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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PU ADRIANA, Presidente
TO DO, RE
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1490/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239000628954 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239000628954 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21/05/2024, RGR 1490/2024, la ricorrente Ricorrente_1, assistita e difesa dal Dott. Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe di complessivi euro 33.526,67, notificata il 22/03/2024, dall'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Siracusa.
La ricorrente deduce i seguenti motivi d'impugnativa:
1. Inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato;
2. Omessa notifica cartelle di pagamento;
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato con distrazione delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa costituita in giudizio, contesta le doglianze dedotte dal ricorrente;
produce le relate di notifica dele cartelle di pagamento e atti interruttivi della prescrizione
(intimazione di pagamento precedentemente notificati); chiede la conferma del proprio operato.
Con apposita memoria difensiva il ricorrente insiste sul difetto di notifica delle due cartelle non sottoposti a sgravi e insiste nell'annullamento dell'atto impugnato.
La Causa è posta in decisione come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio acclara il proprio difetto di giurisdizione per gli avvisi di addebito relativi a contributi INPS e
INAIL, di competenza del giudice ordinario.
Le doglianze in merito al difetto di notifica dell'atto impugnato, eseguita mediante servizio postale sono infondate e vanno rigettate.
L'art. 20 della Legge N. 146/1998, - che ha modificato l'art. 14 della Legge N°890/1982 relativa alla notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, ha previsto che la notifica degli atti può essere eseguita a mezzo posta direttamente dagli Uffici finanziari, fermo restando che la notifica può essere effettuata, a cura degli ufficiali giudiziali, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla L. n. 890/1982. A decorrere, dal 15 maggio 1998 (data di entrata in vigore della anzidetta L. n. 146/1998), è stata concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente, mediante spedizione a mezzo del servizio postale ordinario;
e ciò comporta che il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, e, quindi, a modalità di notificazione semplificata mediante il servizio postale ordinario. Pertanto, in relazione alla concreta fattispecie, l'Agenzia delle Entrate, avvalendosi di tale facoltà di notificazione semplificata, può effettuare la notifica mediante il servizio postale ordinario e non quello previsto dalla legge n. 890/1982, e cioè, il semplice invio di raccomandata con l'avviso di ricevimento. L'Agente della riscossione ha prodotto la relata di notifica della intimazione di pagamento, eseguita ex art. 140 cpc.
L'agente della riscossione ha prodotto le relate di notifica delle cartelle oggetto di contestazione e, con riferimento alle cartelle oggetto di contestazione si osserva:
Le cartelle di pagamento n° 29820170000392934, n° 29820170005067392, n° 29820180002394235/001,
n°29820190006352172/001, sono state oggetto definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo (rottamazione quater), eppertanto si acclara l'estinzione del giudizio;
la cartella di pagamento n° 29820190000045964, è stata oggetto di sgravio a seguito definizione delle liti pendenti, ed è stato prodotto lo sgravio delle imposte da parte dell'ADER; si acclara la cessata materia del contendere;
Per quanto attiene la cartella di pagamento N. 29820190001955603000, notificata il 06/05/2019 di euro
11.689,53 relativa ad IRPEF, IVA ANNO 2014 risulta notificata alla ricorrente mediante PEC: l'agente della riscossione ha prodotto il file eml di notifica. Si conferma la riscossione del credito intimato;
Per quanto attiene la cartella di pagamento N. 29820190007692988000, notificata il 16/12/2019 di euro
3.259,67, relativa a finanziamento agevolato, anno 2019 risulta notificata alla ricorrente mediante PEC :
l'agente della riscossione ha prodotto il file eml di notifica. Si conferma la riscossione del credito intimato.
Tenuto conto della soccombenza parziale delle parti, le spese del presente giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
P.Q.M.
LA Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 1^, dichiara estinto il giudizio per i crediti specificati in motivazione;
dichiara il difetto di giurisdizione per i crediti contributivi INPS e premi assicurativi
INAIL; rigetta nel resto il ricorso e conferma la riscossione dei crediti specificati in motivazione. Spese compensate.
Così deciso a Siracusa il 10 novembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro TO Dott.ssa Adriana PU
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PU ADRIANA, Presidente
TO DO, RE
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1490/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239000628954 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239000628954 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21/05/2024, RGR 1490/2024, la ricorrente Ricorrente_1, assistita e difesa dal Dott. Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe di complessivi euro 33.526,67, notificata il 22/03/2024, dall'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Siracusa.
La ricorrente deduce i seguenti motivi d'impugnativa:
1. Inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato;
2. Omessa notifica cartelle di pagamento;
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato con distrazione delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa costituita in giudizio, contesta le doglianze dedotte dal ricorrente;
produce le relate di notifica dele cartelle di pagamento e atti interruttivi della prescrizione
(intimazione di pagamento precedentemente notificati); chiede la conferma del proprio operato.
Con apposita memoria difensiva il ricorrente insiste sul difetto di notifica delle due cartelle non sottoposti a sgravi e insiste nell'annullamento dell'atto impugnato.
La Causa è posta in decisione come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio acclara il proprio difetto di giurisdizione per gli avvisi di addebito relativi a contributi INPS e
INAIL, di competenza del giudice ordinario.
Le doglianze in merito al difetto di notifica dell'atto impugnato, eseguita mediante servizio postale sono infondate e vanno rigettate.
L'art. 20 della Legge N. 146/1998, - che ha modificato l'art. 14 della Legge N°890/1982 relativa alla notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, ha previsto che la notifica degli atti può essere eseguita a mezzo posta direttamente dagli Uffici finanziari, fermo restando che la notifica può essere effettuata, a cura degli ufficiali giudiziali, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla L. n. 890/1982. A decorrere, dal 15 maggio 1998 (data di entrata in vigore della anzidetta L. n. 146/1998), è stata concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente, mediante spedizione a mezzo del servizio postale ordinario;
e ciò comporta che il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, e, quindi, a modalità di notificazione semplificata mediante il servizio postale ordinario. Pertanto, in relazione alla concreta fattispecie, l'Agenzia delle Entrate, avvalendosi di tale facoltà di notificazione semplificata, può effettuare la notifica mediante il servizio postale ordinario e non quello previsto dalla legge n. 890/1982, e cioè, il semplice invio di raccomandata con l'avviso di ricevimento. L'Agente della riscossione ha prodotto la relata di notifica della intimazione di pagamento, eseguita ex art. 140 cpc.
L'agente della riscossione ha prodotto le relate di notifica delle cartelle oggetto di contestazione e, con riferimento alle cartelle oggetto di contestazione si osserva:
Le cartelle di pagamento n° 29820170000392934, n° 29820170005067392, n° 29820180002394235/001,
n°29820190006352172/001, sono state oggetto definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo (rottamazione quater), eppertanto si acclara l'estinzione del giudizio;
la cartella di pagamento n° 29820190000045964, è stata oggetto di sgravio a seguito definizione delle liti pendenti, ed è stato prodotto lo sgravio delle imposte da parte dell'ADER; si acclara la cessata materia del contendere;
Per quanto attiene la cartella di pagamento N. 29820190001955603000, notificata il 06/05/2019 di euro
11.689,53 relativa ad IRPEF, IVA ANNO 2014 risulta notificata alla ricorrente mediante PEC: l'agente della riscossione ha prodotto il file eml di notifica. Si conferma la riscossione del credito intimato;
Per quanto attiene la cartella di pagamento N. 29820190007692988000, notificata il 16/12/2019 di euro
3.259,67, relativa a finanziamento agevolato, anno 2019 risulta notificata alla ricorrente mediante PEC :
l'agente della riscossione ha prodotto il file eml di notifica. Si conferma la riscossione del credito intimato.
Tenuto conto della soccombenza parziale delle parti, le spese del presente giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
P.Q.M.
LA Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 1^, dichiara estinto il giudizio per i crediti specificati in motivazione;
dichiara il difetto di giurisdizione per i crediti contributivi INPS e premi assicurativi
INAIL; rigetta nel resto il ricorso e conferma la riscossione dei crediti specificati in motivazione. Spese compensate.
Così deciso a Siracusa il 10 novembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro TO Dott.ssa Adriana PU