Sentenza 14 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 14/03/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00133/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00174/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 174 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da AN AN, rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo Passeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caramanico Terme in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Cesidio Buccilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LO IA, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonella Bosco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
EL NI, NE NO, RI IO, LE OM, IO SA, IE SI, EN ES, VI IE, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- quanto al ricorso principale:
- dell’avviso pubblicato il 31 marzo 2022 avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria provvisoria relativa al “concorso pubblico per esami, per l’assunzione a tempo parziale (18 ore) ed indeterminato, di n. 3 “operai multiservizi” cat. B3 presso il comune di Caramanico terme (PE)” indetto dal Comune di Caramanico Terme;
- nonché di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e comunque connesso ed in particolare: 1) della Determina N. 119 del 13 settembre 2021 del Responsabile di Settore del Comune di Caramanico di approvazione del bando ed indizione del “concorso per la copertura di tre posti a tempo parziale ed indeterminato di tre operai multiservizi, Cat. B3”; 2) del bando di concorso pubblico per esami, per l’assunzione a tempo parziale (18 ore) ed indeterminato, di n. 3 “operai multiservizi” cat. B3; 3) della determina n. 26 del 09 marzo 2022 del Responsabile di Settore di nomina della commissione giudicatrice; 4) della determina n. 16 del 17 febbraio 2022 del Responsabile di Settore; 5) degli avvisi di convocazione delle prove concorsuali ed in particolare dell’avviso di convocazione per lo svolgimento della prova pratica/orale del 27 marzo 2022 e della prova orale del 29 marzo 2022; 6) degli avvisi relativi alla comunicazione degli esiti delle prove concorsuali; 7) dei verbali tutti della commissione giudicatrice di estremi non noti;
- quanto ai motivi aggiunti depositati il 26 agosto 2022:
- della determina n. 45 del 04 maggio 2022 del competente Responsabile avente ad oggetto “concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato di n.3 posti di operaio multiservizio - cat. B3. Presa d’atto dei lavori della commissione ed approvazione graduatoria finale”;
- dell’avviso pubblicato il 06 maggio 2022 avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria finale relativa al “concorso pubblico per esami, per l’assunzione a tempo parziale (18 ore) ed indeterminato, di n. 3 “operai multiservizi” cat. B3 presso il comune di Caramanico terme (PE)” indetto dal Comune di Caramanico Terme nonché di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caramanico Terme e del controinteressato LO IA;
Vista la memoria depositata da parte ricorrente il 22 gennaio 2026;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa LEa OL NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 30 maggio 2022 e depositato il successivo 17 giugno il ricorrente – candidato nell’ambito della procedura selettiva per esami di cui al bando pubblicato sulla G.U.R.I. n.80 del 08 ottobre 2021, indetta dal Comune di Caramanico Terme ai fini dell’assunzione a tempo parziale (18 ore) ed indeterminato, di n. 3 “operai multiservizi” Cat. B3 – impugnava gli atti del concorso, nella parte in cui avevano determinato la sua inidoneità, in ragione del punteggio ottenuto alla prova orale (19,65/30), inferiore al punteggio soglia di (21/30) richiesto dal bando.
1.1. - Premesso di aver presentato al Comune resistente istanza di accesso agli atti concorsuali (mai riscontrata), il ricorrente, dedotto il proprio interesse alla caducazione dell’intera procedura, articolava, a sostegno del gravame, un unico motivo, con cui, in sintesi, censurava l’operato della Commissione, per aver sostituito la prova pratica con una prova orale; sosteneva, inoltre, sotto vari profili, l’illegittimità di quest’ultima quanto alle modalità di svolgimento.
2. - Si costituivano in giudizio il controinteressato (4 luglio 2022), candidato collocatosi al secondo posto della graduatoria ed evocato in giudizio ex art 41, comma 2 c.p.a., ed il Comune resistente, eccependo entrambi l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso ed allegando documentazione.
3. – All’udienza tenutasi in camera di consiglio l’8 luglio 2022 era disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati partecipanti alla procedura, con contestuale rinvio dell’udienza al 14 ottobre 2022.
4. - Il 13 agosto 2022 il ricorrente depositava atto di integrazione del contraddittorio ed il 26 agosto successivo depositava motivi aggiunti, con cui impugnava gli atti successivi della procedura, nelle more sopravvenuti (in particolare, la Determina n. 45 del 04 maggio 2022, relativa all’approvazione della graduatoria finale del concorso).
5. – Il Comune ed il controinteressato depositavano quindi memorie resistendo anche ai motivi aggiunti (10 e 11 ottobre 2022) di cui eccepivano l’irricevibilità (con conseguente improcedibilità del gravame originario) l’inammissibilità e l’infondatezza.
6. - Alla camera di consiglio del 14 ottobre 2022 il ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.
7. – Il 16 gennaio 2026 il Comune depositava memoria in vista dell’udienza pubblica, insistendo nelle eccezioni e difese spiegate.
8. – il 22 gennaio 2026 il ricorrente depositava memoria con cui rappresentava la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
9. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato 17 febbraio 2026, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
10. –Preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria del 22 gennaio 2026, ritiene il Collegio doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
10.1. – Sussistono giusti motivi, considerato il carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite, con espressa dichiarazione di irripetibilità di quanto versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a, con l’intervento dei magistrati:
NN MA LE, Presidente FF
LEa OL NI, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LEa OL NI | NN MA LE |
IL SEGRETARIO