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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/11/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n.2495/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: PA DE IC Presidente estensore Federica Girfatti IC Claudia Ummarino IC, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 2495 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata a [...] il [...], Parte_1 e
, nato a [...] il [...] Controparte_1 entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. Menichini Raffaele, come da procura in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche da loro Parte_1 Controparte_1 sottoscritto, in data 06/10/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 11/05/2019, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Marigliano (NA) (al N.14, Parte I, Anno 2019). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio non sono nati figli, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 09/10/2025).
*** Va premesso i ricorrenti hanno formulato ai sensi degli art. 473 bis. 49 e 473 bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e divorzio congiunto. Il cumulo di domanda congiunta di separazione e divorzio è da ritenersi ammissibile, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza N. 28727/2023.
*** Tanto Premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e fisseranno in piena autonomia il loro domicilio, residenza o dimora;
2) La moglie, prima dell'udienza presidenziale e già dopo la firma del presente ricorso, ritirerà le sue cose e si allontanerà dalla casa coniugale previa comunicazione della sua nuova residenza.
3) la casa coniugale, di proprietà del sig. continuerà ad essere abitata dallo Controparte_1 stesso ed i mobili costituenti l'arredo, acquistati con il contributo economico di entrambi i coniugi, resteranno nella casa coniugale. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Controparte_1
la somma di € 10.000,00 (diecimila/00) quale parziale rimborso della quota di Parte_1 mobilio coniugale pagata dalla stessa prima del matrimonio;
4) si precisa che ciascuno resterà titolare dei frutti derivanti da investimenti, immobilizzazioni praticate sul proprio conto corrente, nonché dei proventi derivanti dalla vendita di beni mobili o immobili personali;
5) i coniugi sono entrambi percettori di reddito da lavoro dipendente, come da dichiarazioni allegate e pertanto gli stessi, economicamente autosufficienti e forniti dei mezzi adeguati per soddisfare le rispettive e personali esigenze di vita, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento/assegno di separazione;
6) con la sottoscrizione del verbale di separazione i sigg. e reciprocamente si Pt_1 CP_1 concedono l'autorizzazione al rilascio del passaporto per viaggi turistici all'estero ed al rinnovo dello stesso alle singole scadenze previste dalla legge, esonerando sin da ora da ogni e qualsiasi responsabilità le Autorità di Pubblica Sicurezza;
7) per quanto non previsto dai presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
8) le spese relative alla presente procedura sono a carico delle parti in misura uguale.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da ordinanza emessa in data odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, con sentenza non definitiva del giudizio in primo grado, nella causa civile iscritta al R.G. n. 2495 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Marigliano di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza il prosieguo del giudizio. Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Marigliano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 19/11/2025
Il Presidente estensore
PA DE IC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: PA DE IC Presidente estensore Federica Girfatti IC Claudia Ummarino IC, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 2495 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata a [...] il [...], Parte_1 e
, nato a [...] il [...] Controparte_1 entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. Menichini Raffaele, come da procura in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche da loro Parte_1 Controparte_1 sottoscritto, in data 06/10/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 11/05/2019, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Marigliano (NA) (al N.14, Parte I, Anno 2019). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio non sono nati figli, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 09/10/2025).
*** Va premesso i ricorrenti hanno formulato ai sensi degli art. 473 bis. 49 e 473 bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e divorzio congiunto. Il cumulo di domanda congiunta di separazione e divorzio è da ritenersi ammissibile, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza N. 28727/2023.
*** Tanto Premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e fisseranno in piena autonomia il loro domicilio, residenza o dimora;
2) La moglie, prima dell'udienza presidenziale e già dopo la firma del presente ricorso, ritirerà le sue cose e si allontanerà dalla casa coniugale previa comunicazione della sua nuova residenza.
3) la casa coniugale, di proprietà del sig. continuerà ad essere abitata dallo Controparte_1 stesso ed i mobili costituenti l'arredo, acquistati con il contributo economico di entrambi i coniugi, resteranno nella casa coniugale. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Controparte_1
la somma di € 10.000,00 (diecimila/00) quale parziale rimborso della quota di Parte_1 mobilio coniugale pagata dalla stessa prima del matrimonio;
4) si precisa che ciascuno resterà titolare dei frutti derivanti da investimenti, immobilizzazioni praticate sul proprio conto corrente, nonché dei proventi derivanti dalla vendita di beni mobili o immobili personali;
5) i coniugi sono entrambi percettori di reddito da lavoro dipendente, come da dichiarazioni allegate e pertanto gli stessi, economicamente autosufficienti e forniti dei mezzi adeguati per soddisfare le rispettive e personali esigenze di vita, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento/assegno di separazione;
6) con la sottoscrizione del verbale di separazione i sigg. e reciprocamente si Pt_1 CP_1 concedono l'autorizzazione al rilascio del passaporto per viaggi turistici all'estero ed al rinnovo dello stesso alle singole scadenze previste dalla legge, esonerando sin da ora da ogni e qualsiasi responsabilità le Autorità di Pubblica Sicurezza;
7) per quanto non previsto dai presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
8) le spese relative alla presente procedura sono a carico delle parti in misura uguale.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da ordinanza emessa in data odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, con sentenza non definitiva del giudizio in primo grado, nella causa civile iscritta al R.G. n. 2495 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Marigliano di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza il prosieguo del giudizio. Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Marigliano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 19/11/2025
Il Presidente estensore
PA DE IC