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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 04/07/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 13 maggio 2025 ed iscritta al n. 723
del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Imbersago, via Adda n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Riva del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del difensore sito in Merate, Via Mameli n. 6, giusta procura agli atti telematici
- (c.f. ), nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
(TO), via Volvera n. 32/F, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Meregaglia del foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore sito in Torino, Corso Stati Uniti n. 57,
giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 23.6.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Piossasco (TO) 07.02.2015 e trascritto nel registro dello
stato civile del Comune di Piossasco (anno 2015, parte I, n. 3); disponendo anche la trasmissione al competente Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Piossasco (TO) dell'emananda Sentenza per la sua annotazione nei Registri di Matrimonio
alle seguenti condizioni:
1. A titolo di una tantum, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, il sig. si Parte_1
obbliga a versare alla sig.ra l'importo di euro 9.000,00 (novemila/00) con le seguenti modalità: euro Parte_2
5.000,00 (cinquemila/00) alla sottoscrizione e deposito del presente ricorso ed euro 4.000,00 (quattromila) entro i sei mesi
successivi, a condizione che sia stata pubblicata la sentenza di divorzio. Agli effetti della norma citata, con il regolare
pagamento di detta somma null'altro potrà esser richiesto dalla signora , anche successivamente alla sentenza, per Pt_2
causa connessa o in qualunque modo dipendente dal matrimonio a suo tempo contratto con il sig. . Parte_1
2. Il mancato o tardivo pagamento anche di una sola rata da parte del sig. in favore della sig.ra nei Parte_1 Pt_2
termini come sopra fissati, comporterà la decadenza del sig. dal beneficio del termine;
Parte_1
3. Le parti dichiarano di avere già regolato ogni ulteriore questione economico-patrimoniale e che pertanto non hanno
altro reciprocamente a che pretendere l'uno dall'altra al di fuori di quanto previsto nel presente atto, e pertanto con
l'esatto e puntuale adempimento degli impegni che precedono, le parti dichiarano di non avere null'altro più a pretendere
reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione o causa connessa al rapporto tra i medesimi intercorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - e hanno presentato in data 13.5.2025 ricorso di Parte_1 Parte_2
divorzio congiunto, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio civile è stato celebrato il 7.2.2015 in Piossasco (TO);
- dalla loro unione non sono nati figli;
- si sono consensualmente separati con decreto di omologa del Tribunale di Torino del
18.1.2022;
- non hanno da tale epoca ripreso la convivenza coniugale.
2. - Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
pagina 2 di 4 3. - Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma
2 c.p.c., mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
4. - Il matrimonio civile è comprovato dalla produzione della copia integrale dell'atto di matrimonio.
5. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento della separazione - omologata in data 18.1.2022 – i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi,
impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
6. - Il Collegio stima equo l'assegno divorzile una tantum a carico di ed in Parte_1
favore di nell'importo di euro 9.000,00 alla luce della durata del vincolo matrimoniale e Parte_2
dei redditi delle due parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (c.f. ), nato a Parte_1 C.F._1
Merate il 16.08.1982, e (c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
sposati con rito civile in Piossasco (TO) il 7.2.2015 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2015, parte I, n. 3);
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate;
ORDINA
pagina 3 di 4 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piossasco (TO) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di martedì 1° luglio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 13 maggio 2025 ed iscritta al n. 723
del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Imbersago, via Adda n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Riva del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del difensore sito in Merate, Via Mameli n. 6, giusta procura agli atti telematici
- (c.f. ), nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
(TO), via Volvera n. 32/F, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Meregaglia del foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore sito in Torino, Corso Stati Uniti n. 57,
giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 23.6.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Piossasco (TO) 07.02.2015 e trascritto nel registro dello
stato civile del Comune di Piossasco (anno 2015, parte I, n. 3); disponendo anche la trasmissione al competente Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Piossasco (TO) dell'emananda Sentenza per la sua annotazione nei Registri di Matrimonio
alle seguenti condizioni:
1. A titolo di una tantum, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, il sig. si Parte_1
obbliga a versare alla sig.ra l'importo di euro 9.000,00 (novemila/00) con le seguenti modalità: euro Parte_2
5.000,00 (cinquemila/00) alla sottoscrizione e deposito del presente ricorso ed euro 4.000,00 (quattromila) entro i sei mesi
successivi, a condizione che sia stata pubblicata la sentenza di divorzio. Agli effetti della norma citata, con il regolare
pagamento di detta somma null'altro potrà esser richiesto dalla signora , anche successivamente alla sentenza, per Pt_2
causa connessa o in qualunque modo dipendente dal matrimonio a suo tempo contratto con il sig. . Parte_1
2. Il mancato o tardivo pagamento anche di una sola rata da parte del sig. in favore della sig.ra nei Parte_1 Pt_2
termini come sopra fissati, comporterà la decadenza del sig. dal beneficio del termine;
Parte_1
3. Le parti dichiarano di avere già regolato ogni ulteriore questione economico-patrimoniale e che pertanto non hanno
altro reciprocamente a che pretendere l'uno dall'altra al di fuori di quanto previsto nel presente atto, e pertanto con
l'esatto e puntuale adempimento degli impegni che precedono, le parti dichiarano di non avere null'altro più a pretendere
reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione o causa connessa al rapporto tra i medesimi intercorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - e hanno presentato in data 13.5.2025 ricorso di Parte_1 Parte_2
divorzio congiunto, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio civile è stato celebrato il 7.2.2015 in Piossasco (TO);
- dalla loro unione non sono nati figli;
- si sono consensualmente separati con decreto di omologa del Tribunale di Torino del
18.1.2022;
- non hanno da tale epoca ripreso la convivenza coniugale.
2. - Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
pagina 2 di 4 3. - Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma
2 c.p.c., mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
4. - Il matrimonio civile è comprovato dalla produzione della copia integrale dell'atto di matrimonio.
5. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento della separazione - omologata in data 18.1.2022 – i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi,
impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
6. - Il Collegio stima equo l'assegno divorzile una tantum a carico di ed in Parte_1
favore di nell'importo di euro 9.000,00 alla luce della durata del vincolo matrimoniale e Parte_2
dei redditi delle due parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (c.f. ), nato a Parte_1 C.F._1
Merate il 16.08.1982, e (c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
sposati con rito civile in Piossasco (TO) il 7.2.2015 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2015, parte I, n. 3);
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate;
ORDINA
pagina 3 di 4 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piossasco (TO) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di martedì 1° luglio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 4 di 4