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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/05/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre IA – sezione I civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: Dott. ssa Marianna Lopiano Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice relatore Dott. ssa Raffaella Cappiello Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 153/2019 R.G., riservata in decisione all'udienza del 11.11.2024, previa assegnazione, in favore dei difensori delle parti, dei termini previsti dall'art. 190 cod. proc. civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica avente ad oggetto: querela di falso TRA
, nata a [...] il [...] ivi residente Parte_1 in via Catullo n. 7, rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Ciro Coticelli, ed elettivamente domiciliata presso il difensore in Gragnano alla via Brandi, 3 ATTRICE
in persona del Dirigente dell'Avvocatura Parte_2
Comunale, titolare della legittimazione processuale dell'Ente ex art.58 bis dello Statuto, rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art.18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n.48/2013, nonchè in forza della determina di conferimento incarico, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avvocato Municipale Capo M. Antonella Verde e dall'Avvocato Municipale Giuseppina Moccia con le stesse elettivamente domiciliate in
, Piazza Giovanni XXIII (Palazzo Farnese) presso l'Avvocatura Parte_2
Municipale, CONVENUTO E
presso la Procura della Repubblica in sede Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.11.2024 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. parte attrice concludeva chiedendo:
dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento della racc. a.r. 0486 dell'8.10.2005 indirizzato al sig. in quanto non allo Controparte_2
1 stesso riferibile;
b) per l'effetto, dichiarare che la comunicazione raccomandata dell'ufficio prot. n. 43073 del 30.09.2005 portata con a.r. racc. 0486 dell'8.10.2005, indirizzata al sig. non è stata allo stesso notificata e/o Controparte_2 comunicata. Vittoria di spese e competenze ed oneri tributari come per legge con attribuzione. Il Pubblico Ministero in data 25.02.2025 esprimeva parere favorevole.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva querela Parte_1 di falso convenendo in giudizio il , in persona del Parte_2 legale rapp.te p.t. al fine di sentir accertare la falsità della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento della racc. a.r. 0486 dell'8.10.2005, indirizzata al sig.
, in quanto non allo stesso riferibile;
b) per l'effetto, dichiarare che Controparte_2 la comunicazione raccomandata dell'ufficio prot. n. 43073 del 30.09.2005 portata con a.r. racc. 0486 dell'8.10.2005, indirizzata al sig. , non è stata alla Controparte_2 stesso notificata e/o comunicata.
A sostegno della domanda l'attrice ha allegato di essere figlia del sig. CP_2
deceduto in data 05.11.2009; che il fu sig. , in qualità di
[...] Controparte_2 unico proprietario del fondo sito in alla via Napoli, Parte_2 identificato catastalmente al foglio 5, part.lla 1089, aveva presentato “domanda di concessione in sanatoria ai sensi della Legge 724/94”, prot. 575/C del 02.03.1995, in relazione a “piccolo fabbricato unifamiliare sito in detto Comune alla via provinciale
Napoli n. 148”; che in data 14.12.2018, a seguito di istanza di accesso agli atti presso gli uffici del Comune di (settore Urbanistica-Condoni), aveva Parte_2 appurato che l'istanza di condono era stata rigettata in assenza di qualsivoglia notificazione nei suoi confronti (in qualità di erede comproprietaria) del preavviso di diniego e del successivo atto di diniego (recanti, rispettivamente prot. numero 16343 del 26.03.2018 e prot. numero 32991 del 28/06/2018); che il Comune di ha ritenuto di dover rigettare l'istanza di condono proposta Parte_2 dal fu , in quanto non era stato adempiuto l'invito di integrazione Controparte_2 documentale prot. di cui all'uscita del 30.9.2005 n. 0043073, che l'Ente comunale assumeva aver notificato al sig. che il Controparte_2 Controparte_2 tuttavia, non aveva mai ricevuto detto atto, essendo evidente la totale difformità della firma apposta in calce all'avviso di ricevimento– avverso cui proponeva querela di falso.
2 Integrato il contraddittorio, il convenuto , in Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 19.04.2019, ed ha eccepito: I) difetto di interesse ad agire dell'istante; II) l'inammissibilità della querela di falso.
Sotto il primo profilo evidenziava che il provvedimento di diniego definitivo non solo era successivo alla richiesta di integrazione documentale indirizzata e sottoscritta dallo stesso ma altresì conseguente all'assenza di qualsiasi Controparte_2 rilievo, osservazione e/o produzione documentale successivamente al preavviso di diniego, correttamente notificato alla sig.ra nella sua qualità di Parte_3 vedova del , proprietaria del manufatto e, quindi, soggetto giuridico CP_2 qualificato avente la disponibilità dello stesso.
Ancora il convenuto deduceva che né il preavviso di diniego, né il conseguente provvedimento di diniego definitivo erano stati impugnati entro il termine decadenziale e perentorio previsto ex lege, la cui funzione e ratio andava rinvenuta nel sovraordinato principio di certezza del diritto, determinandosi, per tal via, la definitività del diniego stesso.
In merito all'ammissibilità della querela il convenuto evidenziava che l'agente notificatore (sia esso pubblico ufficiale o agente postale) non è tenuto a verificare la corrispondenza fra l'identità che il sottoscrittore-consegnatario afferma e quella effettiva, chiedendo allo stesso l'esibizione di documenti di riconoscimento e che, conseguentemente, non essendo tale corrispondenza oggetto di un accertamento da parte del pubblico ufficiale, la sua contestazione (per tramite dell'allegazione del carattere apocrifo della firma), non poteva essere oggetto di querela di falso, ma la parte interessata avrebbe dovuto rilevare tale falsità per mezzo del semplice disconoscimento della sottoscrizione, tempestivamente effettuato.
Alla prima udienza del 24.04.2019 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero e su richiesta di parte venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.02.2022.
Alla predetta udienza il nuovo giudice istruttore ammetteva parte attrice alla prova testimoniale, all'esito della quale disponeva ctu grafologica con incarico conferito all'udienza del 20.02.2023.
Depositata la consulenza tecnica d'ufficio e mutato nuovamente il giudice istruttore la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del
3 11.11.2024 veniva riserva in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Questioni Preliminari.
In via preliminare va chiarito che la decisione della presente controversa viene sottoposta alla decisione collegiale, ex art. 50-bis, n.1, c.p.c., trattandosi di una controversia nella quale è obbligatorio, ai sensi dell'art. 221, comma 3, c.p.c., e 70,
n.5, c.p.c., l'intervento del Pubblico Ministero.
A tale proposito, va detto che, al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile - come nel caso di procedimento per querela di falso - è sufficiente che al P.M. siano inviati gli atti del giudizio, ponendolo in condizione di intervenire, non sussistendo, in caso di omessa partecipazione, ulteriori oneri di comunicazione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 28/09/2006, n.
21065; cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 25722 del 24/10/2008), non essendo necessaria neanche la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (Cass. 2 ottobre 2013, n, 22657; Cass. 24 ottobre 2008, n. 25722; Cass. 11 agosto 1982, n. 4526).
Nella specie si rileva che parte attrice ha notificato l'atto di citazione per querela di falso anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre IA (cfr atto notificato in data 08.05.2019 allegato alla memoria primo termine ex art. 183 VI comma c.p.c. depositato in data 24.06.2019).
Il Pubblico Ministero ha anche rassegnato le sue conclusioni in data 25.02.2025.
Ancora in via preliminare, va affermata l'ammissibilità della querela in esame ai sensi dell'art 221 c.p.c. essendo stata proposta in via principale con atto di citazione a mezzo di procuratore speciale. Come è noto, infatti, la querela di falso può essere proposta con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza, personalmente dalla parte o a mezzo del difensore munito di procura speciale.
Invero, come osservato dalla Suprema Corte: “in tema di querela di falso, la procura speciale soddisfa i requisiti di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c., ove dall'atto risulti che il rappresentato abbia consapevolezza della falsità di taluni documenti essenziali prodotti in giudizio e nel mandato siano specificati i documenti da impugnare con la volontà esplicita di proporre querela, senza, peraltro, che occorra individuare i documenti allorché la procura sia conferita al difensore a margine o in calce alla
4 citazione per la proposizione della querela in via principale poiché il collegamento con l'atto su cui è apposta elimina ogni incertezza sull'oggetto di essa” (Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 16919 del 19 agosto 2015; Cass. n. 2773/1997; conf. Cass. n.
20143/2013; Cass. n. 1373/2009).
L'atto, inoltre, che sia ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità.
Ciò posto, nella fattispecie in esame la querela è stata sottoscritta dal procuratore speciale avv. Ciro Coticelli, tale risultante dalla procura speciale (per quanto detto recante l'indicazione dell'azione da esperire e dell'atto da impugnare di falso) conferita dal querelante ed allegata all'atto di citazione. Parte_1
Va poi affermata l'ammissibilità della proposta querela anche ai sensi dell'art. 221, secondo comma, c.p.c..
Alla luce della disposizione richiamata, l'atto con il quale viene proposta la querela di falso, in via principale od in corso di causa, deve contenere, a pena di nullità insanabile e, quindi, di inammissibilità della querela, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente alla proposizione della querela), salvo che la falsità sia rilevabile ictu oculi dal documento impugnato e non occorrano indagini particolari per stabilirla (cfr.
Cass. civ., 6383/1988, 8230/1990).
Nel caso di specie l'attrice ha indicato gli elementi e le prove della falsità, denunziando la falsità della firma del padre apposta sulla cartolina di ritorno relativa alla notifica dell'invito di integrazione documentale prot. di cui all'uscita del 30.9.2005 n.
0043073- , indicando scritture di comparazione a Parte_2 riscontro della falsità della sottoscrizione e chiedendo di essere ammessa a provare mediante c.t.u. tale falsità.
Sempre in via preliminare va poi affermata la procedibilità della querela ai sensi dell'art. 99 comma 1 disp. att. c.p.c..
Detta norma dispone che "la querela di falso proposta con atto di citazione deve essere confermata nella prima udienza davanti al Giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale". Sia la costante giurisprudenza di legittimità che di merito formatasi sul punto, dopo aver precisato come la sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente o a mezzo del procuratore speciale, costituisce un requisito di ammissibilità della querela di falso, la cui omissione deve essere rilevata dal Giudice d'ufficio, ha, altresì, evidenziato come
5 tale eventuale omissione non possa essere sanata dalla conferma della querela nella prima udienza davanti al giudice istruttore, la quale ha un diverso scopo ed una diversa funzione rispetto al requisito della personale sottoscrizione. In particolare, si è evidenziato come la conferma della querela abbia una funzione sua propria da ricercare nel fatto che la querela può riuscire superflua qualora il convenuto, nella comparsa di risposta, dichiari che non intende servirsi del documento incriminato, così come ben può avvenire che le deduzioni svolte dal medesimo possano essere di tal peso da indurre l'attore a recedere dalla querela (Cass. sez. I, 6 luglio 1999, 6959;
Cass. sez. I, 27 luglio 1992, 9013).
Si è, quindi, precisato che: “l'art. 99 disp. att. c.p.c. pone l'obbligo della parte o del suo procuratore speciale, che ha presentato querela di falso con atto di citazione sottoscritto personalmente o a mezzo di detto procuratore speciale, di confermare la querela stessa davanti al giudice istruttore, al fine di consentirle di ribadire la sua volontà di dare corso al giudizio di falsità, dopo aver conosciuto le difese dei convenuti e valutando il persistere del proprio interesse alla dichiarazione di falsità. Trattasi, pertanto, di una particolare manifestazione di volontà processuale della parte e non di un controllo di ammissibilità della querela affidato al giudice, (che tale riscontro dovrà effettuare nel modo sopraindicato in sede di merito) e cioè di una condizione di procedibilità della domanda, alla quale la parte può porre rimedio nel corso ulteriore del giudizio, anche nella memoria di replica in sede collegiale"(Cass. sez. I, 27 luglio
1992, 9013; Cass. sez. I, 14 gennaio 1977, 173; Cass. sez. III, 15 marzo 1974, 743;
Tribunale Padova, sez. II, 20 settembre 2005, 2325).
Orbene, nel procedere alla verifica di tale condizione con riguardo alla vicenda processuale in esame, si rileva che il difensore dell'attore, nonché procuratore speciale, alla prima udienza, così come alle udienze successive, si è espressamente riportato all'atto di citazione e ne ha chiesto l'integrale accoglimento. Con tale richiesta processuale ha, quindi, confermato la querela di falso proposta e ciò consente di ritenere soddisfatto il presupposto di procedibilità in rassegna.
Ciò posto si osserva che la querela di falso, sia essa proposta in via principale, come nella specie, ovvero incidentale, che si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica (Cass., Sez. L, 3/6/2011, n. 12130), ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a "far fede", a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti,
6 mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione, sicché la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia "erga omnes", e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (Cass., Sez. 1, 20/6/2000, n. 8362).
Come la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, è legittimato a proporre querela di falso chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi, non esclusa la stessa parte che l'abbia prodotto in giudizio (Cass., Sez. 1,
17/4/1997, n. 3305; Cass., Sez. 2, 15/11/1971, n. 3260), e, dunque, chiunque intenda conseguire una certezza, quanto alla falsità o genuinità di un documento, nei confronti di chi abbia inteso concretamente avvalersi di esso, sicché difetta l'interesse ad agire, con riferimento al tema della certezza dell'autenticità dello scritto, quando essa è già esistente, in quanto consacrata in un provvedimento giurisdizionale divenuto cosa giudicata (Cass., Sez. 1, 3/8/2017, n. 19413), oppure quando sopravvenga l'irrilevanza del documento rispetto alla definizione del processo (Cass., Sez. 1, 7/6/1988, n.
3880).
Ciò significa che l'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa (Cass., Sez. 1,
30/7/2015, n. 16162), non implica nella querela di falso, al pari di quanto accade in genere per le azioni di accertamento, l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se con l'intervento del giudice, oltre a identificarsi nell'esigenza di eliminare lo stato di incertezza obiettiva (Cass., Sez. 3, 28/7/1972, n.
2591) che deriva dalla veridicità del documento posto a fondamento dell'altrui pretesa, senza che la sua esistenza, secondo un giudizio da svolgersi a posteriori, possa essere condizionata dagli esiti dell'accertamento richiesto, allorché questo limiti la falsità ad una parte solo del documento esaminato, senza estenderla alla sua integralità.
7 Nella fattispecie l'attrice, interessata, in quanto comproprietaria di un immobile in
, agli esiti relativi al procedimento di sanatoria avente ad Parte_2 oggetto il predetto immobile, assume di aver interesse ad agire, in quanto, venuta a conoscenza del provvedimento di diniego della domanda di sanatoria, ha anche appurato che alla base del provvedimento di rigetto vi è la mancata integrazione documentale che sarebbe stata richiesta al di lei padre con atto asseritamente notificatogli, a mezzo posta, in data 08.05.2008.
L'attrice ha provato la sua qualità di figlia ed erede del sig. con il Controparte_2 deposito del certificato di morte e di stato di famiglia del de cuius (cfr allegati 2 e 3 atto di citazione) e dunque la valenza nei suoi confronti dei provvedimenti amministrativi inerenti il diniego di condono edilizio, che come dalla stessa dichiarato in prima udienza sono oggetto di giudizio pendente innanzi al GA, per non esserle mai stati notificati.
Può dunque ritenersi sotto tale profilo sussistente l'interesse ad agire di Parte_1
in ordine all'esperita querela di falso.
[...]
Va, affermata la legittimazione passiva del convenuto Parte_2
in quanto soggetto che del documento per cui è causa si è avvalso in ordine
[...] alla pratica di condono richiesta dal padre dell'odierna attrice . Controparte_2
In merito si osserva che, infatti, risulta pacifico che la legittimazione passiva nel giudizio per querela di falso sia riservata al soggetto che intenda valersi del documento contestato, con esclusione del soggetto che lo abbia formato (cfr. cfr. Cass.
VI sez. civ. Ord. 19281 del 17 luglio 2019; ibidem, Cass. Civ. Sent. 1252 del 7 Aprile del
1975; con riferimento diretto alla genuinità della relata di notifica di un avviso di accertamento cfr. Trib. Palermo Sent. 09.04.2019, n.1836).
Ciò posto, s'impone la disamina dell'eccezione di inammissibilità della domanda proposta dal . Parte_2
Secondo il convenuto, la falsità dell'avviso di ricevimento non potrebbe essere riferita all'appartenenza della sottoscrizione al destinatario del plico, bensì, esclusivamente, alla ricezione dello stesso presso la residenza del destinatario e/o da parte dei soggetti indicati dal regolamento postale.
