Articolo 1 della Legge 2 marzo 1963, n. 167
Articolo 2
Versione
26 marzo 1963
Art. 1.
L' articolo 16 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477 , e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio funziona normalmente per Sezioni. Il Ministro puo' disporre la riunione di piu' Sezioni, in seduta comune, quando si tratti di esaminare argomenti che investano la competenza delle Sezioni stesse.
Le Sezioni riunite sono presiedute dal vice presidente e, in caso d'impedimento, dal presidente di Sezione piu' anziano.
Il Ministro puo' convocare l'adunanza plenaria per l'esame di questioni generali e, prima che le Sezioni singole o quelle unite si siano pronunziate, puo' rimettere all'adunanza plenaria questioni di competenza delle medesime, che rivestano particolare importanza.
Per la validita' delle adunanze del Consiglio plenario o di piu' Sezioni unite e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.
Per la validita' delle adunanze delle singole Sezioni e' richiesta la presenza di almeno quattro componenti per la prima e la seconda Sezione e di almeno cinque per le altre".
Entrata in vigore il 26 marzo 1963