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Ordinanza 6 aprile 2025
Ordinanza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, ordinanza 06/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 437/2024
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Giudice,
a scioglimento della riserva del 3 aprile 2025;
Premesso
Con ricorso cautelare ex art. 703 c.p.c. ed art. 1168 c.c. depositato il 30 agosto 2024, ha affermato che, a seguito della morte del padre è divenuta Parte_1 Persona_1 coerede della massa ereditaria assieme alla madre ed ai tre fratelli CP_1 Controparte_2
e . In particolare, a seguito dell'apertura della successione, Persona_2 Persona_3 [...] ha acquistato il diritto di abitazione dell'appartamento al piano terra del fabbricato sito in CP_1
Sassocorvaro Auditore, località Santo Stefano n. 5 e distinto al Catasto Fabbricati al foglio 46, mappale 240, subalterni 5, 6, 7, 8 e 9; il primo piano del fabbricato, invece, è occupato indebitamente da assieme alla sua famiglia. Tanto premesso, la ricorrente ha riferito che, Controparte_2 nonostante le molteplici richieste, la EL evocata in giudizio si è rifiutata di consegnarle le chiavi dell'appartamento del primo piano, nonché delle altre realità cadute in successione, integrando in tal modo uno spoglio. Per tale motivo, ha domandato la condanna di a consegnare la Controparte_2 copia delle chiavi degli immobili sopra catastalmente identificati e dell'attrezzatura agricola, ad astenersi dall'utilizzo dei mezzi agricoli, dalla coltivazione ed alla concessione in affitto a terzi dei terreni agricoli, nonché la condanna di al risarcimento del danno cagionato nella Controparte_2 misura ritenuta di giustizia.
Con comparsa di risposta dell'8 novembre 2024, si è costituita in giudizio Controparte_2 la quale ha denunziato la mala fede della ricorrente, descrivendo i difficili rapporti familiari intercorrenti fra le parti in giudizio mediante la narrazione di diversi aneddoti, che tuttavia devono ritenersi del tutto avulsi dall'oggetto del contendere. Per quel che maggiormente rileva in questa sede, parte resistente ha riferito che il defunto padre, il 4 settembre 1994, aveva redatto testamento assieme a da ritenersi tuttavia invalido, con cui ha indicato che l'appartamento abitato dalla CP_1 resistente fosse di sua esclusiva titolarità. In secondo luogo, diversamente da quanto riferito dalla ricorrente, il fabbricato si compone di due distinte unità immobiliari, distinte con i subalterni 5 e 6: mentre il primo subalterno è abitato da il secondo è abitato da sin CP_1 Controparte_2 da epoca antecedente al suo matrimonio, celebrato il 28 settembre 1985, sicché non vi sarebbe stato nessuno spoglio o turbativa ai danni di avendo la resistente il possesso qualificato Parte_1 uti dominus dell'appartamento da oltre quarant'anni. Riguardo gli altri immobili, la domanda deve essere rigettata sia per il garage e l'autorimessa (subalterni 7 e 8), che sono pertinenze degli appartamenti, sia per il deposito ed il pollaio (subalterno 9) dove sono ricoverati i mezzi agricoli, non dotato di chiave e non in uso da parte della resistente. Circa i terreni agricoli, invece, CP
e suo marito si sono sempre occupati della coltivazione di una piccola area circostante la
[...] palazzina, mentre gli altri terreni agricoli sono stati oggetto di un contratto di affitto agrario, stipulato in data 15 gennaio 2020 dal defunto padre e dalla madre con Persona_1 CP_1 [...]
quale legale rappresentante dell' CP_3 Parte_2
In conclusione, ha domandato la dichiarazione di improcedibilità od
[...] Controparte_2 infondatezza od inammissibilità del ricorso, con condanna per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c.; in via subordinata, ha domandato il rigetto della domanda, con ordine di cessare ogni comportamento molesto o turbativo posto in essere da ai danni di Parte_1 CP
[...]
La causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione degli informatori indicati da parte resistente, non avendo parte ricorrente avanzato alcuna istanza di prova orale. All'udienza del 3 aprile
2025, le parti si sono riportate agli scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione.
Osserva
Prima di esaminare il merito della controversia, appare opportuno tratteggiare i caratteri salienti della tutela possessoria, al fine di esaminare conseguentemente come i relativi principi si applicano al caso concreto.
In punto di diritto, l'azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c. è concessa a chi esercita un potere di fatto sulla cosa, qualificato come possesso (tradizionalmente caratterizzato dal corpus possessionis e dall'animus possidendi, ossia dal potere di fatto sulla cosa e dall'intenzione di tenere per sé la cosa mediante un potere corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale) o come detenzione (che si distingue dal possesso in quanto il detentore riconosce l'altrui diritto sulla cosa), purché quest'ultimo non tragga origine da ragioni di servizio o di ospitalità. L'ordinamento valorizza tale situazione fattuale e di conseguenza, qualora il possessore od il detentore abbia subito la sottrazione della cosa ad opera della condotta tenuta da un terzo di natura violenta (cioè contro la volontà del possessore o del detentore) o clandestina (ossia all'insaputa del possessore o del detentore), offre una tutela volta a ripristinare il rapporto di fatto con la cosa. In questo modo,
l'ordinamento tutela non già un diritto, ma una situazione di fatto, posto che la tutela possessoria può essere riconosciuta anche a favore di chi ha esercita il potere fattuale nelle forme sopra menzionate, senza essere titolare del diritto reale sul bene posseduto ed, anzi, anche contro il titolare di tale diritto dominicale, come si desume dall'art. 705 c.p.c.. Così demarcato il perimetro della tutela possessoria, va in primo luogo rilevato che l'azione di spoglio, al pari delle altre azioni possessorie, sia disciplinata agli artt. 703 e ss. con un giudizio bifasico: la prima fase, meramente cautelare, può avere ad oggetto esclusivamente l'azione di reintegrazione o di manutenzione in senso stretto;
la seconda fase, eventuale e di merito, apre invece un giudizio ordinario a cognizione piena, nel corso della quale può essere esaminata ogni tipologia di domanda, anche diversa da quella di reintegrazione e di manutenzione (come, ad es., la domanda di risarcimento del danno).
Conseguentemente, oggetto del presente scrutinio di matrice cautelare non possono essere le domande proposte da diverse da quella di reintegrazione del possesso. In relazione Parte_1 alla domanda risarcitoria, la Corte di Cassazione ha avuto modo di spiegare che “ove il soggetto leso che invochi la tutela possessoria intenda ottenere la condanna dell'autore dello spoglio o della turbativa anche al risarcimento dei danni, le questioni inerenti alle pretese risarcitorie possono essere esaminate solo nel giudizio a cognizione piena (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20635 del
30/09/2014; Sez. U, Sentenza n. 1984 del 24/02/1998; Sez. 2, Sentenza n. 1030 del 10/02/1984; Sez.
2, Sentenza n. 889 del 06/02/1984), sicché è sufficiente che siffatta domanda accessoria sia proposta prima dell'introduzione di tale fase, l'unica deputata alla correlata decisione sulla connessa pretesa ristoratoria” (Cass. 10869/2023). Il medesimo principio deve ritenersi applicabile anche alle altre domande avanzate da e non dirette ad ottenere una diretta tutela possessoria: ci si Parte_1 riferisce, in particolare, alle domande volte ad ottenere la condanna di ad astenersi Controparte_2 dall'uso di mezzi agricoli od alla coltivazione ed alla concessione in affitto dei terreni agricoli. Tali domande, infatti, sono mirate ad ottenere una condanna inibitoria nei confronti della resistente ed assumono quindi forme del tutto ultronee e diverse da quelle indirizzate a ripristinare il rapporto di fatto fra il possessore spogliato ed il bene oggetto dello spoglio. Conseguentemente, in questa sede deve essere esaminata esclusivamente la domanda volta ad ottenere la reintegra degli immobili distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Sassocorvaro Auditore al foglio 46, particella 240, subalterni 5,
6, 7, 8 e 9 e degli altri beni mobili, eventualmente anche mediante consegna della copia delle chiavi dei suddetti immobili o dell'attrezzatura agricola (fatta oggetto di un'autonoma domanda nel ricorso).
Nel merito, tale domanda di reintegra non può trovare accoglimento, per i motivi che ci si appresta a spiegare.
Il ricorrente, sin dall'atto introduttivo, ha motivato la sua domanda richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il comportamento del coerede che si rifiuta di consegnare agli altri coeredi le chiavi dell'immobile ereditato costituisce un atto di spoglio, a cui il precedente possessore può reagire con l'azione ex art. 1168 c.c.. Tuttavia, tale orientamento giurisprudenziale deve essere correttamente inteso, venendo in rilievo il fenomeno della c.d. successione del possesso ex art. 1146, c. 1 c.p.c..
Nel caso in cui il de cuius, quando era in vita, sia stato possessore solo animo, il coerede che ha la disponibilità dell'immobile di cui si lamenta lo spoglio, precedentemente all'apertura della successione, dovrebbe qualificarsi quale mero detentore, con la conseguenza che, alla morte del de cuius, gli eredi – che succedono nel possesso ai sensi dell'art. 1146 c.c. – sarebbero certamente legittimati ad azionare la tutela possessoria nei confronti del coerede precedentemente detentore che ostacola l'accesso al bene: è il caso esaminato dalla sentenza citata dal ricorrente (Cass. 17988/2004), che conclude esprimendo il principio di diritto secondo cui “La detenzione di un bene da parte di un coerede non priva gli altri coeredi (non detentori) del compossesso del bene ereditario, perché costoro succedono nella stessa situazione possessoria che faceva capo al "de cuius", senza necessità di alcun atto materiale di apprensione (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, nella specie, ritenuto, peraltro, configurabile in termini di spoglio il rifiuto di consegna delle chiavi di un immobile opposto agli altri coeredi dal coerede detentore che aveva altresì impedito loro anche il semplice accesso all'immobile, osservando, ancora, che integra senz'altro gli estremi dello spoglio
- tutelabile con l'apposita azione di reintegrazione - l'atto a mezzo del quale il coerede detentore miri, anche senza violenza materiale, a modificare arbitrariamente a proprio vantaggio, ed in danno degli altri coeredi non detentori, la relazione di fatto con il bene, trasformando il compossesso in possesso esclusivo, e conseguentemente escludendo gli altri dalla possibilità di goderne allo stesso modo)”.
Ragioni logiche e sistematiche impongono di distinguere il caso oggetto della pronuncia della
Cassazione da quello in cui il de cuius, quando era in vita, non era titolare del possesso (nonostante fosse formalmente il proprietario del bene oggetto dello spoglio) e, viceversa, il potere uti dominus fosse esercitato in via esclusiva da uno dei futuri eredi: in questo caso, alla morte del de cuius l'art. 1146 c.c. non può operare e conseguentemente gli altri coeredi, non succedendo nel possesso, non potrebbero ottenere la tutela possessoria, essendo l'azione ex art. 1168 c.c. esercitabile solo dal possessore che ha subito lo spoglio. Alla luce di tale disamina teorica, occorre comprendere se il defunto potesse Persona_1 considerarsi, al momento della sua morte, possessore dell'appartamento abitato da , Controparte_2 la quale dovrebbe conseguentemente considerarsi mera detentrice dell'immobile da lei abitato o se, viceversa, il defunto padre avesse perso il possesso, rimasto di esclusiva pertinenza della figlia CP
. Nel primo caso, alla morte del padre, il possesso si sarebbe trasferito in capo alla ricorrente, la
[...] quale potrebbe ottenere, quantomeno in astratto, la tutela possessoria;
nel secondo caso, il ricorso non potrebbe essere accolto, mancando il presupposto della titolarità della situazione possessoria in capo alla ricorrente.
Ebbene, dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso del processo, deve ritenersi che _1
nonostante sia rimasto formalmente il proprietario dell'appartamento distinto al subalterno
[...]
6, avesse perso il possesso ben prima della sua scomparsa e dunque, al momento sua morte, non lo abbia trasferito alla ricorrente secondo il disposto dell'art. 1146 c.c.. L'istruttoria ha infatti evidenziato che sia l'esclusiva possessore dell'appartamento di cui si discute Controparte_2
(distinto al subalterno 6), posto che questa, nel corso degli anni, ha estrinsecato un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà: l'informatore escusso nel corso Persona_2 dell'istruttoria, ha infatti affermato che “la manutenzione della casa e l'arredamento l'ha sempre fatta mia EL, come tutte le altre spese;
preciso che il marito di mia EL , CP Per_4
ha sempre fatto attività di manutenzione nel posto, ad es. tagliando l'erba o altre attività
[...] simili”; anche l'informatore ha confermato che “i lavori di manutenzione sono stati Persona_3 fatti dal 1985 in avanti, nonché le utenze, sono state sostenute economicamente da mia EL CP
; mio padre andava in quell'appartamento solo con l'autorizzazione di mia EL, perché
[...]
l'appartamento era il suo”. Tali risultanze dimostrano come si è sempre CP CP comportata uti dominus in relazione all'appartamento da lei abitato assieme al suo nucleo familiare, avendo sempre provveduto economicamente e materialmente all'attività di manutenzione ed al pagamento delle utenze dell'immobile di cui si discute;
il possesso del defunto padre va escluso alla luce della considerazione per cui l'accesso era a lui permesso solo con l'autorizzazione della resistente.
Del resto, che lo stesso sin da tempi non recenti, abbia riconosciuto il Persona_1 possesso in capo a sua figlia lo si desume altresì dalla “memoria testamentaria” (invero CP non valida quale testamento) del 4 settembre 1994, ove entrambi i genitori hanno affermato che
“nessuno deve agire male nei confronti di e perché sono nella casa, perché i lavori CP Per_4 fatti nel suo appartamento riguardanti i riscaldamento, le vetrate la verniciatura delle finestre e porte sono stati pagati da loro”. Queste dichiarazioni indiziano fortemente nel senso che, nonostante la proprietà dell'appartamento sia rimasta formalmente in capo ad sino alla sua morte, Persona_1 questi abbia ritenuto che l'appartamento fosse di esclusivo appannaggio della figlia con CP una dichiarazione che non può ritenersi compatibile con il riconoscimento di una mera detenzione in capo a questa.
In questi termini depongono anche le due “dichiarazioni di riconoscimento” a firma di Per_3
e , depositate dalla resistente, che hanno confermato quanto da loro riferito
[...] Persona_2 in sede di escussione, sostenendo che “l'appartamento posto al primo piano del fabbricato sito in
Comune di Sassocorvaro Auditore (PU) Loc. santo Stefano, ora identificato catastalmente al Foglio
16 mappale 240 sub 6 è sempre stato in possesso esclusivo di mia EL ) Controparte_2 riconosco che lei si è sempre comportata sin dal 1985 come proprietaria esclusiva dell'appartamento”.
La domanda di reintegra non può essere accolta neanche in relazione agli altri beni immobili. In relazione all'appartamento del piano terra (distinto al subalterno 5) abitato da
[...]
nonostante nel ricorso abbia espresso l'intenzione di escludere tale CP_1 Parte_1 immobile dalla domanda, nelle conclusioni ha domandato la reintegra anche di esso. A prescindere dall'ambiguità e dalla poca chiarezza del ricorso su questo punto, basti qui considerare che certamente possiede l'appartamento distinto al subalterno 5 da ben prima della scomparsa di CP_1
e, a seguito della morte di quest'ultimo, gode del diritto di abitazione su tale Persona_1 appartamento per effetto del disposto di cui all'art. 540, c. 2 c.p.c.. Non può quindi ritenersi che
[...]
abbia compiuto alcuna condotta di spoglio e, conseguentemente, la domanda di reintegra CP del subalterno 5 deve essere rigettata.
Riguardo i subalterni 7 e 8, dalla documentazione catastale versata in atti emerge che si tratta di garage ed autorimessa di pertinenza degli appartamenti distinti al subalterno 5 e 6, sicché, anche alla luce del rapporto di accessorietà che lega tali immobili alle abitazioni, la domanda di reintegra dovrebbe essere rigettata per i medesimi motivi esposti relativamente ai beni immobili principali. A ciò si aggiunga altresì che non è stato provato in alcun modo il possesso di su tali due Persona_1 immobili (possesso che, come visto, si sarebbe poi trasferito a tutti i coeredi in forza dell'art. 1146
c.c.), né è stata fornita alcuna prova relativa ad una condotta di spoglio da parte di Controparte_2 atteso che nessun elemento probatorio in tal senso emerge né dal compendio documentale versato in atti, né dalle dichiarazioni acquisite dagli informatori escussi nel corso dell'istruttoria.
Infine, relativamente al subalterno 9 (che identifica il deposito ove sono custoditi i mezzi agricoli) ed ai macchinari agricoli, non può dirsi raggiunta la prova della condotta di spoglio compiuta da . Anzi, a ben vedere, gli informatori sentiti nel corso dell'istruttoria hanno negato Controparte_2 che tali beni siano nella disponibilità di qualcuno: ha riferito che “in relazione alle Persona_2 macchine agricole, questi sono all'interno dei capannoni e dei depositi e, da quanto è morto mio padre, non sono più stati utilizzati, ma non sono chiusi a chiave”, circostanza questa confermata anche da , secondo cui “in relazione ai depositi, dentro ci sono i mezzi agricoli, ma i Persona_3 depositi sono aperti, perché non sono chiusi (…) preciso che nell'unità collabente (che peraltro è pericolante), invece, in esso ci abitavano i miei genitori prima di trasferirsi nella casa abitata da
e da mia madre;
questa unità collabente è aperta e dentro c'è del mobilio antico;
riguardo CP
i terreni, questi attualmente sono in affitto, perché mio padre li ha affittati sino a novembre 2026 ed il canone viene percepito da mia madre”.
Alla luce di quanto sino ad ora affermato, il ricorso deve rigettarsi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo, visti i parametri previsti dal D.M. 55/2014 per i procedimenti cautelari di bassa complessità, applicati i valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della parte resistente, che liquida in complessivi €5.213,00, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a..
