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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/02/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 1941 del ruolo degli affari contenziosi dell'anno
2024, vertente tra:
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), residente in Roma, Largo Elvezia n. 5, ed elettivamente C.F._1 domiciliata in Roma, via Giuseppe Avezzana n. 45, presso lo studio dell'avv. Micol Amici che la rappresenta e difende;
appellante e
(c.f. ), rappresentato e difeso in primo grado Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Barbara Camilla Manenti, con studio in Livorno, via De Larderel n. 59;
appellato con la partecipazione del Procuratore Generale;
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4095/2024 del Tribunale di Roma, pubblicata il
5/3/2024;
_ _ _
Con la sentenza oggi appellata il Tribunale di Roma, nel dettare le condizioni dello scioglimento del matrimonio fra i coniugi sig.ri e Parte_1 CP_1
, così si è pronunciato, respingendo l'opposizione formulata dalla prima:
[...]
«dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in LUCIGNANO (AR) in data
25/10/1994 tra LBIATE (MB), 06/05/1938) e Controparte_1 [...]
(ROMA (RM), 16/05/1943) trascritto nel Registro degli Atti Parte_1 di Matrimonio del Comune di LUCIGNANO al n. 3, Parte II, Serie C, Anno 1994; spese compensate».
1 Contro la sentenza ha proposto appello la sig.ra chiedendo: Parte_1
1) In via principale, revocare la pronuncia di scioglimento del matrimonio inter partes di cui alla sentenza impugnata o comunque sospenderne l'efficacia sino a quando il sig. non avrà adempiuto alle obbligazioni di mantenimento assunte in sede di Controparte_1
separazione consensuale in favore della GL , in ragione dei motivi sopra Persona_1
esposti e della grave lesione che altrimenti subirà il diritto di quest'ultima al mantenimento paterno, riconosciuto e tutelato dagli artt. 30 C. e 315 bis c.c..;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della pronuncia di primo grado di scioglimento del matrimonio, accertata e dichiarata la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla domanda svolta in via subordinata dalla sig.ra nella propria Comparsa di Parte_1
costituzione di primo grado in data 25.01.2024, riformare detta sentenza confermando, come statuizione accessoria alla pronuncia sul vincolo, la perdurante validità ed efficacia di tutte le obbligazioni patrimoniali assunte dal sig. a titolo di Controparte_1
liquidazione in unica soluzione dei suoi obblighi di mantenimento per la GL
[...]
nel verbale di separazione consensuale in data 17.06.2013, omologato Persona_2
dal Tribunale di Roma con decreto in data 28.06.2013, e non ancora adempiute;
3) in ogni caso, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 161, I comma, c.p.c. la nullità della sentenza impugnata per avere il Giudice di primo grado omesso di svolgere le attività processuali previste nell'art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c. prima della rimessione della causa in decisione, e adottare, quindi, i provvedimenti necessari al compimento delle attività processuali precluse alle parti in primo grado ovvero la loro rinnovazione;
4) con vittoria delle spese di lite in caso di costituzione e contestazione avversaria.
Con decreto presidenziale del 18.04.2024 l'udienza per la comparizione delle parti è stata fissata al 5.06.2025 con termine per la notifica alla controparte del ricorso e del decreto sino al 28.06.2024 e termine di costituzione per il convenuto fino a 30 giorno prima dell'udienza.
La notifica all'appellato è stata ritualmente effettuata a mezzo pec al difensore costituito in primo grado in data 29.05.2024 (All.
1-2 parte appellante).
Dopo la notifica del ricorso parte appellante, a mezzo del suo difensore munito dello specifico potere nel mandato, ha deciso di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. ed ha notificato all'appellato dichiarazione di rinuncia in data 10.02.2025 (All. 3-4).
L'appellato non si è ancora costituito.
_ _ _
2 La rinuncia agli atti del giudizio comporta la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art 306 c.p.c., applicabile al giudizio in appello per il richiamo generale operato dall'art
359 c.p.c. alle norme relative al procedimento davanti al tribunale.
Nulla sulle spese di lite.
In simile ipotesi di rinuncia all'impugnazione nemmeno trova applicazione l' art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass
n. 23175/15).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando:
- dichiara estinto il processo per rinuncia agli atti da parte della ricorrente;
- nulla riguardo le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 18.2.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Gabriele Sordi Sofia Rotunno
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