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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 07/05/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 50/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 07/05/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per il ricorrente, l'avv. LIDEO FRANCESCA nessuno per parte convenuta.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. LIDEO si riporta al ricorso, illustrandone le ragioni. Contesta quanto ex adverso dedotto, richiama Cass. 8926/2024 in ordine all'inclusione delle festività soppresse ai fini del conteggio delle ferie non fruite. Insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, aderendo in ordine alla quantificazione dell'indennità richiesta al conteggio formulato dal in allegato alla sua comparsa per € CP_1
5.724,46.
Il Giudice informa che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
L'avv. LIDEO acconsente alla lettura della sentenza anche in sua assenza, senza ripristinare il collegamento. Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti e terminato il collegamento da remoto, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 50/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 50/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Verbania Piazzetta Natale Menotti, 2, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Lideo,
Nicola Zampieri, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Fabio Ganci ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesca Lideo in Verbania Viale Azari 9, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, (c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentati e difesi, ex art. 417 bis, co. 1, cpc, dalla Funzionaria Dott.ssa Nadia Sbaffo, dipendente dell' Controparte_3
, e legalmente domiciliati presso l'
[...] [...]
, sito in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c Controparte_3
PARTE CONVENUTA CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 5.724,46 (importo come modificato in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza di discussione ndr) a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2020/2021, 2023/2024 e, conseguentemente, condannare il , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.
Parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, in via principale rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 30.1.2025, insegnante di scuola secondaria, Parte_1
deducendo di aver lavorato alle dipendenze del con una serie di Controparte_2
contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno negli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018,
2020/2021 e 2023/2024, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute alla scadenza di ciascun contratto nelle predette annualità e, conseguentemente, che il venisse Controparte_2
condannato al pagamento, a tale titolo, della somma di € 5.891,67.
Il si è costituito per chiedere il rigetto del ricorso. Per Controparte_2 la denegata ipotesi di accoglimento, chiedeva di espungere dai conteggi i giorni richiesti in pagamento a titolo di festività soppresse, depositando peraltro conteggio alternativo per il minor importo di € 5.724,46 (includendo nel calcolo anche i giorni di festività soppresse). La causa è stata istruita su base documentale. All'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente preso atto delle difese del , aderiva al conteggio formulato dal CP_1
convenuto, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei limiti del minor importo così precisato.
La causa è stata quindi decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Preliminarmente, si richiama la normativa di interesse.
Come riassunto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 14268/2022, il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13: “per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. A tenore del comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia sono godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
5. Lo dello stesso CCNL, successivo art. 19, relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale
a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico
(e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che: "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto". 6. La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola come fissati dal calendario regionale dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.”
Successivamente è intervenuta la disciplina legislativa di cui all'art. 5 comma 8 d.l. n.
95/2012, relativa in generale al pubblico impiego, in forza del quale “le ferie, i riposi ed i permessi (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
L'art. 1 comma 55 della legge n. 228/2012 ha aggiunto alla predetta norma il seguente inciso, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario
o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La deroga al divieto di monetizzazione per il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche è stata introdotta all'evidente scopo di consentire a tale particolare categoria di docenti di non subire una inammissibile compressione del diritto alle ferie posta la impossibilità per costoro di potere fruire di tutte le ferie maturate nei periodi di sospensione delle attività didattiche, come invece previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato.
Va precisato infatti che la medesima legge di stabilità del 2013 all'art. 1 comma 54 ha stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
La legge ha inoltre stabilito nel successivo comma 56 che entrambe le disposizioni contenute nella legge di stabilità (commi 54 e 55) “non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Ora, il ricorrente afferma di avere fruito di un solo giorno di ferie per ciascun anno negli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2020/2021 e 2023/2024, anni per i quali aveva stipulato contratti con scadenza al 30 giugno, e di non avere percepito alcuna indennità sostitutiva per le rimanenti ferie non godute;
in particolare, ha dedotto che il ha CP_1 erroneamente considerato come giorni di ferie fruiti anche quelli di sospensione delle lezioni frontali con gli alunni, nonostante non avesse mai chiesto di godere di dette ferie e non fosse mai stata collocato in congedo d'ufficio.
Ciò posto, i vari aspetti della questione sono già stati oggetto di recenti arresti della Suprema
Corte e di diversi precedenti di merito (cfr. Tribunale Ferrara sez. lav., 12/07/2024, n.148,
Tribunale Milano sez. lav., 01/10/2024, n.4021, oltre ai precedenti menzionati da parte ricorrente), pronunce che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55 della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
AN EZ (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav.,
15/05/2024, n.13440). Sulla scorta dei principi affermati dalla Suprema Corte deve, altresì, escludersi che nel periodo tra il termine delle lezioni ed il termine dell'anno scolastico il docente a tempo determinato possa essere ritenuto automaticamente in ferie: “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell' art. 1 della legge n. 228 del 2012 ", e ciò in quanto
"ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L -
Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024 in motivazione).
Nella vicenda in esame il nel costituirsi non ha né allegato né provato di aver CP_1
formulato alcun invito al ricorrente di godere delle ferie con espresso avvertimento della perdita del diritto al godimento delle stesse e all'indennità sostitutiva delle stesse.
Si deve dunque ritenere fondata nell'an la domanda del ricorrente, non avendo il CP_1
offerto la prova di avere posto in essere le condotte previste dalle pronunce della Corte di
Cassazione.
Con riferimento alla quantificazione dell'indennità per ferie non godute, va, anzitutto, osservato che il ricorrente ha fornito un puntuale conteggio di giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti, per cui lo stesso ha richiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva nella misura di € 5.891,67.
Il convenuto ha contestato i conteggi dei giorni delle ferie non godute indicato dal CP_1 ricorrente sotto il profilo dell'inclusione nel conteggio dei giorni di festività soppresse che, invece, secondo il , non potrebbero essere monetizzate. Ha peraltro depositato CP_1
conteggio alternativo per il calcolo dell'indennità oggetto della domanda per il diverso importo di € 5.724,46 (includendo nel calcolo anche i giorni relativi alle festività soppresse).
Ora, quanto alle festività soppresse, in effetti, si richiama Cassazione civile sez. lav. n.
8926/2024 secondo cui, l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”.
Ciò posto, può farsi quindi riferimento al conteggio predisposto dal , avendovi CP_1
aderito parte ricorrente in sede di discussione.
Pertanto, il ricorrente ha diritto alla differenza retributiva per indennità sostitutiva di ferie non godute in relazione agli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2020/2021 e 2023/2024, determinata nella complessiva somma lorda di € 5.724,46, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, della serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 50/2025 RG Lav., ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa,
- dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_2
pro tempore, a pagare a favore di parte ricorrente, la somma complessiva lorda di CP_4
€ 5.724,46 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018, 2020/2021 e 2023/2024, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1 in euro 2.109 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Verbania, 7.5.2025
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 07/05/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per il ricorrente, l'avv. LIDEO FRANCESCA nessuno per parte convenuta.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. LIDEO si riporta al ricorso, illustrandone le ragioni. Contesta quanto ex adverso dedotto, richiama Cass. 8926/2024 in ordine all'inclusione delle festività soppresse ai fini del conteggio delle ferie non fruite. Insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, aderendo in ordine alla quantificazione dell'indennità richiesta al conteggio formulato dal in allegato alla sua comparsa per € CP_1
5.724,46.
Il Giudice informa che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
L'avv. LIDEO acconsente alla lettura della sentenza anche in sua assenza, senza ripristinare il collegamento. Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti e terminato il collegamento da remoto, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 50/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 50/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Verbania Piazzetta Natale Menotti, 2, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Lideo,
Nicola Zampieri, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Fabio Ganci ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesca Lideo in Verbania Viale Azari 9, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, (c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentati e difesi, ex art. 417 bis, co. 1, cpc, dalla Funzionaria Dott.ssa Nadia Sbaffo, dipendente dell' Controparte_3
, e legalmente domiciliati presso l'
[...] [...]
, sito in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c Controparte_3
PARTE CONVENUTA CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 5.724,46 (importo come modificato in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza di discussione ndr) a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2020/2021, 2023/2024 e, conseguentemente, condannare il , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.
Parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, in via principale rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 30.1.2025, insegnante di scuola secondaria, Parte_1
deducendo di aver lavorato alle dipendenze del con una serie di Controparte_2
contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno negli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018,
2020/2021 e 2023/2024, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute alla scadenza di ciascun contratto nelle predette annualità e, conseguentemente, che il venisse Controparte_2
condannato al pagamento, a tale titolo, della somma di € 5.891,67.
Il si è costituito per chiedere il rigetto del ricorso. Per Controparte_2 la denegata ipotesi di accoglimento, chiedeva di espungere dai conteggi i giorni richiesti in pagamento a titolo di festività soppresse, depositando peraltro conteggio alternativo per il minor importo di € 5.724,46 (includendo nel calcolo anche i giorni di festività soppresse). La causa è stata istruita su base documentale. All'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente preso atto delle difese del , aderiva al conteggio formulato dal CP_1
convenuto, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei limiti del minor importo così precisato.
La causa è stata quindi decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Preliminarmente, si richiama la normativa di interesse.
Come riassunto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 14268/2022, il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13: “per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. A tenore del comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia sono godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
5. Lo dello stesso CCNL, successivo art. 19, relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale
a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico
(e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che: "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto". 6. La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola come fissati dal calendario regionale dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.”
Successivamente è intervenuta la disciplina legislativa di cui all'art. 5 comma 8 d.l. n.
95/2012, relativa in generale al pubblico impiego, in forza del quale “le ferie, i riposi ed i permessi (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
L'art. 1 comma 55 della legge n. 228/2012 ha aggiunto alla predetta norma il seguente inciso, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario
o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La deroga al divieto di monetizzazione per il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche è stata introdotta all'evidente scopo di consentire a tale particolare categoria di docenti di non subire una inammissibile compressione del diritto alle ferie posta la impossibilità per costoro di potere fruire di tutte le ferie maturate nei periodi di sospensione delle attività didattiche, come invece previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato.
Va precisato infatti che la medesima legge di stabilità del 2013 all'art. 1 comma 54 ha stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
La legge ha inoltre stabilito nel successivo comma 56 che entrambe le disposizioni contenute nella legge di stabilità (commi 54 e 55) “non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Ora, il ricorrente afferma di avere fruito di un solo giorno di ferie per ciascun anno negli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2020/2021 e 2023/2024, anni per i quali aveva stipulato contratti con scadenza al 30 giugno, e di non avere percepito alcuna indennità sostitutiva per le rimanenti ferie non godute;
in particolare, ha dedotto che il ha CP_1 erroneamente considerato come giorni di ferie fruiti anche quelli di sospensione delle lezioni frontali con gli alunni, nonostante non avesse mai chiesto di godere di dette ferie e non fosse mai stata collocato in congedo d'ufficio.
Ciò posto, i vari aspetti della questione sono già stati oggetto di recenti arresti della Suprema
Corte e di diversi precedenti di merito (cfr. Tribunale Ferrara sez. lav., 12/07/2024, n.148,
Tribunale Milano sez. lav., 01/10/2024, n.4021, oltre ai precedenti menzionati da parte ricorrente), pronunce che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55 della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
AN EZ (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav.,
15/05/2024, n.13440). Sulla scorta dei principi affermati dalla Suprema Corte deve, altresì, escludersi che nel periodo tra il termine delle lezioni ed il termine dell'anno scolastico il docente a tempo determinato possa essere ritenuto automaticamente in ferie: “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell' art. 1 della legge n. 228 del 2012 ", e ciò in quanto
"ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L -
Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024 in motivazione).
Nella vicenda in esame il nel costituirsi non ha né allegato né provato di aver CP_1
formulato alcun invito al ricorrente di godere delle ferie con espresso avvertimento della perdita del diritto al godimento delle stesse e all'indennità sostitutiva delle stesse.
Si deve dunque ritenere fondata nell'an la domanda del ricorrente, non avendo il CP_1
offerto la prova di avere posto in essere le condotte previste dalle pronunce della Corte di
Cassazione.
Con riferimento alla quantificazione dell'indennità per ferie non godute, va, anzitutto, osservato che il ricorrente ha fornito un puntuale conteggio di giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti, per cui lo stesso ha richiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva nella misura di € 5.891,67.
Il convenuto ha contestato i conteggi dei giorni delle ferie non godute indicato dal CP_1 ricorrente sotto il profilo dell'inclusione nel conteggio dei giorni di festività soppresse che, invece, secondo il , non potrebbero essere monetizzate. Ha peraltro depositato CP_1
conteggio alternativo per il calcolo dell'indennità oggetto della domanda per il diverso importo di € 5.724,46 (includendo nel calcolo anche i giorni relativi alle festività soppresse).
Ora, quanto alle festività soppresse, in effetti, si richiama Cassazione civile sez. lav. n.
8926/2024 secondo cui, l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”.
Ciò posto, può farsi quindi riferimento al conteggio predisposto dal , avendovi CP_1
aderito parte ricorrente in sede di discussione.
Pertanto, il ricorrente ha diritto alla differenza retributiva per indennità sostitutiva di ferie non godute in relazione agli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2020/2021 e 2023/2024, determinata nella complessiva somma lorda di € 5.724,46, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, della serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 50/2025 RG Lav., ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa,
- dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_2
pro tempore, a pagare a favore di parte ricorrente, la somma complessiva lorda di CP_4
€ 5.724,46 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018, 2020/2021 e 2023/2024, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1 in euro 2.109 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Verbania, 7.5.2025
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci