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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 6357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6357 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 18.09.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 19409/2024 R.G.
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Pier Paolo Parte_1 C.F._1
Zambardino e Florida Iervolino, presso il cui studio elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia CP_1
Lizzi, presso il quale elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.09.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso che con decreto di omologa del 26.04.2024 (nell'ambito del procedimento avente R.G. n. 8659/2023) il GL aveva riconosciuto la sussistenza in suo favore del requisito sanitario volto ad ottenere la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dal marzo 2023; che, nonostante la notifica del predetto titolo in data 29.04.2024, l' provvedeva al pagamento CP_1
delle prestazioni a partire dal maggio 2024, senza nulla erogare a titolo di arretrati, pari ad euro 20.484,68 (come da liquidazione dello stesso ente); chiedeva pertanto condannarsi l'istituto convenuto al pagamento dei ratei scaduti, per il periodo dall'1.03.2023 al
31.05.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
vinte le spese di lite con attribuzione.
1 Si costituiva l' , il quale, premesso il pagamento dei ratei nel novembre 2024, chiedeva CP_1
che fosse dichiarata cessata la materia del contendere ovvero, in subordine, rigettata la domanda attorea;
con vittoria delle spese di lite.
Con note di trattazione dell'8.09.2025 il ricorrente, stante l'intervenuto pagamento dei ratei, si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dall' , con CP_1
compensazione parziale delle spese di giudizio.
All'udienza del 18.09.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note di trattazione depositate la causa è stata decisa.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. (cfr.
Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401;
Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Nel caso di specie, il pagamento dei ratei della prestazione richiesta, in data 4.11.2024 (cfr. cedola di pagamento allegata dall' ), è idoneo senza dubbio alcuno a far cessare la CP_1
materia del contendere tra le parti.
Quanto alle spese di lite, ritiene questo giudicante che le stesse possano essere interamente compensate tra le parti, posto che il ritardo nel pagamento dei ratei oggetto del presente giudizio risulta addebitabile ad entrambe le parti in causa e che in ogni caso già prima della notifica del ricorso introduttivo l' aveva provveduto a disporre il pagamento. CP_1
P.Q.M.
Ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa interamente le spese di lite.
Napoli, 18.09.2024
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 18.09.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 19409/2024 R.G.
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Pier Paolo Parte_1 C.F._1
Zambardino e Florida Iervolino, presso il cui studio elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia CP_1
Lizzi, presso il quale elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.09.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso che con decreto di omologa del 26.04.2024 (nell'ambito del procedimento avente R.G. n. 8659/2023) il GL aveva riconosciuto la sussistenza in suo favore del requisito sanitario volto ad ottenere la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dal marzo 2023; che, nonostante la notifica del predetto titolo in data 29.04.2024, l' provvedeva al pagamento CP_1
delle prestazioni a partire dal maggio 2024, senza nulla erogare a titolo di arretrati, pari ad euro 20.484,68 (come da liquidazione dello stesso ente); chiedeva pertanto condannarsi l'istituto convenuto al pagamento dei ratei scaduti, per il periodo dall'1.03.2023 al
31.05.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
vinte le spese di lite con attribuzione.
1 Si costituiva l' , il quale, premesso il pagamento dei ratei nel novembre 2024, chiedeva CP_1
che fosse dichiarata cessata la materia del contendere ovvero, in subordine, rigettata la domanda attorea;
con vittoria delle spese di lite.
Con note di trattazione dell'8.09.2025 il ricorrente, stante l'intervenuto pagamento dei ratei, si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dall' , con CP_1
compensazione parziale delle spese di giudizio.
All'udienza del 18.09.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note di trattazione depositate la causa è stata decisa.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. (cfr.
Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401;
Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Nel caso di specie, il pagamento dei ratei della prestazione richiesta, in data 4.11.2024 (cfr. cedola di pagamento allegata dall' ), è idoneo senza dubbio alcuno a far cessare la CP_1
materia del contendere tra le parti.
Quanto alle spese di lite, ritiene questo giudicante che le stesse possano essere interamente compensate tra le parti, posto che il ritardo nel pagamento dei ratei oggetto del presente giudizio risulta addebitabile ad entrambe le parti in causa e che in ogni caso già prima della notifica del ricorso introduttivo l' aveva provveduto a disporre il pagamento. CP_1
P.Q.M.
Ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa interamente le spese di lite.
Napoli, 18.09.2024
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
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