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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2024, n. 6265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6265 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Di NZ RA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/08/2023 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila dichiarava inammissibile l'istanza presentata da RA Di NZ, tesa alla restituzione in termine presentata ex art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen. per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano del 03/12/2020. In particolare, nell'ordinanza si rilevava che: con ordinanza del 08/07/2021, la Corte di appello di L'Aquila aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello ,9e( Penale Sent. Sez. 6 Num. 6265 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 10/01/2024 proposto dal difensore d'ufficio di RA Di NZ avverso la richiamata sentenza del Tribunale di Avezzano;
con sentenza di questa Corte (Sez. 6, n. 11832 del 17/02/2022, Di NZ), emessa sul ricorso di altro difensore dell'imputato, veniva annullata tale ordinanza, con rinvio per il giudizio;
fissato il giudizio d'appello, con sentenza del 30/06/2022, divenuta irrevocabile il 31/10/2022, la Corte d'appello confermava la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'ordinanza che negava la restituzione in termini hanno presentato ricorso i difensori di RA Di NZ, Avvocati Antonio Pascale e Andrea Tinarelli, articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza degli artt. 175 e 127 cod. proc. pen., con la conseguente negazione del contraddittorio, in violazione dell'art. 111 Cost. La Corte d'appello ha escluso la restituzione in termini in base ad un unico argomento: il fatto che l'ordinanza di inammissibilità è stata impugnata dal precedente difensore. Tuttavia, la Corte d'appello, per un verso, non ha deciso in contraddittorio, ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. pen., con fissazione dell'udienza camerale, ed ha quindi violato i principi sul giusto processo (art. 111 Cost.); per altro verso, nulla ha detto sull'ulteriore richiesta di restituzione in termini proposta, in via subordinata, con l'istanza relativa all'ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Avezzano. Altro è, infatti, la tardiva impugnazione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Avezzano;
altro ancora l'omessa impugnazione del provvedimento «decisorio di inammissibilità» della Corte d'appello di L'Aquila. Nel primo caso, si afferma, trova applicazione l'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.; nel secondo, l'art. 175, comma 1 (che consente la rimessione in termini dei difensori se provano il caso fortuito o la forza maggiore) e comma 2.1, cod. proc. pen.: verificandosi, dunque, una lesione maggiore dei diritti dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo si deducono assenza di motivazione, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa, l'ordinanza trascurando le argomentazioni della difesa sulla richiesta di restituzione in termini. La Corte d'appello si sarebbe limitata a dichiarare inammissibile l'istanza con riguardo alla sola richiesta di restituzione in termini di cui alla sentenza della Corte d'appello dell'Aquila del 30/06/2022, ma non avrebbe motivato alcunché riguardo all'ulteriore richiesta, presentata in via gradata o alternativa, di remissione in termini avanzata in relazione alla possibilità di proporre istanza di misura alternativa alla detenzione rispetto all'ordine di esecuzione sospeso. 9 g-iL La richiesta avrebbe dovuto essere decisa in udienza camerale, con contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. In particolare, nell'istanza originaria si osservava che l'ordine di esecuzione, di cui veniva revocata la sospensione, non era mai stato notificato all'imputato. Di conseguenza, quest'ultimo risultava irreperibile, sebbene da sempre residente nello stesso luogo (Avezzano, via Togliatti n. 8), come risulta dal certificato storico di residenza agli atti (peraltro, l'ordine di esecuzione non notificato al condannato porta diversa numerazione). Tuttavia, l'imputato, il 25/02/2023 - quando era ancora in termini per proporre istanza di misura alternativa alla detenzione - fu ricoverato in ospedale a causa di lesioni riportate in un incidente stradale, con prognosi di 15 giorni e la prescrizione di un ulteriore periodo di riposo e cure;
quindi, doveva ritenersi reperibile presso l'ospedale e poi presso la sua abitazione. All'imputato è stata pertanto sottratta la possibilità di avere contatti con l'Ufficio per l'esecuzione penale esterna (UEPE) di L'Aquila a causa dell'omissione del difensore, che tuttavia non può essere fatta gravare sul primo. La mancata notifica determina una nullità assoluta, come tale rilevabile d'ufficio. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio nel primo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che, nel procedimento per la restituzione in termini, il giudice competente a provvedere sulla relativa istanza decide de plano, a meno che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale, nel qual caso la decisione deve avvenire nelle medesime forme, dal momento che l'art. 175, comma 4, cod. proc. pen. non opera alcun espresso richiamo alle formalità di cui all'art. 127 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, Rv. 233418; il principio è stato ribadito da Sez. 3, n. 5930 del 17/12/2014, dep. 2015, Currò). Si è inoltre precisato che, trattandosi di decisione incidentale, ogni dubbio di compatibilità costituzionale della scelta legislativa è comunque fugato dalla 3 possibilità di proporre ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 2028 del 25/10/2018, Mejia Rosario Dignora Maria, Rv. 274925). 1.2. Prim'ancora e in relazione, specificatamente, all'istanza di rimessione in termini per la proposizione di istanza di misure alternative alla detenzione, va osservato che, essendosi il giudizio di appello concluso con sentenza ormai definitiva e non potendo, incidentalmente, le omissioni ascrivibili al difensore integrare situazioni di caso fortuito o forza maggiore (sul punto, v. ancora Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, cit.), la competenza a risolvere ogni controversia in materia non spettava più alla Corte d'appello, ma al Tribunale di Sorveglianza. Di conseguenza, la mancata risposta dei Giudici di secondo grado ad un motivo manifestamente infondato/ non vizia la motivazione della sentenza impugnata. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/01/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila dichiarava inammissibile l'istanza presentata da RA Di NZ, tesa alla restituzione in termine presentata ex art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen. per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano del 03/12/2020. In particolare, nell'ordinanza si rilevava che: con ordinanza del 08/07/2021, la Corte di appello di L'Aquila aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello ,9e( Penale Sent. Sez. 6 Num. 6265 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 10/01/2024 proposto dal difensore d'ufficio di RA Di NZ avverso la richiamata sentenza del Tribunale di Avezzano;
