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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/04/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1100/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1100/2022 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso – scioglimento matrimonio”, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Achille Macrelli Parte_1 C.F._1
presso lo studio del quale difensore è elettivamente domiciliato in Cesena via R.Serra n. 15, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Controparte_1 C.F._2
Castellini presso lo studio del quale difensore è elettivamente domiciliata in Forlì via Missirini 6, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data Parte_1
14.06.2018 e stato del Comune di Ravenna an 125 part. 1 anno 2008 fra il sig. nato ad [...]
Argenta (FE) in data 06.01.1955 cod. fisc. e nata a [...]F._1 Controparte_1
Legnano MI il 12.6.1974 Cod. fisc. ; C.F._3
pagina 1 di 7 2) Dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. , a qualsiasivoglia titolo alla Sig.ra Parte_1 [...]
peer tutte le ragioni esposte nella narrativa del ricorso per divorzio nonché della memoria CP_1
integrativa. “
Con vittoria di spese di lite
In subordine: si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati nelle memorie ex art.183 c. 6 cpc.”
Per AC “ Non ci si oppone alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio celebrato tra i predetti coniugi. Per le ragioni meglio esposte in atti si chiede che vengano rigettate le richieste avversarie in quanto infondate e non provate ed in ogni caso si chiede che: venga riconosciuto un assegno di divorzio in favore della signora - e conseguentemente Controparte_1
condannato il sig. a versarlo - nella misura di € 400,00 (quattrocento/00) mensili a Parte_1
decorrere dalla presente domanda, da versare nel conto corrente della richiedente entro il terzo giorno di ogni mese e rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
2) venga ordinato all'Ufficiale di Stato Civile competente di compiere le annotazioni di legge;
3) con condanna alle spese legali a carico del ricorrente. • In via subordinata: si chiede che il sig. Pt_1 venga condannato a versare alla sig.ra l'assegno di divorzio nella misura
[...] Controparte_1
ritenuta più congrua e di giustizia da corrispondere a far data dalla presente domanda, da versare nel conto corrente della richiedente entro il terzo giorno di ogni mese e rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
Con vittoria di spese. Sempre in subordine e in via istruttoria, si reiterano le istanze istruttorie già avanzate nelle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., come sopra riportate e specificate.
Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA di legge”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.04.2022 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio Parte_1
civile contratto con , celebrato nel Comune di Ravenna, il 14.06.2008, trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2008, al n. 125, p. 1, alle condizioni di cui al ricorso.
Con memoria difensiva depositata in data 12.09.2022 si è costituita in giudizio , che Controparte_1
non si è opposta alla domanda di divorzio, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie della pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla parte ricorrente.
pagina 2 di 7 All'esito dell'udienza presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione ed adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è intervenuto il P.M. e, successivamente, le parti hanno integrato i rispettivi atti difensivi.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il
10.01.2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il PM ha successivamente concluso come in atti.
La domanda di scioglimento del matrimonio fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie sub iudice risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dalle parti.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015, atteso che dalla documentazione in atti si evince che con decreto n. 1750/2018 del 5.04.2018 è stata omologata la separazione consensuale fra i coniugi. Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione personale, in data 8.03.2018.
Ciò detto, con riferimento alla domanda di assegno divorzile avanzata da va Controparte_1
premesso, in diritto, che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6. l.
898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno (Cass.
S.U. n. 18287/2018).
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 prima parte, l. 898/1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass. n. 32398/2019).
Il giudizio deve essere espresso, dunque, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla pagina 3 di 7 conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
In particolare, la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
In quest'ottica, l'assegno deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali per contribuire ai bisogni dell'altro coniuge o della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (v. da ultimo Cass. n. 35434/2023).
In assenza dell'esplicabilità di tale funzione compensativo-perequativa l'assegno divorzile può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr., in motivazione, tra diverse, Cass. ord. n. 10614/2023).
