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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/05/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. 210/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 29/04/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 210/2024 R.G., promossa da
(c.f. , nata il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Via Monte Pertica n. 62 di Savelli (KR), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Cortese (c.f.
) con studio in Via Francesco Colelli n. 42 di Lamezia Terme C.F._2
Ricorrente contro
in persona del Direttore Generale, Controparte_1 rappresentata e difesa ex art. 417 – bis c.p.c., giusta delibera d'incarico, dall'Avv. Giuseppe Muraca
(C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell'Ente in CodiceFiscale_3
Via V. Cortese 25, ex P.O. «Madonna dei Cieli» CP_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
OGGETTO: vestizione-svestizione-passaggio di consegne;
risarcimento danni per mancata concessione della pausa
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 8.2.2024, premetteva lavorare dal Parte_1
01.04.2021 alle dipendenze dell' con qualifica di operatore Controparte_1 socio sanitario e inquadramento nel livello BS del c.c.n.l. comparto Sanità Pubblica, e di svolgere la propria attività lavorativa presso il Reparto di Ostetricia e Ginecologia del Polo Ospedaliero di
Lamezia Terme.
Esponeva al riguardo, di prendere servizio ogni giorno timbrando il cartellino prima dell'orario previsto per l'inizio del turno per indossare l'apposita divisa per lo svolgimento della prestazione lavorativa, di effettuare il passaggio di consegne ai colleghi del turno successivo dopo l'orario previsto per la fine del turno, di svestire la divisa e di timbrare il cartellino, e che, in considerazione dell'attività sanitaria espletata, ragioni di igiene e sicurezza impongono lo svolgimento delle operazioni di vestizione e svestizione all'interno della sede di lavoro.
Deduceva che, nonostante la chiara disposizione contrattuale contenuta nell'art. 27, comma 11, del
CCNL Comparto Sanità triennio 2016/2018 ed il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, fino al 31.12.2022 l'Azienda non aveva mai retribuito come tempo di lavoro quello necessario per le operazioni di vestizione/svestizione (fino a 10 minuti al giorno) e per il passaggio di consegne (ulteriori 5 minuti al giorno), limitandosi a corrispondere ai lavoratori la retribuzione per le sole ore previste come turno lavorato, e che solo con la delibera n. 572/2023, a decorrere dall'anno 2023, l' , a seguito di accordo sindacale, si era finalmente Parte_2 determinata a riconoscere ai dipendenti, nell'ambito dell'orario di lavoro, per ogni turno di servizio,
5 minuti in entrata e 5 minuti in uscita per le attività di vestizione e svestizione ed ulteriori 5 minuti in uscita per il passaggio di consegne.
Affermava, poi, che l' convenuta non aveva concesso la pausa al fine di recuperare Controparte_1 le energie psico-fisiche e di consumare eventualmente il pasto, né aveva istituito il servizio mensa o un servizio sostitutivo (buono pasto), in violazione dell'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE), nonché degli artt. 27, comma 4 del CCNL 2016/2018 e 43, comma 4 del CCNL 2019/2021, sostenendo di avere diritto - in caso di superamento delle sei ore di lavoro - al risarcimento del danno per la mancata concessione della pausa, da commisurarsi al valore del buono pasto calcolato ai sensi degli artt. 33 del D.P.R. n. 270/1987, 68, comma 2, del D.P.R. n.
384/1990 e art. 29, comma 4, del CCNL integrativo del 20.09.2001, secondo cui “Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto”; conseguentemente, l'importo spettante a titolo risarcitorio, per ogni giorno in cui l'orario di lavoro era stato superiore alle sei ore, era pari ad € 4,13, corrispondente alla quota a carico del datore di lavoro.
Chiedeva, pertanto, che l' convenuta venisse condannata al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 648,00 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di retribuzione dovuta per lo svolgimento delle operazioni di vestizione/svestizione e passaggio di consegne, da considerarsi orario di lavoro.
Chiedeva, inoltre, la condanna dell' al pagamento della complessiva somma di € Parte_2
1.375,29 a titolo di risarcimento danni per la mancata concessione ed il mancato godimento della pausa finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche ed alla eventuale consumazione del pasto. 2. Nel costituirsi in giudizio, l' eccepiva che: 1) le attività anteriori e Parte_2 successive alla prestazione lavorativa si collocano al di fuori dell'orario di lavoro, a meno che il datore non intervenga autoritativamente nel disciplinare le stesse;
2) non sussiste un obbligo dei dipendenti di anticipare l'ingresso o di posticipare l'uscita, per svolgere attività di vestizione o svestizione, essendo detta attività ricompresa, e dunque retribuita, nell'ambito dell'ordinario orario di servizio nel quale i lavoratori svolgono la prestazione;
3) l'attività di vestizione-svestizione rientra nel concetto di diligenza preparatoria, che concorre a qualificare l'obbligazione principale e che, come tale, non postula alcun ulteriore corrispettivo, oltre a quello già ordinariamente percepito in relazione all'ordinario orario di servizio;
richiamava l'orientamento dell'ARAN, CSAN12 dell'11.09.2018, il quale, a chiarimento interpretativo delle previsioni dell'art. 27, commi 11 e 12, del CCNL 2016/2018, precisava che “il periodo di vestizione/svestizione e di passaggio di consegne
è da considerarsi alla stregua dell'attività di servizio da computare nell'orario di lavoro, giacché tale attività fa parte degli atti di diligenza necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa”; contestava, poi, gli importi richiesti a tale titolo per assenza di un criterio di calcolo certo ed oggettivo sia sulla quantificazione oraria, sia sulla valorizzazione della stessa, eccependo, in ogni caso, il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 56 della L. n. 724/1994, applicabile ai crediti retributivi dei dipendenti pubblici.
Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa prevista dall'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, eccepiva che i ricorrenti si erano limitati a dedurre il pregiudizio asseritamente patito, senza fornire alcuna prova al riguardo;
evidenziava, infine, che il personale turnista era escluso dal beneficio del diritto al buono pasto in quanto, per specifica organizzazione aziendale, non può sospendere l'attività lavorativa e, quindi, non può fruire della pausa mensa e/o del servizio sostitutivo.
Concludeva, pertanto, per il rigetto integrale delle domanda.
3. A seguito dell'udienza del 29.04.2025 , fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., constatato che entrambe le parti hanno proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Il ricorso deve essere parzialmente accolto per i motivi di seguito esplicitati.
5. Ed invero, le questioni controverse oggetto di causa devono essere risolte alla stregua della corretta interpretazione della previsioni di legge e di contratto applicabili al caso di specie.
Con riferimento alla prima domanda relativa alla remunerazione delle operazioni di vestizione/svestizione e passaggio di consegne, l'art. 27 del CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018 per il triennio 2016/2018 testualmente recita:
“11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.”. 12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.
13. Sono definibili dalle Aziende ed Enti le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo.”.
Orbene, dalla disamina delle norme contrattuali di riferimento è dato evincere come il CCNL di comparto non preveda la corresponsione di una specifica indennità per lo svolgimento delle operazioni di vestizione/svestizione e di passaggio di consegne né la quantifichi, attribuendo alle
Aziende e agli enti la facoltà di adottare una regolamentazione di dettaglio al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 27; nel caso dell' , come detto, Parte_2 soltanto a seguito dell'emanazione della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 572 del
9.05.2023, di presa d'atto degli accordi di contrattazione decentrata e del Regolamento aziendale stipulati in data 28.03.2023, sono state disciplinate le modalità di fruizione dei tempi di vestizione- svestizione e passaggio di consegne del personale del Comparto Sanità, nonché l'erogazione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa aziendale (buono pasto), a decorrere dal mese di gennaio
2023.
Con la sentenza depositata il 15.12.2022 nell'ambito del procedimento n. 1264/2021 R.G. e con le successive sentenze n. 1020/2023, 1021/2023 e n. 1050/2023 depositate il 3.10.2023 la Corte
d'Appello di Catanzaro, pronunciandosi sulle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, ha affermato che “l'art. 27, commi 11 e 12 del CCNL 21.5.2018, invero non contempla a carico del datore di lavoro alcuna obbligazione di dare avente ad oggetto una specifica voce economica (della quale infatti non indica la misura) ma gli impone di riconoscere agli operatori sanitari, al massimo
15 minuti complessivi per le operazioni di vestizione, svestizione e passaggio di consegne purchè risultanti dalle timbrature effettuate.” .
Secondo la prospettazione dei giudici di secondo grado, al datore di lavoro viene imposto esclusivamente “l'obbligo di fare in modo che nell'orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo necessario per quelle operazioni e, a tal fine, chiarisce che questo tempo deve risultare dalle timbrature dei cartellini del personale”.
Ne consegue che, alla luce della prospettazione di parte ricorrente, non risulta dimostrato che le operazioni di vestizione-svestizione e/o di passaggio di consegne, propedeutiche e strumentali alla prestazione lavorativa siano state effettivamente eseguite al di fuori dell'orario contrattuale di lavoro, il quale ultimo è il solo a dover essere retribuito, in mancanza di autorizzazione a prestare lavoro straordinario.
Sul punto, condivisibilmente, la giurisprudenza della locale Corte d'Appello richiama il principio di onnicomprensività della retribuzione che, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 165/2001, deve presiedere al regime retributivo dei dipendenti pubblici e in forza del quale non è consentita l'erogazione di compensi particolari oltre alla retribuzione fondamentale e accessoria definita dai contratti collettivi. Nell'atto introduttivo si asserisce, inoltre, che il dipendente “ogni giorno prende servizio timbrando il cartellino prima dell'orario previsto per l'inizio del turno, si reca nello spogliatoio del reparto, indossa la divisa per lo svolgimento della prestazione lavorativa. A fine turno, dopo l'orario previsto per la fine del turno, effettua il passaggio di consegne ai colleghi montanti nel turno successivo, sveste la divisa e timbra il cartellino.”.
Se ne evince che le attività propedeutiche e funzionali all'espletamento della prestazione lavorativa si collocano all'interno dell'orario registrato dalle timbrature in entrata ed in uscita e che i minuti destinati allo svolgimento di tali attività confluiscono nel monte “ore rese” mensile, che, a seconda dei casi, può essere inferiore o superiore al “debito contrattuale”, determinando, di conseguenza, un
“saldo mese” di segno negativo o positivo (cfr. prospetti di rilevazione delle presenze mensili con aggiornamento della scheda riepilogativa).
Va, poi, rilevato che, al fine di calcolare le differenze retributive richieste, nei turni mensili prodotti in atti sono stati presi in considerazione esclusivamente:
- cinque minuti per la vestizione nei giorni in cui il ricorrente ha timbrato in entrata almeno cinque minuti prima dell'orario di inizio turno, evidenziati in giallo;
- cinque minuti per la svestizione nei giorni in cui il ricorrente ha timbrato in uscita almeno cinque dopo l'orario di fine turno, evidenziati in verde;
- ulteriori cinque minuti per il passaggio di consegne nei giorni in cui il ricorrente ha timbrato in uscita almeno dieci minuti dopo l'orario di fine turno, evidenziati in arancione (ovvero, cinque minuti per il passaggio di consegne + altri cinque minuti per la successiva svestizione).
Parte ricorrente ha, quindi, sostenuto che l' convenuta si è sempre limitata a corrispondere la CP_1 retribuzione per le sole ore previste come turno lavorato, come emerge dalle buste paga in atti.
Orbene, si ritiene che anche tali ulteriori deduzioni siano destituite di fondamento.
Ed invero, innanzitutto non risulta dimostrato, né dedotto, che l'Azienda abbia imposto ai lavoratori di timbrare il cartellino prima dell'inizio del turno di lavoro assegnato per cambiarsi d'abito o di effettuare il passaggio di consegne e dismettere la divisa solo dopo la fine del turno, timbrando il cartellino successivamente a tali incombenti.
Non si rinviene in atti, né è stata menzionata alcuna disposizione di servizio, vigente nel periodo oggetto di causa (2018/2022), volta a regolamentare le operazioni di vestizione/svestizione e di passaggio di consegne, con la quale l' convenuta abbia richiesto ai dipendenti di svolgere CP_1 dette attività in una porzione oraria aggiuntiva rispetto all'orario contrattualmente previsto.
Inoltre, non è provato che i minuti “non retribuiti” emergenti dalle timbrature siano stati effettivamente utilizzati per indossare/dismettere la divisa e/o per effettuare il passaggio di consegne;
non può, quindi, escludersi che la presenza in servizio nei minuti immediatamente precedenti e/o successivi alla fine del turno sia dovuta ad altra causa o dipenda da una scelta discrezionale del lavoratore in ordine ai tempi di entrata ed uscita dal luogo di lavoro.
D'altro canto, la circostanza che tale condotta non sia stata imposta e/o autorizzata dall' CP_1 risulta suffragata dal fatto che solo in alcuni giorni emergono dalle timbrature minuti aggiuntivi in entrata e/o in uscita, dal che ne deriva che, nelle altre occasioni, evidentemente il dipendente ha compiuto le attività prodromiche ed accessorie alla prestazione lavorativa all'interno dell'orario contrattuale, senza la necessità di alcun “surplus” di prestazione lavorativa.
Ne consegue che il periodo di vestizione/svestizione e di passaggio di consegne è da considerarsi alla stregua dell'attività di servizio da effettuare nell'orario di lavoro, giacché tale attività fa parte degli atti di diligenza necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa ed in relazione alla stessa alcuna norma contrattuale prevede una specifica voce economica o una separata “monetizzazione”.
Al riguardo, anche la giurisprudenza citata dalla parte ricorrente, letta nel suo complesso, precisa che
“consentire la vestizione dopo la timbratura dell'ingresso e la svestizione prima della timbratura all'uscita non può determinare l'estraneità dell'operazione rispetto all'ambito del lavoro effettivo ma al contrario ne ammette l'inclusione nel tempo di lavoro con invarianza dell'orario normale che tenendo conto di tale formalizzazione andrà semplicemente rimodulato senza risultare di fatto incrementato derivandone inconfigurabilità del tempo relativo come lavoro straordinario”(cfr. Cass.
n. 9306/2022).
In un caso del tutto analogo, si è anche espressa la Corte di Appello di BR (Sezione Lavoro, sentenza n. 268/2023), aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore di lavoro con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti,
o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento (Cass., sez. lavoro, n.
7738/2018).”.
Nel caso richiamato, come in quello di cui è causa, non era stata data prova, infatti, che i ricorrenti fossero obbligati, per disposizione aziendale, a vestirsi prima dell'inizio del turno ed a svestirsi dopo la fine del turno e, quindi, al di fuori del tempo di lavoro retribuito ed anzi, i turni di lavoro ricomprendevano un periodo di tempo già riconosciuto nel quale il dipendente poteva assolvere alle operazioni di vestizione e svestizione senza che da ciò potesse derivare il diritto alla retribuzione di ulteriori 15 minuti al giorno.
Sotto questo profilo, dunque, la domanda deve essere rigettata, non risultando sufficientemente persuasive le argomentazioni di segno contrario esposte dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta.
6. Con riferimento alla rivendicazione del buono pasto nell'ambito del riconoscimento di una necessaria pausa-mensa, si rileva che l'art. 29 del CCNL Integrativo del CCNL del personale
Comparto Sanità del 7 aprile 1999, stipulato il 20 settembre 2001, (per come modificato, limitatamente ai commi 1 e 4, dall'art. 4 CCNL 2008-2009) disciplina il servizio mensa e condiziona il relativo diritto soltanto alla effettiva presenza giornaliera ed allo svolgimento dell'attività secondo una particolare articolazione dell'orario di lavoro e stabilisce che il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro in un intervallo di tempo di 30 minuti. In particolare, l'art. 29 del CCNL integrativo del 20.09.2001 (come modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.07.2009) prevede:
«1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. 2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario. 3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei di-versi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990.”
Tale norma contrattuale è stata confermata dai CCNL successivi.
Ed infatti, il CCNL sottoscritto il 21.05.2018 per il triennio 2016-2018, all'art. 99 (Conferme), stabilisce che “Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le e gli Enti del CP_1 presente comparto della Sanità continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti alle disapplicazioni o in quanto compatibili con le disposizioni legislative vigenti, nonché con le previsioni del presente CCNL”.
Nello specifico, l'art. 27 del CCNL appena menzionato, premettendo che l'orario di lavoro ordinario
è di 36 ore settimanali (…) ed è articolato su cinque giorni o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore, al comma 4, stabilisce che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001
e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o
Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g” .
Identica formulazione è contenuta nell'art. 43 del C.C.N.L. per il triennio 2019-2021, sottoscritto il
2.11.2022. L'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 8.04.2003, n. 66 prescrive, poi, che “qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
La Corte di Cassazione si è recentemente occupata della questione oggetto della presente causa con la sentenza n. 5547 dell'1.03.2021, stabilendo che “In tema di pubblico impiego privatizzato,
l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire
l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20
e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto
Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno).”.
Tale orientamento è stato confermato dalle successive pronunce di legittimità che si sono espresse sul diritto all'erogazione del buono pasto in favore del dipendente turnista (cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanze n. 9206/2023, n. 25622/2023, n. 21440/2024 del 31.07.2024 e n. 24267/2024 del 10.09.2024).
Ne consegue il necessario riconoscimento nei confronti dei lavoratori del beneficio richiesto in quanto il CCNL attribuisce il diritto a tutti i dipendenti che, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, siano sottoposti a “particolare articolazione dell'orario”, espressione da intendersi, per ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale, come orario giornaliero che ecceda il limite delle sei ore, lasso di tempo decorso il quale non può non essere fruita una pausa destinata anche alla consumazione del pasto. Parte Quanto poi alla specifica eccezione formulata dall' relativa all'interpretazione della norma contrattuale che escluderebbe dall'applicazione del diritto alla mensa i lavoratori “in turno”, si richiama anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. la recente sentenza del Tribunale di Roma del 21.03.2024
(Giudice Dott. A.M. Luna), la quale, citando sia il Parere dell'ARAN in materia sia alcune pronunce della Corte di Appello di Roma, con orientamento cui si ritiene di aderire, ha statuito che: “Non appare condivisibile la lettura che di tale disposizione offre la convenuta, ovvero che il personale non operante su turni svolge la propria prestazione, in ciascuna giornata in cui il servizio duri oltre sei ore, in due segmenti orari, l'uno anteriore e l'altro posteriore rispetto ad una interruzione, per trenta minuti, dell'orario di lavoro e che, invece, il personale in turno, espressamente escluso da tale disciplina, dovrebbe fruire della pausa di legge per il recupero delle energie all'interno del reparto
o nelle sue immediate adiacenze, senza possibilità di recarsi nella mensa né presso altro punto di ristoro, e, quindi, in sostanza, tale personale non avrebbe diritto di fruire della mensa con onere a carico dell'azienda né potrebbe ricevere il servizio nelle forme sostitutive. 5. - Ad avviso di questo giudice, la disposizione del C.C.N.L. in questione non può essere letta nel senso che proprio il personale che svolge attività con modalità più gravose sia escluso dal beneficio del servizio mensa con onere parziale a carico del datore di lavoro. Essa, infatti, è norma relativa all'articolazione dell'orario di lavoro e non già alla limitazione del servizio della mensa che rimane regolato dalla disposizione specifica del contratto collettivo del 2001 modificato nel 2009. Si legge, infatti, nel parere dell'ARAN prodotto dalla convenuta: “La pausa mensa/modalità sostitutiva è esclusivamente regolamentata dall'art 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001, modificato dall'art 4 del CCNL del
31/07/2009 del Comparto Sanità, il quale stabilisce che tale pausa possa essere prevista, per tutto il personale dipendente sia esso turnante e non […]”. In primo luogo, seguendo il significato proprio delle parole usate dalle parti contraenti, l'oggetto della disciplina attiene alla regolazione della pausa del personale che non opera secondo turni, la quale è assicurata in misura non inferiore a trenta minuti e la sua durata (cioè anche maggiore) e la sua collocazione sono definite in ragione dei parametri stabiliti dalla stessa (tipologia di orario di lavoro, disponibilità di eventuali servizi di ristoro, dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, dimensione della stessa città). Dunque, non può ricavarsi da ciò che, a contrario, per i lavoratori operanti in turno non valgano le disposizioni in precedenza fissate e pure espressamente richiamate che assicurano il servizio mensa
a tutti i lavoratori “in ragione della particolare articolazione dell'orario di lavoro”, ovvero della prestazione di attività per oltre sei ore continuative, ma soltanto che costoro non hanno la garanzia della fruizione di una pausa di almeno trenta minuti. In difetto di specifica regolazione della pausa loro spettante, vale allora la disciplina inderogabile di legge e cioè che spetta una pausa “tra l'inizio
e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”, “ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto” (art. 8 d.lgs. n. 66/2003), mentre, stante la mancanza di diversa espressa disciplina sul servizio mensa, continua ad operare il principio della spettanza di tale diritto (in forma diretta o sostitutiva), così come garantito dal contratto integrativo del 2001, nel testo modificato nel 2009. Del resto, se le parti avessero inteso derogare alla disciplina dell'art. 8 cit. avrebbero dovuto contestualmente prevedere “periodi equivalenti di riposo compensativo” o, comunque, “una protezione appropriata” (art. 17, com-ma
4, d.lgs. n. 66/2003).
La Corte d'Appello di Roma, esaminando la clausola contrattuale in questione, ha avuto occasione di affermare: «La disposizione, quindi, richiama chiaramente la previsione dell'articolo 8 del d.lgs.
66/2003, né prevede deroga espressa alla stessa. L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'articolo 8 del d.lgs. 66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione. L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa. La norma contrattuale collettiva rinvia, per la consumazione del pasto, alla disciplina dell'articolo 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e dell'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009» (sentenza n. 947/2023 pubbl. il 13/03/2023; v. anche, in senso conforme, Corte d'Appello di Roma n. 2794 pubbl. il 04/07/2023).”.
7. La pretesa risarcitoria può, dunque, essere accolta limitatamente ai giorni di effettiva presenza con articolazione oraria di 7 ore e 12 minuti o, comunque, eccedente le 6 ore, avuto riguardo al “debito giornaliero” o “dovuto contrattuale”, ovvero all'orario convenzionale assegnato al singolo dipendente.
Alcun rilievo possono assumere, invece, gli eventuali scostamenti in eccesso, che non sono in alcun modo riconducibili all'orario contrattuale e/o ad un obbligo prestazionale esigibile (o debito giornaliero) che non supera le sei ore previste dalle richiamate norme di legge e pattizie, secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza sopra richiamata;
contrariamente a quanto ritenuto dalla parte ricorrente, non può rilevare il c.d. lavoro effettivo.
Ai fini del quantum debeatur si ribadisce che, ai sensi dell'art. 29, comma 4 del CCNL integrativo del
20.09.2001, “Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000.
Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto.”.
Tali importi, convertiti in euro, corrispondono ad € 1,03 a carico del lavoratore e ad € 4,13 a carico del datore di lavoro (il parametro contrattuale applicato dalla parte ricorrente non è stato oggetto di specifica Part e puntuale contestazione da parte dell' .
Sul punto, si precisa che nelle note di trattazione scritta depositate dal difensore della ricorrente in data 24.4.2025, in vista della discussione, a parziale modifica dei precedenti conteggi depositati in ricorso, sono state inserite distinte tabelle, nelle quali sono stati riportati - per ciascuna posizione lavorativa - i giorni di effettivo servizio con orario lavorativo di 7 ore e 12 minuti o con orario superiore alle 6 ore, con riferimento al solo debito contrattuale nonché gli importi richiesti a titolo risarcitorio, ottenuti moltiplicando i giorni di effettiva presenza per il valore unitario di 4,13. Parte
Tale nuovo conteggio appare corretto e, in ogni caso, non è stato specificamente contestato dall' nelle note in sostituzione di udienza da ultimo depositate.
In conclusione, l' va condannata al risarcimento del danno subìto dalla ricorrente Parte_2 per mancata concessione della pausa finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche ed all'eventuale consumazione del pasto, quantificato in € 541,03 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo.
8. L'accoglimento solo parziale della domanda impone la compensazione nella misura della metà delle spese di giudizio, condannando l' al pagamento della restante metà, Parte_2 liquidata come da dispositivo, in ragione del valore della controversia (determinato sulla base del credito complessivamente accertato) secondo i parametri medi di cui alle Tabelle allegate al D.M. n.
147/2022, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l' al risarcimento del Parte_2 danno patito da per la mancata concessione della pausa finalizzata al recupero Parte_1 delle energie psico-fisiche ed all'eventuale consumazione del pasto, quantificato in € 541,03, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- rigetta l'ulteriore capo della domanda;
- compensa nella misura della metà le spese di giudizio, condannando l' al Parte_2 pagamento della restante parte, che liquida in complessivi € 257,50 per compensi professionali, oltre spese documentate e accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Lamezia Terme, 10.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 29/04/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 210/2024 R.G., promossa da
(c.f. , nata il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Via Monte Pertica n. 62 di Savelli (KR), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Cortese (c.f.
) con studio in Via Francesco Colelli n. 42 di Lamezia Terme C.F._2
Ricorrente contro
in persona del Direttore Generale, Controparte_1 rappresentata e difesa ex art. 417 – bis c.p.c., giusta delibera d'incarico, dall'Avv. Giuseppe Muraca
(C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell'Ente in CodiceFiscale_3
Via V. Cortese 25, ex P.O. «Madonna dei Cieli» CP_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
OGGETTO: vestizione-svestizione-passaggio di consegne;
risarcimento danni per mancata concessione della pausa
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 8.2.2024, premetteva lavorare dal Parte_1
01.04.2021 alle dipendenze dell' con qualifica di operatore Controparte_1 socio sanitario e inquadramento nel livello BS del c.c.n.l. comparto Sanità Pubblica, e di svolgere la propria attività lavorativa presso il Reparto di Ostetricia e Ginecologia del Polo Ospedaliero di
Lamezia Terme.
Esponeva al riguardo, di prendere servizio ogni giorno timbrando il cartellino prima dell'orario previsto per l'inizio del turno per indossare l'apposita divisa per lo svolgimento della prestazione lavorativa, di effettuare il passaggio di consegne ai colleghi del turno successivo dopo l'orario previsto per la fine del turno, di svestire la divisa e di timbrare il cartellino, e che, in considerazione dell'attività sanitaria espletata, ragioni di igiene e sicurezza impongono lo svolgimento delle operazioni di vestizione e svestizione all'interno della sede di lavoro.
Deduceva che, nonostante la chiara disposizione contrattuale contenuta nell'art. 27, comma 11, del
CCNL Comparto Sanità triennio 2016/2018 ed il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, fino al 31.12.2022 l'Azienda non aveva mai retribuito come tempo di lavoro quello necessario per le operazioni di vestizione/svestizione (fino a 10 minuti al giorno) e per il passaggio di consegne (ulteriori 5 minuti al giorno), limitandosi a corrispondere ai lavoratori la retribuzione per le sole ore previste come turno lavorato, e che solo con la delibera n. 572/2023, a decorrere dall'anno 2023, l' , a seguito di accordo sindacale, si era finalmente Parte_2 determinata a riconoscere ai dipendenti, nell'ambito dell'orario di lavoro, per ogni turno di servizio,
5 minuti in entrata e 5 minuti in uscita per le attività di vestizione e svestizione ed ulteriori 5 minuti in uscita per il passaggio di consegne.
Affermava, poi, che l' convenuta non aveva concesso la pausa al fine di recuperare Controparte_1 le energie psico-fisiche e di consumare eventualmente il pasto, né aveva istituito il servizio mensa o un servizio sostitutivo (buono pasto), in violazione dell'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE), nonché degli artt. 27, comma 4 del CCNL 2016/2018 e 43, comma 4 del CCNL 2019/2021, sostenendo di avere diritto - in caso di superamento delle sei ore di lavoro - al risarcimento del danno per la mancata concessione della pausa, da commisurarsi al valore del buono pasto calcolato ai sensi degli artt. 33 del D.P.R. n. 270/1987, 68, comma 2, del D.P.R. n.
384/1990 e art. 29, comma 4, del CCNL integrativo del 20.09.2001, secondo cui “Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto”; conseguentemente, l'importo spettante a titolo risarcitorio, per ogni giorno in cui l'orario di lavoro era stato superiore alle sei ore, era pari ad € 4,13, corrispondente alla quota a carico del datore di lavoro.
Chiedeva, pertanto, che l' convenuta venisse condannata al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 648,00 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di retribuzione dovuta per lo svolgimento delle operazioni di vestizione/svestizione e passaggio di consegne, da considerarsi orario di lavoro.
Chiedeva, inoltre, la condanna dell' al pagamento della complessiva somma di € Parte_2
1.375,29 a titolo di risarcimento danni per la mancata concessione ed il mancato godimento della pausa finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche ed alla eventuale consumazione del pasto. 2. Nel costituirsi in giudizio, l' eccepiva che: 1) le attività anteriori e Parte_2 successive alla prestazione lavorativa si collocano al di fuori dell'orario di lavoro, a meno che il datore non intervenga autoritativamente nel disciplinare le stesse;
2) non sussiste un obbligo dei dipendenti di anticipare l'ingresso o di posticipare l'uscita, per svolgere attività di vestizione o svestizione, essendo detta attività ricompresa, e dunque retribuita, nell'ambito dell'ordinario orario di servizio nel quale i lavoratori svolgono la prestazione;
3) l'attività di vestizione-svestizione rientra nel concetto di diligenza preparatoria, che concorre a qualificare l'obbligazione principale e che, come tale, non postula alcun ulteriore corrispettivo, oltre a quello già ordinariamente percepito in relazione all'ordinario orario di servizio;
richiamava l'orientamento dell'ARAN, CSAN12 dell'11.09.2018, il quale, a chiarimento interpretativo delle previsioni dell'art. 27, commi 11 e 12, del CCNL 2016/2018, precisava che “il periodo di vestizione/svestizione e di passaggio di consegne
è da considerarsi alla stregua dell'attività di servizio da computare nell'orario di lavoro, giacché tale attività fa parte degli atti di diligenza necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa”; contestava, poi, gli importi richiesti a tale titolo per assenza di un criterio di calcolo certo ed oggettivo sia sulla quantificazione oraria, sia sulla valorizzazione della stessa, eccependo, in ogni caso, il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 56 della L. n. 724/1994, applicabile ai crediti retributivi dei dipendenti pubblici.
Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa prevista dall'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, eccepiva che i ricorrenti si erano limitati a dedurre il pregiudizio asseritamente patito, senza fornire alcuna prova al riguardo;
evidenziava, infine, che il personale turnista era escluso dal beneficio del diritto al buono pasto in quanto, per specifica organizzazione aziendale, non può sospendere l'attività lavorativa e, quindi, non può fruire della pausa mensa e/o del servizio sostitutivo.
Concludeva, pertanto, per il rigetto integrale delle domanda.
3. A seguito dell'udienza del 29.04.2025 , fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., constatato che entrambe le parti hanno proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Il ricorso deve essere parzialmente accolto per i motivi di seguito esplicitati.
5. Ed invero, le questioni controverse oggetto di causa devono essere risolte alla stregua della corretta interpretazione della previsioni di legge e di contratto applicabili al caso di specie.
Con riferimento alla prima domanda relativa alla remunerazione delle operazioni di vestizione/svestizione e passaggio di consegne, l'art. 27 del CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018 per il triennio 2016/2018 testualmente recita:
“11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.”. 12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.
13. Sono definibili dalle Aziende ed Enti le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo.”.
Orbene, dalla disamina delle norme contrattuali di riferimento è dato evincere come il CCNL di comparto non preveda la corresponsione di una specifica indennità per lo svolgimento delle operazioni di vestizione/svestizione e di passaggio di consegne né la quantifichi, attribuendo alle
Aziende e agli enti la facoltà di adottare una regolamentazione di dettaglio al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 27; nel caso dell' , come detto, Parte_2 soltanto a seguito dell'emanazione della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 572 del
9.05.2023, di presa d'atto degli accordi di contrattazione decentrata e del Regolamento aziendale stipulati in data 28.03.2023, sono state disciplinate le modalità di fruizione dei tempi di vestizione- svestizione e passaggio di consegne del personale del Comparto Sanità, nonché l'erogazione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa aziendale (buono pasto), a decorrere dal mese di gennaio
2023.
Con la sentenza depositata il 15.12.2022 nell'ambito del procedimento n. 1264/2021 R.G. e con le successive sentenze n. 1020/2023, 1021/2023 e n. 1050/2023 depositate il 3.10.2023 la Corte
d'Appello di Catanzaro, pronunciandosi sulle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, ha affermato che “l'art. 27, commi 11 e 12 del CCNL 21.5.2018, invero non contempla a carico del datore di lavoro alcuna obbligazione di dare avente ad oggetto una specifica voce economica (della quale infatti non indica la misura) ma gli impone di riconoscere agli operatori sanitari, al massimo
15 minuti complessivi per le operazioni di vestizione, svestizione e passaggio di consegne purchè risultanti dalle timbrature effettuate.” .
Secondo la prospettazione dei giudici di secondo grado, al datore di lavoro viene imposto esclusivamente “l'obbligo di fare in modo che nell'orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo necessario per quelle operazioni e, a tal fine, chiarisce che questo tempo deve risultare dalle timbrature dei cartellini del personale”.
Ne consegue che, alla luce della prospettazione di parte ricorrente, non risulta dimostrato che le operazioni di vestizione-svestizione e/o di passaggio di consegne, propedeutiche e strumentali alla prestazione lavorativa siano state effettivamente eseguite al di fuori dell'orario contrattuale di lavoro, il quale ultimo è il solo a dover essere retribuito, in mancanza di autorizzazione a prestare lavoro straordinario.
Sul punto, condivisibilmente, la giurisprudenza della locale Corte d'Appello richiama il principio di onnicomprensività della retribuzione che, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 165/2001, deve presiedere al regime retributivo dei dipendenti pubblici e in forza del quale non è consentita l'erogazione di compensi particolari oltre alla retribuzione fondamentale e accessoria definita dai contratti collettivi. Nell'atto introduttivo si asserisce, inoltre, che il dipendente “ogni giorno prende servizio timbrando il cartellino prima dell'orario previsto per l'inizio del turno, si reca nello spogliatoio del reparto, indossa la divisa per lo svolgimento della prestazione lavorativa. A fine turno, dopo l'orario previsto per la fine del turno, effettua il passaggio di consegne ai colleghi montanti nel turno successivo, sveste la divisa e timbra il cartellino.”.
Se ne evince che le attività propedeutiche e funzionali all'espletamento della prestazione lavorativa si collocano all'interno dell'orario registrato dalle timbrature in entrata ed in uscita e che i minuti destinati allo svolgimento di tali attività confluiscono nel monte “ore rese” mensile, che, a seconda dei casi, può essere inferiore o superiore al “debito contrattuale”, determinando, di conseguenza, un
“saldo mese” di segno negativo o positivo (cfr. prospetti di rilevazione delle presenze mensili con aggiornamento della scheda riepilogativa).
Va, poi, rilevato che, al fine di calcolare le differenze retributive richieste, nei turni mensili prodotti in atti sono stati presi in considerazione esclusivamente:
- cinque minuti per la vestizione nei giorni in cui il ricorrente ha timbrato in entrata almeno cinque minuti prima dell'orario di inizio turno, evidenziati in giallo;
- cinque minuti per la svestizione nei giorni in cui il ricorrente ha timbrato in uscita almeno cinque dopo l'orario di fine turno, evidenziati in verde;
- ulteriori cinque minuti per il passaggio di consegne nei giorni in cui il ricorrente ha timbrato in uscita almeno dieci minuti dopo l'orario di fine turno, evidenziati in arancione (ovvero, cinque minuti per il passaggio di consegne + altri cinque minuti per la successiva svestizione).
Parte ricorrente ha, quindi, sostenuto che l' convenuta si è sempre limitata a corrispondere la CP_1 retribuzione per le sole ore previste come turno lavorato, come emerge dalle buste paga in atti.
Orbene, si ritiene che anche tali ulteriori deduzioni siano destituite di fondamento.
Ed invero, innanzitutto non risulta dimostrato, né dedotto, che l'Azienda abbia imposto ai lavoratori di timbrare il cartellino prima dell'inizio del turno di lavoro assegnato per cambiarsi d'abito o di effettuare il passaggio di consegne e dismettere la divisa solo dopo la fine del turno, timbrando il cartellino successivamente a tali incombenti.
Non si rinviene in atti, né è stata menzionata alcuna disposizione di servizio, vigente nel periodo oggetto di causa (2018/2022), volta a regolamentare le operazioni di vestizione/svestizione e di passaggio di consegne, con la quale l' convenuta abbia richiesto ai dipendenti di svolgere CP_1 dette attività in una porzione oraria aggiuntiva rispetto all'orario contrattualmente previsto.
Inoltre, non è provato che i minuti “non retribuiti” emergenti dalle timbrature siano stati effettivamente utilizzati per indossare/dismettere la divisa e/o per effettuare il passaggio di consegne;
non può, quindi, escludersi che la presenza in servizio nei minuti immediatamente precedenti e/o successivi alla fine del turno sia dovuta ad altra causa o dipenda da una scelta discrezionale del lavoratore in ordine ai tempi di entrata ed uscita dal luogo di lavoro.
D'altro canto, la circostanza che tale condotta non sia stata imposta e/o autorizzata dall' CP_1 risulta suffragata dal fatto che solo in alcuni giorni emergono dalle timbrature minuti aggiuntivi in entrata e/o in uscita, dal che ne deriva che, nelle altre occasioni, evidentemente il dipendente ha compiuto le attività prodromiche ed accessorie alla prestazione lavorativa all'interno dell'orario contrattuale, senza la necessità di alcun “surplus” di prestazione lavorativa.
Ne consegue che il periodo di vestizione/svestizione e di passaggio di consegne è da considerarsi alla stregua dell'attività di servizio da effettuare nell'orario di lavoro, giacché tale attività fa parte degli atti di diligenza necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa ed in relazione alla stessa alcuna norma contrattuale prevede una specifica voce economica o una separata “monetizzazione”.
Al riguardo, anche la giurisprudenza citata dalla parte ricorrente, letta nel suo complesso, precisa che
“consentire la vestizione dopo la timbratura dell'ingresso e la svestizione prima della timbratura all'uscita non può determinare l'estraneità dell'operazione rispetto all'ambito del lavoro effettivo ma al contrario ne ammette l'inclusione nel tempo di lavoro con invarianza dell'orario normale che tenendo conto di tale formalizzazione andrà semplicemente rimodulato senza risultare di fatto incrementato derivandone inconfigurabilità del tempo relativo come lavoro straordinario”(cfr. Cass.
n. 9306/2022).
In un caso del tutto analogo, si è anche espressa la Corte di Appello di BR (Sezione Lavoro, sentenza n. 268/2023), aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore di lavoro con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti,
o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento (Cass., sez. lavoro, n.
7738/2018).”.
Nel caso richiamato, come in quello di cui è causa, non era stata data prova, infatti, che i ricorrenti fossero obbligati, per disposizione aziendale, a vestirsi prima dell'inizio del turno ed a svestirsi dopo la fine del turno e, quindi, al di fuori del tempo di lavoro retribuito ed anzi, i turni di lavoro ricomprendevano un periodo di tempo già riconosciuto nel quale il dipendente poteva assolvere alle operazioni di vestizione e svestizione senza che da ciò potesse derivare il diritto alla retribuzione di ulteriori 15 minuti al giorno.
Sotto questo profilo, dunque, la domanda deve essere rigettata, non risultando sufficientemente persuasive le argomentazioni di segno contrario esposte dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta.
6. Con riferimento alla rivendicazione del buono pasto nell'ambito del riconoscimento di una necessaria pausa-mensa, si rileva che l'art. 29 del CCNL Integrativo del CCNL del personale
Comparto Sanità del 7 aprile 1999, stipulato il 20 settembre 2001, (per come modificato, limitatamente ai commi 1 e 4, dall'art. 4 CCNL 2008-2009) disciplina il servizio mensa e condiziona il relativo diritto soltanto alla effettiva presenza giornaliera ed allo svolgimento dell'attività secondo una particolare articolazione dell'orario di lavoro e stabilisce che il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro in un intervallo di tempo di 30 minuti. In particolare, l'art. 29 del CCNL integrativo del 20.09.2001 (come modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.07.2009) prevede:
«1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. 2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario. 3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei di-versi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990.”
Tale norma contrattuale è stata confermata dai CCNL successivi.
Ed infatti, il CCNL sottoscritto il 21.05.2018 per il triennio 2016-2018, all'art. 99 (Conferme), stabilisce che “Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le e gli Enti del CP_1 presente comparto della Sanità continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti alle disapplicazioni o in quanto compatibili con le disposizioni legislative vigenti, nonché con le previsioni del presente CCNL”.
Nello specifico, l'art. 27 del CCNL appena menzionato, premettendo che l'orario di lavoro ordinario
è di 36 ore settimanali (…) ed è articolato su cinque giorni o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore, al comma 4, stabilisce che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001
e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o
Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g” .
Identica formulazione è contenuta nell'art. 43 del C.C.N.L. per il triennio 2019-2021, sottoscritto il
2.11.2022. L'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 8.04.2003, n. 66 prescrive, poi, che “qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
La Corte di Cassazione si è recentemente occupata della questione oggetto della presente causa con la sentenza n. 5547 dell'1.03.2021, stabilendo che “In tema di pubblico impiego privatizzato,
l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire
l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20
e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto
Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno).”.
Tale orientamento è stato confermato dalle successive pronunce di legittimità che si sono espresse sul diritto all'erogazione del buono pasto in favore del dipendente turnista (cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanze n. 9206/2023, n. 25622/2023, n. 21440/2024 del 31.07.2024 e n. 24267/2024 del 10.09.2024).
Ne consegue il necessario riconoscimento nei confronti dei lavoratori del beneficio richiesto in quanto il CCNL attribuisce il diritto a tutti i dipendenti che, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, siano sottoposti a “particolare articolazione dell'orario”, espressione da intendersi, per ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale, come orario giornaliero che ecceda il limite delle sei ore, lasso di tempo decorso il quale non può non essere fruita una pausa destinata anche alla consumazione del pasto. Parte Quanto poi alla specifica eccezione formulata dall' relativa all'interpretazione della norma contrattuale che escluderebbe dall'applicazione del diritto alla mensa i lavoratori “in turno”, si richiama anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. la recente sentenza del Tribunale di Roma del 21.03.2024
(Giudice Dott. A.M. Luna), la quale, citando sia il Parere dell'ARAN in materia sia alcune pronunce della Corte di Appello di Roma, con orientamento cui si ritiene di aderire, ha statuito che: “Non appare condivisibile la lettura che di tale disposizione offre la convenuta, ovvero che il personale non operante su turni svolge la propria prestazione, in ciascuna giornata in cui il servizio duri oltre sei ore, in due segmenti orari, l'uno anteriore e l'altro posteriore rispetto ad una interruzione, per trenta minuti, dell'orario di lavoro e che, invece, il personale in turno, espressamente escluso da tale disciplina, dovrebbe fruire della pausa di legge per il recupero delle energie all'interno del reparto
o nelle sue immediate adiacenze, senza possibilità di recarsi nella mensa né presso altro punto di ristoro, e, quindi, in sostanza, tale personale non avrebbe diritto di fruire della mensa con onere a carico dell'azienda né potrebbe ricevere il servizio nelle forme sostitutive. 5. - Ad avviso di questo giudice, la disposizione del C.C.N.L. in questione non può essere letta nel senso che proprio il personale che svolge attività con modalità più gravose sia escluso dal beneficio del servizio mensa con onere parziale a carico del datore di lavoro. Essa, infatti, è norma relativa all'articolazione dell'orario di lavoro e non già alla limitazione del servizio della mensa che rimane regolato dalla disposizione specifica del contratto collettivo del 2001 modificato nel 2009. Si legge, infatti, nel parere dell'ARAN prodotto dalla convenuta: “La pausa mensa/modalità sostitutiva è esclusivamente regolamentata dall'art 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001, modificato dall'art 4 del CCNL del
31/07/2009 del Comparto Sanità, il quale stabilisce che tale pausa possa essere prevista, per tutto il personale dipendente sia esso turnante e non […]”. In primo luogo, seguendo il significato proprio delle parole usate dalle parti contraenti, l'oggetto della disciplina attiene alla regolazione della pausa del personale che non opera secondo turni, la quale è assicurata in misura non inferiore a trenta minuti e la sua durata (cioè anche maggiore) e la sua collocazione sono definite in ragione dei parametri stabiliti dalla stessa (tipologia di orario di lavoro, disponibilità di eventuali servizi di ristoro, dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, dimensione della stessa città). Dunque, non può ricavarsi da ciò che, a contrario, per i lavoratori operanti in turno non valgano le disposizioni in precedenza fissate e pure espressamente richiamate che assicurano il servizio mensa
a tutti i lavoratori “in ragione della particolare articolazione dell'orario di lavoro”, ovvero della prestazione di attività per oltre sei ore continuative, ma soltanto che costoro non hanno la garanzia della fruizione di una pausa di almeno trenta minuti. In difetto di specifica regolazione della pausa loro spettante, vale allora la disciplina inderogabile di legge e cioè che spetta una pausa “tra l'inizio
e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”, “ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto” (art. 8 d.lgs. n. 66/2003), mentre, stante la mancanza di diversa espressa disciplina sul servizio mensa, continua ad operare il principio della spettanza di tale diritto (in forma diretta o sostitutiva), così come garantito dal contratto integrativo del 2001, nel testo modificato nel 2009. Del resto, se le parti avessero inteso derogare alla disciplina dell'art. 8 cit. avrebbero dovuto contestualmente prevedere “periodi equivalenti di riposo compensativo” o, comunque, “una protezione appropriata” (art. 17, com-ma
4, d.lgs. n. 66/2003).
La Corte d'Appello di Roma, esaminando la clausola contrattuale in questione, ha avuto occasione di affermare: «La disposizione, quindi, richiama chiaramente la previsione dell'articolo 8 del d.lgs.
66/2003, né prevede deroga espressa alla stessa. L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'articolo 8 del d.lgs. 66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione. L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa. La norma contrattuale collettiva rinvia, per la consumazione del pasto, alla disciplina dell'articolo 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e dell'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009» (sentenza n. 947/2023 pubbl. il 13/03/2023; v. anche, in senso conforme, Corte d'Appello di Roma n. 2794 pubbl. il 04/07/2023).”.
7. La pretesa risarcitoria può, dunque, essere accolta limitatamente ai giorni di effettiva presenza con articolazione oraria di 7 ore e 12 minuti o, comunque, eccedente le 6 ore, avuto riguardo al “debito giornaliero” o “dovuto contrattuale”, ovvero all'orario convenzionale assegnato al singolo dipendente.
Alcun rilievo possono assumere, invece, gli eventuali scostamenti in eccesso, che non sono in alcun modo riconducibili all'orario contrattuale e/o ad un obbligo prestazionale esigibile (o debito giornaliero) che non supera le sei ore previste dalle richiamate norme di legge e pattizie, secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza sopra richiamata;
contrariamente a quanto ritenuto dalla parte ricorrente, non può rilevare il c.d. lavoro effettivo.
Ai fini del quantum debeatur si ribadisce che, ai sensi dell'art. 29, comma 4 del CCNL integrativo del
20.09.2001, “Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000.
Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto.”.
Tali importi, convertiti in euro, corrispondono ad € 1,03 a carico del lavoratore e ad € 4,13 a carico del datore di lavoro (il parametro contrattuale applicato dalla parte ricorrente non è stato oggetto di specifica Part e puntuale contestazione da parte dell' .
Sul punto, si precisa che nelle note di trattazione scritta depositate dal difensore della ricorrente in data 24.4.2025, in vista della discussione, a parziale modifica dei precedenti conteggi depositati in ricorso, sono state inserite distinte tabelle, nelle quali sono stati riportati - per ciascuna posizione lavorativa - i giorni di effettivo servizio con orario lavorativo di 7 ore e 12 minuti o con orario superiore alle 6 ore, con riferimento al solo debito contrattuale nonché gli importi richiesti a titolo risarcitorio, ottenuti moltiplicando i giorni di effettiva presenza per il valore unitario di 4,13. Parte
Tale nuovo conteggio appare corretto e, in ogni caso, non è stato specificamente contestato dall' nelle note in sostituzione di udienza da ultimo depositate.
In conclusione, l' va condannata al risarcimento del danno subìto dalla ricorrente Parte_2 per mancata concessione della pausa finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche ed all'eventuale consumazione del pasto, quantificato in € 541,03 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo.
8. L'accoglimento solo parziale della domanda impone la compensazione nella misura della metà delle spese di giudizio, condannando l' al pagamento della restante metà, Parte_2 liquidata come da dispositivo, in ragione del valore della controversia (determinato sulla base del credito complessivamente accertato) secondo i parametri medi di cui alle Tabelle allegate al D.M. n.
147/2022, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l' al risarcimento del Parte_2 danno patito da per la mancata concessione della pausa finalizzata al recupero Parte_1 delle energie psico-fisiche ed all'eventuale consumazione del pasto, quantificato in € 541,03, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- rigetta l'ulteriore capo della domanda;
- compensa nella misura della metà le spese di giudizio, condannando l' al Parte_2 pagamento della restante parte, che liquida in complessivi € 257,50 per compensi professionali, oltre spese documentate e accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Lamezia Terme, 10.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara