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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati: Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott.ssa Maria Pina SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 619/2022 R.G., vertente
tra
nato il [...] in [...] c.f. Parte_1 elettivamente domiciliato A Milazzo (ME) nella Via C.F._1
studio dell'Avv. Gioele Sodano che lo rappresenta e difende, per procura rilasciata su foglio separato t in calce all'atto di citazione in appello autorizzato al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2276/2022 del 26.10.2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina
APPELLANTE e
in Controparte_1
P.IVA_1 elettivamente domiciliati ex lege in Via dei Mille n. 65 i l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina dal quale è rappresentato e difeso APPELLATO e in persona del Controparte_2 elettivamente P.IVA_2 domiciliato in nella Via Moleti n. 15 presso lo studio dell'Avv. CP_2
Paolo Genove ura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello APPELLATO
1
Oggetto: Appello avverso l'ordinanza resa nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c. del 25.07.2022 (n. 1500/2001 R.G.) del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, avente ad oggetto diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20.05.2024 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e chiesto la decisione della causa.
Il procuratore della parte appellante ha così concluso:
“Il sottoscritto Difensore si riporta a tutti gli atti ed i verbali di causa e reitera la integrale contestazione, in fatto ed in diritto, delle difese contenute nella comparsa di costituzione in appello presentata dall'Avvocatura dello Stato Provinciale di Messina nell'interesse della Prefettura di Messina;
difese che, come già precedentemente rilevato, consistono nella formulazione di censure e doglianze già anticipatamente discusse e superate in sede di gravame, e che pertanto non risultano meritevoli di accoglimento per le ragioni ivi già compiutamente spiegate. Ci si riporta nel resto a tutte le argomentazioni, richieste e conclusioni svolte e formulate per il tramite dell'atto di appello, delle quali si chiede in definitiva l'integrale accoglimento. Si chiede inoltre, qualora questa Ecc.ma Corte ritenesse, come sostenuto dallo scrivente, che le difese svolte dall'appellante richiedano un'istruzione non sommaria, che venga disposta l'assunzione delle prove testimoniali già indicate nell'atto di gravame, revocando per l'effetto l'ordinanza mediante la quale la causa veniva rinviata per la mera precisazione delle conclusioni.”
Il procuratore della parte appellata ha così Controparte_1 concluso:
“ Voglia l'Ill.ma Corte adita: 1) Respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare quanto stabilito dal Giudice di prime cure;
2) in via istruttoria, rigettare le reiterate richieste istruttorie per i motivi sopra esposti;
3) in subordine, respingere qualsivoglia pretesa nei confronti della , stante la Controparte_1 sua estraneità alle censure avversarie e la legittimità del suo eriormente subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento dei motivi di appello avversario, nella quantificazione del danno patrimoniale, valutare il comportamento della parte ai sensi del 1227 c.c. diminuendo il quantum dovuto.”
Il procuratore del parte appellata in calce alla Controparte_2 comparsa di costituzione ha così concluso:
“1. Rigettare l'appello proposto in quanto inondato in fatto e diritto per tutti i motivi posti in narrativa;
2. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. In via istruttoria nel contestare l'avversa documentazione
, in quanto priva dei requisiti di legittimità , ci si oppone alla ammissione della prova testimoniale così come richiesta da controparte , irritualmente e genericamente dedotta. In
2 subordine, di chiede di essere ammessi alla prova diretta e contraria , con riserva di indicare i propri testi. Si chiede inoltre rigettare la richiesta di C.t.u., ed in caso di ammissione , dare mandato al C.t.u. di accertare il nesso di causalità tra l'evento ed i danni asseritamente patiti, concedendo alla concludente la facoltà di poter nominare un consulente di parte . Con riserva di richiedere ogni altro mezzo istruttorio e produrre altri documenti, anche a seguito del comportamento della controparte.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 19.09.2022 proponeva appello Parte_1 avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. con la quale il Giudice del Tribunale di rigettando il ricorso Controparte_2 proposto con il giudizio isc così disposto:
- RIGETTA le domande proposte da nei confronti del Parte_1 [...] e del per le ragi Controparte_3 Controparte_1
AN e delle spese di lite Parte_1 sostenute da ambo i convenuti uno dei predetti – in complessivi euro 2.768,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
L'appellante ha impugnato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, dichiarare l'illegittimità del provvedimento di cancellazione anagrafica dell'appellante dal poiché non preceduto dai necessari CP_2 Controparte_2 8/1954 nonché per l'omessa notifica dell'avvio e della conclusione del procedimento amministrativo all'appellante, ritenendo che quest'ultimo abbia dato prova di aver dimorato continuativamente in quel comune, chiedendo in subordine l'ammissione delle prove orali non ammesse dal Giudice di prime cure. Ha altresì chiesto la riforma del provvedimento del 20.07.2021 con il quale il Prefetto ha dichiarato irricevibile il ricorso gerarchico dichiarandone la sua nullità poiché alla data di presentazione del ricorso non erano decorsi i termini per proporre l'impugnazione e ancora la nullità della costituzione in giudizio del ai sensi dell'art. 156 c.p.c. in quanto il deposito Controparte_2 dell olazione alle specifiche tecniche richiamate dall'art. 34 comma 1 del D.M. 21.02.2011 n. 44 senza che tale scritto avesse raggiunto lo scopo. Chiedeva altresì revocarsi la condanna alle spese di lite ovvero subordinatamente non avendo gli appellati partecipato all'udienza del 26.05.2022 dichiarare che non era dovuta la rifusione delle spese relative alla fase decisionale. Quindi in accoglimento del gravame chiedeva la condanna degli appellati alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3 Instaurato il contraddittorio il Ministero dell'Interno rilevava che a seguito di segnalazioni dei proprietari dell'appartamento in di Via Controparte_3
Castroreale 22 veniva accertato che dal 2.6.2016 l'appellante non lo abitava più con la sua famiglia ed eseguiti nel luogo di residenza gli accertamenti per un periodo superiore ad un anno così come previsto dal DPR 223/89 art. 11 co. 1 lett. c) il Comune lo cancellava dall'anagrafe perché resosi irreperibile. In data 2.10.2018 (oltre due anni dopo dalla scomparsa) l'appellante recatosi presso l'ufficio anagrafe per rinnovare la sua carta d'identità prendeva atto dell'intervenuta cancellazione dalle liste anagrafiche e sottoscriveva il modello di ricomparsa per essere reintrodotto nelle liste anagrafiche ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 223/1989. Il Comune di in conseguenza l'11.10.2018 rinnovava la sua Controparte_3 carta d'identità Il , inoltre, eccepiva la illegittimità e l'infondatezza del ricorso CP_1 gerarchico perché era stato tardivamente proposto il 21.05.2021 avanti al Prefetto di Messina, avendo invece avuto notizia della cancellazione dalle liste anagrafiche il 2.10.2018 allorquando sottoscriveva il modello di ricomparsa previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 223/1989. Anche il Comune di costituitosi ritualmente in giudizio Controparte_3 eccepiva l'infondatezza orea essendo state rispettate tutte le condizioni dell'art. 11 del regolamento anagrafico poiché era stata accertata l'assenza per più di un anno del dal luogo nel quale aveva Parte_1 dichiarato di risiedere (Via Castroreale 22 a Baccellona P.G.).
La Corte con ordinanza del 20.01.2023 rigettava la richiesta di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. A seguito di un rinvio e alla sostituzione del giudice relatore per esigenze tabellari d'ufficio, la causa veniva assunta in decisione sulle note scritte di trattazione rassegnate dalle parti all'udienza del 20.05.2024 con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Le parte appellante hanno depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
SULLA ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN ORDINE ALL'ACCERTAMENTO DELLA PERMANENZA DEL RICORRENTE NEL LUOGO DI RESIDENZA.
Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole essere contrario al vero quanto statuito in sentenza sulla residenza dello stesso, avendo invece provato di avere abitato in altro luogo dello stesso territorio comunale durante il
4 periodo per il quale si era reso irreperibile dalla sua residenza Via Castroreale n. 22. Le dichiarazioni dell'atto di vendita del motociclo Yamaha in suo favore e la sottoscrizione del contratto di utenza telefonica costituirebbero la prova Per_1 secondo il quale sulla scorta delle sue dichiara era residente a[...] anziché in quello dichiarato all'Ufficio anagrafe di Via Castroreale n. 22. E la prova della sua permanenza in P.G. era altresì comprovata nella CP_2 dichiarazione dei redditi presentata 7 per il tramite di un incaricato e del contratto di locazione sottoscritto il 10.01.2018 i quali indicavano il nuovo luogo di residenza.
Le argomentazioni assunte appaiono infondate.
Deve anzitutto premettersi che non sussiste da parte dell' Controparte_4
appellato alcuna violazione dell'art. 4 della L. 12
[...]
e censurato dall'appellante “ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti … può interpellare, allo stesso fine, gli enti amministrazioni pubbliche ed uffici privati” avendo omesso l'appellante che le locuzioni sopra riferite hanno esclusivo riguardo “ai fatti denunziati dagli interessati relative alle loro posizioni anagrafiche”, essendo quindi esclusa una legittimazione ed onere del di CP_2 effettuare indagini circostanziate in ogni parte del proprio terr er ciascuno dei propri residenti che si rendono irreperibili dai luoghi dagli stessi indicati di residenza.
L'appellante anche ove effettivamente avesse risieduto in Piazza Fontana n.7 nella quale solo a far data dal 2018 risulta avere stipulato il contratto di locazione dell'immobile non ha - come avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 223/1989 - denunziato la circostanza al Comune. Infatti, solo a seguito di tale denunzia, quest'ultimo avrebbe potuto attivare i relativi controlli e le conseguenti indagini per accertare ai sensi dell'art. 4 della L. 1228/1954 la veridicità dei fatti denunziati e relativi alla sua effettiva residenza nel nuovo luogo dichiarato. Tenuto conto che tale circostanza, per stessa ammissione dell'appellante non è avvenuta, trova applicazione l'art. 11 lett. C) del D.P.R. 223/1989 il quale prevede che la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata per “irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni di censimento ovvero quando a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati la persona sia risultata irreperibile, ….” L'irreperibilità come risultante dalla stessa interpretazione letterale della norma attiene esclusivamente al luogo di residenza e non a quella dell'intero territorio comunale.
5 E quindi anche ove fosse vero che l'appellante avesse risieduto in altro luogo del territorio comunale diverso da quello indicato all'ufficio anagrafico la dichiarazione di irreperibilità è stata legittimamente disposta.
Né può disporsi l'assunzione testimoniale articolata in domanda in quanto la dichiarazione di irreperibilità è conseguente al mancato adempimento dell'interessato a comunicare alla P.A. il nuovo luogo di residenza nei termini indicati anziché la sua effettiva permanenza all'interno del territorio comunale. Appaiono, altresì, inconducenti le circostanze riguardo l'indicazione di un altro luogo di residenza rispetto a quella anagrafica negli atti dallo stesso sottoscritti (vendita ciclomotore e contratto di utenza mobile) o nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2017 poiché provenienti dallo stesso appellante. Peraltro, l'infondatezza del motivo d'appello si ricava anche dalle difese dello nelle osservazioni al Prefetto del 28.06.2021 in quanto lo stesso Pt_1 dichiarava a pag. 4 che (dal rilascio della residenza di Via Castroreale n. 22 del giugno 2016) “ fino alla data del 2018 non ha mai avuto fissa dimora” . E ancora: “ Lo stesso ha cambiato diverse abitazioni sino a stipulare contratto nel gennaio 2018”. Il primo motivo d'appello deve pertanto essere rigettato.
2. SUL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO Controparte_5 PREFETTUR CP_1
Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole che il provvedimento di irricevibilità del ricorso avanti al Prefetto per l'intervenuta scadenza del temine per impugnare è illegittimo poiché egli avrebbe acquisito la consapevolezza di essere stato cancellato dalle liste anagrafiche in data 29.04.2021 – quando ha chiesto un certificato di residenza storico – e non nell'ottobre 2018 quando, recatosi negli uffici comunali per rinnovare la carta d'identità, gli era stato comunicato il suo stato di irreperibilità e conseguentemente aveva sottoscritto ai sensi dell'art 7 del D.P.R. 223/1989 il modello di ricomparsa ed ottenuto il rinnovo della sua carta d'identità.
Il motivo d'appello preliminarmente come rilevato dal Giudice di primo grado è irrilevante e anche infondato.
Il decorso del termine per proporre il ricorso gerarchico avanti al Prefetto decorre dalla conoscenza dell'atto pregiudizievole (irreperibilità) del quale l'appellante ha avuto piena e consapevole conoscenza nell'ottobre del 2018 quando si è recato negli uffici comunali per rinnovare il documento d'identità ed ha conseguemente provveduto alla sottoscrizione del documento di ricomparsa previsto dalla normativa vigente per la reiscrizione nelle liste anagrafiche.
6 Non può ritenersi verosimile, del resto, l'eccezione secondo la quale egli non fosse consapevole di quanto era stato a lui riferito dall'ufficio anagrafe comunale per la riammissione nelle liste anagrafiche perché contraddetto documentalmente dal modulo di ricomparsa per la reiscrizione all'anagrafe comunale da lui sottoscritto. Il certificato storico di residenza il quale non contiene la continuità dei due periodi di residenza nel Comune di altro non è che Controparte_2 la conferma di quanto l'appellante comunque era stato posto compiutamente in grado di esserlo. Peraltro, la prospettazione dell'appellante non è condivisibile per la circostanza che il termine per il ricorso gerarchico non può essere fatto decorrere a suo piacimento sulla scorta del rilascio del certificato storico anagrafico (che potrebbe più volte richiedere posponendo illegittimamente il termine di decorrenza) ma dall'ottobre 2018 quando consapevolmente ha chiesto di reiscriversi nelle liste anagrafiche per la sua accertata irreperibilità da Via Castroreale n. 22 sin dal mese di giugno dell'anno 2016.
Anche tale motivo d'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
3. SULLA TARDIVA COSTITUZIONE DELLE PARTI APPELLATE.
Riguardo il terzo motivo va osservato che nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. la parte resistente può costituirsi in giudizio anche lo stesso giorno dell'udienza fissata dal giudice e che il termine di dieci giorni prima ha riguardo esclusivamente alle decadenze relative alla impossibilità di proporre domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
La costituzione in primo grado delle parti appellate è dunque pienamente valida ed ammissibile ed il contraddittorio si è regolarmente instaurato.
Riguardo in ultimo all'eccezione di nullità della costituzione del
[...] in quanto non sarebbe avvenuta secondo le specifi Controparte_3 34 del D.M. Giustizia n. 44 del 21.02.2011 si rileva che tale eccezione appare infondata in quanto la costituzione in giudizio ha raggiunto il suo scopo di rendere intellegibile alle altre parti il contenuto dell'atto difensivo che è disponibile agli atti del fascicolo telematico. Peraltro, non può tacersi che sensi dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.:
“il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice di fini della decisione sulle spese del giudizio”.
7 Nel caso in esame non emergono motivi ostativi alla liquidazione delle spese processuali in favore del essendo l'atto di costituzione pienamente CP_2 valido ed avere raggiunto lo scopo. Per i motivi sopra esposti appare condivisibile la sentenza di prime cure che deve pertanto trovare conferma.
Riguardo le spese processuali del presente giudizio osserva la Corte che le stesse devono porsi a carico della parte appellante soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura minima, data la non complessità delle questioni trattate in relazione al valore indeterminato della causa e all'attività svolta (indeterminato di basso valore), nella misura di € 4.996,00 oltre rimb. forfett. i.v.a. e c.p.a. in favore del Controparte_1
(€ 1.029,00 per studio, € 709
[...] e, € 1.735,00 per decisionale). Tenuto conto della minore attività processuale svolta dal Comune di le spese processuali in favore dello stesso devono Controparte_2 stessi criteri sopra disposti nella minore misura di € 3.469,00 oltre rimb. forfett. i.v.a. e c.p.a (€ 1.029,00 per studio, € 709,00 per introduttiva, € 1.735,00 per decisionale).
Sebbene parte appellante sia stata ammessa al gratuito patrocinio, ai termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo” (Cfr. Cassazione civile, Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 – 06-) rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate,
8 nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo (Cfr. sul punto, anche Cassazione civile, Sez. 1, Ordinanza n. 27867 del 30/10/2019 - Rv. 655780 – 01-). 1
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da con atto di citazione Parte_1 del 19.9.2022 nei confronti del Controparte_6 e del Controparte_2 sensi il Controparte_2 25.07.2022 nel giudizio iscritto al n. 619/2022
1) rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese Parte_1 processuali liquidate in generali 15%, i.v.a. e c.p.a. in favore del e di € Controparte_1
3.469,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a in favore del
[...]
, in persona dei rispettivi legali ra Controparte_2
parte motiva.
Dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) del 26.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dipende dalla coesistenza di due presupposti, l'uno di natura processuale, e cioè che il giudice abbia adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità
o improcedibilità dell'impugnazione, la cui verifica spetta al giudice ordinario, l'altro di natura sostanziale, ovvero che la parte che ha proposto l'impugnazione sia tenuta al versamento del contributo unificato iniziale, soggetto al sindacato del giudice tributario. (Nella specie la S.C. ha confermato la statuizione del giudice del rinvio circa la sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte del soccombente dell'ulteriore importo per contributo unificato)”. (Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4731 del 22/02/2021 - Rv. 660741 - 01)