Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RG 3089 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3089 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. GIGLIO FILOMENA presso la quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MIRAGLIUOLO SABRINA presso C.F._2
la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data 20/02/2024 le parti e Parte_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del Controparte_1
1
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nate il 01/04/2007 e il Persona_1 Per_2
16/10/2018, minorenni.
Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti al 14/01/2025.
Le parti comparivano all'udienza del 14/01/2025 ed in quella sede, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile, alle medesime condizioni della separazione;
dichiaravano, infatti, che le condizioni, così come concordate, avevano superato il banco di prova, non registrandosi alcuna criticità nella relazione con le figlie e nella gestione della bigenitorialità.
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che giusta sentenza di separazione n° 61/24 pubblicata in data 13.5.2024 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente,
(28/03/2024) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
La casa familiare, di proprietà esclusiva della IG.ra , sita in Ischia alla Via Parte_1
I Traversa Morgioni n. 16, resta definitivamente assegnata alla sottoscritta , ed il Parte_1
IG. , contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, dando atto di Controparte_1
aver previamente asportato dalla casa coniugale ogni suo bene ed oggetto personale, consegna alla IG.ra , che ne accusa ricevuta, la sua copia delle chiavi della casa coniugale. Parte_1
Le figlie minori ed restano affidate in modo condiviso ad Persona_1 Persona_3
entrambi i genitori con collocazione e residenza privilegiata e stabile presso la madre in Ischia (NA) alla via I Traversa Morgioni n. 16 nella casa familiare di proprietà della;
le spese Parte_1
di ordinaria e straordinaria manutenzione della detta abitazione restano a carico della IG.ra
[...]
, in qualità di proprietaria dell'immobile. La IG.ra ha l'obbligo di Parte_1 Parte_1 pagare l'Imu, la tarsu e qualsiasi altra imposta o tassa relativa alla ex casa familiare manlevando e/o liberando il IG. da tali obblighi. La IGnora resta obbligata in via CP_1 Parte_1 esclusiva al pagamento di tutte le spese relative alle utenze dell'abitazione suddetta;
2 La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano le minori relativamente alla loro istruzione, educazione e salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni di ed . Tutte le decisioni concernenti Persona_1 Per_2
attività o richieste delle figlie dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui avrà le figlie con sé;
Il IG. avrà con sé le minori due giorni e due notti a settimana, in giorni Controparte_1
da stabilirsi di volta in volta in base alla programmazione settimanale dei propri orari di servizio, obbligandosi il a tal fine a comunicare mensilmente alla madre i suoi turni di servizio CP_1
mensili nonché consequenzialmente i giorni ed orari in cui terrà con sé le figlie. In caso di variazione, da parte dell'Ufficio presso cui presta servizio della programmazione mensile o in caso di impiego in straordinario, è riconosciuta la facoltà al IG. , previo congruo e formale avviso alla CP_1
madre, di prelevare le figlie anche in orario e giorno diverso da quello fissato, compatibilmente con le eIGenze delle minori e della stessa madre. Inoltre, il IG. terrà con sé le minori, previo CP_1
avviso alla madre, ogni qualvolta potrà, tenuto conto dei propri orari di lavoro, sempre compatibilmente con le eIGenze delle minori e della stessa madre, . Resta altresì Parte_1
inteso che qualora la madre, per proprie eIGenze personali ordinarie e/o straordinarie, necessiti di qualcuno che possa accudire una o entrambe le figlie, la stessa si rivolgerà prima al IG.
[...]
e, nel caso in cui costui non sia disponibile per eIGenze lavorative, ai nonni materni CP_1
od a terze persone;
Ciascun genitore durante il periodo estivo e durante il periodo invernale potrà trascorrere due settimane, anche non consecutive, con le figlie;
a tal fine ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro i periodi in questione con almeno 15 giorni di anticipo al fine di organizzare le relative ferie con le figlie;
resta inteso che per le festività della Vigilia di Natale, S. Stefano, 31
Dicembre, 1 Gennaio, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15
Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre si seguirà il criterio dell'alternanza, trascorrendo le minori le indicate festività alternandone con l'uno e l'altro genitore e viceversa l'anno successivo.
Così come le minori trascorreranno la Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro, alternandosi di anno in anno.
Le minori festeggeranno con entrambi i genitori l'onomastico ed il compleanno, alternandosi con l'uno e l'altro a pranzo e cena, mentre festeggeranno con il padre il suo compleanno e la festa del papà, così come festeggeranno con la madre il suo compleanno e la festa della mamma.
3 Ciascuno dei genitori ha l'obbligo di comunicare all'altro sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé le minori consentendogli di comunicare con le figlie.
Restano salvi i diversi accordi tra i genitori sulla regolamentazione dei tempi di permanenza delle figlie presso di loro.
I sottoscritti e espressamente pattuiscono che, attesi Parte_1 Controparte_1
gli impegni di lavoro del padre e le eIGenze lavorative della madre, nel periodo decorrente dal primo aprile al 30 settembre di ogni anno le minori dimoreranno con i nonni materni nella casa familiare e, sebbene la madre a settimane alterne tornerà ad Ischia, allorquando le minori, al termine dell'anno scolastico decidano di recarsi presso la località ove la madre lavora, le spese per le trasferte, incluso l'acquisto dei biglietti del treno ed aliscafo, saranno ripartite tra i genitori, con pagamento da parte del padre delle spese per l'andata e da parte della madre di quelle per il ritorno ad Ischia. I sottoscritti e concordano che durante tale Parte_1 Controparte_1
periodo allorquando la madre farà rientro ad Ischia le minori staranno con la madre anche nel fine settimana con pernottamento con la stessa ed il padre potrà in ogni caso recuperare i giorni di visita con le figlie secondo le sue eIGenze.
Il sottoscritto si impegna ed obbliga a corrispondere alla IGnora Controparte_1
a titolo di mantenimento delle sole figlie minori la complessiva somma mensile di Parte_1
€ 600,00 da pagarsi a mezzo bonifico bancario, all'Iban che la comunicherà al medesimo, Pt_1
entro il giorno 23 di ogni mese, a decorrere dal 23.02.2024. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici di rivalutazione ISTAT.
I sottoscritti e pattuiscono che l'assegno unico Parte_1 Controparte_1
universale per le figlie minori ed sarà corrisposto integralmente alla Persona_4 Per_2
madre nella misura del 100% del corrispondente importo nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, mentre la si obbliga a versare al IG. il 50% di Parte_1 Controparte_1 tale importo percepito per l'assegno unico limitatamente al periodo dal primo aprile al 30 settembre di ogni anno. In relazione a detto assegno unico per le figlie i sottoscritti coniugi convengono che allorquando la venga assunta con contratto a tempo pieno indeterminato, Parte_1
l'assegno unico sarà ripartito tra i genitori al 50% per ciascuno, così come le detrazioni per le figlie a carico saranno divise tra i genitori in ragione della metà per ciascuno.
Saranno suddivise al 50% tra i genitori tutte le spese straordinarie per le figlie, mediche, non coperte dal SSN, nonché scolastiche, quali rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, materiale didattico d'inizio anno scolastico, ripetizioni, gite scolastiche e viaggi di istruzione, scuolabus o altro mezzo di trasporto, nonchè spese per attività sportive, artistiche, musicali, di iscrizione e frequenza a corsi
4 e campus estivi;
spese per attività ricreative e di svago, spese per vestiario di tipo non ordinario quali vestiti da cerimonia, abbigliamento per eIGenze di particolare freddo e simililudiche e sportive etc, così come indicate dal protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Tribunale di Napoli ed il COA di Napoli del 07.03.2018 n. 3180/2018. Dette spese dovranno essere previamente concordate fra i genitori e comunque comprovate da idonea documentazione, ad eccezione di quelle obbligatorie, perché necessarie, ovvero di quelle connotate da carattere di urgenza o ancora perché non discendenti da scelte effettuate dai genitori, sì da non essere possibile la previa concertazione.
In relazione alle somme erogate dall' in favore della figlia e versate sul CP_2 Persona_1 libretto postale alla stessa intestato presso l'Ufficio Postale di Ischia, le stesse andranno prelevate dalla madre, esclusivamente per far fronte alle spese relative alla disabilità della minore (ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado grave, congenita, pantonale ad eziologia sconosciuta). Il padre potrà, in ogni caso, chiedere alla madre di visionare il libretto postale ogni 3 mesi.
I sottoscritti coniugi dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, rispettivamente e reciprocamente, all'assegno divorzile perché ciascuno economicamente autosufficiente. I sottoscritti coniugi dichiarano di accettare le suindicate condizioni e rinunce.
I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente date e orari delle visite mediche, pediatriche e specialistiche alle quali dovranno essere sottoposte le figlie e alle quali parteciperanno nel rispetto dei propri impegni di lavoro;
I genitori si impegnano a crescere ed educare le figlie con equilibrio affinché provino analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambi. Si impegnano, altresì, a tenere comportamenti consoni al ruolo genitoriale.
I sottoscritti coniugi in relazione ai veicoli in uso ai medesimi, espressamente convengono che la vettura Dacia Sandero tg.ta FG686LP e il motociclo Honda SH 150 tg.to CP77576, già intestati al , restino definitivamente assegnati al medesimo, mentre la vettura Controparte_1
Fiat Panda tg.ta DF462VK, di proprietà del ed in uso alla resta definitivamente CP_1 Pt_1 assegnata alla che ha già provveduto a formalizzare l'intestazione a suo nome di Parte_1
tale veicolo (come già effettuato per il motociclo Yamaha X Center tg.to EC33170), precisandosi che a far data dalla sottoscrizione del presente atto il IG. è esonerato da qualsivoglia CP_1 responsabilità, onere, spesa e sanzione derivante dall'uso e circolazione della vettura Fiat Panda in uso alla moglie che si obbliga a manlevare e tenere indenne il da qualsiasi pagamento, CP_1
responsabilità, sanzione, nulla di escluso.
I sottoscritti coniugi si danno e prestano con la sottoscrizione del presente atto reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto loro, con autorizzazione al rilascio delle rispettive carte di identità valide anche per l'espatrio, così come autorizzano l'espatrio delle figlie minori CP_1
5 ed , previa reciproca comunicazione formale, e, con la sottoscrizione del Persona_1 Per_2 presente ricorso, prestano consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio delle figlie stesse;
obbligandosi a tal fine, a prestare qualsiasi consenso e a svolgere qualsiasi attività richiesta dalle vigenti leggi, fermo il consenso qui espresso sia in relazione ai coniugi che alle figlie.
Il Tribunale che tali accordi siano conformi all'interesse delle minori, di cui una, peraltro, infradodicenne, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto delle stesse in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti e Parte_1 CP_1
a CASAMICCIOLA TERME il 24/10/2005 (atto n. 26, parte II, S. A, reg. Atti
[...]
Matrimonio anno 2005);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASAMICCIOLA TERME per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 11.4.25
Il Presidente estensore Dott.ssa V. Rosetti
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