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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 02/10/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1671/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori:
Gian Andrea Morbelli PRESIDENTE
Elga Bulgarelli GIUDICE REL.
Sara Pozzetti GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 1671/2024 RG
promossa da nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Bagnadentro giusta Parte_1 procura in atti
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
nato il [...] rappresentato e difeso dall'avv.to Emilio Sellitti giusta procura in atti CP_1
-PARTE RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario, affido, collocazione e mantenimento della GL minore.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
Contrariis reiectis, previo ordine a parte resistente di produrre in giudizio copia di tutti i rapporti finanziari e di investimenti in denaro degli ultimi tre anni, premessi gli incombenti di rito, le prove del caso e le declaratorie di legge, piaccia al Tribunale Ill.mo pronunciare la cessazione degli effetti civili
pagina 1 di 5 del matrimonio contratto tra le parti il 22.6.1994 in Montiglio trascritto al registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 2 della parte II, serie A, alle seguenti CONDIZIONI
1) La GL minore viene affidata esclusivamente alla madre con residenza e collocazione Per_1 prevalente presso la medesima.
2) Il padre avrà il diritto di tenere con sé la GL, compatibilmente con le esigenze e i desideri di quest'ultima, a fine settimane alterni dal sabato mattina alla domenica sera, nonché, continuativamente, per due settimane durante le vacanze estive – anche non consecutive – in periodi da concordarsi tra le parti entro il 31.5 di ogni anno, durante le vacanze invernali alternativamente dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 all'1.06 e metà delle vacanze pasquali, con alternanza del giorno di Natale con quello di Pasqua con ciascun genitore.
3) Il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento della GL , un assegno mensile di € 400,00 da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo gli indici ISAT a decorrere dal 1.2.2022, nonché il 50% delle spese straordinarie occorrenti per la medesima, indicate nel protocollo di intesa siglato dal Presidente del Tribunale di Asti e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Asti. La sig.ra percepirà interamente gli assegni familiari inerenti la GL. Pt_1
Con vittoria di spese ed onorari.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE: In via istruttoria disporsi l'acquisizione al processo di tutti i documenti già depositati telematicamente unitamente alla comparsa difensiva 17.06.2025 ed in calce alla stessa indicati.
Nel merito, piaccia al Giudice adito ill.mo,
* dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19.06.1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montiglio Monferrato al n. 2 parte II, serie A anno
1994 fra i coniugi , nato in [...] il [...] -c.f. CP_1 Pt_2 Pt_3
e nata in [...] il [...] alle seguenti CodiceFiscale_1 Parte_1
Condizioni
1. Affidare la GL in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente Per_1 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la GL di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
2. Il padre potrà vederla e tenerla con sé, ogni qualvolta lo vorrà, secondo periodi, modalità, tempi ed orari concordati preventivamente fra i genitori e previo assenso e disponibilità espressa da parte della GL . Per_1
3. In via di modifica delle preesistenti condizioni, disporsi a carico del padre il versamento della somma di euro 200,00 mensili con rivalutazione monetaria annuale ex ISTAT con prima rivalutazione a decorrere da gennaio 2026 a titolo di contributo al mantenimento per la GL da Per_1 corrispondersi entro il 5° giorno di ogni mese.
4. Concorso del padre in ragione del 50% alle spese straordinarie documentate, occorrenti alla GL minore da intendersi per tali quelle definite nel protocollo di intesa siglato dal Presidente del
Tribunale di Asti e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Asti.
5. Attribuzione alla sig.a dell'intero ammontare degli assegni famigliari. Parte_1
6. Con il favore degli onorari e delle spese di patrocinio .
pagina 2 di 5 CONCLUSIONI PER IL PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole
CONCISI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso di essersi sposata con in data 19.6.1994, unione dalla quale nasceva, in data CP_1
14.10.2007 la GL , di essere legalmente separata dal marito come da provvedimento di Per_1 omologazione del 10.2.2022 (nel quale si stabiliva l'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre, regolamentazione del diritto di visita del padre e con posizione a carico dello stesso di un assegno di mantenimento della GL pari ad euro 400,00 mensili oltre 50% concorso spese straordinarie), di perdurare lo stato di separazione, di aver il interrotto da anni, i rapporti con la CP_1 minore, cita in giudizio chiedendo dichiararsi la cessazione degli Parte_1 CP_1 effetti civili del matrimonio concordatario, l'affido esclusivo della GL con collocazione presso di sè e regolamentazione del diritto di visita del padre nonchè la previsione di assegno di mantenimento della minore a carico del padre pari a 400,00 mensili oltre rivalutazione monetaria a far data dall'1.2.2022 oltre 50% concorso spese straordinarie. All'esito della prima udienza, nella contumacia della parte resistente, si disponeva la conferma del regime come disposto in sede di separazione. Indi si svolgeva la audizione della minore e si disponeva la fissazione di udienza per la rimessione in decisione della causa con concessione dei termini a ritroso di cui all'art 473 bis.28 c.p.c. (udienza del18.3.2015).
Successivamente, e precisamente con comparsa 19.6.2025, si costituiva in giudizio il resistente nulla opponendo alla richiesta declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, insistendo per l'affido condiviso della minore e chiedendo ridursi ad euro 200,00 mensili il contributo al mantenimento della stessa.
La causa era quindi rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
*** Deve premettersi il rigetto delle istanze istruttorie siccome irrilevanti ai fini del decidere (la stessa parte ricorrente, all'udienza del 23.9.2025, ha rilevato di non ritenere necessarie le richieste produzioni documentali chiedendo la immediata rimessione in decisione della causa).
Quanto alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario Ricorrendo i presupposti di legge, per essersi pacificamente la separazione protratta per periodo ben superiore a quello previsto dall'art. 3 legge 898/1970, a far data dall'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del giudizio di separazione personale avanti al Presidente del Tribunale di Asti – poi conclusosi con il citato provvedimento di omologa - nonché emergendo dal tenore delle difese che la comunione materiale e morale fra i coniugi è definitivamente venuta meno, deve essere senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto all'affido della GL, alla sua collocazione, al diritto di visita del genitore non collocatario
La GL , nata il [...], raggiungerà la maggiore età nei prossimi giorni. Per_1
Per quanto di rilevanza si osserva che le dichiarazioni della minore, evidentemente matura, nel senso dell'assenza di qualunque rapporto col padre da oltre un triennio, inducono a ritenere fondata la domanda di affido esclusivo della stessa alla madre (nel senso che risulterebbe di pregiudizio per la minore l'affido a soggetto di fatto assente dalla sua vita).
pagina 3 di 5 Nessun dubbio si pone quanto alla collocazione della minore presso la madre (ove è sempre stata).
Deve aggiungersi la previsione che, data l'età della minore, gli incontri tra la stessa e il padre avvengano solo previo accordo con la stessa minore.
Quanto al contributo di mantenimento della GL
La madre risulta avere redditi prossimi ad euro 1300,00 mensili oltre a varie proprietà immobiliari
(doc. 13 conv.) e chiede confermarsi, in punto contributo al mantenimento della GL, il quantum già stabilito in sede di separazione previa rivalutazione monetaria dalla pronuncia di separazione. Il padre chiede ridursi il disposto contributo.
A supporto della istanza – da ritenersi ammissibile ai sensi del disposto di cui all'art 473bis.19 c.p.c. - allega e documenta di aver subito, dal precedente datore di lavoro, licenziamento per riduzione di personale in data 20.5.2025, produce l'ultima busta paga pari a circa euro 1400,00 netti (doc. 10), nonché accredito della indennità di disoccupazione NASPI pari ad euro 1200,00 al luglio 2025 (doc. 15), documenta altresì la stipulazione di negozi di finanziamento accesi nell'anno 2022 onde risulta gravato da rate restitutorie pari ad euro 35,42 ed euro 285,99 mensili sino al 2032, di avere poi debiti nei confronti dell'erario per circa euro 260,00 mensili.
Sotto il profilo patrimoniale allega di essere proprietario di un immobile in Montiglio Monferrato acquistato a seguito della cessione di altro immobile nonché, in sede di comparsa conclusionale, di aver ceduto anche detto immobile e di vivere a BI unitamente ad un'altra persona (come da doc. 7).
Pur in assenza di allegazioni e prove in punto percezione del trattamento di fine di rapporto o di incentivi all'esodo eventualmente connessi alla procedura di licenziamento collettivo di cui al doc. 5, oltrechè in punto percezione e destinazione delle somme acquisite a seguito delle citate compravendite immobiliari, deve ritenersi, proprio in forza delle circostanze appena rilevate, che il TT abbia disponibilità economiche superiori a quelle derivanti dalla mera percezione della indennità NASPI, onde, considerate altresì le capacità economiche materne e valutate le presumibili esigenze della minore, stabilmente convivente con la madre, stima equo il Collegio stabilire, a carico del padre, un quantum contributivo pari ad euro 400,00 mensili oltre rivalutazione dalla data della presente sentenza.
Nulla quaestio in punto concorso al pagamento delle spese straordinarie e godimento esclusivo, da parte della madre, dell'assegno unico INPS (sul punto essendovi accordo).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto del valore e della scarsa complessità della lite oltrechè delle attività in concreto svolte, seguono la soccombenza di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione, assorbita o respinta, dichiara lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_1 CP_1 in data 19.6.1994, manda all'Ufficiale dello Stato civile competente per territorio per gli adempimenti di competenza, dispone che la GL minore sia affidata in via esclusiva alla madre e collocata presso la stessa, Per_1 stabilisce il diritto del padre di frequentare la GL solo previo accordo e consenso della stessa, pone a carico del padre resistente contributo di mantenimento della GL minore pari ad euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT decorrente dalla data della presente sentenza, da versarsi alla madre pagina 4 di 5 entro il giorno 5 di ogni mese oltre 50% concorso spese straordinarie giusto protocollo d'intesa
Tribunale di Asti 7.7.2017, stabilisce il diritto della madre ricorrente di godere in via esclusiva dell'Assegno unico INPS, dichiara tenuta e condanna parte resistente a versare alla parte ricorrente, a titolo di spese di lite, euro
4500,00 per compensi oltre euro 98,00 per esposti, oltre 15% rimborso forfettario spese generali IVA e
CPA.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposto, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il Giudice Il Presidente
Elga Bulgarelli Gian Andrea Morbelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori:
Gian Andrea Morbelli PRESIDENTE
Elga Bulgarelli GIUDICE REL.
Sara Pozzetti GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 1671/2024 RG
promossa da nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Bagnadentro giusta Parte_1 procura in atti
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
nato il [...] rappresentato e difeso dall'avv.to Emilio Sellitti giusta procura in atti CP_1
-PARTE RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario, affido, collocazione e mantenimento della GL minore.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
Contrariis reiectis, previo ordine a parte resistente di produrre in giudizio copia di tutti i rapporti finanziari e di investimenti in denaro degli ultimi tre anni, premessi gli incombenti di rito, le prove del caso e le declaratorie di legge, piaccia al Tribunale Ill.mo pronunciare la cessazione degli effetti civili
pagina 1 di 5 del matrimonio contratto tra le parti il 22.6.1994 in Montiglio trascritto al registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 2 della parte II, serie A, alle seguenti CONDIZIONI
1) La GL minore viene affidata esclusivamente alla madre con residenza e collocazione Per_1 prevalente presso la medesima.
2) Il padre avrà il diritto di tenere con sé la GL, compatibilmente con le esigenze e i desideri di quest'ultima, a fine settimane alterni dal sabato mattina alla domenica sera, nonché, continuativamente, per due settimane durante le vacanze estive – anche non consecutive – in periodi da concordarsi tra le parti entro il 31.5 di ogni anno, durante le vacanze invernali alternativamente dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 all'1.06 e metà delle vacanze pasquali, con alternanza del giorno di Natale con quello di Pasqua con ciascun genitore.
3) Il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento della GL , un assegno mensile di € 400,00 da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo gli indici ISAT a decorrere dal 1.2.2022, nonché il 50% delle spese straordinarie occorrenti per la medesima, indicate nel protocollo di intesa siglato dal Presidente del Tribunale di Asti e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Asti. La sig.ra percepirà interamente gli assegni familiari inerenti la GL. Pt_1
Con vittoria di spese ed onorari.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE: In via istruttoria disporsi l'acquisizione al processo di tutti i documenti già depositati telematicamente unitamente alla comparsa difensiva 17.06.2025 ed in calce alla stessa indicati.
Nel merito, piaccia al Giudice adito ill.mo,
* dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19.06.1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montiglio Monferrato al n. 2 parte II, serie A anno
1994 fra i coniugi , nato in [...] il [...] -c.f. CP_1 Pt_2 Pt_3
e nata in [...] il [...] alle seguenti CodiceFiscale_1 Parte_1
Condizioni
1. Affidare la GL in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente Per_1 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la GL di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
2. Il padre potrà vederla e tenerla con sé, ogni qualvolta lo vorrà, secondo periodi, modalità, tempi ed orari concordati preventivamente fra i genitori e previo assenso e disponibilità espressa da parte della GL . Per_1
3. In via di modifica delle preesistenti condizioni, disporsi a carico del padre il versamento della somma di euro 200,00 mensili con rivalutazione monetaria annuale ex ISTAT con prima rivalutazione a decorrere da gennaio 2026 a titolo di contributo al mantenimento per la GL da Per_1 corrispondersi entro il 5° giorno di ogni mese.
4. Concorso del padre in ragione del 50% alle spese straordinarie documentate, occorrenti alla GL minore da intendersi per tali quelle definite nel protocollo di intesa siglato dal Presidente del
Tribunale di Asti e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Asti.
5. Attribuzione alla sig.a dell'intero ammontare degli assegni famigliari. Parte_1
6. Con il favore degli onorari e delle spese di patrocinio .
pagina 2 di 5 CONCLUSIONI PER IL PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole
CONCISI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso di essersi sposata con in data 19.6.1994, unione dalla quale nasceva, in data CP_1
14.10.2007 la GL , di essere legalmente separata dal marito come da provvedimento di Per_1 omologazione del 10.2.2022 (nel quale si stabiliva l'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre, regolamentazione del diritto di visita del padre e con posizione a carico dello stesso di un assegno di mantenimento della GL pari ad euro 400,00 mensili oltre 50% concorso spese straordinarie), di perdurare lo stato di separazione, di aver il interrotto da anni, i rapporti con la CP_1 minore, cita in giudizio chiedendo dichiararsi la cessazione degli Parte_1 CP_1 effetti civili del matrimonio concordatario, l'affido esclusivo della GL con collocazione presso di sè e regolamentazione del diritto di visita del padre nonchè la previsione di assegno di mantenimento della minore a carico del padre pari a 400,00 mensili oltre rivalutazione monetaria a far data dall'1.2.2022 oltre 50% concorso spese straordinarie. All'esito della prima udienza, nella contumacia della parte resistente, si disponeva la conferma del regime come disposto in sede di separazione. Indi si svolgeva la audizione della minore e si disponeva la fissazione di udienza per la rimessione in decisione della causa con concessione dei termini a ritroso di cui all'art 473 bis.28 c.p.c. (udienza del18.3.2015).
Successivamente, e precisamente con comparsa 19.6.2025, si costituiva in giudizio il resistente nulla opponendo alla richiesta declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, insistendo per l'affido condiviso della minore e chiedendo ridursi ad euro 200,00 mensili il contributo al mantenimento della stessa.
La causa era quindi rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
*** Deve premettersi il rigetto delle istanze istruttorie siccome irrilevanti ai fini del decidere (la stessa parte ricorrente, all'udienza del 23.9.2025, ha rilevato di non ritenere necessarie le richieste produzioni documentali chiedendo la immediata rimessione in decisione della causa).
Quanto alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario Ricorrendo i presupposti di legge, per essersi pacificamente la separazione protratta per periodo ben superiore a quello previsto dall'art. 3 legge 898/1970, a far data dall'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del giudizio di separazione personale avanti al Presidente del Tribunale di Asti – poi conclusosi con il citato provvedimento di omologa - nonché emergendo dal tenore delle difese che la comunione materiale e morale fra i coniugi è definitivamente venuta meno, deve essere senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto all'affido della GL, alla sua collocazione, al diritto di visita del genitore non collocatario
La GL , nata il [...], raggiungerà la maggiore età nei prossimi giorni. Per_1
Per quanto di rilevanza si osserva che le dichiarazioni della minore, evidentemente matura, nel senso dell'assenza di qualunque rapporto col padre da oltre un triennio, inducono a ritenere fondata la domanda di affido esclusivo della stessa alla madre (nel senso che risulterebbe di pregiudizio per la minore l'affido a soggetto di fatto assente dalla sua vita).
pagina 3 di 5 Nessun dubbio si pone quanto alla collocazione della minore presso la madre (ove è sempre stata).
Deve aggiungersi la previsione che, data l'età della minore, gli incontri tra la stessa e il padre avvengano solo previo accordo con la stessa minore.
Quanto al contributo di mantenimento della GL
La madre risulta avere redditi prossimi ad euro 1300,00 mensili oltre a varie proprietà immobiliari
(doc. 13 conv.) e chiede confermarsi, in punto contributo al mantenimento della GL, il quantum già stabilito in sede di separazione previa rivalutazione monetaria dalla pronuncia di separazione. Il padre chiede ridursi il disposto contributo.
A supporto della istanza – da ritenersi ammissibile ai sensi del disposto di cui all'art 473bis.19 c.p.c. - allega e documenta di aver subito, dal precedente datore di lavoro, licenziamento per riduzione di personale in data 20.5.2025, produce l'ultima busta paga pari a circa euro 1400,00 netti (doc. 10), nonché accredito della indennità di disoccupazione NASPI pari ad euro 1200,00 al luglio 2025 (doc. 15), documenta altresì la stipulazione di negozi di finanziamento accesi nell'anno 2022 onde risulta gravato da rate restitutorie pari ad euro 35,42 ed euro 285,99 mensili sino al 2032, di avere poi debiti nei confronti dell'erario per circa euro 260,00 mensili.
Sotto il profilo patrimoniale allega di essere proprietario di un immobile in Montiglio Monferrato acquistato a seguito della cessione di altro immobile nonché, in sede di comparsa conclusionale, di aver ceduto anche detto immobile e di vivere a BI unitamente ad un'altra persona (come da doc. 7).
Pur in assenza di allegazioni e prove in punto percezione del trattamento di fine di rapporto o di incentivi all'esodo eventualmente connessi alla procedura di licenziamento collettivo di cui al doc. 5, oltrechè in punto percezione e destinazione delle somme acquisite a seguito delle citate compravendite immobiliari, deve ritenersi, proprio in forza delle circostanze appena rilevate, che il TT abbia disponibilità economiche superiori a quelle derivanti dalla mera percezione della indennità NASPI, onde, considerate altresì le capacità economiche materne e valutate le presumibili esigenze della minore, stabilmente convivente con la madre, stima equo il Collegio stabilire, a carico del padre, un quantum contributivo pari ad euro 400,00 mensili oltre rivalutazione dalla data della presente sentenza.
Nulla quaestio in punto concorso al pagamento delle spese straordinarie e godimento esclusivo, da parte della madre, dell'assegno unico INPS (sul punto essendovi accordo).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto del valore e della scarsa complessità della lite oltrechè delle attività in concreto svolte, seguono la soccombenza di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione, assorbita o respinta, dichiara lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_1 CP_1 in data 19.6.1994, manda all'Ufficiale dello Stato civile competente per territorio per gli adempimenti di competenza, dispone che la GL minore sia affidata in via esclusiva alla madre e collocata presso la stessa, Per_1 stabilisce il diritto del padre di frequentare la GL solo previo accordo e consenso della stessa, pone a carico del padre resistente contributo di mantenimento della GL minore pari ad euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT decorrente dalla data della presente sentenza, da versarsi alla madre pagina 4 di 5 entro il giorno 5 di ogni mese oltre 50% concorso spese straordinarie giusto protocollo d'intesa
Tribunale di Asti 7.7.2017, stabilisce il diritto della madre ricorrente di godere in via esclusiva dell'Assegno unico INPS, dichiara tenuta e condanna parte resistente a versare alla parte ricorrente, a titolo di spese di lite, euro
4500,00 per compensi oltre euro 98,00 per esposti, oltre 15% rimborso forfettario spese generali IVA e
CPA.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposto, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il Giudice Il Presidente
Elga Bulgarelli Gian Andrea Morbelli
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