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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/05/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3342/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 3342/2020 R.G., riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 5 maggio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., 3° comma;
PROMOSSA DA
con sede legale in Reggio di Parte_1
Calabria, alla Via Filippini n.1 (P. Iva ), in persona del rappresentante legale P.IVA_1
pro- tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastian Romeo, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(oggi Controparte_1 Controparte_2
(CF ), in persona del suo rappresentante legale pro-tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall' avv. Maria Afrodite Carotenuto, giusta procura in atti.
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande ed eccezioni delle parti.
pagina 1 di 11 Con atto di citazione notificato in data 11.11.2020, la società agricola “ Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 675/2020, notificato da
[...] [...]
(oggi in data 02 ottobre 2020, Controparte_1 Controparte_2 emesso dal Tribunale Civile di Reggio di Calabria per la somma di € 32.813,61, oltre interessi e spese del procedimento liquidate in € 800,00 per onorari ed in € 286,00 per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
A sostegno dell'opposizione eccepiva e/o deduceva:
- la mancata riconducibilità delle somme richieste alla fornitura indicata nel decreto emesso e di disconoscere le utenze presso le sedi di Taurianova, Gioia Tauro e Taurianova in località “Barrittazza”;
- la mancanza di certezza ed esigibilità delle somme, nella specie, per omessa indicazione nelle fatture o comunicazioni allegate dalla Società ingiungente, del codice alfanumerico identificativo del punto di riconsegna (PDR), nonché del codice del punto di consegna (Codice RENI), giusta allegato A alla deliberazione ARG/com202/09;
- la prescrizione dei presunti crediti azionati;
- l'invalidità della diffida del 13.12.2017 inviata a “tali RI , per il Parte_2
tramite di un soggetto non autorizzato allo scopo (poste private) e priva di richiamo alle fatture, alla loro emissione, al POD, al PDR, ed all'indirizzo del soggetto destinatario;
- che le pretese creditorie attengono a utenze con potenza impegnata superiore a 16,5
KW in ragione della quale la “responsabilità della società di distribuzione, ovvero del soggetto che installa il contatore, effettua la manutenzione e svolge l'attività di lettura dei consumi, può riscontrarsi qualora ometta di effettuare le letture periodiche del contatore con la cadenza prevista dalla normativa di settore dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ARG/gas 64/09”, ovvero almeno una volta al mese per i clienti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
Chiedeva, pertanto, di revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto ed in subordine, di accertare le eventuali minori somme dovute.
pagina 2 di 11 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13 novembre 2021, si costituiva la Società convenuta la quale contestava l'opposizione avversaria domandando
”omissis…di respingere l'avversaria opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n°
675/2020, emesso e pubblicato il 17/09/2020 dal Tribunale Civile di Reggio di Calabria dichiarando tenuta e condannando la in persona Controparte_3
del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della concludente
della somma di Euro 32.813,61 o di quella diversa maggiore o minor somma risultante in corso di causa a titolo di corrispettivo per le somministrazioni di energia elettrica
eseguite ovvero a titolo di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 cod. civ., oltre interessi nella misura del tasso stabilito dal D.Lgs. n° 231 del 2002, nonché le spese
legali per il presente giudizio e per quelle liquidate in sede di emissione di decreto ingiuntivo oltre oneri fiscali e previdenziali e rimborso forfettario del 15% con attribuzione.”
La causa era istruita a mezzo prova documentale.
Con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 5 maggio 2025 le parti precisavano le conclusioni.
2. Sull'eccezione di prescrizione.
E' necessario, in primo luogo, esaminare l'eccezione di prescrizione.
Non vi è dubbio – e non è neppure in contestazione – l'applicazione, in relazione alle date (comprese tra il 2012 e il 2015) di scadenza delle fatture, del termine di prescrizione quinquennale (a mente dell'art. 2948, n. 4), il computo del quale decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture.
Altrettanto pacifico è che “Con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex
art. 2943 c.c. e tale interruzione produce effetti permanenti e non istantanei ex art. 2945
c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero
fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato
pagina 3 di 11 autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c.” (così Cass. Civ.
Sez. III, Sentenza n. 4676 del 15/02/2023).
Il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato in data 2 ottobre 2020.
Certamente non sono prescritti i crediti portati dalle fatture con scadenza successiva alla data del 2 ottobre 2015 (cfr. allegati 27-31).
Con riferimento ai restanti corrispettivi fatturati dal fornitore è necessario esaminare le diffide o solleciti di pagamento prodotti dal medesimo.
A tal fine è necessario avere presente che l'atto di costituzione in mora non richiede l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti;
hanno specificato i giudici di legittimità che “…gli atti evocati dalla prima parte del quarto comma dell'art.
2943 c.c. devono contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento
soggettivo) e l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare
valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato
(elemento oggettivo) (v., da ultimo, Cass. n. 15140/2021)” (in tal senso Cass. Civ.
379/2024).
L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è
richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione, per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto (in tal senso,
pagina 4 di 11 Cass. sez. 3, Ordinanza n. 27412 del 08/10/2021 che in applicazione del principio ha rigettato il ricorso con cui si sosteneva l'inidoneità dell'atto di costituzione in mora ad interrompere la prescrizione in quanto consegnato presso la sede di lavoro del destinatario, pubblico dipendente, anziché presso la propria abitazione).
La raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile (Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 28580 del 06/11/2024).
Tenuti fermi gli esposti principi, possono esaminarsi i seguenti solleciti o diffide di pagamento, prodotte dal creditore:
1) sollecito pagamento del 04/03/2013, spedito presso l'indirizzo di via Strada Statale
18, ricevuto in data 27.03.2013 (cfr. all. n. 37), col quale si richiedeva il pagamento delle fatture M126862418 di € 490,29 con data di scadenza 10/12/2012 e M127035566 di importo pari ad € 1.108,87, con data di scadenza 09/01/2013 (all.ti 6-7 di parte opposta), di importo complessivo di € 1.599,16;
2) sollecito pagamento del 20/09/2013, spedito presso l'indirizzo di via Strada Statale
18, ricevuto in data 30.09.2013 (cfr. all. 38), col quale veniva richiesto il pagamento delle fatture recanti i predetti identificativi: M126862418 di € 490,29 scad. il 10/12/2012 e
M127035566 di € 1.108,87 scad. il 09/01/2013, nonché le fatture M136273551 di €
250,91 scad. il 16/03/2013; M136421712 di € 565,51 scad. il 13/04/2013; M136564047 di
€ 334,79 scad. il 09/05/2013; M136702478 di € 11,53 scad. il 06/06/2013; M136824700 di € 238,26 scad. il 10/07/2013 (all.ti 6-12 di parte opposta), di importo complessivo di €
3.000,16;
pagina 5 di 11 3) sollecito pagamento del 17/05/2014, spedito presso l'indirizzo di via Strada Statale
18, ricevuto in data 27.05.2014 (cfr. all.to 39), per mezzo del quale si richiedeva nuovamente il pagamento delle medesime fatture oggetto del sollecito del 20.09.2013,
oltre quelle così identificate: M137030961 di € 461,46, scad. il 09/09/2013; M137152236 di € 459,97, scad. il 09/10/2013; M137225502 di € 455,81, scad. il 13/11/2013;
M137350939 di € 894,95, scad. il 11/12/2013; M137492010 di € 1.522,19, scad. il
10/01/2014; M146076659 di € 338,50, scad. il 12/02/2014; M146211777 di € 245,91, scad. il 12/03/2014; M146332148 di € 473,82, scad. il 09/04/2014 (cfr. all.ti 6-20 di parte opposta). per un importo complessivo di € 7.852,77;
4) diffida di pagamento del 4.01.2017, relativa all'utenza n. 505344513260.0, spedita per il tramite del legale dell'opposta, presso l'indirizzo di via Strada Statale 18, in compiuta giacenza in data 17.01.2017;
5) diffida di pagamento del 5.12.2017, relativa alla fornitura di energia elettrica, in via
Strada Statale 18, pos. Utente n. 505344513260, per il recupero della somma di €
32.813,61, spedita per il tramite del legale dell'opposta, presso l'indirizzo di via Filippini
n. 1, ricevuta in data 21.12.2017;
6) avviso di pagamento del 26.05.2020, relativo alla medesima fornitura di energia elettrica, in via Strada Statale 18, pos. Utente n. 505344513260, per il recupero della somma di € 32.813,61, spedita per il tramite del legale dell'opposta, presso l'indirizzo di via Filippini n. 1, ricevuta in data 5.06.2020.
