Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00474/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00266/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 266 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RA AL, nella qualità di legale rappresentante della SOCIETA’ LO SCOGLIO DEI FRATELLI AL & C. s.n.c., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Luca Amedeo Melegari che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
COMUNE DI SABAUDIA, in persona del Sindaco pro tempore, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Donato D’Angelo che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Sabaudia atto n. 22 del 02.02.2018 con la quale l’ente ha approvato il piano delle alienazioni per il triennio 2018-2019-2020 ed ha dato atto che gli immobili di proprietà comunale oggetto di dismissione e successiva alienazione da inserire nella sezione 1 denominata “piano delle alienazioni” continuano a far parte del patrimonio indisponibile dell’ente e che gli elenchi degli immobili indicati hanno effetti dichiarativi della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti di cui all’art. 2644 c.c.;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sabaudia atto n. 18 del 23.02.2018, pubblicato nell’Albo Pretorio in data 26.03.2018, con la quale l’ente ha approvato il piano delle alienazioni per il triennio 2018-2019-2020 ed ha dato atto che gli immobili di proprietà comunale oggetto di dismissione e successiva alienazione da inserire nella sezione 1 denominata “piano delle alienazioni” continuano a far parte del patrimonio indisponibile dell’ente e che gli elenchi degli immobili indicati hanno effetti dichiarativi della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti di cui all’art. 2644 c.c..
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sabaudia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 29/03/18 e depositato il 24/04/18 AN natale, nella qualità di legale rappresentante della Società Lo SC dei Fratelli AL & C s.n.c. ha impugnato la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Sabaudia atto n. 22 del 02.02.2018 con la quale l’ente ha approvato il piano delle alienazioni per il triennio 2018-2019-2020 ed ha dato atto che gli immobili di proprietà comunale oggetto di dismissione e successiva alienazione da inserire nella sezione 1 denominata “piano delle alienazioni” continuano a far parte del patrimonio indisponibile dell’ente e che gli elenchi degli immobili indicati hanno effetti dichiarativi della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti di cui all’art. 2644 c.c..
Con atto notificato il 24/05/18 e depositato il 25/05/18 la parte ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sabaudia atto n. 18 del 23.02.2018 con la quale l’ente ha approvato il piano delle alienazioni per il triennio 2018-2019-2020 ed ha dato atto che gli immobili di proprietà comunale oggetto di dismissione e successiva alienazione da inserire nella sezione 1 denominata “piano delle alienazioni” continuano a far parte del patrimonio indisponibile dell’ente e che gli elenchi degli immobili indicati hanno effetti dichiarativi della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti di cui all’art. 2644 c.c..
Il Comune di Sabaudia, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 12/10/2020, ha concluso per la reiezione del gravame.
All’udienza di riduzione dell’arretrato del 17/04/26, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87 comma 4 bis cpa, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DI
In via pregiudiziale il Tribunale ritiene di dovere esaminare l’istanza, formulata nella comparsa conclusionale depositata il 16/03/26, con cui la parte ricorrente ha richiesto la riunione del presente giudizio con i seguenti ricorsi:
- n. 876/2016 R.G. fissato per la discussione alla medesima udienza del presente procedimento ed avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione n. 69 del 27/09/16, adottata con i poteri della Giunta Comunale del Comune di Sabaudia, con cui il Commissario straordinario dell’ente, ai sensi dell’art. 58 d. l. n. 112/08, ha approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2017-2018-2019;
- n. 468/2019 R.G. avente ad oggetto la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sabaudia atto n. 19 del 27.02.2019 con la quale l’ente ha approvato il piano delle alienazioni per il triennio 2019-2020-2021, su proposta della Giunta Comunale.
L’istanza di riunione deve essere respinta ostando al suo accoglimento l’esigenza di immediata definizione del presente giudizio.
Infatti, per il ricorso n. 468/19 RG non è stata fissata l’udienza di discussione; il rinvio della presente causa, però, è precluso dall’art. 73 comma 1 bis cpa che consente il differimento nei soli casi eccezionali, ipotesi nella fattispecie insussistente dal momento che non è ipotizzabile nemmeno un contrasto tra giudicati.
Deve, poi, essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, come pure eccepito dal Comune di Sabaudia nella memoria depositata il 16/03/26 (da ciò la superfluità dell’avviso ex art. 73 cpa).
La parte ricorrente impugna:
- con ricorso principale la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Sabaudia atto n. 22 del 02.02.2018 con la quale l’ente ha approvato il piano delle alienazioni per il triennio 2018-2019-2020 ed ha dato atto che gli immobili di proprietà comunale oggetto di dismissione e successiva alienazione da inserire nella sezione 1 denominata “piano delle alienazioni” continuano a far parte del patrimonio indisponibile dell’ente e che gli elenchi degli immobili indicati hanno effetti dichiarativi della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti di cui all’art. 2644 c.c.;
- con motivi aggiunti, la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sabaudia atto n. 18 del 23.02.2018, con la quale l’ente ha approvato il piano delle alienazioni per il triennio 2018-2019-2020 ed ha dato atto che gli immobili di proprietà comunale oggetto di dismissione e successiva alienazione da inserire nella sezione 1 denominata “piano delle alienazioni” continuano a far parte del patrimonio indisponibile dell’ente e che gli elenchi degli immobili indicati hanno effetti dichiarativi della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti di cui all’art. 2644 c.c..
A fondamento del gravame la parte ricorrente deduce di essere proprietaria del ristorante “ Lo SC ”, situato sul lungomare di Sabaudia, e che il Comune, a supporto dell’atto impugnato, avrebbe assunto che l’area dove si trova l’esercizio commerciale sarebbe divenuta di sua proprietà a seguito del trasferimento gratuito per atto notarile del 23/09/98, circostanza contestata dall’esponente.
Va, in proposito, rilevato che la questione della proprietà del bene non è oggetto del presente giudizio il quale concerne l’impugnazione delle delibere di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2018-2019-2020.
Non è contestato che il piano impugnato nel presente giudizio riguarda solo gli anni 2018, 2019 e 2020.
Come già detto, con il ricorso n. 468/19 l’esponente ha impugnato il piano concernente il triennio 2019 – 2020 – 2021.
Risultano, però, non impugnate le successive delibere:
- n. 8 del 19/05/2020 con cui è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali per il periodo 2020-2021-2022, nel cui ambito veniva inserita, come in precedenza, la scheda relativa all’immobile rivendicato dal ricorrente e nella quale era precisato che “ gli elenchi degli immobili di cui al citato Piano hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall’art. 2644 del Codice Civile nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto, fatto salve le conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura ” (inciso che è riportato anche nelle delibere di seguito indicate);
- n. 12 del 12/04/21, avente ad oggetto l’approvazione del piano per gli anni 2021 – 2022- 2023;
- n. 10 del 26/05/22, concernente l’approvazione del piano per gli anni 2022 – 2023 e 2024;
- n. 56 del 09/05/23, avente ad oggetto l’approvazione del piano per gli anni 2023 – 2024 e 2025;
- n. 6 del 17/01/24 concernente l’approvazione del piano per gli anni 2024 – 2025 e 2026.
Il piano delle alienazioni impugnato nel presente giudizio, pertanto, ha esaurito i propri effetti ed è stato superato dai successivi piani gli ultimi dei quali non sono stati impugnati.
Ne consegue che nessuna utilità potrebbe conseguire la parte ricorrente dall’ipotetico accoglimento della domanda caducatoria in quanto l’interesse dell’esponente è, al momento, pregiudicato dal solo piano attualmente vigente (in questo senso, per una fattispecie analoga, TAR Latina n. 799/24 la quale ha correttamente rilevato, con argomentazione estensibile al presente giudizio, che “ il fatto che la delibera qui impugnata sia stata richiamata nelle successive, non sta a significare che quella di cui al presente gravame ne costituisce presupposto di legittimità, così da dare luogo a un rapporto di presupposizione/caducazione automatica ”).
In particolare, l’interesse del ricorrente non potrebbe essere nemmeno riferito all’accertamento della proprietà del bene sia perché tale circostanza (il cui definitivo accertamento sarebbe, comunque, di competenza del giudice ordinario) non costituisce l’oggetto degli atti impugnati, che riguardano l’approvazione del piano delle alienazioni, ma, al più un antecedente logico – giuridico degli stessi, sia perché, comunque, l’inciso relativo all’effetto asseritamente dichiarativo della proprietà riferibile agli elenchi degli immobili allegati agli atti gravati è presente anche nelle delibere di approvazione dei successivi piani che non sono mai state impugnate.
A conferma dell’inesistenza di un interesse all’accoglimento del gravame è da rilevare che parte ricorrente nulla ha specificamente controdedotto in ordine all’eccezione d’improcedibilità prospettata dal Comune nella memoria depositata il 16/03/26 e che non è stata formulata alcuna domanda risarcitoria.
Per questi motivi, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
La definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definendo il giudizio, così provvede:
1) dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
2) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE SC, Presidente
LA CA, Consigliere, Estensore
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| LA CA | TE SC |
IL SEGRETARIO