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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 659/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
AI CARLA ROMANA, Presidente
TT GI ZO, AT
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4479/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Fava - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 346/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia che ci occupa ha ad oggetto il diniego espresso opposto dall'Amministrazione finanziaria all'istanza di autotutela finalizzata ad ottenere l'annullamento della comunicazione di irregolarità ex art. 36 ter dpr 600/1973, con cui è stato ripreso a tassazione il credito per imposte estere esposto nella dichiarazione dei redditi Mod.730/2022, per il p. i. 2021, in quanto credito formatosi definitivamente nel 2019, anno in cui il contribuente avrebbe dovuto esporlo in dichiarazione. Con ricorso del 29.10.2025 il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato il diniego espresso all'istanza di autotutela per:
1. violazione del principio di competenza ex art. 165 TUIR, comma 4.
2. assenza di un termine decadenziale per l'utilizzo in detrazione del credito di imposta di cui all'art. 165
TUIR, in coerenza con gli orientamenti di merito e di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti gli atti ed ascoltate le parti, ritiene di dover accogliere il ricorso.
In sostanza l'Ufficio sostiene che poiché le imposte assolte all'estero sui redditi percepiti in Kazakistan nell'anno 2019 sono divenute definitive nel medesimo periodo, il relativo credito d'imposta doveva essere richiesto in detrazione necessariamente e a pena di decadenza nella dichiarazione di competenza, ovvero quella relativa all'annualità 2019. Ebbene, quanto sostenuto dall'Ufficio non trova alcuna legittimazione nel quadro normativo di riferimento e, conseguentemente, è meritevole di integrale censura ed a tale riguardo vi è Giurisprudenza consolidata anche da parte di questa Corte. Diversamente da quanto sostenuto dall.
Ufficio, l'art. 165 TUIR non dispone alcun termine di decadenza per l'utilizzo del credito d'imposta, come peraltro già affermato dalla giurisprudenza di merito.
Tale “decadenza”, in particolare, è stata volutamente e specificatamente abrogata dal Legislatore con il passaggio dal vecchio al nuovo TUIR, laddove il citato art. 15 è stato trasfuso nell'art. 165 del TUIR eliminando la previsione di decadenza originariamente codificata (id est art. 165, comma 4: “La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione.”).
Dal confronto tra le due disposizioni normative che si sono succedute, emerge chiaramente la mancanza
(rectius: eliminazione) di uno sbarramento temporale all'esercizio del diritto alla detrazione:
• art. 15, abrogato: “La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi
(…).”;
• art. 165, vigente: “La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero (…).”.
A tal riguardo, giova rilevare che laddove il Legislatore abbia voluto imporre dei limiti temporali all'esercizio di un diritto o di una facoltà (id est decadenza), lo ha espressamente previsto codificandolo (come accadeva, giustappunto, nel previgente art. 15), in ottemperanza al principio “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”.
Con il passaggio da “deve essere richiesta, a pena di decadenza” (norma previgente), al più semplice “deve essere calcolata” (nuovo art. 165), emerge inequivocabilmente la volontà del Legislatore di espungere dall'ordinamento la decadenza prevista dalla vecchia norma, sostituendola con il più elastico, efficacie ed efficiente “principio di competenza”. Con le recentissime Ordinanze n. 9671/2025 del 13 aprile 2025 e n.
10642/2025 del 23 aprile 2025, la Suprema Corte di Cassazione ha fornito una inequivocabile conferma ermeneutica: l'art. 165 del T.U.I.R. non prevede alcun termine decadenziale per la fruizione del credito d'imposta relativo a imposte assolte all'estero.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Liquida le spese in favore di parte ricorrente in €1.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
AI CARLA ROMANA, Presidente
TT GI ZO, AT
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4479/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Fava - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 346/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia che ci occupa ha ad oggetto il diniego espresso opposto dall'Amministrazione finanziaria all'istanza di autotutela finalizzata ad ottenere l'annullamento della comunicazione di irregolarità ex art. 36 ter dpr 600/1973, con cui è stato ripreso a tassazione il credito per imposte estere esposto nella dichiarazione dei redditi Mod.730/2022, per il p. i. 2021, in quanto credito formatosi definitivamente nel 2019, anno in cui il contribuente avrebbe dovuto esporlo in dichiarazione. Con ricorso del 29.10.2025 il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato il diniego espresso all'istanza di autotutela per:
1. violazione del principio di competenza ex art. 165 TUIR, comma 4.
2. assenza di un termine decadenziale per l'utilizzo in detrazione del credito di imposta di cui all'art. 165
TUIR, in coerenza con gli orientamenti di merito e di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti gli atti ed ascoltate le parti, ritiene di dover accogliere il ricorso.
In sostanza l'Ufficio sostiene che poiché le imposte assolte all'estero sui redditi percepiti in Kazakistan nell'anno 2019 sono divenute definitive nel medesimo periodo, il relativo credito d'imposta doveva essere richiesto in detrazione necessariamente e a pena di decadenza nella dichiarazione di competenza, ovvero quella relativa all'annualità 2019. Ebbene, quanto sostenuto dall'Ufficio non trova alcuna legittimazione nel quadro normativo di riferimento e, conseguentemente, è meritevole di integrale censura ed a tale riguardo vi è Giurisprudenza consolidata anche da parte di questa Corte. Diversamente da quanto sostenuto dall.
Ufficio, l'art. 165 TUIR non dispone alcun termine di decadenza per l'utilizzo del credito d'imposta, come peraltro già affermato dalla giurisprudenza di merito.
Tale “decadenza”, in particolare, è stata volutamente e specificatamente abrogata dal Legislatore con il passaggio dal vecchio al nuovo TUIR, laddove il citato art. 15 è stato trasfuso nell'art. 165 del TUIR eliminando la previsione di decadenza originariamente codificata (id est art. 165, comma 4: “La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione.”).
Dal confronto tra le due disposizioni normative che si sono succedute, emerge chiaramente la mancanza
(rectius: eliminazione) di uno sbarramento temporale all'esercizio del diritto alla detrazione:
• art. 15, abrogato: “La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi
(…).”;
• art. 165, vigente: “La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero (…).”.
A tal riguardo, giova rilevare che laddove il Legislatore abbia voluto imporre dei limiti temporali all'esercizio di un diritto o di una facoltà (id est decadenza), lo ha espressamente previsto codificandolo (come accadeva, giustappunto, nel previgente art. 15), in ottemperanza al principio “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”.
Con il passaggio da “deve essere richiesta, a pena di decadenza” (norma previgente), al più semplice “deve essere calcolata” (nuovo art. 165), emerge inequivocabilmente la volontà del Legislatore di espungere dall'ordinamento la decadenza prevista dalla vecchia norma, sostituendola con il più elastico, efficacie ed efficiente “principio di competenza”. Con le recentissime Ordinanze n. 9671/2025 del 13 aprile 2025 e n.
10642/2025 del 23 aprile 2025, la Suprema Corte di Cassazione ha fornito una inequivocabile conferma ermeneutica: l'art. 165 del T.U.I.R. non prevede alcun termine decadenziale per la fruizione del credito d'imposta relativo a imposte assolte all'estero.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Liquida le spese in favore di parte ricorrente in €1.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.