Sentenza breve 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 24/01/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01498/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10966/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10966 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Saura Bardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno, Consolato Generale D'Italia A Casablanca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di rigetto della domanda di rilascio del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale n. -OMISSIS- emesso dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca il 16.7.2024, notificato in data 23.7.24, e, per sentir condannato, per l'effetto, il Consolato Generale d'Italia a Casablanca all'immediato rilascio del visto entro e non oltre 10 giorni, con vittoria di spese
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ministero dell'Interno e di Consolato Generale D'Italia A Casablanca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 il dott. Danilo Carrozzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
a) che il ricorrente impugna il provvedimento di rigetto della domanda di rilascio del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale n. -OMISSIS- emesso dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca il 16.7.2024, notificato in data 23.7.24, e, per sentir condannato, per l'effetto, il Consolato Generale d'Italia a Casablanca all'immediato rilascio del visto
b) che si è costituito in giudizio il Ministero per gli affari esteri, depositando memoria difensiva nella quale si comunicava l’apertura del procedimento in autotutela per la rivalutazione dell’istanza;
c) che il ricorso è stato chiamato per la discussione da ultimo alla camera di consiglio il 21/1/25 e che in vista dell’udienza la difesa erariale comunicava l’avvenuto rilascio del visto, a seguito di riesame in autotutela dell’istanza;
d) che alla stregua degli atti depositati risulta cessata la materia del contendere a seguito dell’avvenuto rilascio del visto, essendo la pretesa attorea integralmente soddisfatta;
e) che va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere;
f) che, rilevata la soccombenza virtuale dell’amministrazione, in virtù del principio della soccombenza, l’amministrazione resistente deve essere condannata alla refusione delle spese di lite in favore del difensore antistatario, liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero per gli Affari Esteri al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente, Avv. Saura Bardi, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille\00) oltre IVA, CPA, contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Carrozzo | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.