Art. 46. Incremento degli organici delle scuole elementari, secondarie ed artistiche
In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'incremento degli organici del personale direttivo e insegnante delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 12.920 milioni nell'esercizio finanziario 1962-1963, di lire 27.615 milioni nell'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 40.110 milioni nell'esercizio finanziario 1964-65.(4b) ((5d)) --------------- AGGIORNAMENTO (4b)
La L. 31 ottobre 1963, n. 1529 ha disposto (con l'art. 8) che "Le autorizzazioni di spesa relative all'esercizio finanziario 1963-64, previste dagli articoli 33, 40, secondo e terzo comma, e 46 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , sono ridotte ciascuna di lire 50
milioni."
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AGGIORNAMENTO (5d)
La L. 13 luglio 1965, n. 874 ha disposto (con l'art. 7) che " Per l'incremento, l'aggiornamento e la revisione degli organici del personale direttivo e insegnante delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado dal 1 ottobre 1065, gli stanziamenti di lire 40,10 milioni e di lire 8.000 milioni previsti previsti per l'esercizio finanziario 1064-65, rispettivamente degli articoli 46 e 47 della legge 21 luglio 1962, n. 1073 , sono maggiorati per l'anno finanziario 1965, complessivamente, di lire 3.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione."
In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'incremento degli organici del personale direttivo e insegnante delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 12.920 milioni nell'esercizio finanziario 1962-1963, di lire 27.615 milioni nell'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 40.110 milioni nell'esercizio finanziario 1964-65.(4b) ((5d)) --------------- AGGIORNAMENTO (4b)
La L. 31 ottobre 1963, n. 1529 ha disposto (con l'art. 8) che "Le autorizzazioni di spesa relative all'esercizio finanziario 1963-64, previste dagli articoli 33, 40, secondo e terzo comma, e 46 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , sono ridotte ciascuna di lire 50
milioni."
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AGGIORNAMENTO (5d)
La L. 13 luglio 1965, n. 874 ha disposto (con l'art. 7) che " Per l'incremento, l'aggiornamento e la revisione degli organici del personale direttivo e insegnante delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado dal 1 ottobre 1065, gli stanziamenti di lire 40,10 milioni e di lire 8.000 milioni previsti previsti per l'esercizio finanziario 1064-65, rispettivamente degli articoli 46 e 47 della legge 21 luglio 1962, n. 1073 , sono maggiorati per l'anno finanziario 1965, complessivamente, di lire 3.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione."