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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 19/05/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 304 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 304 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. DI GRAZIA ANDREA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. DE SIO SERGIO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 18/02/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 13.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale successivamente trasformata in consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in Verucchio (Rn) in data 14.09.2013, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto comune al nr. 24, parte II, sere A.
2) dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non hanno diritto ad alcun assegno di divorzio.
3) dichiarare che i coniugi, visto il puntuale adempimento da parte della sig.ra di quanto Parte_2 indicato al punto 3 della separazione consensuale, non hanno nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione e/o titolo.
4) Le spese legali del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti, con espressa rinuncia da parte dei difensori alla solidarietà professionale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 14.09.2013 in Verucchio (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Verucchio (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 24 Parte II Serie A Anno 2013 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 15.05.2025. pagina 2 di 3 Il Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara Zito
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 304 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. DI GRAZIA ANDREA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. DE SIO SERGIO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 18/02/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 13.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale successivamente trasformata in consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in Verucchio (Rn) in data 14.09.2013, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto comune al nr. 24, parte II, sere A.
2) dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non hanno diritto ad alcun assegno di divorzio.
3) dichiarare che i coniugi, visto il puntuale adempimento da parte della sig.ra di quanto Parte_2 indicato al punto 3 della separazione consensuale, non hanno nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione e/o titolo.
4) Le spese legali del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti, con espressa rinuncia da parte dei difensori alla solidarietà professionale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 14.09.2013 in Verucchio (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Verucchio (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 24 Parte II Serie A Anno 2013 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 15.05.2025. pagina 2 di 3 Il Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara Zito
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3