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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 3903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3903 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 264 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso per mandato in atti dall'Avv. Iudicello Antonino;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: all'udienza del 7.10.2025 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
1 10/01/2025, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con il 3.10.2017, unione dalla quale non sono Parte_2 nati figli, ha esposto di essersi separato con decreto di omologa n.
1385/2019 del 21/03/2019, e ha chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
2. Giova, preliminarmente, ribadire la contumacia di , Controparte_1 la quale, sebbene sia stata ritualmente evocata in giudizio, non si è costitui- ta.
3. All'udienza del 7.10.2025, preso atto dell'impossibilità di esperire il ten- tativo di conciliazione, stante la mancata comparizione della resistente e in assenza di provvedimenti temporanei e urgenti da adottare, la causa è stata posta in decisione.
4. Sulla domanda di divorzio
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tri- bunale nella causa di separazione, avvenuta il 12.03.2019.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati con decreto di omologa della separazione consensuale pronunciato da questo Tribunale n. 1385/2019 del 21/03/2019.
Nessuna altra domanda, oltre a quella di stato, risulta essere stata propo- sta in questo giudizio dalla parte ricorrente posto che Parte_1 dall'unione coniugale non sono nati figli.
5. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, dell'oggetto del giudizio e della contumacia della parte resistente, si ravvisano motivi per lasciare a carico del ricorrente le spese dallo stesso anticipate.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, definitiva- mente pronunciando nella contumacia di , così provvede: Controparte_1
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in il Pt_2
3.10.2017 da nato a [...] il [...] e da Parte_1
, nata a [...] il [...], iscritto nei registri dello Controparte_1
Stato Civile del medesimo Comune al n. 51, parte I dell'anno 2017;
2. lascia a carico del ricorrente le spese dallo stesso anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 10/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice Relatore.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 264 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso per mandato in atti dall'Avv. Iudicello Antonino;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: all'udienza del 7.10.2025 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
1 10/01/2025, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con il 3.10.2017, unione dalla quale non sono Parte_2 nati figli, ha esposto di essersi separato con decreto di omologa n.
1385/2019 del 21/03/2019, e ha chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
2. Giova, preliminarmente, ribadire la contumacia di , Controparte_1 la quale, sebbene sia stata ritualmente evocata in giudizio, non si è costitui- ta.
3. All'udienza del 7.10.2025, preso atto dell'impossibilità di esperire il ten- tativo di conciliazione, stante la mancata comparizione della resistente e in assenza di provvedimenti temporanei e urgenti da adottare, la causa è stata posta in decisione.
4. Sulla domanda di divorzio
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tri- bunale nella causa di separazione, avvenuta il 12.03.2019.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati con decreto di omologa della separazione consensuale pronunciato da questo Tribunale n. 1385/2019 del 21/03/2019.
Nessuna altra domanda, oltre a quella di stato, risulta essere stata propo- sta in questo giudizio dalla parte ricorrente posto che Parte_1 dall'unione coniugale non sono nati figli.
5. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, dell'oggetto del giudizio e della contumacia della parte resistente, si ravvisano motivi per lasciare a carico del ricorrente le spese dallo stesso anticipate.
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P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, definitiva- mente pronunciando nella contumacia di , così provvede: Controparte_1
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in il Pt_2
3.10.2017 da nato a [...] il [...] e da Parte_1
, nata a [...] il [...], iscritto nei registri dello Controparte_1
Stato Civile del medesimo Comune al n. 51, parte I dell'anno 2017;
2. lascia a carico del ricorrente le spese dallo stesso anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 10/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice Relatore.
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