Sul punto, soccorrono le indicazioni ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza di legittimità, con la recente sentenza n. 1686 del 19/01/2023; sentenza che impone un mutamento dell'approccio decisorio tradizionale in relazione a giudizi omogenei a quello attuale.
8 Ebbene, tramite la richiamata pronuncia, la Corte ha approfondito la distinzione tra la notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, regolata dall'art. 149 c.p.c. e dalla L.
890/1982, e la notifica delle cartelle esattoriali con raccomandata e ricevuta di ritorno, a norma del D.P.R. n. 602/1973, soggetta alla disciplina del regolamento postale, soffermandosi sui riflessi di tale distinzione sull'oggetto della querela di falso proposta dal destinatario.
All'uopo si è evidenziato che solo nel quadro del regime notificatorio previsto dalla L.
890/1982 l'incaricato del servizio postale è tenuto, in caso di consegna del plico a persona diversa dal destinatario, ad indicare in corrispondenza della firma apposta sull'avviso di ricevimento e sui documenti attestanti la consegna “la specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo” (cfr. art. 7, III co.). Da tale previsione discende che, in caso di firma illeggibile non accompagnata dall'indicazione della qualità del ricevente, operi una presunzione di consegna a mani proprie del destinatario, e che, in tale misura, sia ammissibile la querela di falso diretta a contestare il riferimento della sottoscrizione al destinatario. Lo stesso non può dirsi, invece, nel caso di notifica diretta a mezzo del servizio postale, poiché, ai sensi degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile del 2001 (cd regolamento postale), l'incaricato del servizio postale non è tenuto ad attestare la qualità del soggetto ricevente del quale raccoglie la sottoscrizione, ma solo l'avvenuta consegna presso il domicilio del destinatario ad un soggetto idoneo. In particolare, ai sensi dell'art. 39 del regolamento postale, il ricevente può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità. Ciò posto, per la notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non opera alcuna presunzione di consegna a mani del destinatario, bensì, la consegna del plico al domicilio del destinatario determina una presunzione di conoscenza da parte sua, ex art. 1335, c.c. In virtù del regime differenziato, conclude la Corte, “l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati”; più specificamente “qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma - e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è
9 destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario”.
Ai fini della fruibilità delle coordinate ermeneutiche fissate dalla Cassazione, va rilevato che la querela di falso proposta in questa sede riguarda l'avviso di ricevimento di un plico notificato direttamente dal , come si Parte_2 evince dalla documentazione depositata sia da parte attrice che da parte convenuta, ed in particolare dal retro dell'avviso di ricevimento, ove è apposto il timbro dell'ente
(cfr. all. 2 b atto di citazione).
Pertanto, l'ammissibilità della querela proposta da va valutata Parte_1 tenendo conto dello specifico perimetro che l'efficacia ex art. 2700, c.c., assume nel caso di avviso di ricevimento compilato dall'agente postale ai sensi del D.M. 9 aprile del 2001. Ebbene, in tal caso, è riscontrabile un'attestazione assistita da pubblica fede in merito alla consegna del plico presso il domicilio del destinatario ad uno dei soggetti abilitati dall'art. 39 del regolamento postale, ovverossia familiari, conviventi, collaboratori, addetti al ritiro o portieri;
non è, invece, coperta da fede privilegiata la riferibilità della sottoscrizione ad un soggetto specificamente identificato tra quelli appartenenti alle categorie suddette, posto che l'agente postale non è tenuto a riportare le generalità del ricevente.
Fermo quanto precede, va rilevato che l'attrice richiede la dichiarazione della falsità dell'avviso di ricevimento unicamente sotto il profilo dell'estraneità della firma vergata sullo stesso al padre , ma non ha espresso contestazioni sulla Controparte_2 veridicità dell'attestazione fidefacente formata dall'agente postale, che riguarda la consegna del plico presso l'immobile di via Napoli 148 , ad Parte_2 uno dei soggetti ammessi dall'art. 39 del D.M. 9 aprile 2001.
Tale rilievo, in ossequio alle chiarificazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità, è dirimente ai fini dell'inammissibilità della proposta querela di falso, atteso che questa non ha ad oggetto la statuizione coperta da pubblica fede rinveniente dal documento impugnato, bensì l'identità del sottoscrittore e ricevente, in termini inidonei ad avversare la predetta fede privilegiata.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono, dunque, essendo la querela proposta volta a provare la falsità di dichiarazioni non coperte da valore fidefacente, la stessa va dichiarata inammissibile con ogni conseguenza di legge.
10 In merito alle spese legali, deve osservarsi che solo con la sentenza n. 1686 del
19/01/2023 la Cassazione ha dissipato le incertezze in merito all'assimilazione della fattispecie della notifica diretta a mezzo raccomandata a quella di cui alla l.
890/1982, sotto il profilo del perimetro delle attestazioni coperte da fede pubblica (sul punto, la stessa Cassazione ritiene che “la frettolosa massimazione” dell'ordinanza n.
4556 del 2020 abbia “finito per operare una crasi tra le distinte normative”); ciò valutato, ricorrono gravi ed eccezionali motivi giustificativi per disporre la compensazione delle spese.
Restano definitivamente a carico dell'attrice le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto in corso di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre IA, definitivamente pronunciando sulle domande proposte come in narrativa, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile la querela di falso proposta da parte attrice nei confronti del , in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto in corso di causa
Così deciso nella camera di consiglio del 26.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. ssa Maria Rosaria Barbato Dott. ssa Marianna Lopiano
11
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 153/2019 R.G., riservata in decisione all'udienza del 11.11.2024, previa assegnazione, in favore dei difensori delle parti, dei termini previsti dall'art. 190 cod. proc. civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica avente ad oggetto: querela di falso TRA
, nata a [...] il [...] ivi residente Parte_1 in via Catullo n. 7, rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Ciro Coticelli, ed elettivamente domiciliata presso il difensore in Gragnano alla via Brandi, 3 ATTRICE
in persona del Dirigente dell'Avvocatura Parte_2
Comunale, titolare della legittimazione processuale dell'Ente ex art.58 bis dello Statuto, rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art.18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n.48/2013, nonchè in forza della determina di conferimento incarico, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avvocato Municipale Capo M. Antonella Verde e dall'Avvocato Municipale Giuseppina Moccia con le stesse elettivamente domiciliate in
, Piazza Giovanni XXIII (Palazzo Farnese) presso l'Avvocatura Parte_2
Municipale, CONVENUTO E
presso la Procura della Repubblica in sede Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.11.2024 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. parte attrice concludeva chiedendo:
dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento della racc. a.r. 0486 dell'8.10.2005 indirizzato al sig. in quanto non allo Controparte_2
1 stesso riferibile;
b) per l'effetto, dichiarare che la comunicazione raccomandata dell'ufficio prot. n. 43073 del 30.09.2005 portata con a.r. racc. 0486 dell'8.10.2005, indirizzata al sig. non è stata allo stesso notificata e/o Controparte_2 comunicata. Vittoria di spese e competenze ed oneri tributari come per legge con attribuzione. Il Pubblico Ministero in data 25.02.2025 esprimeva parere favorevole.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva querela Parte_1 di falso convenendo in giudizio il , in persona del Parte_2 legale rapp.te p.t. al fine di sentir accertare la falsità della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento della racc. a.r. 0486 dell'8.10.2005, indirizzata al sig.
, in quanto non allo stesso riferibile;
b) per l'effetto, dichiarare che Controparte_2 la comunicazione raccomandata dell'ufficio prot. n. 43073 del 30.09.2005 portata con a.r. racc. 0486 dell'8.10.2005, indirizzata al sig. , non è stata alla Controparte_2 stesso notificata e/o comunicata.
A sostegno della domanda l'attrice ha allegato di essere figlia del sig. CP_2
deceduto in data 05.11.2009; che il fu sig. , in qualità di
[...] Controparte_2 unico proprietario del fondo sito in alla via Napoli, Parte_2 identificato catastalmente al foglio 5, part.lla 1089, aveva presentato “domanda di concessione in sanatoria ai sensi della Legge 724/94”, prot. 575/C del 02.03.1995, in relazione a “piccolo fabbricato unifamiliare sito in detto Comune alla via provinciale
Napoli n. 148”; che in data 14.12.2018, a seguito di istanza di accesso agli atti presso gli uffici del Comune di (settore Urbanistica-Condoni), aveva Parte_2 appurato che l'istanza di condono era stata rigettata in assenza di qualsivoglia notificazione nei suoi confronti (in qualità di erede comproprietaria) del preavviso di diniego e del successivo atto di diniego (recanti, rispettivamente prot. numero 16343 del 26.03.2018 e prot. numero 32991 del 28/06/2018); che il Comune di ha ritenuto di dover rigettare l'istanza di condono proposta Parte_2 dal fu , in quanto non era stato adempiuto l'invito di integrazione Controparte_2 documentale prot. di cui all'uscita del 30.9.2005 n. 0043073, che l'Ente comunale assumeva aver notificato al sig. che il Controparte_2 Controparte_2 tuttavia, non aveva mai ricevuto detto atto, essendo evidente la totale difformità della firma apposta in calce all'avviso di ricevimento– avverso cui proponeva querela di falso.
2 Integrato il contraddittorio, il convenuto , in Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 19.04.2019, ed ha eccepito: I) difetto di interesse ad agire dell'istante; II) l'inammissibilità della querela di falso.
Sotto il primo profilo evidenziava che il provvedimento di diniego definitivo non solo era successivo alla richiesta di integrazione documentale indirizzata e sottoscritta dallo stesso ma altresì conseguente all'assenza di qualsiasi Controparte_2 rilievo, osservazione e/o produzione documentale successivamente al preavviso di diniego, correttamente notificato alla sig.ra nella sua qualità di Parte_3 vedova del , proprietaria del manufatto e, quindi, soggetto giuridico CP_2 qualificato avente la disponibilità dello stesso.
Ancora il convenuto deduceva che né il preavviso di diniego, né il conseguente provvedimento di diniego definitivo erano stati impugnati entro il termine decadenziale e perentorio previsto ex lege, la cui funzione e ratio andava rinvenuta nel sovraordinato principio di certezza del diritto, determinandosi, per tal via, la definitività del diniego stesso.
In merito all'ammissibilità della querela il convenuto evidenziava che l'agente notificatore (sia esso pubblico ufficiale o agente postale) non è tenuto a verificare la corrispondenza fra l'identità che il sottoscrittore-consegnatario afferma e quella effettiva, chiedendo allo stesso l'esibizione di documenti di riconoscimento e che, conseguentemente, non essendo tale corrispondenza oggetto di un accertamento da parte del pubblico ufficiale, la sua contestazione (per tramite dell'allegazione del carattere apocrifo della firma), non poteva essere oggetto di querela di falso, ma la parte interessata avrebbe dovuto rilevare tale falsità per mezzo del semplice disconoscimento della sottoscrizione, tempestivamente effettuato.
Alla prima udienza del 24.04.2019 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero e su richiesta di parte venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.02.2022.
Alla predetta udienza il nuovo giudice istruttore ammetteva parte attrice alla prova testimoniale, all'esito della quale disponeva ctu grafologica con incarico conferito all'udienza del 20.02.2023.
Depositata la consulenza tecnica d'ufficio e mutato nuovamente il giudice istruttore la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del
3 11.11.2024 veniva riserva in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Questioni Preliminari.
In via preliminare va chiarito che la decisione della presente controversa viene sottoposta alla decisione collegiale, ex art. 50-bis, n.1, c.p.c., trattandosi di una controversia nella quale è obbligatorio, ai sensi dell'art. 221, comma 3, c.p.c., e 70,
n.5, c.p.c., l'intervento del Pubblico Ministero.
A tale proposito, va detto che, al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile - come nel caso di procedimento per querela di falso - è sufficiente che al P.M. siano inviati gli atti del giudizio, ponendolo in condizione di intervenire, non sussistendo, in caso di omessa partecipazione, ulteriori oneri di comunicazione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 28/09/2006, n.
21065; cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 25722 del 24/10/2008), non essendo necessaria neanche la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (Cass. 2 ottobre 2013, n, 22657; Cass. 24 ottobre 2008, n. 25722; Cass. 11 agosto 1982, n. 4526).
Nella specie si rileva che parte attrice ha notificato l'atto di citazione per querela di falso anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre IA (cfr atto notificato in data 08.05.2019 allegato alla memoria primo termine ex art. 183 VI comma c.p.c. depositato in data 24.06.2019).
Il Pubblico Ministero ha anche rassegnato le sue conclusioni in data 25.02.2025.
Ancora in via preliminare, va affermata l'ammissibilità della querela in esame ai sensi dell'art 221 c.p.c. essendo stata proposta in via principale con atto di citazione a mezzo di procuratore speciale. Come è noto, infatti, la querela di falso può essere proposta con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza, personalmente dalla parte o a mezzo del difensore munito di procura speciale.
Invero, come osservato dalla Suprema Corte: “in tema di querela di falso, la procura speciale soddisfa i requisiti di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c., ove dall'atto risulti che il rappresentato abbia consapevolezza della falsità di taluni documenti essenziali prodotti in giudizio e nel mandato siano specificati i documenti da impugnare con la volontà esplicita di proporre querela, senza, peraltro, che occorra individuare i documenti allorché la procura sia conferita al difensore a margine o in calce alla
4 citazione per la proposizione della querela in via principale poiché il collegamento con l'atto su cui è apposta elimina ogni incertezza sull'oggetto di essa” (Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 16919 del 19 agosto 2015; Cass. n. 2773/1997; conf. Cass. n.
20143/2013; Cass. n. 1373/2009).
L'atto, inoltre, che sia ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità.
Ciò posto, nella fattispecie in esame la querela è stata sottoscritta dal procuratore speciale avv. Ciro Coticelli, tale risultante dalla procura speciale (per quanto detto recante l'indicazione dell'azione da esperire e dell'atto da impugnare di falso) conferita dal querelante ed allegata all'atto di citazione. Parte_1
Va poi affermata l'ammissibilità della proposta querela anche ai sensi dell'art. 221, secondo comma, c.p.c..
Alla luce della disposizione richiamata, l'atto con il quale viene proposta la querela di falso, in via principale od in corso di causa, deve contenere, a pena di nullità insanabile e, quindi, di inammissibilità della querela, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente alla proposizione della querela), salvo che la falsità sia rilevabile ictu oculi dal documento impugnato e non occorrano indagini particolari per stabilirla (cfr.
Cass. civ., 6383/1988, 8230/1990).
Nel caso di specie l'attrice ha indicato gli elementi e le prove della falsità, denunziando la falsità della firma del padre apposta sulla cartolina di ritorno relativa alla notifica dell'invito di integrazione documentale prot. di cui all'uscita del 30.9.2005 n.
0043073- , indicando scritture di comparazione a Parte_2 riscontro della falsità della sottoscrizione e chiedendo di essere ammessa a provare mediante c.t.u. tale falsità.
Sempre in via preliminare va poi affermata la procedibilità della querela ai sensi dell'art. 99 comma 1 disp. att. c.p.c..
Detta norma dispone che "la querela di falso proposta con atto di citazione deve essere confermata nella prima udienza davanti al Giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale". Sia la costante giurisprudenza di legittimità che di merito formatasi sul punto, dopo aver precisato come la sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente o a mezzo del procuratore speciale, costituisce un requisito di ammissibilità della querela di falso, la cui omissione deve essere rilevata dal Giudice d'ufficio, ha, altresì, evidenziato come
5 tale eventuale omissione non possa essere sanata dalla conferma della querela nella prima udienza davanti al giudice istruttore, la quale ha un diverso scopo ed una diversa funzione rispetto al requisito della personale sottoscrizione. In particolare, si è evidenziato come la conferma della querela abbia una funzione sua propria da ricercare nel fatto che la querela può riuscire superflua qualora il convenuto, nella comparsa di risposta, dichiari che non intende servirsi del documento incriminato, così come ben può avvenire che le deduzioni svolte dal medesimo possano essere di tal peso da indurre l'attore a recedere dalla querela (Cass. sez. I, 6 luglio 1999, 6959;
Cass. sez. I, 27 luglio 1992, 9013).
Si è, quindi, precisato che: “l'art. 99 disp. att. c.p.c. pone l'obbligo della parte o del suo procuratore speciale, che ha presentato querela di falso con atto di citazione sottoscritto personalmente o a mezzo di detto procuratore speciale, di confermare la querela stessa davanti al giudice istruttore, al fine di consentirle di ribadire la sua volontà di dare corso al giudizio di falsità, dopo aver conosciuto le difese dei convenuti e valutando il persistere del proprio interesse alla dichiarazione di falsità. Trattasi, pertanto, di una particolare manifestazione di volontà processuale della parte e non di un controllo di ammissibilità della querela affidato al giudice, (che tale riscontro dovrà effettuare nel modo sopraindicato in sede di merito) e cioè di una condizione di procedibilità della domanda, alla quale la parte può porre rimedio nel corso ulteriore del giudizio, anche nella memoria di replica in sede collegiale"(Cass. sez. I, 27 luglio
1992, 9013; Cass. sez. I, 14 gennaio 1977, 173; Cass. sez. III, 15 marzo 1974, 743;
Tribunale Padova, sez. II, 20 settembre 2005, 2325).
Orbene, nel procedere alla verifica di tale condizione con riguardo alla vicenda processuale in esame, si rileva che il difensore dell'attore, nonché procuratore speciale, alla prima udienza, così come alle udienze successive, si è espressamente riportato all'atto di citazione e ne ha chiesto l'integrale accoglimento. Con tale richiesta processuale ha, quindi, confermato la querela di falso proposta e ciò consente di ritenere soddisfatto il presupposto di procedibilità in rassegna.
Ciò posto si osserva che la querela di falso, sia essa proposta in via principale, come nella specie, ovvero incidentale, che si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica (Cass., Sez. L, 3/6/2011, n. 12130), ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a "far fede", a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti,
6 mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione, sicché la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia "erga omnes", e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (Cass., Sez. 1, 20/6/2000, n. 8362).
Come la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, è legittimato a proporre querela di falso chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi, non esclusa la stessa parte che l'abbia prodotto in giudizio (Cass., Sez. 1,
17/4/1997, n. 3305; Cass., Sez. 2, 15/11/1971, n. 3260), e, dunque, chiunque intenda conseguire una certezza, quanto alla falsità o genuinità di un documento, nei confronti di chi abbia inteso concretamente avvalersi di esso, sicché difetta l'interesse ad agire, con riferimento al tema della certezza dell'autenticità dello scritto, quando essa è già esistente, in quanto consacrata in un provvedimento giurisdizionale divenuto cosa giudicata (Cass., Sez. 1, 3/8/2017, n. 19413), oppure quando sopravvenga l'irrilevanza del documento rispetto alla definizione del processo (Cass., Sez. 1, 7/6/1988, n.
3880).
Ciò significa che l'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa (Cass., Sez. 1,
30/7/2015, n. 16162), non implica nella querela di falso, al pari di quanto accade in genere per le azioni di accertamento, l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se con l'intervento del giudice, oltre a identificarsi nell'esigenza di eliminare lo stato di incertezza obiettiva (Cass., Sez. 3, 28/7/1972, n.
2591) che deriva dalla veridicità del documento posto a fondamento dell'altrui pretesa, senza che la sua esistenza, secondo un giudizio da svolgersi a posteriori, possa essere condizionata dagli esiti dell'accertamento richiesto, allorché questo limiti la falsità ad una parte solo del documento esaminato, senza estenderla alla sua integralità.
7 Nella fattispecie l'attrice, interessata, in quanto comproprietaria di un immobile in
, agli esiti relativi al procedimento di sanatoria avente ad Parte_2 oggetto il predetto immobile, assume di aver interesse ad agire, in quanto, venuta a conoscenza del provvedimento di diniego della domanda di sanatoria, ha anche appurato che alla base del provvedimento di rigetto vi è la mancata integrazione documentale che sarebbe stata richiesta al di lei padre con atto asseritamente notificatogli, a mezzo posta, in data 08.05.2008.
L'attrice ha provato la sua qualità di figlia ed erede del sig. con il Controparte_2 deposito del certificato di morte e di stato di famiglia del de cuius (cfr allegati 2 e 3 atto di citazione) e dunque la valenza nei suoi confronti dei provvedimenti amministrativi inerenti il diniego di condono edilizio, che come dalla stessa dichiarato in prima udienza sono oggetto di giudizio pendente innanzi al GA, per non esserle mai stati notificati.
Può dunque ritenersi sotto tale profilo sussistente l'interesse ad agire di Parte_1
in ordine all'esperita querela di falso.
[...]
Va, affermata la legittimazione passiva del convenuto Parte_2
in quanto soggetto che del documento per cui è causa si è avvalso in ordine
[...] alla pratica di condono richiesta dal padre dell'odierna attrice . Controparte_2
In merito si osserva che, infatti, risulta pacifico che la legittimazione passiva nel giudizio per querela di falso sia riservata al soggetto che intenda valersi del documento contestato, con esclusione del soggetto che lo abbia formato (cfr. cfr. Cass.
VI sez. civ. Ord. 19281 del 17 luglio 2019; ibidem, Cass. Civ. Sent. 1252 del 7 Aprile del
1975; con riferimento diretto alla genuinità della relata di notifica di un avviso di accertamento cfr. Trib. Palermo Sent. 09.04.2019, n.1836).
Ciò posto, s'impone la disamina dell'eccezione di inammissibilità della domanda proposta dal . Parte_2
Secondo il convenuto, la falsità dell'avviso di ricevimento non potrebbe essere riferita all'appartenenza della sottoscrizione al destinatario del plico, bensì, esclusivamente, alla ricezione dello stesso presso la residenza del destinatario e/o da parte dei soggetti indicati dal regolamento postale.
Sul punto, soccorrono le indicazioni ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza di legittimità, con la recente sentenza n. 1686 del 19/01/2023; sentenza che impone un mutamento dell'approccio decisorio tradizionale in relazione a giudizi omogenei a quello attuale.
8 Ebbene, tramite la richiamata pronuncia, la Corte ha approfondito la distinzione tra la notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, regolata dall'art. 149 c.p.c. e dalla L.
890/1982, e la notifica delle cartelle esattoriali con raccomandata e ricevuta di ritorno, a norma del D.P.R. n. 602/1973, soggetta alla disciplina del regolamento postale, soffermandosi sui riflessi di tale distinzione sull'oggetto della querela di falso proposta dal destinatario.
All'uopo si è evidenziato che solo nel quadro del regime notificatorio previsto dalla L.
890/1982 l'incaricato del servizio postale è tenuto, in caso di consegna del plico a persona diversa dal destinatario, ad indicare in corrispondenza della firma apposta sull'avviso di ricevimento e sui documenti attestanti la consegna “la specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo” (cfr. art. 7, III co.). Da tale previsione discende che, in caso di firma illeggibile non accompagnata dall'indicazione della qualità del ricevente, operi una presunzione di consegna a mani proprie del destinatario, e che, in tale misura, sia ammissibile la querela di falso diretta a contestare il riferimento della sottoscrizione al destinatario. Lo stesso non può dirsi, invece, nel caso di notifica diretta a mezzo del servizio postale, poiché, ai sensi degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile del 2001 (cd regolamento postale), l'incaricato del servizio postale non è tenuto ad attestare la qualità del soggetto ricevente del quale raccoglie la sottoscrizione, ma solo l'avvenuta consegna presso il domicilio del destinatario ad un soggetto idoneo. In particolare, ai sensi dell'art. 39 del regolamento postale, il ricevente può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità. Ciò posto, per la notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non opera alcuna presunzione di consegna a mani del destinatario, bensì, la consegna del plico al domicilio del destinatario determina una presunzione di conoscenza da parte sua, ex art. 1335, c.c. In virtù del regime differenziato, conclude la Corte, “l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati”; più specificamente “qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma - e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è
9 destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario”.
Ai fini della fruibilità delle coordinate ermeneutiche fissate dalla Cassazione, va rilevato che la querela di falso proposta in questa sede riguarda l'avviso di ricevimento di un plico notificato direttamente dal , come si Parte_2 evince dalla documentazione depositata sia da parte attrice che da parte convenuta, ed in particolare dal retro dell'avviso di ricevimento, ove è apposto il timbro dell'ente
(cfr. all. 2 b atto di citazione).
Pertanto, l'ammissibilità della querela proposta da va valutata Parte_1 tenendo conto dello specifico perimetro che l'efficacia ex art. 2700, c.c., assume nel caso di avviso di ricevimento compilato dall'agente postale ai sensi del D.M. 9 aprile del 2001. Ebbene, in tal caso, è riscontrabile un'attestazione assistita da pubblica fede in merito alla consegna del plico presso il domicilio del destinatario ad uno dei soggetti abilitati dall'art. 39 del regolamento postale, ovverossia familiari, conviventi, collaboratori, addetti al ritiro o portieri;
non è, invece, coperta da fede privilegiata la riferibilità della sottoscrizione ad un soggetto specificamente identificato tra quelli appartenenti alle categorie suddette, posto che l'agente postale non è tenuto a riportare le generalità del ricevente.
Fermo quanto precede, va rilevato che l'attrice richiede la dichiarazione della falsità dell'avviso di ricevimento unicamente sotto il profilo dell'estraneità della firma vergata sullo stesso al padre , ma non ha espresso contestazioni sulla Controparte_2 veridicità dell'attestazione fidefacente formata dall'agente postale, che riguarda la consegna del plico presso l'immobile di via Napoli 148 , ad Parte_2 uno dei soggetti ammessi dall'art. 39 del D.M. 9 aprile 2001.
Tale rilievo, in ossequio alle chiarificazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità, è dirimente ai fini dell'inammissibilità della proposta querela di falso, atteso che questa non ha ad oggetto la statuizione coperta da pubblica fede rinveniente dal documento impugnato, bensì l'identità del sottoscrittore e ricevente, in termini inidonei ad avversare la predetta fede privilegiata.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono, dunque, essendo la querela proposta volta a provare la falsità di dichiarazioni non coperte da valore fidefacente, la stessa va dichiarata inammissibile con ogni conseguenza di legge.
10 In merito alle spese legali, deve osservarsi che solo con la sentenza n. 1686 del
19/01/2023 la Cassazione ha dissipato le incertezze in merito all'assimilazione della fattispecie della notifica diretta a mezzo raccomandata a quella di cui alla l.
890/1982, sotto il profilo del perimetro delle attestazioni coperte da fede pubblica (sul punto, la stessa Cassazione ritiene che “la frettolosa massimazione” dell'ordinanza n.
4556 del 2020 abbia “finito per operare una crasi tra le distinte normative”); ciò valutato, ricorrono gravi ed eccezionali motivi giustificativi per disporre la compensazione delle spese.
Restano definitivamente a carico dell'attrice le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto in corso di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre IA, definitivamente pronunciando sulle domande proposte come in narrativa, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile la querela di falso proposta da parte attrice nei confronti del , in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto in corso di causa
Così deciso nella camera di consiglio del 26.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. ssa Maria Rosaria Barbato Dott. ssa Marianna Lopiano
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