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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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- 1. Opposizione a precetto e mancata prova della titolarità del credito: la Corte d’Appello di Cagliari su valore dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, rinvio al sito…Di Veronica Valeria Loi · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 3 marzo 2025
La Corte d'Appello di Cagliari, con la sentenza n. 70, pubblicata il 21 febbraio 2025, è tornata ad occuparsi della legittimazione ad agire e della prova della titolarità del credito, ribadendo alcuni importanti principi in materia di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB. ***** Il fatto. La vicenda oggetto di causa prende le mosse da un'opposizione a precetto, promossa innanzi al Tribunale di Oristano, in cui, in via preliminare, gli opponenti avevano eccepito “la carenza della titolarità del credito e la conseguente legittimazione ad agire della cessionaria per il tramite della sua mandataria … non essendo sufficiente, per comprovare la cessione del credito in favore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 21/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: contratto bancario nella causa iscritta al n. 225 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da: in persona dell'Amministratore Unico p.t., Parte_1
con sede in Conegliano (TV) capitale sociale di euro 10.000,00 – i.v., codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle imprese di Treviso- Belluno
n. , e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale del P.IVA_1
5 luglio 2018 in autentica del Notaio (Rep. 298749 – Racc. Persona_1
31924), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Pordenone in data
17/07/2018 al n. 9992 serie 1T, la Controparte_1
con sede in Milano, capitale sociale di euro 4.510.568,00 – i.v., codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle imprese di Milano n. P.IVA_2
n. REA MI-1217580, in persona dell'Avv. Claudio Saturno, in virtù dei poteri a lui conferiti con procura speciale del Notaio Dott. in Persona_2
data 10.05.2019 (rep. 140512, racc. 35394) registrata in Milano 2 il
20/05/2019 al n. 25356 serie 1T, elettivamente domiciliata in Roma Via della
Camilluccia, n. 19 presso lo studio dell'Avv. Antonina Accardi che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata all'atto di precetto opposto;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_2
, P. Iva , con sede in Arborea
[...] P.IVA_3
(OR) alla Strada 14, in persona del socio e amministratore Sig. _2
, nato a [...] il [...];
[...] _2
, C.F. , nato a [...] il
[...] C.F._1
11.06.1967, , C.F. , nata a [...] C.F._2
Genova il 15.10.1965, entrambi residente in Arborea, elettivamente domiciliati in Oristano, Viale Armando Diaz n.64 presso lo studio dell'Avv.
Antonello Casula in forza di procure speciali alle liti allegate all'atto di opposizione a precetto e alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATI
All'udienza del 24 maggio 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, contrariis reiectis:
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 649/2021 emessa dal Tribunale di Oristano, Giudice Dott.ssa
Consuelo Mighela, nell'ambito del giudizio R.G. n. 738/2020, letta in udienza ex art. 281-sexies c.p.c. in data 09.12.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “- In via principale e nel merito: respingere, disattendere e non accogliere tutto quanto dedotto, ritenuto e richiesto da parte attrice, e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte da parte attrice per una e/o per tutte le ragioni di cui in narrativa, condannando parte opponente al pagamento di tutte le somme di cui all'atto di precetto opposto ovvero alla maggiore o minore somma che sarà giudizialmente accertata;
- In via subordinata e nel merito: nel caso di mancato accoglimento della suindicata richiesta, nell'ipotesi di declaratoria di nullità/invalidità e/o inefficacia del contratto di mutuo per cui è causa, accertare e dichiarare l'indebito oggettivo ex art. 2033 c.p.c. sorto in capo alla parte opponente e per l'effetto condannarla alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, a qualsiasi titolo erogate dalla banca, in favore della parte opposta, nella misura pari al capitale residuo non restituito, ovvero €
592.453,30, o di quella maggiore o minore che sarà giudizialmente accertata, oltre interessi al saggio legale dal di del dovuto fino all'effettivo soddisfo.
- in via istruttoria: si chiede sin da ora la nomina di CTU contabile, senza che ciò comporti alcuna inversione dell'onere della prova, al fine di verificare la correttezza di tutte le somme precettate e della corretta applicazione delle clausole contrattuali.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”;
2) Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale di Oristano per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
1) Previa declaratoria di quiescenza in relazione alle parti della sentenza non espressamente impugnate, rigettare, in quanto totalmente infondati in fatto ed in diritto, ogni motivo di gravame avversamente proposto e confermare integralmente la sentenza di primo grado n.649/2021 emessa dal Tribunale di
Oristano nel procedimento N.738/2020 R.G.;
2) Nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi d'appello, nel merito accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che si hanno per riportate:
a) Accertare e dichiarare anche in ragione dell'elaborato peritale,
l'illegittimità e/o la nullità del precetto e l'inesistenza del diritto da parte della per il tramite della mandataria Parte_1 Controparte_1
a procedere ad esecuzione forzata;
[...]
b) Accertare e dichiarare la nullità nel contratto di mutuo ipotecario del
11/11/2010, a rogito del Dott. (rep. n. 4797, raccolta n. Controparte_4
14604) e successivo contratto definitivo di mutuo agrario con garanzia ipotecaria stipulato il 29/11/ 2010 per difetto di causa, per i motivi meglio esposti in narrativa;
c) Accertare e dichiarare la sussistenza di usura nel contratto di mutuo ipotecario del 11/11/2010, a rogito del Dott. (rep. n. 4797, Controparte_4
raccolta n. 14604) e successivo contratto definitivo di mutuo agrario con garanzia ipotecaria stipulato il 29/11/ 2010 per i motivi esposti in narrativa;
d) Accertare e dichiarare la violazione delle norme sulla trasparenza nel contratto di mutuo ipotecario del 11/11/2010, a rogito del Dott. CP_4
(rep. n. 4797, raccolta n. 14604) e successivo contratto definitivo di
[...]
mutuo agrario con garanzia ipotecaria stipulato il 29/11/ 2010 per i motivi meglio esposti in narrativa;
3) Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
La vicenda è riassunta nella sentenza nei seguenti termini.
“1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
e personalmente Controparte_2
e hanno proposto opposizione Controparte_2 Controparte_3 avverso l'atto di precetto del 14.02.2020, notificato il 24.06.2020, con cui la quale mandataria e procuratrice speciale Controparte_1
della aveva loro intimato il pagamento della somma Parte_1 di €. 599.568,15, oltre agli interessi, in forza di contratto di mutuo agrario condizionato stipulato in data 11.11.2010, a rogito del Notaio dott. CP_4
(rep. n. 4797, raccolta n. 14604) e successivo contratto definitivo di
[...]
mutuo agrario con garanzia ipotecaria stipulato il 29.11.2010, sempre a rogito del Notaio (rep. n. 47995, raccolta n. 14623), con cui il Banco CP_4
di Sardegna S.p.A. aveva concesso alla società
[...] un mutuo fondiario di €. Controparte_2
645.000,00, nonché in forza di fideiussione solidale prestata da _2
, per tutte le obbligazioni
[...] Controparte_2 Controparte_3 derivanti dal mutuo concesso sino all'importo di €. 967.500,00.
In via preliminare, gli opponenti hanno eccepito la carenza della titolarità del credito e la conseguente legittimazione ad agire della
[...]
per il tramite della mandataria Parte_1 Controparte_1
non essendo sufficiente, per comprovare la cessione del credito in
[...] favore della società opposta l'asserita pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale n. 68 - parte II del 14.06.2018.
A fondamento dell'opposizione, inoltre, la parte opponente ha lamentato:
- che il contratto di mutuo condizionato stipulato in data 11.11.2010 e il successivo contratto definitivo con garanzia ipotecaria stipulato il 29.11.2010, richiamati in precetto, non costituivano valido titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., in quanto dalla lettura del contratto e del successivo atto definitivo di erogazione e quietanza non risultavano pattuizioni espresse e univoche attestanti l'avvenuta disponibilità con immediatezza della somma mutuata in favore della mutuataria;
- che il contratto era nullo per difetto di causa ex art. 1418 c.c. e per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, in quanto, contrariamente a quanto indicato, lo scopo perseguito dalla banca era costituito dal rientro da un'esposizione debitoria pregressa derivante da alcuni contratti di finanziamento già in essere con lo stesso Banco di Sardegna S.p.A. (nello specifico: prestito agrario non ipotecario n. 146/93094594 del 30.10.2007 di originari €. 52.000,00; mutuo agrario n. 237/93008348 di €. 374.651,99; mutuo agrario n. 237/93063408 di €. 190.00,00 del 14.02.2007; per un totale di debito da ripianare di €. 602.436,71), ad esclusivo vantaggio della banca mutuante, per consolidare, con garanzia ipotecaria, un'esposizione debitoria non assistita da alcuna garanzia reale;
- che vi era stato un superamento del tasso soglia antiusura ex lege n.