Nel caso di specie ha dedotto, a fondamento della domanda dell'assegno divorzile, Controparte_1
che la stessa aveva sacrificato per seguire il marito nei vari incarichi lavorativi le proprie aspettative professionali e che ciò aveva determinato per l'ex coniuge la possibilità di incrementare il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare ed infine di incamerare un cospicuo trattamento di fine rapporto relativo ad un rapporto lavorativo continuativo, che il raffronto tra le situazioni reddituali delle parti evidenziava una rilevante differenza a scapito della resistente risultando il reddito netto mensile dell' ammontare in € 2.400,00 mensili a fronte del reddito della di € 710,00 Pt_1 CP_1
mensili, che l' risultava proprietario di un immobile sito in Ravenna e la resistente risultava Pt_1
proprietaria di immobile gravato da mutuo con rata mensile di € 490,00. ha, invece, dedotto che non risultava provato che la resistente avesse sacrificato Parte_1
aspettative personali e/o professionali nell'interesse della famiglia ovvero che avesse fornito un apporto alla vita familiare tale da poter essere identificato come causa della disparità reddituale tra le parti da ritenersi in ogni caso esigua risultando il reddito pensionistico mensile dell' ammontare in € Pt_1
2.000,00 e quello della in € 1.300,00. CP_1
pagina 4 di 7 Ha rilevato quindi il ricorrente che non avesse diritto ad un assegno divorzile per Controparte_1
aver inoltre sempre svolto attività lavorativa e soprattutto per avere potuto formarsi come OSS, lavoro allo stato svolto, durante la vita coniugale seguendo un corso la cui retta era saldata dall' Pt_1
Il Collegio osserva, allora, innanzitutto, che è chiara la sproporzione patrimoniale e reddituale tra le parti, evincibile già dalle allegazioni delle stesse.
Quanto alle condizioni economiche del ricorrente, infatti, dalle dichiarazioni dei redditi depositate si evince che questi percepisca a titolo di pensione la somma netta (reddito complessivo – imposta netta – addizionale regionale – addizionale comunale) pari ad euro 26.347,00 nell'anno 2018, ad euro
26.770,00 nell'annualità fiscale 2019 e ad euro 26.814,00 nell'annualità fiscale 2020 (doc. 7, 8, 9 fasc. ricorrente).
Emerge inoltre come sia proprietario della casa dallo stesso abitata senza che sulla Parte_1
medesima gravi alcun mutuo.
Per quanto concerne invece la stessa nel presente giudizio, senza che sia stato Controparte_1
contestato dal ricorrente, ha dedotto che la sua unica fonte di reddito fosse costituita dallo stipendio mensile di € 1.300,00 e di essere onerata del pagamento di una rata di mutuo mensile acceso per l'acquisto della casa in cui risiede di € 470,00 (doc. 5, 6, 7 e 31 fasc. resistente).
In secondo luogo deve osservarsi che non è contestato (art. 115 c.p.c.) che la resistente per seguire il marito, impiegato presso CMC di Ravenna in Africa, si sia trasferita dall'Italia in Mozambico lasciando un impiego a tempo indeterminato a Milano.
Ancora non è contestato che per gli impegni lavorativi dell' la coppia abbia operato vari Pt_1
trasferimenti passando dall'Algeria al Sud Africa fino al rientro in Italia ove la priva di CP_1
occupazione lavorativa dovette ricominciare da capo, acquisendo, in accordo con il marito, il titolo di
OSS per essere poi assunta nell'agosto 2015 da Casa di Cura Domus Nova ove tutt'ora lavora.
Appare evidente a parere del Collegio come i sacrifici anche lavorativi della resistente assunti di comune accordo con il marito siano stati eziologicamente determinanti delle condizioni di squilibrio economico ad oggi esistenti. Squilibrio a maggior ragione sussistente ove si consideri che la a differenza dell' non potrà contare che su un ridotto trattamento di fine rapporto CP_1 Pt_1
essendo stata assunta a tempo indeterminato da Domus Nova solo dal 2015 così come potrà contare su un ridotto reddito pensionistico tenuto conto delle occupazioni a tempo determinato reperite durante il periodo africano.
Deve rilevarsi come la scelta di seguire il marito nei vari spostamenti tra l'Africa e l'Italia sacrificando la propria professionalità e capacità reddituale la quale ha determinato un attuale squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti comporti per la resistente il diritto a percepire assegno divorzile.
pagina 5 di 7 Deve infatti ritenersi che effettivamente, in virtù di un accordo coniugale, quanto Controparte_1
meno tacito, rinunciò al suo lavoro a tempo indeterminato a Milano per seguire il marito reperendo nuovo lavoro a tempo indeterminato solo dal 2015 contribuendo così alla formazione del patrimonio comune o personale dell'altro coniuge.
Pertanto, tenuto conto a) dell'inadeguatezza dei mezzi di b) del contributo dalla Controparte_1
stessa dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge con sacrificio reddituale, patrimoniale e contributivo conseguente, c) della durata del matrimonio e dell'età di CP_1
il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di pagare a
[...] Parte_2
un assegno divorzile dell'importo mensile di euro 200,00, entro il giorno 10 di ogni Controparte_1
mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio le stesse seguono la soccombenza di e si Parte_1
liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1110/2023, disattesa o rigettata ogni diversa istanza e domanda come in motivazione, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato a Parte_1 Controparte_1
Ravenna, il 14.06.2008, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
2008, atto n. 125, p. I;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ravenna ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
a) pone a carico di l'obbligo di pagare a un assegno divorzile Parte_1 Controparte_1
dell'importo mensile di euro 200,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
b) condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite di lite Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 5.810,00 per compenso professionale oltre al 15% di spese forfettarie, CPA ed IVA, come per legge, se dovuta.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 7 aprile 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1100/2022 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso – scioglimento matrimonio”, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Achille Macrelli Parte_1 C.F._1
presso lo studio del quale difensore è elettivamente domiciliato in Cesena via R.Serra n. 15, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Controparte_1 C.F._2
Castellini presso lo studio del quale difensore è elettivamente domiciliata in Forlì via Missirini 6, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data Parte_1
14.06.2018 e stato del Comune di Ravenna an 125 part. 1 anno 2008 fra il sig. nato ad [...]
Argenta (FE) in data 06.01.1955 cod. fisc. e nata a [...]F._1 Controparte_1
Legnano MI il 12.6.1974 Cod. fisc. ; C.F._3
pagina 1 di 7 2) Dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. , a qualsiasivoglia titolo alla Sig.ra Parte_1 [...]
peer tutte le ragioni esposte nella narrativa del ricorso per divorzio nonché della memoria CP_1
integrativa. “
Con vittoria di spese di lite
In subordine: si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati nelle memorie ex art.183 c. 6 cpc.”
Per AC “ Non ci si oppone alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio celebrato tra i predetti coniugi. Per le ragioni meglio esposte in atti si chiede che vengano rigettate le richieste avversarie in quanto infondate e non provate ed in ogni caso si chiede che: venga riconosciuto un assegno di divorzio in favore della signora - e conseguentemente Controparte_1
condannato il sig. a versarlo - nella misura di € 400,00 (quattrocento/00) mensili a Parte_1
decorrere dalla presente domanda, da versare nel conto corrente della richiedente entro il terzo giorno di ogni mese e rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
2) venga ordinato all'Ufficiale di Stato Civile competente di compiere le annotazioni di legge;
3) con condanna alle spese legali a carico del ricorrente. • In via subordinata: si chiede che il sig. Pt_1 venga condannato a versare alla sig.ra l'assegno di divorzio nella misura
[...] Controparte_1
ritenuta più congrua e di giustizia da corrispondere a far data dalla presente domanda, da versare nel conto corrente della richiedente entro il terzo giorno di ogni mese e rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
Con vittoria di spese. Sempre in subordine e in via istruttoria, si reiterano le istanze istruttorie già avanzate nelle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., come sopra riportate e specificate.
Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA di legge”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.04.2022 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio Parte_1
civile contratto con , celebrato nel Comune di Ravenna, il 14.06.2008, trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2008, al n. 125, p. 1, alle condizioni di cui al ricorso.
Con memoria difensiva depositata in data 12.09.2022 si è costituita in giudizio , che Controparte_1
non si è opposta alla domanda di divorzio, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie della pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla parte ricorrente.
pagina 2 di 7 All'esito dell'udienza presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione ed adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è intervenuto il P.M. e, successivamente, le parti hanno integrato i rispettivi atti difensivi.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il
10.01.2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il PM ha successivamente concluso come in atti.
La domanda di scioglimento del matrimonio fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie sub iudice risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dalle parti.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015, atteso che dalla documentazione in atti si evince che con decreto n. 1750/2018 del 5.04.2018 è stata omologata la separazione consensuale fra i coniugi. Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione personale, in data 8.03.2018.
Ciò detto, con riferimento alla domanda di assegno divorzile avanzata da va Controparte_1
premesso, in diritto, che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6. l.
898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno (Cass.
S.U. n. 18287/2018).
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 prima parte, l. 898/1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass. n. 32398/2019).
Il giudizio deve essere espresso, dunque, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla pagina 3 di 7 conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
In particolare, la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
In quest'ottica, l'assegno deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali per contribuire ai bisogni dell'altro coniuge o della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (v. da ultimo Cass. n. 35434/2023).
In assenza dell'esplicabilità di tale funzione compensativo-perequativa l'assegno divorzile può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr., in motivazione, tra diverse, Cass. ord. n. 10614/2023).
Nel caso di specie ha dedotto, a fondamento della domanda dell'assegno divorzile, Controparte_1
che la stessa aveva sacrificato per seguire il marito nei vari incarichi lavorativi le proprie aspettative professionali e che ciò aveva determinato per l'ex coniuge la possibilità di incrementare il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare ed infine di incamerare un cospicuo trattamento di fine rapporto relativo ad un rapporto lavorativo continuativo, che il raffronto tra le situazioni reddituali delle parti evidenziava una rilevante differenza a scapito della resistente risultando il reddito netto mensile dell' ammontare in € 2.400,00 mensili a fronte del reddito della di € 710,00 Pt_1 CP_1
mensili, che l' risultava proprietario di un immobile sito in Ravenna e la resistente risultava Pt_1
proprietaria di immobile gravato da mutuo con rata mensile di € 490,00. ha, invece, dedotto che non risultava provato che la resistente avesse sacrificato Parte_1
aspettative personali e/o professionali nell'interesse della famiglia ovvero che avesse fornito un apporto alla vita familiare tale da poter essere identificato come causa della disparità reddituale tra le parti da ritenersi in ogni caso esigua risultando il reddito pensionistico mensile dell' ammontare in € Pt_1
2.000,00 e quello della in € 1.300,00. CP_1
pagina 4 di 7 Ha rilevato quindi il ricorrente che non avesse diritto ad un assegno divorzile per Controparte_1
aver inoltre sempre svolto attività lavorativa e soprattutto per avere potuto formarsi come OSS, lavoro allo stato svolto, durante la vita coniugale seguendo un corso la cui retta era saldata dall' Pt_1
Il Collegio osserva, allora, innanzitutto, che è chiara la sproporzione patrimoniale e reddituale tra le parti, evincibile già dalle allegazioni delle stesse.
Quanto alle condizioni economiche del ricorrente, infatti, dalle dichiarazioni dei redditi depositate si evince che questi percepisca a titolo di pensione la somma netta (reddito complessivo – imposta netta – addizionale regionale – addizionale comunale) pari ad euro 26.347,00 nell'anno 2018, ad euro
26.770,00 nell'annualità fiscale 2019 e ad euro 26.814,00 nell'annualità fiscale 2020 (doc. 7, 8, 9 fasc. ricorrente).
Emerge inoltre come sia proprietario della casa dallo stesso abitata senza che sulla Parte_1
medesima gravi alcun mutuo.
Per quanto concerne invece la stessa nel presente giudizio, senza che sia stato Controparte_1
contestato dal ricorrente, ha dedotto che la sua unica fonte di reddito fosse costituita dallo stipendio mensile di € 1.300,00 e di essere onerata del pagamento di una rata di mutuo mensile acceso per l'acquisto della casa in cui risiede di € 470,00 (doc. 5, 6, 7 e 31 fasc. resistente).
In secondo luogo deve osservarsi che non è contestato (art. 115 c.p.c.) che la resistente per seguire il marito, impiegato presso CMC di Ravenna in Africa, si sia trasferita dall'Italia in Mozambico lasciando un impiego a tempo indeterminato a Milano.
Ancora non è contestato che per gli impegni lavorativi dell' la coppia abbia operato vari Pt_1
trasferimenti passando dall'Algeria al Sud Africa fino al rientro in Italia ove la priva di CP_1
occupazione lavorativa dovette ricominciare da capo, acquisendo, in accordo con il marito, il titolo di
OSS per essere poi assunta nell'agosto 2015 da Casa di Cura Domus Nova ove tutt'ora lavora.
Appare evidente a parere del Collegio come i sacrifici anche lavorativi della resistente assunti di comune accordo con il marito siano stati eziologicamente determinanti delle condizioni di squilibrio economico ad oggi esistenti. Squilibrio a maggior ragione sussistente ove si consideri che la a differenza dell' non potrà contare che su un ridotto trattamento di fine rapporto CP_1 Pt_1
essendo stata assunta a tempo indeterminato da Domus Nova solo dal 2015 così come potrà contare su un ridotto reddito pensionistico tenuto conto delle occupazioni a tempo determinato reperite durante il periodo africano.
Deve rilevarsi come la scelta di seguire il marito nei vari spostamenti tra l'Africa e l'Italia sacrificando la propria professionalità e capacità reddituale la quale ha determinato un attuale squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti comporti per la resistente il diritto a percepire assegno divorzile.
pagina 5 di 7 Deve infatti ritenersi che effettivamente, in virtù di un accordo coniugale, quanto Controparte_1
meno tacito, rinunciò al suo lavoro a tempo indeterminato a Milano per seguire il marito reperendo nuovo lavoro a tempo indeterminato solo dal 2015 contribuendo così alla formazione del patrimonio comune o personale dell'altro coniuge.
Pertanto, tenuto conto a) dell'inadeguatezza dei mezzi di b) del contributo dalla Controparte_1
stessa dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge con sacrificio reddituale, patrimoniale e contributivo conseguente, c) della durata del matrimonio e dell'età di CP_1
il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di pagare a
[...] Parte_2
un assegno divorzile dell'importo mensile di euro 200,00, entro il giorno 10 di ogni Controparte_1
mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio le stesse seguono la soccombenza di e si Parte_1
liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1110/2023, disattesa o rigettata ogni diversa istanza e domanda come in motivazione, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato a Parte_1 Controparte_1
Ravenna, il 14.06.2008, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
2008, atto n. 125, p. I;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ravenna ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
a) pone a carico di l'obbligo di pagare a un assegno divorzile Parte_1 Controparte_1
dell'importo mensile di euro 200,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
b) condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite di lite Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 5.810,00 per compenso professionale oltre al 15% di spese forfettarie, CPA ed IVA, come per legge, se dovuta.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 7 aprile 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
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