con sentenza di questa Corte (Sez. 6, n. 11832 del 17/02/2022, Di NZ), emessa sul ricorso di altro difensore dell'imputato, veniva annullata tale ordinanza, con rinvio per il giudizio;
fissato il giudizio d'appello, con sentenza del 30/06/2022, divenuta irrevocabile il 31/10/2022, la Corte d'appello confermava la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'ordinanza che negava la restituzione in termini hanno presentato ricorso i difensori di RA Di NZ, Avvocati Antonio Pascale e Andrea Tinarelli, articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza degli artt. 175 e 127 cod. proc. pen., con la conseguente negazione del contraddittorio, in violazione dell'art. 111 Cost. La Corte d'appello ha escluso la restituzione in termini in base ad un unico argomento: il fatto che l'ordinanza di inammissibilità è stata impugnata dal precedente difensore. Tuttavia, la Corte d'appello, per un verso, non ha deciso in contraddittorio, ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. pen., con fissazione dell'udienza camerale, ed ha quindi violato i principi sul giusto processo (art. 111 Cost.); per altro verso, nulla ha detto sull'ulteriore richiesta di restituzione in termini proposta, in via subordinata, con l'istanza relativa all'ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Avezzano. Altro è, infatti, la tardiva impugnazione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Avezzano;
altro ancora l'omessa impugnazione del provvedimento «decisorio di inammissibilità» della Corte d'appello di L'Aquila. Nel primo caso, si afferma, trova applicazione l'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.; nel secondo, l'art. 175, comma 1 (che consente la rimessione in termini dei difensori se provano il caso fortuito o la forza maggiore) e comma 2.1, cod. proc. pen.: verificandosi, dunque, una lesione maggiore dei diritti dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo si deducono assenza di motivazione, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa, l'ordinanza trascurando le argomentazioni della difesa sulla richiesta di restituzione in termini. La Corte d'appello si sarebbe limitata a dichiarare inammissibile l'istanza con riguardo alla sola richiesta di restituzione in termini di cui alla sentenza della Corte d'appello dell'Aquila del 30/06/2022, ma non avrebbe motivato alcunché riguardo all'ulteriore richiesta, presentata in via gradata o alternativa, di remissione in termini avanzata in relazione alla possibilità di proporre istanza di misura alternativa alla detenzione rispetto all'ordine di esecuzione sospeso. 9 g-iL La richiesta avrebbe dovuto essere decisa in udienza camerale, con contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. In particolare, nell'istanza originaria si osservava che l'ordine di esecuzione, di cui veniva revocata la sospensione, non era mai stato notificato all'imputato. Di conseguenza, quest'ultimo risultava irreperibile, sebbene da sempre residente nello stesso luogo (Avezzano, via Togliatti n. 8), come risulta dal certificato storico di residenza agli atti (peraltro, l'ordine di esecuzione non notificato al condannato porta diversa numerazione). Tuttavia, l'imputato, il 25/02/2023 - quando era ancora in termini per proporre istanza di misura alternativa alla detenzione - fu ricoverato in ospedale a causa di lesioni riportate in un incidente stradale, con prognosi di 15 giorni e la prescrizione di un ulteriore periodo di riposo e cure;
quindi, doveva ritenersi reperibile presso l'ospedale e poi presso la sua abitazione. All'imputato è stata pertanto sottratta la possibilità di avere contatti con l'Ufficio per l'esecuzione penale esterna (UEPE) di L'Aquila a causa dell'omissione del difensore, che tuttavia non può essere fatta gravare sul primo. La mancata notifica determina una nullità assoluta, come tale rilevabile d'ufficio. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio nel primo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che, nel procedimento per la restituzione in termini, il giudice competente a provvedere sulla relativa istanza decide de plano, a meno che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale, nel qual caso la decisione deve avvenire nelle medesime forme, dal momento che l'art. 175, comma 4, cod. proc. pen. non opera alcun espresso richiamo alle formalità di cui all'art. 127 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, Rv. 233418; il principio è stato ribadito da Sez. 3, n. 5930 del 17/12/2014, dep. 2015, Currò). Si è inoltre precisato che, trattandosi di decisione incidentale, ogni dubbio di compatibilità costituzionale della scelta legislativa è comunque fugato dalla 3 possibilità di proporre ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 2028 del 25/10/2018, Mejia Rosario Dignora Maria, Rv. 274925). 1.2. Prim'ancora e in relazione, specificatamente, all'istanza di rimessione in termini per la proposizione di istanza di misure alternative alla detenzione, va osservato che, essendosi il giudizio di appello concluso con sentenza ormai definitiva e non potendo, incidentalmente, le omissioni ascrivibili al difensore integrare situazioni di caso fortuito o forza maggiore (sul punto, v. ancora Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, cit.), la competenza a risolvere ogni controversia in materia non spettava più alla Corte d'appello, ma al Tribunale di Sorveglianza. Di conseguenza, la mancata risposta dei Giudici di secondo grado ad un motivo manifestamente infondato/ non vizia la motivazione della sentenza impugnata. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/01/2024