Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4139 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 27/05/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.9723 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Lorenzo Sisti presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti dall'avv. Oriana Oddo, presso la quale elettivamente domicilia resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di aver sottoscritto in data 08.08.2021 un contratto di agenzia con la società convenuta per la regione Campania, avente ad oggetto la promozione alla vendita nel canale Farmacie dei prodotti da quest'ultima commercializzati;
che il rapporto proseguiva nel tempo, con apporto di clientela nuova e aumento del fatturato;
che tanto è avvenuto nonostante le problematiche legate al ritardo nel pagamento delle provvigioni, e alla difficoltà generata dalla emergenza sanitaria che ha visto “crollare” la vendita dei prodotti cosmetici nelle
di aver ricevuto dalla convenuta, con pec del 20 giugno 2022, una comunicazione di risoluzione del rapporto in essere, con effetto immediato, a causa del dedotto mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di vendita e dell'asserita violazione dei punti 3 e 6 del contratto -rispettivamente
“Esclusiva” e “Oggetto”-; di aver contestato immediatamente la nullità della clausola risolutiva espressa e, in ogni caso, l'inesistenza di presupposti per un recesso per giusta causa;
di aver validamente promosso il prodotto e l'asserito inadempimento, oltre che infondato, non è da ritenersi in ogni caso così grave da giustificare un recesso in tronco;
di aver chiesto il pagamento delle indennità connesse alla cessazione del rapporto;
che dette richieste sono state rigettate dalla convenuta che ha, altresì, contestato la debenza;
di aver verificato l'accantonamento del FIRR presso l'Enasarco pari ad €108,11.
Tanto premesso, ha dedotto il proprio diritto al pagamento delle provvigioni indirette;
ha lamentato l'illegittimità e la carenza di giusta causa nel recesso operato dalla società convenuta e in ogni caso l'invalidità della clausola risolutiva espressa azionata;
ha evidenziato il proprio diritto a tutte le indennità connesse alla cessazione del rapporto, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso-eventualmente a titolo di risarcimento danni- così come l'indennità di cessazione del rapporto, e ha concluso chiedendo “ In via principale
Condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle provvigioni indirette per gli affari conclusi sulla zona in esclusiva del ricorrente nella misura determinata in corso di causa, anche a seguito di CTU, per i motivi di cui sopra, Accertare e dichiarare la nullità o invalidità o illegittimità della clausola risolutiva espressa e/o comunque l'assenza di giusta causa del recesso della preponente, per i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento dell'importo di € 1.525,79 o nella diversa somma ritenuta di giustizia
- a titolo di indennità sostitutiva del preavviso / risarcimento del danno, per i motivi di cui sopra, Condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di € 4.200,01 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., per i motivi di cui sopra o, in subordine, al pagamento dell'importo di € 386,92 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di FIRR, e di € 183,10, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità suppletiva di clientela, per i motivi di cui sopra” Spese vinte. Nel resistere alla domanda, la società convenuta ne ha dedotto, con articolate argomentazioni, l'infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendone l'integrale rigetto.
Ha rilevato, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del tribunale di Napoli attesa l'individuazione del foro di Roma quale foro competente per tutte le controversie inerenti il rapporto contrattuale , in virtù di apposita deroga sottoscritta dalle parti per accettazione;
ha poi eccepito l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di conciliazione sindacale;
ha dedotto la mancata prova in ordine al diritto al pagamento di provvigioni indirette;
ha altresì rappresentato di aver specificato chiaramente nella lettera di recesso inviata al ricorrente i motivi della risoluzione immediata del contratto;
ha inoltre contestato l'esistenza del diritto a tutte le indennità richieste dal ricorrente e, in particolare, con riferimento all'indennità sostitutiva del preavviso, in ragione del recesso del contratto per giusta causa dovuto a grave inadempimento del ricorrente;
quanto all'indennità di cessazione del rapporto, attesa la mancata dimostrazione da parte del ricorrente di aver procurato nuovi clienti;
quanto all'indennità suppletiva di clientela, ha evidenziato che la stessa è dovuta solo se il contratto si scioglie su iniziativa del preponente per fatto non imputabile all'agente e che pertanto non è dovuta nel caso di specie;
infine ha rappresentato che la liquidazione del FIRR è sempre a carico dell'Enasarco.
*****
Al fine della delimitazione del tema d'indagine, costituisce senz'altro questione saliente e dirimente la sussistenza della 'giusta causa' di recesso dal contratto, che ove accertata preclude la rivendicazione economica delle voci economiche rivendicata (fatta eccezione per il FIRR di cui si dirà nel prosieguo della motivazione) secondo le prescrizioni di legge ( art 1751 cc) e dell'AEC, che costituisce la fonte normativa convenzionale di riferimento
Sul punto – acclarata l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, alla luce della pec in data
1.7.2022 versata in atti - vanno tenuti in debito conto i noti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di recesso per giusta causa nel rapporto di agenzia.
In sintesi, si afferma che, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato, pur nella consapevolezza che nell'ambito del contratto di agenzia il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato.
Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività ( cfr ex multis Cass.
29290/2019)
Nella fattispecie in esame la società resistente ha comunicato all'agente l'unilaterale volontà di risolvere il contratto con la seguente motivazione:” “…in virtù del mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita, nonché del mancato rispetto dei punti 3 e 6 del suddetto contratto”.
Risulta evidente che il richiamo alle clausole 3 e 6 del contratto ha la mera finalità di ribadire i fondamentali impegni posti a carico dall'agente per il buon andamento della relazione contrattuale con la sottoscrizione dell'incarico, assunto con la previsione espressa di un mandato in 'esclusiva' nella zona coincidente con la regione Campania.
Quanto agli obiettivi di vendita, invece, bisogna fare riferimento al punto 8 dello stesso contratto d'agenzia, in cui è previsto l'impegno, a carico dell'agente, di trasmettere mensilmente alla mandante ordinativi di vendita alla clientela per un importo minimo.
Importo pari a € 10.000,00 mensili per il primo anno, ma con la possibilità per la mandante di modificare gli obiettivi minimi per i periodi successivi, preavvisandone l'agente.
Al punto 8 che si sta esaminando si legge ancora “In caso di mancato raggiungimento per tre mesi anche non consecutivi di tali obiettivi commerciali minimi di vendita, sarà facoltà della proponente di risolvere il contratto nel rispetto dell'Accordo Economico Collettivo”
La clausola contrattuale, accettata dal ricorrente con la sottoscrizione del contratto, quindi, da un lato, ha introdotto nella pattuizione una clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale, dall'altro, ha convenzionalmente sancito una specifica ipotesi di giusta causa di recesso di cui, in questa sede, va verificata l'effettività, anche sotto il profilo della gravità
– seppure nei termini applicabili nel rapporto di lavoro di un agente di commercio - e l'imputabilità dell'inadempimento al soggetto obbligato.
In altri termini occorre verificare se l''inadempimento previsto da una clausola risolutiva espressa giustifichi di per sé solo il recesso in tronco dell'impresa preponente, senza alcuna necessità di verificare la sussistenza di un inadempimento che integri una giusta causa a norma dell'art. 2119 c.c., e cioè che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto” avendo le parti preventivamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento veicolandolo nella clausola risolutiva (nella fattispecie, il mancato raggiungimento degli obiettivi commerciali minimi di vendita), così restando preclusa ogni indagine anche ai fini delle tutele previste dagli artt. 1750 e 1751 c.c., che attribuiscono alle parti il potere di recesso dal contratto di agenzia a tempo indeterminato, con l'obbligo del preavviso, e disciplinano le rispettive obbligazioni conseguenti alla cessazione del rapporto.
Per la soluzione del caso deve farsi riferimento, pertanto, alla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, per cui il recesso senza preavviso dell'impresa preponente dal rapporto di agenzia è consentito soltanto nel caso in cui intervenga una causa che ne impedisca la prosecuzione anche provvisoria, ai sensi dell'art. 1751, comma 2, c.c.; sicché in caso di ricorso da parte della medesima impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, a norma dell'art. 2119 c.c., tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, seppur da valutarsi in considerazione della peculiare posizione dell'agente e della intensità che la relazione di fiducia assume nel rapporto di agenzia (Cass. Sez. lav. n. 30488 e n. 22246 del 2021; Cass.
Sez. lav. n. 24368 del 2015; Cass. Sez. lav. n. 10934 del 2011; Cass. Sez. 2, n. 6008 del
2012; Cass II sez civ. n. 18030 del 2023)
Tuttavia, per la valutazione della gravità della condotta – come si è detto - , si deve tener conto che nell'ambito del contratto di agenzia il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, così che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza.
Tanto precisato in punto di diritto, va rilevato che la società resistente ha dedotto che per la zona di competenza del ricorrente, titolare di un mandato di agenzia conferito con esclusiva, ai sensi del punto 3 del contratto, è stato registrato un sensibile calo del fatturato rispetto all'anno 2020 e soprattutto una media mensile, per tutto il periodo di esecuzione del mandato, ampiamente inferiore all'obiettivo mensile ( cfr. all 3 nella prod della convenuta).
Il ricorrente ha contestato il valore probatorio del prospetto depositato dalla mandante per il solo fatto che lo stesso provenga dalla parte.
Tuttavia l'eccezione non coglie nel segno.
In primo luogo perché l'agente ha l'onere di allegare e provare, in ogni caso, la conclusione del contratto con il cliente, che resta pur sempre l'indefettibile presupposto per il sorgere del diritto agli emolumenti, specificando, nel caso di pluralità di contratti promossi, quali siano stati i contratti conclusi e per quale ammontare. Ed infatti “l'agente che intenda ottenere il pagamento delle provvigioni sugli affari conclusi o della indennità di cessazione del rapporto, commisurata ad esse, ha l'onere di provare in giudizio l'avvenuta conclusione di tali affari e non può supplire al mancato assolvimento dello stesso mediante richiesta generica di esibizione della contabilità aziendale del preponente (Cass. 9 luglio 1996 n. 6258, 7 giugno
2002 n. 8310)” (Cassazione sentenza Sez. lavoro n. 14968 del 07.07.2011).
In altri termini a fronte della motivazione chiara e inequivocabile della comunicazione del recesso, il ricorrente, per confutare la sussistenza della contestata giusta causa avrebbe potuto e dovuto allegare e provare le generalità dei soggetti con i quali ha concluso ogni affare, la data, il luogo e l'oggetto del contratto, il relativo importo (cfr. ex multis Cass. lav.
2.5.2000 n. 5467). Dati tutti nella sua diretta disponibilità e agevolmente reperibili, nella fattispecie in esame, anche in considerazione della breve durata del rapporto di lavoro.
Non da ultimo va considerato che nella lettera d'incarico è espressamente conferita all'agente la facoltà di richiedere le fatture afferenti le vendite dallo stesso promosse, per verificare la corretta contabilizzazione delle provvigioni ( cfr art 11 mandato).
Di contro, la società convenuta ha depositato alcune mail con cui l'ex agente, nel corso del rapporto, ha trasmesso alla mandante le fatture per le provvigioni maturate per i mesi di febbraio 2022, ottobre 2021, luglio 2021, nonché le mail con cui la mandante ha trasmesso all'agente il prospetto provvigionale di febbraio 2022, il prospetto provvigionale di ottobre
2021 e il prospetto provvigionale luglio 2021 ( cfr all 1 nella prod della società)
Documentazione che non è stata oggetto di contestazione e che costituisce riprova, da un lato, di una regolare corrispondenza contabile tra i due contraenti, confortata anche dall'assenza di alcuna forma di rivendicazione o doglianza da parte dell'agente nel corso del rapporto;
dall'altro, della oggettiva possibilità per quest'ultimo di verificare periodicamente il volume dei propri guadagni in relazione al lavoro svolto e quindi il raggiungimento o meno degli obiettivi minimi commerciali che si era impegnato a raggiungere con la sottoscrizione del contratto.
Sul punto va ancora evidenziato che l'asserita flessione delle vendite nell'anno 2021, che Co l'ex agente ha imputato alla pandemia da Covid-19 - causale contestata dalla resistente
- risulta incoerente con la cronologia degli accadimenti, dal momento che il lockdown -ossia l'assoluto divieto di circolazione con la previsione di limitatissime ipotesi derogatorie - è stato decretato per alcuni mesi dell'anno 2020, mentre nell'anno successivo sono state adottate delle misure che hanno ridotto la libera circolazione, ma non l'hanno vietata.
Inoltre – non da ultimo in ordine di importanza - nell'atto introduttivo del giudizio non sono stati affatto indicati i clienti che l'agente avrebbe asseritamente acquisito ex novo nella zona di competenza, sebbene lo stesso abbia dedotto di non aver ricevuto dalla mandante alcun portafoglio-clienti e che pertanto tutti i clienti sarebbero stati acquisiti per effetto del suo impegno professionale ( cfr punto 2 pag 1 e pag 11 del ricorso).
E' significativo, a tale riguardo, che il ricorrente non abbia riportato i dati completi per l'identificazione dell'unico teste inserito nell'atto introduttivo, genericamente indicato come il titolare di una farmacia di Salerno, sebbene abbia affermato di aver procurato alla società
l'intero portafoglio clienti, prima inesistente in zona, ossia di aver posto in essere un'attività particolarmente impegnativa e fruttuosa. Peraltro tale attività si colloca in un periodo in cui
– per come dallo stesso ricorrente sostenuto – vi sarebbe stato un sensibile calo della domanda a causa della pandemia. In altri termini, in riferimento al medesimo arco temporale, il ricorrente ha contraddittoriamente dedotto, per un verso ,di aver acquisito un'intera platea di clienti nella zona di competenza, in cui prima non ve ne erano affatto, circostanza confutata dai documenti versati in atti dalla società (cfr. Fatture clienti 2019 e
2020 - all. 4); per altro verso, che il calo di fatturato non è da imputare alla sua insoddisfacente performance, ma piuttosto alla pandemia.
In definitiva, dalle contrapposte deduzioni e dal materiale documentale di cui si dispone è senz'altro possibile ritenere che le ragioni del recesso, valorizzate dalla clausola risolutiva espressa ( art 15 del contratto), nel caso di specie sussistono e sono idonee a integrare la nozione di giusta causa del recesso unilaterale, da valutare nell'ambito di un rapporto di agenzia, dove il raggiungimento di predeterminati obiettivi commerciali costituisce uno dei principali elementi connotativi del contratto di lavoro e che, nella fattispecie, è stato fin dal primo momento evidenziato all'agente, informato, con la sottoscrizione del contratto, del programma commerciale della mandante da attuare in una zona oggettivamente ampia (
Regione Campania).
All'esito dell'iter motivazionale fin qui percorso, vanno pertanto integralmente rigettati i capi di domanda aventi ad oggetto l'indennità sostitutiva del preavviso e le indennità di fine rapporto, dovendosi ritenere provata la sussistenza della giusta causa addotta dalla società per motivare il proprio recesso dal contratto, la cui ricorrenza esclude il diritto agli emolumenti richiesti, secondo la previsione di legge ( artt 1750 e 1751 cc) e di AEC invocato
( cfr artt. 12 capo II).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte "...è bene chiarire che l'art. 1751 c.c., disciplina i rapporti tra preponente ed agente nell'ipotesi di cessazione del rapporto di agenzia, prevedendo, a secondo dei casi, la corresponsione o meno di un'indennità in caso di cessazione del rapporto. La corresponsione dell'indennità costituisce la regola generale (art. 1751 c.c., comma 1) che è derogata in presenza di alcune circostanze tipizzate (art. 1751 c.c., comma 2) tra cui "un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto" (c.d. giusta causa, ex art. 2119 c.c., utilizzabile in via analogica, Cass., n. 3869 e n. 3595 del 2011). ..." ( cfr in motivazione Cass 4042/ 2012; conf 19759/ 2016)
In definitiva la sussistenza di una giusta causa nel recesso intervenuto, come di regola, ad nutum, incide unicamente sulle conseguenze patrimoniali dello stesso, escludendo la corresponsione della indennità di mancato preavviso, e, per quanto qui interessa, anche dell'indennità suppletiva di clientela, secondo la previsione dell'AEC, che ne prevede l'erogazione solo in caso di 'scioglimento del contratto' per fatto non imputabile all'agente.
Risulta altresì infondato il capo di domanda avente ad oggetto l'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), per difetto di legittimazione passiva, in quanto l'emolumento è costituito dai versamenti obbligatori annuali al FIRR presso la Fondazione Enasarco, posti a carico della preponente e quindi nella disponibilità dell'agente fin dal momento della cessazione del rapporto lavorativo (cfr art. 10 AEC in atti). Nel caso di specie peraltro non si controverte di omesso versamento dei contributi al Fondo, dal momento che è dato pacifico in causa che la società abbia provveduto all'accantonamento ( cfr punto 6 del ricorso).
Con altro capo di domanda il ricorrente ha chiesto la condanna della preponente al pagamento delle 'provvigioni indirette', avendo denunciato che la società avrebbe illegittimamente escluso dai conteggi gli affari effettuati sulla zona di esclusiva dell'agente.
In primo luogo, risulta evidente come le istanze formulate in ricorso a fini asseritamente istruttori siano sostanzialmente esplorative, dal momento che il ricorrente ha chiesto genericamente l'esibizione degli estratti conto provvigionali dell'attrice per tutta la durata del rapporto e sino all'integrale maturazione dei crediti. In altri termini il , quale agente Parte_1 con esclusiva, dopo avere personalmente acquisito tutti i clienti della zona – per come dallo stesso dedotto – non ha allegato alcuna circostanza fattuale utile all'individuazione di una o più farmacie presso cui la preponente avrebbe concluso affari direttamente, né ha dedotto in quale periodo del suo mandato ciò sarebbe accaduto, né come e quando abbia appreso la circostanza denunciata.
Ad ogni modo, il capo di domanda che si sta esaminando è infondato alla luce della chiara portata dell'art 11 del contratto di agenzia che prevede che ( il neretto è di questo estensore)
:”…il diritto alle provvigioni maturerà esclusivamente sulle vendite promosse direttamente dall'agente e andate a buon fine, mentre nulla sarà dovuto all'agente ad alcun titolo per le vendite effettuate direttamente dalla Preponente e /o d altri suoi collaboratori…”
Conclusivamente il ricorso va interamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della decisione allo stato degli atti e dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi
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Napoli 27.05.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Ada Bonfiglio