Urbino, 5 aprile 2025 Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Giudice,
a scioglimento della riserva del 3 aprile 2025;
Premesso
Con ricorso cautelare ex art. 703 c.p.c. ed art. 1168 c.c. depositato il 30 agosto 2024, ha affermato che, a seguito della morte del padre è divenuta Parte_1 Persona_1 coerede della massa ereditaria assieme alla madre ed ai tre fratelli CP_1 Controparte_2
e . In particolare, a seguito dell'apertura della successione, Persona_2 Persona_3 [...] ha acquistato il diritto di abitazione dell'appartamento al piano terra del fabbricato sito in CP_1
Sassocorvaro Auditore, località Santo Stefano n. 5 e distinto al Catasto Fabbricati al foglio 46, mappale 240, subalterni 5, 6, 7, 8 e 9; il primo piano del fabbricato, invece, è occupato indebitamente da assieme alla sua famiglia. Tanto premesso, la ricorrente ha riferito che, Controparte_2 nonostante le molteplici richieste, la EL evocata in giudizio si è rifiutata di consegnarle le chiavi dell'appartamento del primo piano, nonché delle altre realità cadute in successione, integrando in tal modo uno spoglio. Per tale motivo, ha domandato la condanna di a consegnare la Controparte_2 copia delle chiavi degli immobili sopra catastalmente identificati e dell'attrezzatura agricola, ad astenersi dall'utilizzo dei mezzi agricoli, dalla coltivazione ed alla concessione in affitto a terzi dei terreni agricoli, nonché la condanna di al risarcimento del danno cagionato nella Controparte_2 misura ritenuta di giustizia.
Con comparsa di risposta dell'8 novembre 2024, si è costituita in giudizio Controparte_2 la quale ha denunziato la mala fede della ricorrente, descrivendo i difficili rapporti familiari intercorrenti fra le parti in giudizio mediante la narrazione di diversi aneddoti, che tuttavia devono ritenersi del tutto avulsi dall'oggetto del contendere. Per quel che maggiormente rileva in questa sede, parte resistente ha riferito che il defunto padre, il 4 settembre 1994, aveva redatto testamento assieme a da ritenersi tuttavia invalido, con cui ha indicato che l'appartamento abitato dalla CP_1 resistente fosse di sua esclusiva titolarità. In secondo luogo, diversamente da quanto riferito dalla ricorrente, il fabbricato si compone di due distinte unità immobiliari, distinte con i subalterni 5 e 6: mentre il primo subalterno è abitato da il secondo è abitato da sin CP_1 Controparte_2 da epoca antecedente al suo matrimonio, celebrato il 28 settembre 1985, sicché non vi sarebbe stato nessuno spoglio o turbativa ai danni di avendo la resistente il possesso qualificato Parte_1 uti dominus dell'appartamento da oltre quarant'anni. Riguardo gli altri immobili, la domanda deve essere rigettata sia per il garage e l'autorimessa (subalterni 7 e 8), che sono pertinenze degli appartamenti, sia per il deposito ed il pollaio (subalterno 9) dove sono ricoverati i mezzi agricoli, non dotato di chiave e non in uso da parte della resistente. Circa i terreni agricoli, invece, CP
e suo marito si sono sempre occupati della coltivazione di una piccola area circostante la
[...] palazzina, mentre gli altri terreni agricoli sono stati oggetto di un contratto di affitto agrario, stipulato in data 15 gennaio 2020 dal defunto padre e dalla madre con Persona_1 CP_1 [...]
quale legale rappresentante dell' CP_3 Parte_2
In conclusione, ha domandato la dichiarazione di improcedibilità od
[...] Controparte_2 infondatezza od inammissibilità del ricorso, con condanna per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c.; in via subordinata, ha domandato il rigetto della domanda, con ordine di cessare ogni comportamento molesto o turbativo posto in essere da ai danni di Parte_1 CP
[...]
La causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione degli informatori indicati da parte resistente, non avendo parte ricorrente avanzato alcuna istanza di prova orale. All'udienza del 3 aprile
2025, le parti si sono riportate agli scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione.
Osserva
Prima di esaminare il merito della controversia, appare opportuno tratteggiare i caratteri salienti della tutela possessoria, al fine di esaminare conseguentemente come i relativi principi si applicano al caso concreto.
