Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 10206/2021 R.G. promossa da:
e , rappr. e dif. dall'avv. D'AMBROSIO Parte_1 Parte_2
DOMENICO;
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
in persona del pro-tempore, rappr. e dif. dal
[...] CP_2 funzionario delegato dr.ssa ; CP_3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.10.2021, la parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “sospendere, anche con provvedimento da rendersi inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza - ingiunzione impugnata;
accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della ordinanza ingiunzione n. 26195 del 08.09.2021, prot. n. 57258, per le ragioni meglio
Si costituiva in giudizio la parte convenuta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'odierna udienza in trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351). Orbene, si rileva che, nel caso di specie, la parte ricorrente ha provveduto al pagamento dilazionato della sanzione irrogata nell'ordinanza- ingiunzione opposta (cfr. documentazione in atti).
Del resto, la statuizione di cessata materia del contendere è stata richiesta dai procuratori delle parti costituite.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, sussistono nel caso di specie i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dalla parte ricorrente con il ricorso in opposizione depositato il
07.10.2021;
2) compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Bari, 15.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli