze individuali rilevanti e tali da poter incidere sulla decisione di trasferimento (da prendere o perfino già presa), sino eventualmente ad evitarlo ed a consentire di ritenere la competenza dell'autorità procedente all'esame della medesima, con la conseguenza che - visto il carattere vincolante e cogente degli obblighi informativi di cui il colloquio è espressione (cfr. par. 117 e 118 sentenza cit. Corte di
Giustizia) e la natura sostanziale del vizio del procedimento che ne deriva - il mancato svolgimento del colloquio con le sopra riportate modalità previste dal regolamento comporta l'annullamento della decisione di trasferimento. In particolare, nel paragrafo 124 della sentenza, la CGUE afferma: “fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento
Dublino III, la decisione di trasferimento deve essere annullata a seguito di ricorso presentato avverso quest'ultima ai sensi dell'articolo 27 di tale regolamento e che contesta la mancanza del colloquio personale previsto da tale articolo 5, a meno che la normativa nazionale consenta all'interessato, nell'ambito di detto ricorso, di esporre di persona tutti i suoi argomenti avverso tale decisione nel corso di un'audizione che rispetti le condizioni e le garanzie enunciate in detto articolo 5, e che tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione”.
Tale effetto (di annullamento) può essere evitato, quindi, secondo la Corte di Giustizia, esclusivamente qualora l'ordinamento processuale interno consenta al ricorrente che ne contesti l'omissione/inadeguatezza, in sede di impugnazione del disposto trasferimento e nell'ambito di un ricorso effettivo, di essere ascoltato personalmente in un'audizione conforme alle garanzie previste ALart. 5 e solo laddove le informazioni da lui fornite all'esito del colloquio non risultino idonee a modificare l'esito della decisione impugnata
(par. 124 – 128).
Ed ancora – a conferma della centralità del colloquio personale nel sistema delle garanzie partecipative – l'annullamento del trasferimento da parte giudice nazionale sarà evitato, nel caso di mancata consegna dell'opuscolo informativo ma di compiuto svolgimento del colloquio, nei soli casi in cui la mancata consegna dell'opuscolo abbia effettivamente pregiudicato il richiedente, nonostante il colloquio, privandolo della possibilità di far valere efficacemente le proprie ragioni in misura tale da poter incidere sull'esito del procedimento amministrativo (par. 125-128).
In tali termini si è infatti espressa anche la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 25310 del 20.9.2024, secondo la quale: “Nel giudizio di impugnazione del trasferimento disposto ALIT , il è tenuto, ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del CP_1 CP_1
2013, così come interpretati dalla sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, a dare prova dell'adempimento di entrambi gli obblighi informativi ivi previsti e, ove sia stato consegnato l'opuscolo, ma non risulti svolto il colloquio personale, la decisione va annullata, salvo che la normativa nazionale consenta all'interessato di esporre di persona tutti i suoi argomenti nel corso di un'audizione che rispetti le condizioni e le garanzie indicate nell'art. 5 cit. e tali argomenti non siano idonei a modificare la decisione;
ove, invece, non sia stato consegnato l'opuscolo, ma sia stato svolto il colloquio personale, la decisione può essere annullata solo se la mancata consegna abbia effettivamente privato il ricorrente della possibilità di far valere i propri argomenti, che avrebbero condotto ad un esito diverso del procedimento amministrativo”.
Ebbene, nella fattispecie in esame, l'amministrazione resistente – onerata della relativa prova - non ha dimostrato, mediante la documentazione allegata alla costituzione, di essersi attenuta alle prescrizioni del regolamento in ordine alla sintesi del colloquio svolto col richiedente asilo, dal momento che dal modulo standardizzato in atti non emergono in alcun modo “le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio”, non essendo indicato in modo puntuale né quali informazioni siano state offerte, né quali dichiarazioni siano state rese, risultando in tal modo gravemente carente dei requisiti minimi di garanzia richiesti dal regolamento e quindi tale da realizzare non solo un importante deficit informativo, ma anche un vulnus al diritto al ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento di cui all'art. 27 del regolamento Dublino, 6 Cedu, ed art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Né tali informazioni possono risultare altrimenti dalla modulistica in uso presso l'amministrazione per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale (cd. modello C3), considerato che la predetta sintesi del colloquio svolto costituisce adempimento imprescindibile e non surrogabile attraverso informazioni ricavabili al di fuori dell'incidente costituito dalla procedura prevista dal Regolamento n. 614/2013 (cd.
Regolamento Dublino III) che si inserisce nella domanda di protezione internazionale al fine di determinare lo Stato membro competente ad esaminarla. Invero, il modello C3 ha finalità diverse e lo stesso deve ritenersi per gli obblighi informativi di cui all'art. 10 d.lgs.
n. 25/08, per come condivisibilmente specificato da Cass. 10331 del 2024, secondo la quale: “Nel giudizio davanti alla sezione specializzata per l'immigrazione del Tribunale su ricorso avverso la decisione di trasferimento disposta ALIT per ripresa in CP_1 carico del richiedente protezione internazionale da parte di altro Stato membro, gli obblighi informativi cui è tenuta l'autorità amministrativa competente, contenuti negli artt. 4 e 5 del
Reg. UE n. 604 del 2013, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 30 novembre 2023 (C- 221 e ss), pur nell'unitarietà del procedimento, non possono ritenersi né assorbiti né fungibili con quelli disposti in funzione della domanda di protezione internazionale ALart. 10 del d.lgs. n. 25 del 2008, ma devono avere a specifico oggetto le domande (in sede di audizione) e le informazioni espressamente specificate nei suindicati articoli del regolamento, in quanto funzionali a consentire al richiedente di fornire all'autorità tutte le informazioni utili ad individuare lo Stato membro competente all'esame della sua domanda di protezione internazionale;
ne consegue che, ove questi specifici adempimenti non risultino assolti ALautorità amministrativa, onerata della relativa prova, la decisione di trasferimento deve essere annullata”.
Inoltre, l'Amministrazione non ha dimostrato nemmeno di aver consegnato il cosiddetto opuscolo informativo e il modulo sulle dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente risulta privo della sottoscrizione dell'interprete/mediatore culturale.
Ebbene, in conclusione, il colloquio, per come svolto e risultante dagli atti e documenti depositati, deve quindi ritenersi omesso (ipotesi cui è equiparabile quella dello svolgimento senza le previste modalità garantistiche), con il conseguente automatico accoglimento del ricorso, stante la verificazione di un vizio sostanziale e non sanabile, come da ultimo affermato dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 13037/2025, secondo la quale “Non può, in definitiva, ammettersi che la lesione degli obblighi informativi si traduca in una riduzione del contenuto delle garanzie partecipative, fin ALinizio del procedimento, riconosciute al richiedente, né in un affievolimento delle garanzie poste a presidio del suo diritto al ricorso” e quindi “l'annullamento della decisione di trasferimento costituisce la regola ogniqualvolta il colloquio personale manchi o non sia stato svolto nel rispetto delle modalità garantistiche previste dal regolamento, salvo che sia stato effettivamente reintegrato nell'ambito del procedimento giurisdizionale, con l'audizione personale del ricorrente”.
A tale ultimo riguardo occorre, infine, evidenziare che il colloquio personale non può nella specie svolgersi in sede giurisdizionale, con la conseguente impossibilità di reintegra della garanzia partecipativa omessa in sede amministrativa. Lo svolgimento dell'audizione in sede giudiziale contrasta infatti, ad avviso del collegio, con la necessità di celere valutazione della competenza all'esame della domanda di protezione del richiedente.
Come già evidenziato, infatti, la procedura prevista dal Regolamento n. 614/2013 (cd.
Regolamento Dublino III) si inserisce nel procedimento, tendenzialmente unico, di esame della domanda di protezione internazionale come un incidente volto a determinare lo Stato membro competente ad esaminarla e richiede, in quanto tale, una celere valutazione della competenza, alla luce dei precisi criteri in esso individuati e dei termini stringenti dal medesimo imposti. Dalle disposizioni dello stesso regolamento emerge infatti un preciso quadro acceleratorio del subprocedimento oggetto di causa, nel complesso caratterizzato dalla necessità di celere individuazione di tale Stato e rapido trasferimento del richiedente verso il medesimo (cfr., l'art. 20, secondo il quale “La procedura di determinazione dello
Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale
è presentata per la prima volta in uno Stato membro”, gli artt. 21, 23 e 24 che prevedono tempi e modalità per inoltrare la richiesta allo Stato UE ritenuto competente, da effettuarsi
“quanto prima” e comunque entro tre mesi dalla presentazione della domanda o due mesi dal ricevimento della riposta pertinente Eurodac, dovendosi altrimenti la competenza ritenere radicata in capo allo Stato in cui è stata presentata la domanda o la nuova domanda, con indicazione di termini brevi e precisi anche per la risposta da parte dello Stato membro destinatario della richiesta, secondo gli artt. 22 e 25, nonché da ultimo l'articolo 29, relativo al trasferimento del richiedente, a procedura ultimata e una volta determinato lo Stato competente ad esaminare la domanda, dallo Stato membro richiedente allo Stato membro competente, da effettuarsi “non appena ciò sia materialmente possibile” e comunque entro sei mesi ALaccettazione della richiesta di presa/ripresa in carico ovvero “dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'art. 27, paragrafo 3”, decorsi i quali senza che il trasferimento sia avvenuto “lo Stato membro competente è liberato ALobbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro competente”).
A ciò si aggiunga che gli articoli 3, comma 1, lettera e bis), e comma 4 bis del D.L. n.
13/2017, convertito con modificazioni nella legge 46/2017, nonché l'articolo 3 commi 3 bis e ss. D.lgs. n. 25 del 2008 e 737 e ss. c.p.c. non prevedono che nel caso di specie sia necessaria la celebrazione dell'udienza ai fini della decisione, ben potendo procedersi quindi a decidere il procedimento in camera di consiglio sulla base degli atti, previa concessione dei termini previsti ALart. 3 d.lgs. 28.1.2008 n. 25 ai commi 3 quinquies (di giorni 15) e 3 sexies (di giorni 10).
Tutto ciò considerato, nella fattispecie in esame, in accoglimento del ricorso e come da dispositivo, deve essere dichiarata la competenza italiana a valutare la domanda di protezione internazionale del ricorrente, sebbene le considerazioni esposte ed i citati, recenti, orientamenti della giurisprudenza di legittimità giustifichino una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite.
Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto ed accerta la competenza dello Stato italiano a decidere sulla domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, in data 14/11/2025
LA PRESIDENTE
dott.ssa Luciana Sangiovanni