In punto di diritto, l'azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c. è concessa a chi esercita un potere di fatto sulla cosa, qualificato come possesso (tradizionalmente caratterizzato dal corpus possessionis e dall'animus possidendi, ossia dal potere di fatto sulla cosa e dall'intenzione di tenere per sé la cosa mediante un potere corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale) o come detenzione (che si distingue dal possesso in quanto il detentore riconosce l'altrui diritto sulla cosa), purché quest'ultimo non tragga origine da ragioni di servizio o di ospitalità. L'ordinamento valorizza tale situazione fattuale e di conseguenza, qualora il possessore od il detentore abbia subito la sottrazione della cosa ad opera della condotta tenuta da un terzo di natura violenta (cioè contro la volontà del possessore o del detentore) o clandestina (ossia all'insaputa del possessore o del detentore), offre una tutela volta a ripristinare il rapporto di fatto con la cosa. In questo modo,
l'ordinamento tutela non già un diritto, ma una situazione di fatto, posto che la tutela possessoria può essere riconosciuta anche a favore di chi ha esercita il potere fattuale nelle forme sopra menzionate, senza essere titolare del diritto reale sul bene posseduto ed, anzi, anche contro il titolare di tale diritto dominicale, come si desume dall'art. 705 c.p.c.. Così demarcato il perimetro della tutela possessoria, va in primo luogo rilevato che l'azione di spoglio, al pari delle altre azioni possessorie, sia disciplinata agli artt. 703 e ss. con un giudizio bifasico: la prima fase, meramente cautelare, può avere ad oggetto esclusivamente l'azione di reintegrazione o di manutenzione in senso stretto;
la seconda fase, eventuale e di merito, apre invece un giudizio ordinario a cognizione piena, nel corso della quale può essere esaminata ogni tipologia di domanda, anche diversa da quella di reintegrazione e di manutenzione (come, ad es., la domanda di risarcimento del danno).
Conseguentemente, oggetto del presente scrutinio di matrice cautelare non possono essere le domande proposte da diverse da quella di reintegrazione del possesso. In relazione Parte_1 alla domanda risarcitoria, la Corte di Cassazione ha avuto modo di spiegare che “ove il soggetto leso che invochi la tutela possessoria intenda ottenere la condanna dell'autore dello spoglio o della turbativa anche al risarcimento dei danni, le questioni inerenti alle pretese risarcitorie possono essere esaminate solo nel giudizio a cognizione piena (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20635 del
30/09/2014; Sez. U, Sentenza n. 1984 del 24/02/1998; Sez. 2, Sentenza n. 1030 del 10/02/1984; Sez.
2, Sentenza n. 889 del 06/02/1984), sicché è sufficiente che siffatta domanda accessoria sia proposta prima dell'introduzione di tale fase, l'unica deputata alla correlata decisione sulla connessa pretesa ristoratoria” (Cass. 10869/2023). Il medesimo principio deve ritenersi applicabile anche alle altre domande avanzate da e non dirette ad ottenere una diretta tutela possessoria: ci si Parte_1 riferisce, in particolare, alle domande volte ad ottenere la condanna di ad astenersi Controparte_2 dall'uso di mezzi agricoli od alla coltivazione ed alla concessione in affitto dei terreni agricoli. Tali domande, infatti, sono mirate ad ottenere una condanna inibitoria nei confronti della resistente ed assumono quindi forme del tutto ultronee e diverse da quelle indirizzate a ripristinare il rapporto di fatto fra il possessore spogliato ed il bene oggetto dello spoglio. Conseguentemente, in questa sede deve essere esaminata esclusivamente la domanda volta ad ottenere la reintegra degli immobili distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Sassocorvaro Auditore al foglio 46, particella 240, subalterni 5,
6, 7, 8 e 9 e degli altri beni mobili, eventualmente anche mediante consegna della copia delle chiavi dei suddetti immobili o dell'attrezzatura agricola (fatta oggetto di un'autonoma domanda nel ricorso).
Nel merito, tale domanda di reintegra non può trovare accoglimento, per i motivi che ci si appresta a spiegare.
Il ricorrente, sin dall'atto introduttivo, ha motivato la sua domanda richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il comportamento del coerede che si rifiuta di consegnare agli altri coeredi le chiavi dell'immobile ereditato costituisce un atto di spoglio, a cui il precedente possessore può reagire con l'azione ex art. 1168 c.c.. Tuttavia, tale orientamento giurisprudenziale deve essere correttamente inteso, venendo in rilievo il fenomeno della c.d. successione del possesso ex art. 1146, c. 1 c.p.c..
Nel caso in cui il de cuius, quando era in vita, sia stato possessore solo animo, il coerede che ha la disponibilità dell'immobile di cui si lamenta lo spoglio, precedentemente all'apertura della successione, dovrebbe qualificarsi quale mero detentore, con la conseguenza che, alla morte del de cuius, gli eredi – che succedono nel possesso ai sensi dell'art. 1146 c.c. – sarebbero certamente legittimati ad azionare la tutela possessoria nei confronti del coerede precedentemente detentore che ostacola l'accesso al bene: è il caso esaminato dalla sentenza citata dal ricorrente (Cass. 17988/2004), che conclude esprimendo il principio di diritto secondo cui “La detenzione di un bene da parte di un coerede non priva gli altri coeredi (non detentori) del compossesso del bene ereditario, perché costoro succedono nella stessa situazione possessoria che faceva capo al "de cuius", senza necessità di alcun atto materiale di apprensione (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, nella specie, ritenuto, peraltro, configurabile in termini di spoglio il rifiuto di consegna delle chiavi di un immobile opposto agli altri coeredi dal coerede detentore che aveva altresì impedito loro anche il semplice accesso all'immobile, osservando, ancora, che integra senz'altro gli estremi dello spoglio
- tutelabile con l'apposita azione di reintegrazione - l'atto a mezzo del quale il coerede detentore miri, anche senza violenza materiale, a modificare arbitrariamente a proprio vantaggio, ed in danno degli altri coeredi non detentori, la relazione di fatto con il bene, trasformando il compossesso in possesso esclusivo, e conseguentemente escludendo gli altri dalla possibilità di goderne allo stesso modo)”.
Ragioni logiche e sistematiche impongono di distinguere il caso oggetto della pronuncia della
Cassazione da quello in cui il de cuius, quando era in vita, non era titolare del possesso (nonostante fosse formalmente il proprietario del bene oggetto dello spoglio) e, viceversa, il potere uti dominus fosse esercitato in via esclusiva da uno dei futuri eredi: in questo caso, alla morte del de cuius l'art. 1146 c.c. non può operare e conseguentemente gli altri coeredi, non succedendo nel possesso, non potrebbero ottenere la tutela possessoria, essendo l'azione ex art. 1168 c.c. esercitabile solo dal possessore che ha subito lo spoglio. Alla luce di tale disamina teorica, occorre comprendere se il defunto potesse Persona_1 considerarsi, al momento della sua morte, possessore dell'appartamento abitato da , Controparte_2 la quale dovrebbe conseguentemente considerarsi mera detentrice dell'immobile da lei abitato o se, viceversa, il defunto padre avesse perso il possesso, rimasto di esclusiva pertinenza della figlia CP
. Nel primo caso, alla morte del padre, il possesso si sarebbe trasferito in capo alla ricorrente, la
[...] quale potrebbe ottenere, quantomeno in astratto, la tutela possessoria;
nel secondo caso, il ricorso non potrebbe essere accolto, mancando il presupposto della titolarità della situazione possessoria in capo alla ricorrente.
Ebbene, dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso del processo, deve ritenersi che _1
nonostante sia rimasto formalmente il proprietario dell'appartamento distinto al subalterno
[...]
6, avesse perso il possesso ben prima della sua scomparsa e dunque, al momento sua morte, non lo abbia trasferito alla ricorrente secondo il disposto dell'art. 1146 c.c.. L'istruttoria ha infatti evidenziato che sia l'esclusiva possessore dell'appartamento di cui si discute Controparte_2
(distinto al subalterno 6), posto che questa, nel corso degli anni, ha estrinsecato un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà: l'informatore escusso nel corso Persona_2 dell'istruttoria, ha infatti affermato che “la manutenzione della casa e l'arredamento l'ha sempre fatta mia EL, come tutte le altre spese;
preciso che il marito di mia EL , CP Per_4
ha sempre fatto attività di manutenzione nel posto, ad es. tagliando l'erba o altre attività
[...] simili”; anche l'informatore ha confermato che “i lavori di manutenzione sono stati Persona_3 fatti dal 1985 in avanti, nonché le utenze, sono state sostenute economicamente da mia EL CP
; mio padre andava in quell'appartamento solo con l'autorizzazione di mia EL, perché
[...]
l'appartamento era il suo”. Tali risultanze dimostrano come si è sempre CP CP comportata uti dominus in relazione all'appartamento da lei abitato assieme al suo nucleo familiare, avendo sempre provveduto economicamente e materialmente all'attività di manutenzione ed al pagamento delle utenze dell'immobile di cui si discute;
il possesso del defunto padre va escluso alla luce della considerazione per cui l'accesso era a lui permesso solo con l'autorizzazione della resistente.
Del resto, che lo stesso sin da tempi non recenti, abbia riconosciuto il Persona_1 possesso in capo a sua figlia lo si desume altresì dalla “memoria testamentaria” (invero CP non valida quale testamento) del 4 settembre 1994, ove entrambi i genitori hanno affermato che
“nessuno deve agire male nei confronti di e perché sono nella casa, perché i lavori CP Per_4 fatti nel suo appartamento riguardanti i riscaldamento, le vetrate la verniciatura delle finestre e porte sono stati pagati da loro”. Queste dichiarazioni indiziano fortemente nel senso che, nonostante la proprietà dell'appartamento sia rimasta formalmente in capo ad sino alla sua morte, Persona_1 questi abbia ritenuto che l'appartamento fosse di esclusivo appannaggio della figlia con CP una dichiarazione che non può ritenersi compatibile con il riconoscimento di una mera detenzione in capo a questa.
In questi termini depongono anche le due “dichiarazioni di riconoscimento” a firma di Per_3
e , depositate dalla resistente, che hanno confermato quanto da loro riferito
[...] Persona_2 in sede di escussione, sostenendo che “l'appartamento posto al primo piano del fabbricato sito in
Comune di Sassocorvaro Auditore (PU) Loc. santo Stefano, ora identificato catastalmente al Foglio
16 mappale 240 sub 6 è sempre stato in possesso esclusivo di mia EL ) Controparte_2 riconosco che lei si è sempre comportata sin dal 1985 come proprietaria esclusiva dell'appartamento”.
La domanda di reintegra non può essere accolta neanche in relazione agli altri beni immobili. In relazione all'appartamento del piano terra (distinto al subalterno 5) abitato da
[...]
nonostante nel ricorso abbia espresso l'intenzione di escludere tale CP_1 Parte_1 immobile dalla domanda, nelle conclusioni ha domandato la reintegra anche di esso. A prescindere dall'ambiguità e dalla poca chiarezza del ricorso su questo punto, basti qui considerare che certamente possiede l'appartamento distinto al subalterno 5 da ben prima della scomparsa di CP_1
e, a seguito della morte di quest'ultimo, gode del diritto di abitazione su tale Persona_1 appartamento per effetto del disposto di cui all'art. 540, c. 2 c.p.c.. Non può quindi ritenersi che
[...]
abbia compiuto alcuna condotta di spoglio e, conseguentemente, la domanda di reintegra CP del subalterno 5 deve essere rigettata.
Riguardo i subalterni 7 e 8, dalla documentazione catastale versata in atti emerge che si tratta di garage ed autorimessa di pertinenza degli appartamenti distinti al subalterno 5 e 6, sicché, anche alla luce del rapporto di accessorietà che lega tali immobili alle abitazioni, la domanda di reintegra dovrebbe essere rigettata per i medesimi motivi esposti relativamente ai beni immobili principali. A ciò si aggiunga altresì che non è stato provato in alcun modo il possesso di su tali due Persona_1 immobili (possesso che, come visto, si sarebbe poi trasferito a tutti i coeredi in forza dell'art. 1146
c.c.), né è stata fornita alcuna prova relativa ad una condotta di spoglio da parte di Controparte_2 atteso che nessun elemento probatorio in tal senso emerge né dal compendio documentale versato in atti, né dalle dichiarazioni acquisite dagli informatori escussi nel corso dell'istruttoria.
Infine, relativamente al subalterno 9 (che identifica il deposito ove sono custoditi i mezzi agricoli) ed ai macchinari agricoli, non può dirsi raggiunta la prova della condotta di spoglio compiuta da . Anzi, a ben vedere, gli informatori sentiti nel corso dell'istruttoria hanno negato Controparte_2 che tali beni siano nella disponibilità di qualcuno: ha riferito che “in relazione alle Persona_2 macchine agricole, questi sono all'interno dei capannoni e dei depositi e, da quanto è morto mio padre, non sono più stati utilizzati, ma non sono chiusi a chiave”, circostanza questa confermata anche da , secondo cui “in relazione ai depositi, dentro ci sono i mezzi agricoli, ma i Persona_3 depositi sono aperti, perché non sono chiusi (…) preciso che nell'unità collabente (che peraltro è pericolante), invece, in esso ci abitavano i miei genitori prima di trasferirsi nella casa abitata da
e da mia madre;
questa unità collabente è aperta e dentro c'è del mobilio antico;
riguardo CP
i terreni, questi attualmente sono in affitto, perché mio padre li ha affittati sino a novembre 2026 ed il canone viene percepito da mia madre”.
Alla luce di quanto sino ad ora affermato, il ricorso deve rigettarsi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo, visti i parametri previsti dal D.M. 55/2014 per i procedimenti cautelari di bassa complessità, applicati i valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della parte resistente, che liquida in complessivi €5.213,00, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a..
Urbino, 5 aprile 2025 Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa