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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 5198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5198 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
1
R.G. 2530/24 Cron.
SENT. Rep.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro Consigliere dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2530 dell'anno 2024, vertente
TRA
(P.IVA: , in persona del Direttore Generale p.t., rapp.ta Parte_1 P.IVA_1 e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti Rita Castaldo ( , Raffaele Cuccurullo C.F._1 ( ) ed Anna Rega ( ), con i quali è elettivamente dom.ta C.F._2 C.F._3 presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
( ), ( ), Controparte_1 C.F._4 CP_2 C.F._5 CP_3 ( , ),
[...] C.F._6 Controparte_4 C.F._7 CP_5
( ), ( ),
[...] C.F._8 Controparte_6 C.F._9 CP_7
( , ( );
[...] C.F._10 Controparte_8 C.F._11 2
tutti quali eredi di , e tutti rapp.ti e difesi (giusta procura in atti) dall'avv. Caterina Persona_1 Ceparano ( ), con la quale sono elettivamente dom.ti presso il seguente C.F._12 indirizzo di PEC:
Email_2
Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1189/24, pubblicata il 20 Aprile 2024, e notificata il 22 Aprile 2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 1189/24 Reg. Sent., pubblicata il 20 Aprile 2024 (e notificata il 22 Aprile 2024), il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata:
In accoglimento della domanda attorea (nonché in accoglimento della domanda proposta dall'interventrice volontaria ), ha condannato l' al pagamento Controparte_4 Parte_1 delle seguenti somme, a titolo di risarcimento danni:
euro 231.845,73 in favore di;
Controparte_1
euro 213.758,46 in favore di CP_2
euro 154.563,80 in favore di;
Controparte_5
euro 89.965,31 in favore di;
Controparte_4
euro 89.965,31 in favore di Controparte_3
euro 61.404,90 in favore di;
Controparte_8
euro 61.404,90 in favore di Controparte_7 importi tutti comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria sino alla data di pubblicazione della sentenza (quindi, complessivi euro 902.908,41).
Altresì il Tribunale:
Ha rigettato la domanda proposta da;
Controparte_6
Ha rigettato la domanda, come proposta nei confronti del convenuto dott. ; Controparte_9
Ha condannato l' al pagamento delle spese del giudizio in favore dei ricorrenti Parte_1 eredi di – spese liquidate in euro 5.963,20 per esborsi (ivi comprese le spese di Persona_1 CTP) ed euro 55.466,70 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge;
Infine, ha posto le spese dell'espletata CTU medico-legale collegiale a carico dell' Parte_1
[...]
Avverso la predetta sentenza l' ha proposto appello davanti a Parte_2 questa Corte, con atto di citazione notificato il 21 Maggio 2024. In particolare, l' Pt_1 appellante ha lamentato l'erroneità ed ingiustizia dell'impugnata decisione. 3
Giusta comparsa depositata il 19 Settembre 2024, si sono costituiti gli appellati eredi di Per_1
, chiedendo di rigettarsi il gravame.
[...]
Nel corso del presente grado, all'udienza di discussione del 23 Settembre 2025 (svoltasi in presenza), dinanzi al Collegio, le parti costituite non sono comparse;
né sono comparse alla successiva ed odierna udienza del 21 Ottobre 2025 (parimenti tenutasi in presenza fisica, sempre dinanzi al Collegio), pur avendo ricevuto regolare comunicazione dell'ordinanza disponente il rinvio dall'una all'altra.
Preso atto di ciò, all'odierna udienza del 21 Ottobre 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
*****
L'art. 181 co.1 cpc, nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25.6.2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, co.1, D.L. cit.), così recita:
cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il Giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo>.
Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 cpc, trova applicazione anche .
