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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/11/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2866/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2866/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 19 giugno 2025 da
(c.f. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Giuseppe Filippo Maria La Scala e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Marina Sani
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note scritte depositate in data 9 settembre 2025 sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e hanno Parte_1 Controparte_1 esposto di aver contratto matrimonio a Pinzolo (TN) in data 2 dicembre 2006,
1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pinzolo, Parte I, N.
8, Anno 2006, e che dalla loro unione è nato il figlio a Tione di Trento (TN) Per_1 il 2 aprile 2007, maggiorenne, studente e non economicamente autosufficiente.
I coniugi hanno allegato che la sig.ra è impiegata con contratto stagionale CP_1 presso Funivie Madonna di Campiglio s.p.a., mentre il sig. è agente di Pt_1 commercio.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che la sig.ra è residente con il figlio in CP_1 Per_1
Caderzone Terme (TN) Loc. Pozze n. 15 in un immobile condotto in locazione, mentre il sig. è residente in [...]
15.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate – precisate con note scritte depositate in data 9 settembre 2025 –, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) Ciascun coniuge continuerà ad abitare presso la propria residenza abituale e il figlio , ormai maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, Per_1 continuerà a vivere con la madre nell'abitazione, sita in Caderzone Terme, loc.
Pozze n. 15 e potrà vedere e frequentare il padre ogni volta che vorrà.
3) Il sig. corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 del figlio la complessiva somma mensile di € 500,00, con le seguenti Per_1 modalità:
- Euro 250,00 verranno versati alla Sig.ra mediante bonifico Controparte_1 bancario, sul conto corrente a lei intestato in essere presso la banca CP_2
– Madonna di Campiglio, utilizzando le seguenti coordinate bancarie IBAN
[...], entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla data di omologa della separazione, con rivalutazione ISTAT
2 annuale in conformità alle vigenti disposizioni normative e decorrente dall'annualità successiva alla data di omologa della separazione;
- Euro 250,00 verranno invece versati direttamente ad mediante bonifico Per_1 bancario, sul conto corrente a lui intestato in essere presso Banca Mediolanum utilizzando le seguenti coordinate bancarie IBAN
[...], entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla data di omologa della separazione, con rivalutazione ISTAT annuale in conformità alle vigenti disposizioni normative e decorrente dall'annualità successiva alla data di omologa della separazione.
4) Le spese di carattere straordinario relative al figlio saranno a carico di Per_1 ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
5) Quale ulteriore contributo al mantenimento del figlio , il Sig. Per_1 Pt_1
si impegna a trasferire allo stesso gli immobili di cui è comproprietario,
[...] siti nel Comune di Pinzolo (TN), Località Campo Carlo Magno, così individuati:
i) foglio 17, numero 1011, subalterno 10, Partita Tavolare 1362, porzione materiale
9 della p.ed. 1011
ii) foglio 17, numero 1011, subalterno 2 (immobile accessorio al cespite di cui al punto che precede).
6) Con riferimento al trasferimento di cui al punto 5), le parti danno atto di voler usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della legge n. 74/1987
(come chiarito dalla circolare n. 27 del 21.06.2012 dell'Agenzia delle Entrate e successive modificazioni). I coniugi precisano sin da ora che tale trasferimento risulta indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, altrimenti non diversamente componibile.
7) Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla più a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, direttamente e/o indirettamente connessi con i fatti e le circostanze che hanno caratterizzato i loro pregressi rapporti personali ed economico-patrimoniali.
8) Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898. Una volta passata in
3 giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Signori e in data Pt_1 CP_1
02.12.2006 nel comune di Pinzolo (TN), con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pinzolo (TN), anno 2006 Parte 1 Serie n. 8, alle medesime condizioni di cui alla separazione, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
9) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2866/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 19 giugno 2025 da
(c.f. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Giuseppe Filippo Maria La Scala e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Marina Sani
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note scritte depositate in data 9 settembre 2025 sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e hanno Parte_1 Controparte_1 esposto di aver contratto matrimonio a Pinzolo (TN) in data 2 dicembre 2006,
1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pinzolo, Parte I, N.
8, Anno 2006, e che dalla loro unione è nato il figlio a Tione di Trento (TN) Per_1 il 2 aprile 2007, maggiorenne, studente e non economicamente autosufficiente.
I coniugi hanno allegato che la sig.ra è impiegata con contratto stagionale CP_1 presso Funivie Madonna di Campiglio s.p.a., mentre il sig. è agente di Pt_1 commercio.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che la sig.ra è residente con il figlio in CP_1 Per_1
Caderzone Terme (TN) Loc. Pozze n. 15 in un immobile condotto in locazione, mentre il sig. è residente in [...]
15.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate – precisate con note scritte depositate in data 9 settembre 2025 –, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) Ciascun coniuge continuerà ad abitare presso la propria residenza abituale e il figlio , ormai maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, Per_1 continuerà a vivere con la madre nell'abitazione, sita in Caderzone Terme, loc.
Pozze n. 15 e potrà vedere e frequentare il padre ogni volta che vorrà.
3) Il sig. corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 del figlio la complessiva somma mensile di € 500,00, con le seguenti Per_1 modalità:
- Euro 250,00 verranno versati alla Sig.ra mediante bonifico Controparte_1 bancario, sul conto corrente a lei intestato in essere presso la banca CP_2
– Madonna di Campiglio, utilizzando le seguenti coordinate bancarie IBAN
[...], entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla data di omologa della separazione, con rivalutazione ISTAT
2 annuale in conformità alle vigenti disposizioni normative e decorrente dall'annualità successiva alla data di omologa della separazione;
- Euro 250,00 verranno invece versati direttamente ad mediante bonifico Per_1 bancario, sul conto corrente a lui intestato in essere presso Banca Mediolanum utilizzando le seguenti coordinate bancarie IBAN
[...], entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla data di omologa della separazione, con rivalutazione ISTAT annuale in conformità alle vigenti disposizioni normative e decorrente dall'annualità successiva alla data di omologa della separazione.
4) Le spese di carattere straordinario relative al figlio saranno a carico di Per_1 ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
5) Quale ulteriore contributo al mantenimento del figlio , il Sig. Per_1 Pt_1
si impegna a trasferire allo stesso gli immobili di cui è comproprietario,
[...] siti nel Comune di Pinzolo (TN), Località Campo Carlo Magno, così individuati:
i) foglio 17, numero 1011, subalterno 10, Partita Tavolare 1362, porzione materiale
9 della p.ed. 1011
ii) foglio 17, numero 1011, subalterno 2 (immobile accessorio al cespite di cui al punto che precede).
6) Con riferimento al trasferimento di cui al punto 5), le parti danno atto di voler usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della legge n. 74/1987
(come chiarito dalla circolare n. 27 del 21.06.2012 dell'Agenzia delle Entrate e successive modificazioni). I coniugi precisano sin da ora che tale trasferimento risulta indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, altrimenti non diversamente componibile.
7) Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla più a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, direttamente e/o indirettamente connessi con i fatti e le circostanze che hanno caratterizzato i loro pregressi rapporti personali ed economico-patrimoniali.
8) Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898. Una volta passata in
3 giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Signori e in data Pt_1 CP_1
02.12.2006 nel comune di Pinzolo (TN), con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pinzolo (TN), anno 2006 Parte 1 Serie n. 8, alle medesime condizioni di cui alla separazione, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
9) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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