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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/05/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3878/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3878 /2024 R.G., promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Dario Lombardo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a Controparte_1 C.F._2
Siracusa il 23.2.1991, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati Antonio e Raffaele Randazzo, che la rappresentano e difendono, sia unitamente che disgiuntamente, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso dell'11.11.2024 premesso di avere intrattenuto una relazione Parte_1
more uxorio con dalla quale nasceva il figlio (il Controparte_1 Per_1
9.3.2023) chiedeva a questo Tribunale la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e dei diritti ad essa afferenti.
In dettaglio, domandava disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, con collocamento prevalente presso la casa materna, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno, nonché la previsione dell'obbligo a suo carico di corrispondere all'ex compagna la somma di euro 300,00 mensile a titolo di contributo per il mantenimento di , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Si costituiva in giudizio in data 4.4.2025 la quale non si Controparte_1 opponeva all'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la propria abitazione.
Per il resto, contestava la rappresentazione dei fatti operata dall'ex compagno e proponeva una diversa regolamentazione dell'esercizio di visita paterno, nonché la previsione dell'obbligo a carico del di corrisponderle la somma mensile di euro 500,00 per il Pt_1
mantenimento di , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
All'udienza del 22.5.2025 le parti, personalmente presenti, dopo ampia discussione raggiungevano un accordo sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore, nei termini che seguono:
“a) affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
b) il padre potrà incontrare e tenere con sé il minore per due pomeriggi infrasettimanali (che, in mancanza di accordo tra le parti, si individuano nei giorni del martedì e del giovedì) dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e, a weekend alternati, il sabato e la domenica dalle ore 11.00 alle ore 20.00, con la precisazione che per il primo mese il pasto del pranzo verrà somministrato al minore dai genitori insieme, nei giorni in cui sta con il padre nel weekend;
dal terzo anno di età, ferme le visite infrasettimanali, il terrà il Pt_1
minore a weekend alternati dal sabato alle ore 11.00 alla domenica alle ore 20.00; le
pagina 2 di 4 festività natalizie, il Capodanno e le festività pasquali andranno alternate negli anni;
durante le vacanze estive per 15 giorni non consecutivi da concordare entro il mese di giugno di ogni anno e dal terzo anno di età per 15 giorni anche consecutivi, comprendendo il pernottamento;
il giorno del compleanno del bambino un anno ciascuno, salva la possibilità di festeggiarlo tutti insieme in caso di rapporti pacifici;
il sig. potrà fare Pt_1
una chiamata giornaliera e 3 videochiamate settimanali e si impegna, ove dovesse svolgere attività lavorativa in trasferta, a sentire il minore con 1 videochiamata al giorno in orari da concordare con l'ex compagna e rispettosi delle esigenze di;
la sig.ra Per_1 si impegna a comunicare all'ex compagno e a concordare con lui tutte le decisioni CP_1
rilevanti – di salute, scolastiche ed educative – che riguardano il figlio;
c)il sig. Pt_1
verserà alla sig.ra entro giorno 15 di ogni mese, 300 euro per il mantenimento CP_1 del minore all'Iban indicato nella memoria di costituzione, oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione ci si riporta al Protocollo in uso a questo
Tribunale; d) l'Assegno Unico – che attualmente ammonta a complessivi € 100,00 - verrà corrisposto dall'Inps interamente alla sig.ra e) spese di lite interamente CP_1 compensate.”.
Preso atto di quanto sopra, alla medesima udienza il Giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473 bis 21 c.p.c..
Passando al merito,il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto tra le parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire al minore l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al piccolo condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Per_1
In definitiva, ritiene il Collegio che le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e che potrà, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
pagina 3 di 4 Quanto alle spese del procedimento, in ragione dell'esito del giudizio, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3878/2024
R.G.: omologa le condizioni concordate dalle parti in causa all'udienza del 22.5.202, sopra integralmente riportate5; compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 27/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3878 /2024 R.G., promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Dario Lombardo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a Controparte_1 C.F._2
Siracusa il 23.2.1991, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati Antonio e Raffaele Randazzo, che la rappresentano e difendono, sia unitamente che disgiuntamente, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso dell'11.11.2024 premesso di avere intrattenuto una relazione Parte_1
more uxorio con dalla quale nasceva il figlio (il Controparte_1 Per_1
9.3.2023) chiedeva a questo Tribunale la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e dei diritti ad essa afferenti.
In dettaglio, domandava disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, con collocamento prevalente presso la casa materna, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno, nonché la previsione dell'obbligo a suo carico di corrispondere all'ex compagna la somma di euro 300,00 mensile a titolo di contributo per il mantenimento di , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Si costituiva in giudizio in data 4.4.2025 la quale non si Controparte_1 opponeva all'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la propria abitazione.
Per il resto, contestava la rappresentazione dei fatti operata dall'ex compagno e proponeva una diversa regolamentazione dell'esercizio di visita paterno, nonché la previsione dell'obbligo a carico del di corrisponderle la somma mensile di euro 500,00 per il Pt_1
mantenimento di , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
All'udienza del 22.5.2025 le parti, personalmente presenti, dopo ampia discussione raggiungevano un accordo sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore, nei termini che seguono:
“a) affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
b) il padre potrà incontrare e tenere con sé il minore per due pomeriggi infrasettimanali (che, in mancanza di accordo tra le parti, si individuano nei giorni del martedì e del giovedì) dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e, a weekend alternati, il sabato e la domenica dalle ore 11.00 alle ore 20.00, con la precisazione che per il primo mese il pasto del pranzo verrà somministrato al minore dai genitori insieme, nei giorni in cui sta con il padre nel weekend;
dal terzo anno di età, ferme le visite infrasettimanali, il terrà il Pt_1
minore a weekend alternati dal sabato alle ore 11.00 alla domenica alle ore 20.00; le
pagina 2 di 4 festività natalizie, il Capodanno e le festività pasquali andranno alternate negli anni;
durante le vacanze estive per 15 giorni non consecutivi da concordare entro il mese di giugno di ogni anno e dal terzo anno di età per 15 giorni anche consecutivi, comprendendo il pernottamento;
il giorno del compleanno del bambino un anno ciascuno, salva la possibilità di festeggiarlo tutti insieme in caso di rapporti pacifici;
il sig. potrà fare Pt_1
una chiamata giornaliera e 3 videochiamate settimanali e si impegna, ove dovesse svolgere attività lavorativa in trasferta, a sentire il minore con 1 videochiamata al giorno in orari da concordare con l'ex compagna e rispettosi delle esigenze di;
la sig.ra Per_1 si impegna a comunicare all'ex compagno e a concordare con lui tutte le decisioni CP_1
rilevanti – di salute, scolastiche ed educative – che riguardano il figlio;
c)il sig. Pt_1
verserà alla sig.ra entro giorno 15 di ogni mese, 300 euro per il mantenimento CP_1 del minore all'Iban indicato nella memoria di costituzione, oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione ci si riporta al Protocollo in uso a questo
Tribunale; d) l'Assegno Unico – che attualmente ammonta a complessivi € 100,00 - verrà corrisposto dall'Inps interamente alla sig.ra e) spese di lite interamente CP_1 compensate.”.
Preso atto di quanto sopra, alla medesima udienza il Giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473 bis 21 c.p.c..
Passando al merito,il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto tra le parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire al minore l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al piccolo condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Per_1
In definitiva, ritiene il Collegio che le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e che potrà, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
pagina 3 di 4 Quanto alle spese del procedimento, in ragione dell'esito del giudizio, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3878/2024
R.G.: omologa le condizioni concordate dalle parti in causa all'udienza del 22.5.202, sopra integralmente riportate5; compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 27/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4