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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/09/2025, n. 3950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3950 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6300/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6300/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. TIZZANI ALBERTO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, nata in [...], il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 dell'avv. CUCU MIHAELA MANUELA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con
AVV. CHIARA BAGLIONI, curatrice speciale della minore nata a [...] il Persona_1
22.03.2008
TERZA INTERVENUTA
E con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (v. verbale di udienza del 15.07.2025 e note di p.c. depositate il 05.11.2024)
pagina 1 di 7 “Voglia il Tribunale adito previa revoca dell'udienza già disposta in data 19 novembre 2024 e fissazione di termine per il deposito di note di trattazione scritta, valutate le relazioni dei S.S.N e tenuto conto delle stesse: PRONUNCIARE la separazione personale tra i sig.ri e;
Parte_1 Controparte_1
DISPORRE l'affidamento condiviso della figlia minorenne , con l'esercizio disgiunto della Persona_1 responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione con residenza e collocamento presso il padre;
DISPORRE l'assegnazione della casa coniugale al marito, con tutti beni ivi esistenti;
DISPORRE che la madre versi, per il mantenimento della figlia , la somma di € 100,00 (euro Persona_1 cento) mensili quale contributo al mantenimento della medesima fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa, oltre al 30% delle spese straordinarie e utili alle minori per
l'istruzione e la cura sotto ogni aspetto, spese scolastiche, spese extra scolastiche, spese sportive e spese sanitarie non coperte dal SSN, come dettagliate nel Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati del
Tribunale di Torino del 15.03.2016; PREVEDERE che la mamma incontri e tenga con sé la figlia secondo accordo tra i genitori e secondo le volontà ed i bisogni della figlia;
DARE ATTO che il sig.
percepirà per l'intero, l'assegno unico per il nucleo famigliare;
ORDINARE al competente Pt_1
Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni.
Spese del procedimento compensate”.
Per parte resistente (v. verbale di udienza del 15.07.2025)
“Affidamento condiviso della minore, con collocamento presso la madre, assegnazione della casa alla mamma, euro 200,00 di mantenimento da corrispondersi dal padre alla figlia”
Per la curatrice speciale (v. verbale di udienza del 15.07.2025 e note di p.c. del 10.07.2025)
“Ci si associa quindi alla richiesta di omologazione delle conclusioni congiunte formalizzate dalle
Parti, richiedendo che gli interventi in atto a favore della minore, sia per quanto attiene alla frequentazione del centro diurno che del supporto della psicologia dell'età evolutiva, permangano sino alla maggiore età della ragazza, con costante supporto e monitoraggio”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Romania il 21/05/2006. L'atto di matrimonio è stato trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Giaveno.
Dall'unione coniugale è nata, il 22/03/2008, a Rivoli la figlia . Persona_1
pagina 2 di 7 Con ricorso depositato il 09/04/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi. Chiedeva altresì: affidarsi la figlia congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocazione e residenza della stessa presso il padre e assegnazione della casa coniugale al sig. ; prevedersi incontri mamma-minore secondo il gradimento di quest'ultima; Pt_1 disporsi la partecipazione dei genitori al 50% alle spese straordinarie per la minore, con integrale percezione dell'assegno unico da parte del ricorrente.
In data 16.10.2024, si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di Controparte_1 separazione e instando per l'affidamento condiviso della figlia, con residenza e collocamento presso il padre e assegnazione della casa coniugale al marito;
un contributo al mantenimento, a carico della madre, in favore della minore, pari a € 100,00 mensili, oltre al 30% delle spese straordinarie.
All'udienza del 19.11.2024, le parti venivano sentite e, all'esito, instavano per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate in data 05.11.2024 (per parte ricorrente) e 31.10.2024 (per parte resistente). Il Giudice disponeva, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., in conformità all'accordo delle parti, prevendendo altresì la prosecuzione degli interventi in corso da parte dei Servizi territoriali.
Il 19.11.2024, si costituiva in giudizio la curatrice speciale della minore, già nominata dal T.M. nell'ambito del procedimento n. 190/2023 (atti trasmessi in data 10.05.2024, in forza del provvedimento del 16.04.2024 in cui il T.M. ha dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. in ragione della pendenza del presente giudizio di separazione).
All'udienza del 15.07.2025, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla giurisdizione
Sussiste la giurisdizione italiana a decidere in ordine alla domanda di separazione tra le parti, in forza dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, in quanto l'ultima residenza abituale dei coniugi, al momento dell'introduzione del presente giudizio, si trovava in Italia.
Va riconosciuta l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della legge nazionale dello Stato di residenza abituale dei coniugi (Italia) ai sensi dell'art. 5 lett. a) del Regolamento (UE) N. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010, in forza della richiesta di separazione avanzata da parte ricorrente (che non ha avanzato istanza di applicazione di una legge differente da quella italiana) e dell'implicito consenso della convenuta (che, parimenti, ha instato per la separazione).
pagina 3 di 7 Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
dal comportamento tenuto dalle parti nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento della minore, sulla sua collocazione, sul regime di visita con il genitore non collocatario
Devono certamente essere confermati i provvedimenti assunti in via provvisoria e urgente, su conforme richiesta delle parti, con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., atteso che non risultano medio tempore mutate le condizioni dei coniugi – come già valutate in quella sede – né sono stati dalle parti provati fatti nuovi sopravvenuti tali da giustificare una revisione di quelle statuizioni.
Deve in particolare essere confermato l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre ed assegnazione allo stesso della casa coniugale (concedendo alla sig.ra un congruo termine per allontanarsi dalla suddetta abitazione), nonché ribadite le modalità di Pt_1 incontro madre-figlia, come attualmente praticate.
Occorre in particolare rilevare che, all'udienza del 19.11.2024, le parti rassegnavano conclusioni congiunte: la madre, in particolare, riferiva di essere rientrata in Italia dalla Romania a settembre 2024, di avere trovato un'occupazione, in qualità di badante convivente, presso una signora in Giaveno, nonché di incontrare liberamente la figlia.
Per contro, all'udienza del 15.07.2024, mentre il ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni congiunte già rassegnate (e conformi all'assetto praticato dalle parti nel corso del tempo), la resistente affermava di essersi trasferita a vivere a Lombriasco da una nipote, di essere stata cacciata di casa dal marito, di non incontrare la figlia, stante l'opposizione di quest'ultima, di lavorare a Giaveno come collaboratrice domestica, per 18 ore a settimana, con retribuzione pari a euro 640,00; allegava infine che il marito è dipendente dall'alcool e non riesce a “dare regole” alla minore. La ricorrente concludeva chiedendo la collocazione di presso di sé, con conseguente assegnazione della casa coniugale, e Per_1 un contributo al mantenimento a carico del padre in favore della minore pari a euro 200,00.
Orbene, fermo restando il regime di affido condiviso (già in essere e conforme all'interesse della minore), ritiene il Collegio che debba altresì confermarsi la collocazione di presso il padre. Per_1
pagina 4 di 7 Come emerge dalle relazioni dei servizi territoriali incaricati, è emersa un'estrema conflittualità fra la minore e la madre (con agiti di aggressività da parte della figlia nei confronti della resistente), nonché la grande sofferenza di per i litigi fra i genitori nel corso della convivenza (con diagnosi di disturbo Per_1 da somatizzazione e dell'adattamento e conseguenti interventi di tipo farmacologico e psicologico sulla minore). Tale sofferenza si è visibilmente ridotta nel periodo di temporaneo allontanamento, nel corso
2024, della madre dall'abitazione familiare, acuendosi nuovamente in occasione del rientro in Italia della sig.ra (v. relazione CONISA del 12.11.2024, NPI del 13.11.2024 e dell'08.05.2025). Pt_1
Alla luce di quanto sopra, non può che essere confermato l'attuale collocamento di presso il padre, Per_1 quale soluzione maggiormente rispondente al benessere psico-fisico della minore.
Avuto riguardo all'età di (la quale, nel marzo 2026, diventerà maggiorenne), tenuto conto Per_1 dell'assetto sinora praticato dalle parti e delle importanti fragilità mostrate dalla minore nel rapporto con la madre, gli incontri fra la sig.ra e la figlia dovranno essere rimessi al gradimento di Pt_1 quest'ultima.
Avuto riguardo alle criticità segnalate nelle relazioni depositate, sia con riferimento al disagio emotivo,
e comportamentale di che, in generale, al rapporto tra la stessa e la resistente, ritiene il Collegio Per_1 che debbano essere confermati gli interventi in corso, volti al sostegno sia della minore, sia delle funzioni genitoriali delle parti, anche attraverso il coinvolgimento del servizio di NPI /Psicologia dell'Età
Evolutiva, fino a quando ritenuto necessario nell'interesse di . Per_1
Atteso che non deve farsi luogo ad una modifica delle condizioni come sino ad oggi applicate, in forza dei precedenti provvedimenti regolativi dell'esercizio della responsabilità genitoriale, del collocamento prevalente della minore e delle modalità di visita del genitore non collocatario, il Collegio ritiene di non procedere all'audizione della figlia della coppia, in quanto incombente manifestamente superfluo.
Da ultimo, deve essere confermato il contributo al mantenimento della minore già disposto a carico del madre nella misura di euro 100,00, oltre al 30% delle spese straordinarie, tenuto conto che, come emerso nel corso dell'udienza del 15.07.2025, la resistente svolge attività di collaboratrice domestica dalla quale ricava introiti pari a circa 640,00 euro mensili: sebbene la sig.ra dovrà reperire una diversa Pt_1 soluzione abitativa, con conseguenti ulteriori spese a suo carico, ritiene il Collegio che l'importo già previsto per il mantenimento della figlia non possa essere ridotto, tenuto conto che ella – in virtù dei ridotti incontri con la minore- non partecipa in maniera significativa all'accudimento materiale diretto della stessa.
Il sig. , collocatario prevalente della minore, potrà integralmente percepire l'assegno unico Pt_1
(Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025, Rv. 673862 - 01).
pagina 5 di 7 Sulle spese di lite
Le spese vengono compensate nella misura di 1/4, dovendosi porre la restante parte (3/4) a carico di parte resistente: ciò in considerazione delle conclusioni conformi delle parti in punto regime di affidamento della minore, nonché della soccombenza della resistente in punto collocamento di , assegnazione Per_1 della casa coniugale, contributo al mantenimento della minore.
Tali spese vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, in applicazione dei minimi tabellari, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, della modesta complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
• fase di studio € 851,00
• fase introduttiva € 602,00
• fase decisoria € 1.453,00
E dunque in totale € 2.906,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese della curatrice speciale devono porsi a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, trattandosi di decisione assunta, a seguito di trasmissione degli atti da parte del T.M., nell'interesse della prole minorenne.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita
Visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giaveno di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso il padre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
Dispone che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo accordi fra i genitori e tra di essi e la minore, tenuto conto del gradimento di quest'ultima.
pagina 6 di 7 Assegna la casa familiare, con gli arredi che la compongono, a , disponendo che Parte_1
se ne allontani, trasferendosi altrove, entro il termine di trenta giorni dalla Controparte_1 pubblicazione della presente sentenza.
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 30% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino del 15.03.2016.
Dispone che il sig. percepisca integralmente (100%) l'assegno unico. Parte_1
Richiede ai Servizi sociali e di N.P.I. / Psicologia dell'Età evolutiva la presa in carico della situazione della minore e dei suoi genitori e di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno alla minore, nonché per il superamento delle conflittualità esistenti.
Compensa nella misura di 1/4 tra le parti le spese di lite e, per l'effetto:
Dichiara tenuta e condanna a rifondere a la restante parte di Controparte_1 Parte_1 dette spese (3/4) che liquida nella quota di € 2.179,50 oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Dichiara tenuti e condanna e a rifondere, in solido fra loro, Controparte_1 Parte_1 in favore della curatrice speciale, le spese di lite che si liquidano in € 2.906,00, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed IVA se dovuta, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/08/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6300/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. TIZZANI ALBERTO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, nata in [...], il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 dell'avv. CUCU MIHAELA MANUELA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con
AVV. CHIARA BAGLIONI, curatrice speciale della minore nata a [...] il Persona_1
22.03.2008
TERZA INTERVENUTA
E con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (v. verbale di udienza del 15.07.2025 e note di p.c. depositate il 05.11.2024)
pagina 1 di 7 “Voglia il Tribunale adito previa revoca dell'udienza già disposta in data 19 novembre 2024 e fissazione di termine per il deposito di note di trattazione scritta, valutate le relazioni dei S.S.N e tenuto conto delle stesse: PRONUNCIARE la separazione personale tra i sig.ri e;
Parte_1 Controparte_1
DISPORRE l'affidamento condiviso della figlia minorenne , con l'esercizio disgiunto della Persona_1 responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione con residenza e collocamento presso il padre;
DISPORRE l'assegnazione della casa coniugale al marito, con tutti beni ivi esistenti;
DISPORRE che la madre versi, per il mantenimento della figlia , la somma di € 100,00 (euro Persona_1 cento) mensili quale contributo al mantenimento della medesima fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa, oltre al 30% delle spese straordinarie e utili alle minori per
l'istruzione e la cura sotto ogni aspetto, spese scolastiche, spese extra scolastiche, spese sportive e spese sanitarie non coperte dal SSN, come dettagliate nel Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati del
Tribunale di Torino del 15.03.2016; PREVEDERE che la mamma incontri e tenga con sé la figlia secondo accordo tra i genitori e secondo le volontà ed i bisogni della figlia;
DARE ATTO che il sig.
percepirà per l'intero, l'assegno unico per il nucleo famigliare;
ORDINARE al competente Pt_1
Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni.
Spese del procedimento compensate”.
Per parte resistente (v. verbale di udienza del 15.07.2025)
“Affidamento condiviso della minore, con collocamento presso la madre, assegnazione della casa alla mamma, euro 200,00 di mantenimento da corrispondersi dal padre alla figlia”
Per la curatrice speciale (v. verbale di udienza del 15.07.2025 e note di p.c. del 10.07.2025)
“Ci si associa quindi alla richiesta di omologazione delle conclusioni congiunte formalizzate dalle
Parti, richiedendo che gli interventi in atto a favore della minore, sia per quanto attiene alla frequentazione del centro diurno che del supporto della psicologia dell'età evolutiva, permangano sino alla maggiore età della ragazza, con costante supporto e monitoraggio”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Romania il 21/05/2006. L'atto di matrimonio è stato trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Giaveno.
Dall'unione coniugale è nata, il 22/03/2008, a Rivoli la figlia . Persona_1
pagina 2 di 7 Con ricorso depositato il 09/04/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi. Chiedeva altresì: affidarsi la figlia congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocazione e residenza della stessa presso il padre e assegnazione della casa coniugale al sig. ; prevedersi incontri mamma-minore secondo il gradimento di quest'ultima; Pt_1 disporsi la partecipazione dei genitori al 50% alle spese straordinarie per la minore, con integrale percezione dell'assegno unico da parte del ricorrente.
In data 16.10.2024, si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di Controparte_1 separazione e instando per l'affidamento condiviso della figlia, con residenza e collocamento presso il padre e assegnazione della casa coniugale al marito;
un contributo al mantenimento, a carico della madre, in favore della minore, pari a € 100,00 mensili, oltre al 30% delle spese straordinarie.
All'udienza del 19.11.2024, le parti venivano sentite e, all'esito, instavano per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate in data 05.11.2024 (per parte ricorrente) e 31.10.2024 (per parte resistente). Il Giudice disponeva, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., in conformità all'accordo delle parti, prevendendo altresì la prosecuzione degli interventi in corso da parte dei Servizi territoriali.
Il 19.11.2024, si costituiva in giudizio la curatrice speciale della minore, già nominata dal T.M. nell'ambito del procedimento n. 190/2023 (atti trasmessi in data 10.05.2024, in forza del provvedimento del 16.04.2024 in cui il T.M. ha dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. in ragione della pendenza del presente giudizio di separazione).
All'udienza del 15.07.2025, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla giurisdizione
Sussiste la giurisdizione italiana a decidere in ordine alla domanda di separazione tra le parti, in forza dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, in quanto l'ultima residenza abituale dei coniugi, al momento dell'introduzione del presente giudizio, si trovava in Italia.
Va riconosciuta l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della legge nazionale dello Stato di residenza abituale dei coniugi (Italia) ai sensi dell'art. 5 lett. a) del Regolamento (UE) N. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010, in forza della richiesta di separazione avanzata da parte ricorrente (che non ha avanzato istanza di applicazione di una legge differente da quella italiana) e dell'implicito consenso della convenuta (che, parimenti, ha instato per la separazione).
pagina 3 di 7 Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
dal comportamento tenuto dalle parti nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento della minore, sulla sua collocazione, sul regime di visita con il genitore non collocatario
Devono certamente essere confermati i provvedimenti assunti in via provvisoria e urgente, su conforme richiesta delle parti, con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., atteso che non risultano medio tempore mutate le condizioni dei coniugi – come già valutate in quella sede – né sono stati dalle parti provati fatti nuovi sopravvenuti tali da giustificare una revisione di quelle statuizioni.
Deve in particolare essere confermato l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre ed assegnazione allo stesso della casa coniugale (concedendo alla sig.ra un congruo termine per allontanarsi dalla suddetta abitazione), nonché ribadite le modalità di Pt_1 incontro madre-figlia, come attualmente praticate.
Occorre in particolare rilevare che, all'udienza del 19.11.2024, le parti rassegnavano conclusioni congiunte: la madre, in particolare, riferiva di essere rientrata in Italia dalla Romania a settembre 2024, di avere trovato un'occupazione, in qualità di badante convivente, presso una signora in Giaveno, nonché di incontrare liberamente la figlia.
Per contro, all'udienza del 15.07.2024, mentre il ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni congiunte già rassegnate (e conformi all'assetto praticato dalle parti nel corso del tempo), la resistente affermava di essersi trasferita a vivere a Lombriasco da una nipote, di essere stata cacciata di casa dal marito, di non incontrare la figlia, stante l'opposizione di quest'ultima, di lavorare a Giaveno come collaboratrice domestica, per 18 ore a settimana, con retribuzione pari a euro 640,00; allegava infine che il marito è dipendente dall'alcool e non riesce a “dare regole” alla minore. La ricorrente concludeva chiedendo la collocazione di presso di sé, con conseguente assegnazione della casa coniugale, e Per_1 un contributo al mantenimento a carico del padre in favore della minore pari a euro 200,00.
Orbene, fermo restando il regime di affido condiviso (già in essere e conforme all'interesse della minore), ritiene il Collegio che debba altresì confermarsi la collocazione di presso il padre. Per_1
pagina 4 di 7 Come emerge dalle relazioni dei servizi territoriali incaricati, è emersa un'estrema conflittualità fra la minore e la madre (con agiti di aggressività da parte della figlia nei confronti della resistente), nonché la grande sofferenza di per i litigi fra i genitori nel corso della convivenza (con diagnosi di disturbo Per_1 da somatizzazione e dell'adattamento e conseguenti interventi di tipo farmacologico e psicologico sulla minore). Tale sofferenza si è visibilmente ridotta nel periodo di temporaneo allontanamento, nel corso
2024, della madre dall'abitazione familiare, acuendosi nuovamente in occasione del rientro in Italia della sig.ra (v. relazione CONISA del 12.11.2024, NPI del 13.11.2024 e dell'08.05.2025). Pt_1
Alla luce di quanto sopra, non può che essere confermato l'attuale collocamento di presso il padre, Per_1 quale soluzione maggiormente rispondente al benessere psico-fisico della minore.
Avuto riguardo all'età di (la quale, nel marzo 2026, diventerà maggiorenne), tenuto conto Per_1 dell'assetto sinora praticato dalle parti e delle importanti fragilità mostrate dalla minore nel rapporto con la madre, gli incontri fra la sig.ra e la figlia dovranno essere rimessi al gradimento di Pt_1 quest'ultima.
Avuto riguardo alle criticità segnalate nelle relazioni depositate, sia con riferimento al disagio emotivo,
e comportamentale di che, in generale, al rapporto tra la stessa e la resistente, ritiene il Collegio Per_1 che debbano essere confermati gli interventi in corso, volti al sostegno sia della minore, sia delle funzioni genitoriali delle parti, anche attraverso il coinvolgimento del servizio di NPI /Psicologia dell'Età
Evolutiva, fino a quando ritenuto necessario nell'interesse di . Per_1
Atteso che non deve farsi luogo ad una modifica delle condizioni come sino ad oggi applicate, in forza dei precedenti provvedimenti regolativi dell'esercizio della responsabilità genitoriale, del collocamento prevalente della minore e delle modalità di visita del genitore non collocatario, il Collegio ritiene di non procedere all'audizione della figlia della coppia, in quanto incombente manifestamente superfluo.
Da ultimo, deve essere confermato il contributo al mantenimento della minore già disposto a carico del madre nella misura di euro 100,00, oltre al 30% delle spese straordinarie, tenuto conto che, come emerso nel corso dell'udienza del 15.07.2025, la resistente svolge attività di collaboratrice domestica dalla quale ricava introiti pari a circa 640,00 euro mensili: sebbene la sig.ra dovrà reperire una diversa Pt_1 soluzione abitativa, con conseguenti ulteriori spese a suo carico, ritiene il Collegio che l'importo già previsto per il mantenimento della figlia non possa essere ridotto, tenuto conto che ella – in virtù dei ridotti incontri con la minore- non partecipa in maniera significativa all'accudimento materiale diretto della stessa.
Il sig. , collocatario prevalente della minore, potrà integralmente percepire l'assegno unico Pt_1
(Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025, Rv. 673862 - 01).
pagina 5 di 7 Sulle spese di lite
Le spese vengono compensate nella misura di 1/4, dovendosi porre la restante parte (3/4) a carico di parte resistente: ciò in considerazione delle conclusioni conformi delle parti in punto regime di affidamento della minore, nonché della soccombenza della resistente in punto collocamento di , assegnazione Per_1 della casa coniugale, contributo al mantenimento della minore.
Tali spese vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, in applicazione dei minimi tabellari, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, della modesta complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
• fase di studio € 851,00
• fase introduttiva € 602,00
• fase decisoria € 1.453,00
E dunque in totale € 2.906,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese della curatrice speciale devono porsi a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, trattandosi di decisione assunta, a seguito di trasmissione degli atti da parte del T.M., nell'interesse della prole minorenne.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita
Visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giaveno di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso il padre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
Dispone che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo accordi fra i genitori e tra di essi e la minore, tenuto conto del gradimento di quest'ultima.
pagina 6 di 7 Assegna la casa familiare, con gli arredi che la compongono, a , disponendo che Parte_1
se ne allontani, trasferendosi altrove, entro il termine di trenta giorni dalla Controparte_1 pubblicazione della presente sentenza.
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 30% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino del 15.03.2016.
Dispone che il sig. percepisca integralmente (100%) l'assegno unico. Parte_1
Richiede ai Servizi sociali e di N.P.I. / Psicologia dell'Età evolutiva la presa in carico della situazione della minore e dei suoi genitori e di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno alla minore, nonché per il superamento delle conflittualità esistenti.
Compensa nella misura di 1/4 tra le parti le spese di lite e, per l'effetto:
Dichiara tenuta e condanna a rifondere a la restante parte di Controparte_1 Parte_1 dette spese (3/4) che liquida nella quota di € 2.179,50 oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Dichiara tenuti e condanna e a rifondere, in solido fra loro, Controparte_1 Parte_1 in favore della curatrice speciale, le spese di lite che si liquidano in € 2.906,00, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed IVA se dovuta, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/08/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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