Le richieste di pagamento in esame soddisfano i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per gli atti di costituzione in mora e sono idonee a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., poiché sono giunte nella sfera di conoscenza del debitore. I solleciti esaminati sono stati consegnati presso recapiti di appartenenza del debitore (cfr. la proposta contrattuale prodotta con l'allegato n. 5 cit. ove è indicato quale indirizzo di fatturazione anche quello di via Strada Statale n.
18 di RC e quale sede legale del cliente quella di via Filippini n. 1 di RC, nonché la visura pagina 6 di 11 camerale prodotta nel file “fascicolo monitorio”) e, pertanto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presumono conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario.
È bene evidenziare che, anche escludendo, in via di mera ipotesi, l'efficacia interruttiva della diffida descritta sub n. 4, l'eccezione di prescrizione è, ugualmente, da rigettare atteso che il decorso del termine di prescrizione è, comunque, interrotto dalle altre lettere di messa in mora richiamate.
3. Sulla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo.
Il decreto ingiuntivo opposto merita di essere confermato per quanto di seguito esposto.
Com'è noto sul piano sostanziale, riveste la qualità di attore il creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di credito vantato (art. 2697, comma 1, c.c.), mentre ricade sull'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, eccepire e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui diritto ex art. 2697, comma 2, c.c. (Cass. n. 24815 del 2005; Cass. n. 6421 del 2003).
Il creditore opposto ha prodotto la proposta di contratto, e la relativa accettazione (cfr. all. 5 denominato “contratto” depositato in data 16 novembre 2021 e successiva produzione documentale del 21 febbraio 2022), per la somministrazione di energia elettrica per usi non domestici identificata con il n. AG001767516, sottoscritta dalla
“ con indicazione dei seguenti punti di prelievo della fornitura: Parte_1
1)POD IT001E79264959 in Contrada Villa S. Angelo; 2) POD IT001E79263417 Contrada
Villa Santangelo; 3) POD IT001E79193609 Contrada Barrittazza; 4) POD
IT001E79194612 Contrada Mella.
La parte opponente non ha disconosciuto la sottoscrizione della proposta contrattuale, né ha contestato specificatamente il suo contenuto.
Invero neppure si è avvalsa della facoltà di depositare memorie ex art. 183 c.p.c., VI° comma, n. 1.
pagina 7 di 11 La parte opposta ha dimostrato, quindi, il titolo su cui si fonda la pretesa creditoria azionata.
Non resta che verificare la correttezza dei consumi fatturati per l'erogazione dell'energia elettrica per l'utenza n. 505344513260.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, in applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova, che la bolletta è in linea di massima idonea a dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi;
in caso di specifica contestazione dei consumi o dei corrispettivi esposti nella bolletta, spetta alla somministrante provare il quantum del bene somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati, ovvero, ove sia contestato il malfunzionamento del contatore, provare il buon funzionamento dello stesso.
L'utente è tenuto, peraltro, a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto e di avere diligentemente vigilato al fine di prevenire condotte illecite di terzi sullo strumento di misura (cfr. su tali principi Cass.
Ordinanza n. 297 del 09/01/2020 e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15771 del 17/05/2022).
Nel caso di specie, la contestazione dell'opponente è del tutto generica.
Nell'atto introduttivo del giudizio il debitore opponente si è limitato a esporre e/o Contr segnalare quanto segue: “Appare chiarissimo come, dunque, – ammesso e non concesso che abbia fornito queste tre utenze – ha sistematicamente omesso di porre in essere tutte quelle azioni previste dall'Autorità per il computo rilevato mensile della potenza utilizzata per (addirittura) oltre 5 anni, come chiaramente dichiarato da controparte.
È cristallino, dunque, come un onere mensile sia diventato un gioco di prestigio ultra- quinquennale a margine del quale indicando indirizzi di fornitura diversi, diffidando con
mezzi inidonei soggetti non abili a ricevere gli atti, dichiarando tratti chilometrici senza alcuna specificazione della localizzazione del presunto PDR, fatturando importi mai
notificati e, come si vedrà più avanti, assumendo di aver fornito corrente elettrica a
pagina 8 di 11 Contr contatori inesistenti o occupati da altri operatori nei periodi di riferimento, voglia esercitare un diritto che non le è proprio, difettando tra l'altro dell'onere previsto dall'art. 2697 c.c.”.
In allegato alla comparsa di costituzione la società opposta ha prodotto le letture certificate dal Distributore di Energia elettrica E-Distribuzione s.p.a., sostenendo che le fatture relative ai consumi di energia elettrica “addebitano i quantitativi di energia elettrica rilevati da e-distribuzione S.p.A. e comunicati ad Eni gas e luce con flussi elettronici in conformità a quanto previsto dalla Delibera ARERA n. 65 del 2012”.
All'udienza del 3.12.2021 il difensore dell'opponente ha allegato che “i pozzi della società agricola erano inattivi” e all'udienza del 3.10.2022 si è riservato “di produrre prova dell'incendio del contatore della fornitura relativa ai pozzi irrigui”.
In disparte rimanendo la tempestività delle allegazioni da ultimo richiamate, le circostanze riportate nei processi verbali sono rimaste sfornite di prova.
È ancora fondamentale rilevare che il contratto di fornitura non risulta disdettato e, pertanto, la fornitura deve presumersi effettuata, con conseguente necessità che il giudice si pronunci sull'entità del corrispettivo.
È noto che la rilevazione periodica dei consumi avviene sulla base della lettura periodica dei contatori oppure, in assenza di tale dato, sulla base delle autoletture comunicate dall'utente.
Condivide il Tribunale adìto l'indirizzo interpretativo in base al quale, posto che la lettura del contatore da parte degli incaricati del servizio non esaurisce le possibilità di rilevazione diretta dei consumi potendo questi ultimi essere rilevati periodicamente dallo stesso utente e comunicati anche per via telefonica, “risponde al generale dovere di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto contrattuale che lo stesso, nell'eventuale mancanza di rilevazioni da parte del gestore, si attivi per comunicare i consumi effettivi, tramite modalità che certo non possono ritenersi un sacrificio eccessivo, piuttosto che
pagina 9 di 11 rimanere inerte e poi rifiutare il pagamento del corrispettivo” (cfr. sentenza Trib. Reggio
Calabria, n.333/2025).
Sulle conseguenze della violazione dell'obbligo di misurazione dei consumi i giudici di legittimità hanno avuto occasione di affermare il seguente principio: “Qualora, nel giudizio di equità … relativo al pagamento dal canone per il servizio di acqua potabile erogato dal l'utente contesti non il proprio obbligo di pagamento, ma la misura CP_4
del corrispettivo richiesto dall'Ente (ponendo in discussione il modo in cui il corrispettivo stesso è stato determinato), la decisione (condiviso l'assunto di negare validità al modo in
cui il corrispettivo è stato commisurato) non può limitarsi a dichiarare illegittima la richiesta del pagamento del canone, ma deve consistere nella determinazione di un
diverso corrispettivo, alla quale il giudice di pace deve procedere applicando in modo
corretto i criteri predeterminati dal oppure, disapplicati questi, applicando il CP_4
diverso criterio che ritenga adeguato al caso concreto. Nella specie, non era stata, infatti,
sperimentata un'opposizione avverso un atto d'imposizione tributaria (comportante la valutazione della legittimità dell'atto e, dunque, il suo eventuale annullamento), bensì
un'azione con la quale si chiedeva d'accertare se per il servizio goduto fosse dovuta, come corrispettivo, la somma richiesta o una somma minore. Di qui la necessità che il giudice si pronunziasse sull'entità di questa somma” (sentenza n. 5465 del 2005 della Corte di
Cassazione).
Nel caso di specie, l'opponente, per come illustrato, si è limitato ad una contestazione generica, senza neppure allegare di avere diligentemente custodito lo strumento di misurazione e, soprattutto, senza offrire alcun elemento per commisurare il corrispettivo dovuto in maniera diversa rispetto alla liquidazione operata nelle fatture e nelle comunicazioni provenienti dalla società di distribuzione.
L'opposizione, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi esecutivo ex art. 653 c.p.c.
4. Sulle spese e competenze di lite.
pagina 10 di 11 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, sulla base del valore della causa e tenendo conto dell'istruttoria solo documentale e dell'assenza di nuove argomentazioni negli scritti difensivi finali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 675/2020 emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria e, per l'effetto, dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.900,00 di per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al
15% dei compensi, c.p.a. e i.v.a. nelle misure di legge, da distrarsi in favore del procuratore della parte opposta che ne ha fatto espressa richiesta.