I summenzionati artt. 181 e 309 cpc si osservano pure nei giudizi di appello dinanzi alla Corte di Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 cpc alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr. Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, dall'esame del fascicolo di ufficio si evince che, nel corso del presente grado, le parti costituite hanno disertato l'udienza del 23 Settembre 2025 dinanzi al Collegio, tenutasi nelle forme della trattazione in presenza (va peraltro osservato come il decreto del 10 Settembre 2025 – che prevedeva lo svolgimento dell'udienza del 23.9.2025 nelle forme della trattazione in presenza – sia stato ritualmente comunicato).
Ebbene, le parti costituite hanno parimenti disertato anche la successiva udienza del 21 Ottobre 2025, sempre dinanzi al Collegio, sebbene il rinvio dall'una all'altra fosse stato regolarmente comunicato dal cancelliere, a mezzo di posta elettronica certificata, ai Difensori delle parti.
Peraltro, per completezza, è d'uopo evidenziare come l'udienza di discussione fosse stata originariamente fissata al 27 Maggio 2025; ebbene le parti, all'udienza del 27.5.2025, avevano concordemente chiesto ed ottenuto rinvio in prosieguo di discussione all'udienza del 23 Settembre 2025, pendendo avanzate trattative di bonario componimento della vertenza.
Alla luce di ciò, trattandosi di controversia iniziata in primo grado in data 15 Settembre 2023 (data di deposito del ricorso ex artt. 281 decies e ss. cpc, introduttivo di procedimento semplificato ai sensi del rito “Cartabia”), la Corte deve quindi ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307 ultimo comma cpc.
A mente dell'art. 310, ultimo comma del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate. 4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 CP_2
, , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7 Controparte_8 (gravame notificato anche a , avverso la sentenza del Tribunale di Torre Controparte_6
Annunziata n. 1189/24, pubblicata il 20 Aprile 2024, e notificata il 22 Aprile 2024, contrariis reiectis, così provvede:
A) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
B) Visto l'art. 310 ultimo comma cpc, dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, nella camera di consiglio del 21 Ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Antonio Criscuolo Gaito) (dott. Eugenio Forgillo)
R.G. 2530/24 Cron.
SENT. Rep.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro Consigliere dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2530 dell'anno 2024, vertente
TRA
(P.IVA: , in persona del Direttore Generale p.t., rapp.ta Parte_1 P.IVA_1 e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti Rita Castaldo ( , Raffaele Cuccurullo C.F._1 ( ) ed Anna Rega ( ), con i quali è elettivamente dom.ta C.F._2 C.F._3 presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
( ), ( ), Controparte_1 C.F._4 CP_2 C.F._5 CP_3 ( , ),
[...] C.F._6 Controparte_4 C.F._7 CP_5
( ), ( ),
[...] C.F._8 Controparte_6 C.F._9 CP_7
( , ( );
[...] C.F._10 Controparte_8 C.F._11 2
tutti quali eredi di , e tutti rapp.ti e difesi (giusta procura in atti) dall'avv. Caterina Persona_1 Ceparano ( ), con la quale sono elettivamente dom.ti presso il seguente C.F._12 indirizzo di PEC:
Email_2
Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1189/24, pubblicata il 20 Aprile 2024, e notificata il 22 Aprile 2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 1189/24 Reg. Sent., pubblicata il 20 Aprile 2024 (e notificata il 22 Aprile 2024), il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata:
In accoglimento della domanda attorea (nonché in accoglimento della domanda proposta dall'interventrice volontaria ), ha condannato l' al pagamento Controparte_4 Parte_1 delle seguenti somme, a titolo di risarcimento danni:
euro 231.845,73 in favore di;
Controparte_1
euro 213.758,46 in favore di CP_2
euro 154.563,80 in favore di;
Controparte_5
euro 89.965,31 in favore di;
Controparte_4
euro 89.965,31 in favore di Controparte_3
euro 61.404,90 in favore di;
Controparte_8
euro 61.404,90 in favore di Controparte_7 importi tutti comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria sino alla data di pubblicazione della sentenza (quindi, complessivi euro 902.908,41).
Altresì il Tribunale:
Ha rigettato la domanda proposta da;
Controparte_6
Ha rigettato la domanda, come proposta nei confronti del convenuto dott. ; Controparte_9
Ha condannato l' al pagamento delle spese del giudizio in favore dei ricorrenti Parte_1 eredi di – spese liquidate in euro 5.963,20 per esborsi (ivi comprese le spese di Persona_1 CTP) ed euro 55.466,70 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge;
Infine, ha posto le spese dell'espletata CTU medico-legale collegiale a carico dell' Parte_1
[...]
Avverso la predetta sentenza l' ha proposto appello davanti a Parte_2 questa Corte, con atto di citazione notificato il 21 Maggio 2024. In particolare, l' Pt_1 appellante ha lamentato l'erroneità ed ingiustizia dell'impugnata decisione. 3
Giusta comparsa depositata il 19 Settembre 2024, si sono costituiti gli appellati eredi di Per_1
, chiedendo di rigettarsi il gravame.
[...]
Nel corso del presente grado, all'udienza di discussione del 23 Settembre 2025 (svoltasi in presenza), dinanzi al Collegio, le parti costituite non sono comparse;
né sono comparse alla successiva ed odierna udienza del 21 Ottobre 2025 (parimenti tenutasi in presenza fisica, sempre dinanzi al Collegio), pur avendo ricevuto regolare comunicazione dell'ordinanza disponente il rinvio dall'una all'altra.
Preso atto di ciò, all'odierna udienza del 21 Ottobre 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
*****
L'art. 181 co.1 cpc, nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25.6.2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, co.1, D.L. cit.), così recita:
cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il Giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo>.
Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 cpc, trova applicazione anche .
I summenzionati artt. 181 e 309 cpc si osservano pure nei giudizi di appello dinanzi alla Corte di Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 cpc alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr. Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, dall'esame del fascicolo di ufficio si evince che, nel corso del presente grado, le parti costituite hanno disertato l'udienza del 23 Settembre 2025 dinanzi al Collegio, tenutasi nelle forme della trattazione in presenza (va peraltro osservato come il decreto del 10 Settembre 2025 – che prevedeva lo svolgimento dell'udienza del 23.9.2025 nelle forme della trattazione in presenza – sia stato ritualmente comunicato).
Ebbene, le parti costituite hanno parimenti disertato anche la successiva udienza del 21 Ottobre 2025, sempre dinanzi al Collegio, sebbene il rinvio dall'una all'altra fosse stato regolarmente comunicato dal cancelliere, a mezzo di posta elettronica certificata, ai Difensori delle parti.
Peraltro, per completezza, è d'uopo evidenziare come l'udienza di discussione fosse stata originariamente fissata al 27 Maggio 2025; ebbene le parti, all'udienza del 27.5.2025, avevano concordemente chiesto ed ottenuto rinvio in prosieguo di discussione all'udienza del 23 Settembre 2025, pendendo avanzate trattative di bonario componimento della vertenza.
Alla luce di ciò, trattandosi di controversia iniziata in primo grado in data 15 Settembre 2023 (data di deposito del ricorso ex artt. 281 decies e ss. cpc, introduttivo di procedimento semplificato ai sensi del rito “Cartabia”), la Corte deve quindi ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307 ultimo comma cpc.
A mente dell'art. 310, ultimo comma del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate. 4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 CP_2
, , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7 Controparte_8 (gravame notificato anche a , avverso la sentenza del Tribunale di Torre Controparte_6
Annunziata n. 1189/24, pubblicata il 20 Aprile 2024, e notificata il 22 Aprile 2024, contrariis reiectis, così provvede:
A) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
B) Visto l'art. 310 ultimo comma cpc, dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, nella camera di consiglio del 21 Ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Antonio Criscuolo Gaito) (dott. Eugenio Forgillo)