Reggio Calabria, 29 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Lucia Delfino
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 3342/2020 R.G., riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 5 maggio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., 3° comma;
PROMOSSA DA
con sede legale in Reggio di Parte_1
Calabria, alla Via Filippini n.1 (P. Iva ), in persona del rappresentante legale P.IVA_1
pro- tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastian Romeo, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(oggi Controparte_1 Controparte_2
(CF ), in persona del suo rappresentante legale pro-tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall' avv. Maria Afrodite Carotenuto, giusta procura in atti.
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande ed eccezioni delle parti.
pagina 1 di 11 Con atto di citazione notificato in data 11.11.2020, la società agricola “ Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 675/2020, notificato da
[...] [...]
(oggi in data 02 ottobre 2020, Controparte_1 Controparte_2 emesso dal Tribunale Civile di Reggio di Calabria per la somma di € 32.813,61, oltre interessi e spese del procedimento liquidate in € 800,00 per onorari ed in € 286,00 per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
A sostegno dell'opposizione eccepiva e/o deduceva:
- la mancata riconducibilità delle somme richieste alla fornitura indicata nel decreto emesso e di disconoscere le utenze presso le sedi di Taurianova, Gioia Tauro e Taurianova in località “Barrittazza”;
- la mancanza di certezza ed esigibilità delle somme, nella specie, per omessa indicazione nelle fatture o comunicazioni allegate dalla Società ingiungente, del codice alfanumerico identificativo del punto di riconsegna (PDR), nonché del codice del punto di consegna (Codice RENI), giusta allegato A alla deliberazione ARG/com202/09;
- la prescrizione dei presunti crediti azionati;
- l'invalidità della diffida del 13.12.2017 inviata a “tali RI , per il Parte_2
tramite di un soggetto non autorizzato allo scopo (poste private) e priva di richiamo alle fatture, alla loro emissione, al POD, al PDR, ed all'indirizzo del soggetto destinatario;
- che le pretese creditorie attengono a utenze con potenza impegnata superiore a 16,5
KW in ragione della quale la “responsabilità della società di distribuzione, ovvero del soggetto che installa il contatore, effettua la manutenzione e svolge l'attività di lettura dei consumi, può riscontrarsi qualora ometta di effettuare le letture periodiche del contatore con la cadenza prevista dalla normativa di settore dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ARG/gas 64/09”, ovvero almeno una volta al mese per i clienti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
Chiedeva, pertanto, di revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto ed in subordine, di accertare le eventuali minori somme dovute.
pagina 2 di 11 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13 novembre 2021, si costituiva la Società convenuta la quale contestava l'opposizione avversaria domandando
”omissis…di respingere l'avversaria opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n°
675/2020, emesso e pubblicato il 17/09/2020 dal Tribunale Civile di Reggio di Calabria dichiarando tenuta e condannando la in persona Controparte_3
del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della concludente
della somma di Euro 32.813,61 o di quella diversa maggiore o minor somma risultante in corso di causa a titolo di corrispettivo per le somministrazioni di energia elettrica
eseguite ovvero a titolo di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 cod. civ., oltre interessi nella misura del tasso stabilito dal D.Lgs. n° 231 del 2002, nonché le spese
legali per il presente giudizio e per quelle liquidate in sede di emissione di decreto ingiuntivo oltre oneri fiscali e previdenziali e rimborso forfettario del 15% con attribuzione.”
La causa era istruita a mezzo prova documentale.
Con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 5 maggio 2025 le parti precisavano le conclusioni.
2. Sull'eccezione di prescrizione.
E' necessario, in primo luogo, esaminare l'eccezione di prescrizione.
Non vi è dubbio – e non è neppure in contestazione – l'applicazione, in relazione alle date (comprese tra il 2012 e il 2015) di scadenza delle fatture, del termine di prescrizione quinquennale (a mente dell'art. 2948, n. 4), il computo del quale decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture.
Altrettanto pacifico è che “Con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex
art. 2943 c.c. e tale interruzione produce effetti permanenti e non istantanei ex art. 2945
c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero
fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato
pagina 3 di 11 autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c.” (così Cass. Civ.
Sez. III, Sentenza n. 4676 del 15/02/2023).
Il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato in data 2 ottobre 2020.
Certamente non sono prescritti i crediti portati dalle fatture con scadenza successiva alla data del 2 ottobre 2015 (cfr. allegati 27-31).
Con riferimento ai restanti corrispettivi fatturati dal fornitore è necessario esaminare le diffide o solleciti di pagamento prodotti dal medesimo.
A tal fine è necessario avere presente che l'atto di costituzione in mora non richiede l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti;
hanno specificato i giudici di legittimità che “…gli atti evocati dalla prima parte del quarto comma dell'art.
2943 c.c. devono contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento
soggettivo) e l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare
valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato
(elemento oggettivo) (v., da ultimo, Cass. n. 15140/2021)” (in tal senso Cass. Civ.
379/2024).
L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è
richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione, per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto (in tal senso,
pagina 4 di 11 Cass. sez. 3, Ordinanza n. 27412 del 08/10/2021 che in applicazione del principio ha rigettato il ricorso con cui si sosteneva l'inidoneità dell'atto di costituzione in mora ad interrompere la prescrizione in quanto consegnato presso la sede di lavoro del destinatario, pubblico dipendente, anziché presso la propria abitazione).
La raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile (Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 28580 del 06/11/2024).
Tenuti fermi gli esposti principi, possono esaminarsi i seguenti solleciti o diffide di pagamento, prodotte dal creditore:
1) sollecito pagamento del 04/03/2013, spedito presso l'indirizzo di via Strada Statale
18, ricevuto in data 27.03.2013 (cfr. all. n. 37), col quale si richiedeva il pagamento delle fatture M126862418 di € 490,29 con data di scadenza 10/12/2012 e M127035566 di importo pari ad € 1.108,87, con data di scadenza 09/01/2013 (all.ti 6-7 di parte opposta), di importo complessivo di € 1.599,16;
2) sollecito pagamento del 20/09/2013, spedito presso l'indirizzo di via Strada Statale
18, ricevuto in data 30.09.2013 (cfr. all. 38), col quale veniva richiesto il pagamento delle fatture recanti i predetti identificativi: M126862418 di € 490,29 scad. il 10/12/2012 e
M127035566 di € 1.108,87 scad. il 09/01/2013, nonché le fatture M136273551 di €
250,91 scad. il 16/03/2013; M136421712 di € 565,51 scad. il 13/04/2013; M136564047 di
€ 334,79 scad. il 09/05/2013; M136702478 di € 11,53 scad. il 06/06/2013; M136824700 di € 238,26 scad. il 10/07/2013 (all.ti 6-12 di parte opposta), di importo complessivo di €
3.000,16;
pagina 5 di 11 3) sollecito pagamento del 17/05/2014, spedito presso l'indirizzo di via Strada Statale
18, ricevuto in data 27.05.2014 (cfr. all.to 39), per mezzo del quale si richiedeva nuovamente il pagamento delle medesime fatture oggetto del sollecito del 20.09.2013,
oltre quelle così identificate: M137030961 di € 461,46, scad. il 09/09/2013; M137152236 di € 459,97, scad. il 09/10/2013; M137225502 di € 455,81, scad. il 13/11/2013;
M137350939 di € 894,95, scad. il 11/12/2013; M137492010 di € 1.522,19, scad. il
10/01/2014; M146076659 di € 338,50, scad. il 12/02/2014; M146211777 di € 245,91, scad. il 12/03/2014; M146332148 di € 473,82, scad. il 09/04/2014 (cfr. all.ti 6-20 di parte opposta). per un importo complessivo di € 7.852,77;
4) diffida di pagamento del 4.01.2017, relativa all'utenza n. 505344513260.0, spedita per il tramite del legale dell'opposta, presso l'indirizzo di via Strada Statale 18, in compiuta giacenza in data 17.01.2017;
5) diffida di pagamento del 5.12.2017, relativa alla fornitura di energia elettrica, in via
Strada Statale 18, pos. Utente n. 505344513260, per il recupero della somma di €
32.813,61, spedita per il tramite del legale dell'opposta, presso l'indirizzo di via Filippini
n. 1, ricevuta in data 21.12.2017;
6) avviso di pagamento del 26.05.2020, relativo alla medesima fornitura di energia elettrica, in via Strada Statale 18, pos. Utente n. 505344513260, per il recupero della somma di € 32.813,61, spedita per il tramite del legale dell'opposta, presso l'indirizzo di via Filippini n. 1, ricevuta in data 5.06.2020.
Le richieste di pagamento in esame soddisfano i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per gli atti di costituzione in mora e sono idonee a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., poiché sono giunte nella sfera di conoscenza del debitore. I solleciti esaminati sono stati consegnati presso recapiti di appartenenza del debitore (cfr. la proposta contrattuale prodotta con l'allegato n. 5 cit. ove è indicato quale indirizzo di fatturazione anche quello di via Strada Statale n.
18 di RC e quale sede legale del cliente quella di via Filippini n. 1 di RC, nonché la visura pagina 6 di 11 camerale prodotta nel file “fascicolo monitorio”) e, pertanto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presumono conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario.
È bene evidenziare che, anche escludendo, in via di mera ipotesi, l'efficacia interruttiva della diffida descritta sub n. 4, l'eccezione di prescrizione è, ugualmente, da rigettare atteso che il decorso del termine di prescrizione è, comunque, interrotto dalle altre lettere di messa in mora richiamate.
3. Sulla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo.
Il decreto ingiuntivo opposto merita di essere confermato per quanto di seguito esposto.
Com'è noto sul piano sostanziale, riveste la qualità di attore il creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di credito vantato (art. 2697, comma 1, c.c.), mentre ricade sull'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, eccepire e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui diritto ex art. 2697, comma 2, c.c. (Cass. n. 24815 del 2005; Cass. n. 6421 del 2003).
Il creditore opposto ha prodotto la proposta di contratto, e la relativa accettazione (cfr. all. 5 denominato “contratto” depositato in data 16 novembre 2021 e successiva produzione documentale del 21 febbraio 2022), per la somministrazione di energia elettrica per usi non domestici identificata con il n. AG001767516, sottoscritta dalla
“ con indicazione dei seguenti punti di prelievo della fornitura: Parte_1
1)POD IT001E79264959 in Contrada Villa S. Angelo; 2) POD IT001E79263417 Contrada
Villa Santangelo; 3) POD IT001E79193609 Contrada Barrittazza; 4) POD
IT001E79194612 Contrada Mella.
La parte opponente non ha disconosciuto la sottoscrizione della proposta contrattuale, né ha contestato specificatamente il suo contenuto.
Invero neppure si è avvalsa della facoltà di depositare memorie ex art. 183 c.p.c., VI° comma, n. 1.
pagina 7 di 11 La parte opposta ha dimostrato, quindi, il titolo su cui si fonda la pretesa creditoria azionata.
Non resta che verificare la correttezza dei consumi fatturati per l'erogazione dell'energia elettrica per l'utenza n. 505344513260.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, in applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova, che la bolletta è in linea di massima idonea a dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi;
in caso di specifica contestazione dei consumi o dei corrispettivi esposti nella bolletta, spetta alla somministrante provare il quantum del bene somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati, ovvero, ove sia contestato il malfunzionamento del contatore, provare il buon funzionamento dello stesso.
L'utente è tenuto, peraltro, a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto e di avere diligentemente vigilato al fine di prevenire condotte illecite di terzi sullo strumento di misura (cfr. su tali principi Cass.
Ordinanza n. 297 del 09/01/2020 e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15771 del 17/05/2022).
Nel caso di specie, la contestazione dell'opponente è del tutto generica.
Nell'atto introduttivo del giudizio il debitore opponente si è limitato a esporre e/o Contr segnalare quanto segue: “Appare chiarissimo come, dunque, – ammesso e non concesso che abbia fornito queste tre utenze – ha sistematicamente omesso di porre in essere tutte quelle azioni previste dall'Autorità per il computo rilevato mensile della potenza utilizzata per (addirittura) oltre 5 anni, come chiaramente dichiarato da controparte.
È cristallino, dunque, come un onere mensile sia diventato un gioco di prestigio ultra- quinquennale a margine del quale indicando indirizzi di fornitura diversi, diffidando con
mezzi inidonei soggetti non abili a ricevere gli atti, dichiarando tratti chilometrici senza alcuna specificazione della localizzazione del presunto PDR, fatturando importi mai
notificati e, come si vedrà più avanti, assumendo di aver fornito corrente elettrica a
pagina 8 di 11 Contr contatori inesistenti o occupati da altri operatori nei periodi di riferimento, voglia esercitare un diritto che non le è proprio, difettando tra l'altro dell'onere previsto dall'art. 2697 c.c.”.
In allegato alla comparsa di costituzione la società opposta ha prodotto le letture certificate dal Distributore di Energia elettrica E-Distribuzione s.p.a., sostenendo che le fatture relative ai consumi di energia elettrica “addebitano i quantitativi di energia elettrica rilevati da e-distribuzione S.p.A. e comunicati ad Eni gas e luce con flussi elettronici in conformità a quanto previsto dalla Delibera ARERA n. 65 del 2012”.
All'udienza del 3.12.2021 il difensore dell'opponente ha allegato che “i pozzi della società agricola erano inattivi” e all'udienza del 3.10.2022 si è riservato “di produrre prova dell'incendio del contatore della fornitura relativa ai pozzi irrigui”.
In disparte rimanendo la tempestività delle allegazioni da ultimo richiamate, le circostanze riportate nei processi verbali sono rimaste sfornite di prova.
È ancora fondamentale rilevare che il contratto di fornitura non risulta disdettato e, pertanto, la fornitura deve presumersi effettuata, con conseguente necessità che il giudice si pronunci sull'entità del corrispettivo.
È noto che la rilevazione periodica dei consumi avviene sulla base della lettura periodica dei contatori oppure, in assenza di tale dato, sulla base delle autoletture comunicate dall'utente.
Condivide il Tribunale adìto l'indirizzo interpretativo in base al quale, posto che la lettura del contatore da parte degli incaricati del servizio non esaurisce le possibilità di rilevazione diretta dei consumi potendo questi ultimi essere rilevati periodicamente dallo stesso utente e comunicati anche per via telefonica, “risponde al generale dovere di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto contrattuale che lo stesso, nell'eventuale mancanza di rilevazioni da parte del gestore, si attivi per comunicare i consumi effettivi, tramite modalità che certo non possono ritenersi un sacrificio eccessivo, piuttosto che
pagina 9 di 11 rimanere inerte e poi rifiutare il pagamento del corrispettivo” (cfr. sentenza Trib. Reggio
Calabria, n.333/2025).
Sulle conseguenze della violazione dell'obbligo di misurazione dei consumi i giudici di legittimità hanno avuto occasione di affermare il seguente principio: “Qualora, nel giudizio di equità … relativo al pagamento dal canone per il servizio di acqua potabile erogato dal l'utente contesti non il proprio obbligo di pagamento, ma la misura CP_4
del corrispettivo richiesto dall'Ente (ponendo in discussione il modo in cui il corrispettivo stesso è stato determinato), la decisione (condiviso l'assunto di negare validità al modo in
cui il corrispettivo è stato commisurato) non può limitarsi a dichiarare illegittima la richiesta del pagamento del canone, ma deve consistere nella determinazione di un
diverso corrispettivo, alla quale il giudice di pace deve procedere applicando in modo
corretto i criteri predeterminati dal oppure, disapplicati questi, applicando il CP_4
diverso criterio che ritenga adeguato al caso concreto. Nella specie, non era stata, infatti,
sperimentata un'opposizione avverso un atto d'imposizione tributaria (comportante la valutazione della legittimità dell'atto e, dunque, il suo eventuale annullamento), bensì
un'azione con la quale si chiedeva d'accertare se per il servizio goduto fosse dovuta, come corrispettivo, la somma richiesta o una somma minore. Di qui la necessità che il giudice si pronunziasse sull'entità di questa somma” (sentenza n. 5465 del 2005 della Corte di
Cassazione).
Nel caso di specie, l'opponente, per come illustrato, si è limitato ad una contestazione generica, senza neppure allegare di avere diligentemente custodito lo strumento di misurazione e, soprattutto, senza offrire alcun elemento per commisurare il corrispettivo dovuto in maniera diversa rispetto alla liquidazione operata nelle fatture e nelle comunicazioni provenienti dalla società di distribuzione.
L'opposizione, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi esecutivo ex art. 653 c.p.c.
4. Sulle spese e competenze di lite.
pagina 10 di 11 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, sulla base del valore della causa e tenendo conto dell'istruttoria solo documentale e dell'assenza di nuove argomentazioni negli scritti difensivi finali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 675/2020 emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria e, per l'effetto, dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.900,00 di per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al
15% dei compensi, c.p.a. e i.v.a. nelle misure di legge, da distrarsi in favore del procuratore della parte opposta che ne ha fatto espressa richiesta.
Reggio Calabria, 29 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Lucia Delfino
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