108/1996, rilevante ai sensi degli artt. 1815, comma 2 c.c. e 644 c.p., nonché violazione dell'art. 1346 c.c. per indeterminatezza del tasso di interesse;
- che, inoltre, le clausole delle fideiussioni erano vessatorie e inefficaci per violazione degli artt. 33 e ss. del Codice del consumo, dovendo trovare pertanto applicazione il disposto di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza della creditrice, essendo ampiamente decorso nel caso di specie il termine di sei mesi previsto dalla citata disposizione;
- che, ad ogni modo, dall'eccepita nullità dell'atto di mutuo per mancanza di causa ex art. 1418 c.c., e comunque delle clausole relative agli interessi, conseguiva la nullità anche delle fideiussioni.
Gli opponenti hanno quindi concluso domandando al Tribunale di accertare e dichiarare, in via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire della per il tramite della mandataria Parte_1 [...]
e, nel merito: “1. In accoglimento alla proposta Controparte_1
opposizione, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare anche in ragione dell'elaborato peritale, l'illegittimità e/o la nullità del precetto e l'inesistenza del diritto da parte della per il tramite Parte_1 della mandataria a procedere ad esecuzione Controparte_1
forzata;
2. Accertare e dichiarare la nullità nel contratto di mutuo ipotecario del 11/11/2010, a rogito del Dott. (rep. n. 4797, raccolta n. Controparte_4
14604) e successivo contratto definitivo di mutuo agrario con garanzia ipotecaria stipulato il 29/11/2010 per difetto di causa, per i motivi meglio esposti in narrativa;
3. Accertare e dichiarare la sussistenza di usura nel contratto di mutuo ipotecario del 11/11/2010, a rogito del Dott. CP_4
(rep. n. 4797, raccolta n. 14604) e successivo contratto definitivo di
[...]
mutuo agrario con garanzia ipotecaria stipulato il 29/11/2010 per i motivi esposti in narrativa;
4. Accertare e dichiarare la violazione delle norme sulla trasparenza nel contratto di mutuo ipotecario del 11/11/2010, a rogito del
Dott. (rep. n. 4797, raccolta n. 14604) e successivo contratto Controparte_4
definitivo di mutuo agrario con garanzia ipotecaria stipulato il 29/11/2010 per i motivi meglio esposti in narrativa;
5. Accertare e dichiarare la nullità
e/o inefficacia della clausola contrattuale di fideiussione inserita nel contratto di mutuo ipotecario del 11/11/2010, a rogito del Dott. CP_4
(rep. n. 4797, raccolta n. 14604) per difetto di causa, e comunque per
[...] intervenuta decadenza della garanzia;
6. Accogliere comunque l'exceptio doli e nullitatis esperita dagli attori opponenti attesa l'invalidità e nullità della pretesa creditoria;
Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
2. Si è costituita in giudizio la società opposta, assumendo preliminarmente che, ai fini di comprovare la propria legittimazione, era sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco.
Nel merito, ha domandato in via principale il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, nell'ipotesi di declaratoria di nullità/invalidità e/o inefficacia del contratto di mutuo per cui è causa, ha chiesto che venisse accertato l'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. sorto in capo alla parte opponente e, per l'effetto, che quest'ultima venisse condannata alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, a qualsiasi titolo erogate dalla banca, in favore della parte opposta, nella misura pari al capitale residuo non restituito, ovvero € 592.453,30, o di quella maggiore o minore somma giudizialmente accertata, oltre interessi al saggio legale dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo.”
Il Tribunale di Oristano con sentenza n. 649/2021 pubblicata il 9 dicembre 2021 ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il difetto di legittimazione attiva della Parte_1
a far valere il credito sotteso al titolo posto a fondamento dell'atto di
[...]
precetto opposto datato 14.02.2020;
2) condanna la società opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore degli opponenti, che liquida nell'importo di complessivi € 6.282,26 cui € 545,26 per esborsi ed € 5737,00 per compensi professionali, oltre c.p.a. e I.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15% distrazione in favore dell'Avv. Antonello Casula, dichiaratosi antistatario.”
Con atto di citazione notificato il 24 maggio 2022 propone appello la società rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte. Parte_1
Costituitisi in giudizio la Controparte_2
, in persona del socio amministratore
[...] _2
nonché in proprio e
[...] Controparte_2 Controparte_3 all'udienza del 24 maggio 2024 la causa è trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
- Sul difetto di legittimazione attiva
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza laddove ha accolto l'eccezione del difetto di sua legittimazione attiva per non avere essa offerto prova convincente dell'avvenuta cessione in suo favore dei crediti, oggetto del contenzioso, da parte del Banco di Sardegna S.p.A.
Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione in quanto “sebbene, in astratto, l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale possa ritenersi sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, ove consenta di includere univocamente il credito azionato fra quelli oggetto della cessione in blocco, nel caso di specie, l'avviso pubblicato…… non può essere considerato sufficiente, atteso che non consente di ricondurre senza incertezze il credito vantato dall'odierna opposta fra quelli oggetto del contratto di cessione in blocco di crediti concluso in data 7.06.2018 tra la e il Banco di Sardegna S.p.A.”. Parte_1
Premesso che con il suddetto avviso, “viene data comunicazione di un contratto di cessione di crediti, in virtù del quale la ha Parte_1
acquistato pro soluto dalla Banca Cedente “tutti i crediti pecuniari
(derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al
Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza”.”, ad avviso del Tribunale “Il duplice riferimento, per l'individuazione dei crediti ceduti, a un documento identificativo allegato al contratto di cessione, non prodotto in giudizio, e alla classificazione dei debiti “a sofferenza” non consente di affermare con certezza che il credito sotteso al titolo posto a fondamento del precetto opposto rientri fra quelli oggetto del contratto di cessione.”
Per un verso “se è vero che, nello stesso avviso, si legge che la cessione ha avuto ad oggetto crediti derivanti da una certa tipologia di operazioni, in particolare da finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o crediti di firma, tuttavia l'indicazione non ha carattere onnicomprensivo.” in quanto il riferimento ad un documento identificativo allegato al contratto di cessione e non prodotto in causa “non consente di ritenere che tutti i crediti scaturenti da quel tipo di rapporti siano stati oggetto del contratto di cessione.
“Tale univocità non si riscontra neppure nella ulteriore precisazione, contenuta nell'avviso de quo, per cui ad essere stata oggetto di cessione è
“l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la Banca
Cedente alla data del 31 dicembre 2017”, in quanto non appariva sufficientemente comprovata la classificazione del debito indicata nell'avviso di cessione, “dovendosi in proposito rilevare che, al fine di ricondurre un debito alla categoria “sofferenze”, è necessaria, secondo le Istruzioni della
Banca d'Italia per gli intermediari creditizi, una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria di soggetti di cui sia stato accertato, anche se non giudizialmente, lo stato di insolvenza, non potendo tale classificazione scaturire automaticamente da un mero ritardo nel pagamento del debito. D'altronde, dall'esame delle produzioni acquisite in giudizio, non risulta che vi sia stata la segnalazione degli intimati alla
Centrale dei Rischi.”
Il Tribunale ha quindi ritenuto che “a fronte della contestazione della legittimazione da parte degli intimati, l'odierna opposta non abbia sufficientemente documentato l'acquisto del credito azionato con l'atto di precetto, atteso che, per le ragioni sopra indicate, nel caso di specie, il solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non può considerarsi idoneo allo scopo.”
L'appellante ribadisce la sufficienza dell'avviso della cessione nella
Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2018 prodotta in giudizio a comprovare l'avvenuta cessione, dovendo ritenersi che i titoli azionati, revocati nel mese di marzo 2017 e successivamente volturati a sofferenza come da documento prodotto, rientrassero perfettamente nelle categorie oggetto di cessione previste.
In ogni caso, rileva che dell'avvenuta cessione aveva dato atto, con dichiarazione pure prodotta, il Banco di Sardegna S.p.A.
Infine, evidenzia che la cessionaria aveva posto in condizioni le controparti di verificare se il proprio credito fosse compreso nell'ambito della cessione in parola, in quanto nell'avviso di cessione si leggeva “la Banca
Cedente e la Società renderanno disponibili nella pagina Web:www.Bancodi
Sardegna.it, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo e-mail:
Le parti debitrici avevano pertanto Email_1 tutti gli strumenti per poter individuare il proprio debito all'interno della rosa di quelli ceduti.
Il motivo di appello è infondato.
Deve in via preliminare dichiararsi inammissibile ai sensi dell'art. 345
c.p.c. la produzione dei documenti nuovi nel presente grado del giudizio, ovvero la lettera di revoca degli affidi e la dichiarazione di cessione a firma del Banco di Sardegna s.p.a., documenti che non possono essere pertanto utilizzati al fine di colmare le lacune di allegazione e di prova nel giudizio di primo grado. E' poi inconferente l'argomentazione fondata sugli strumenti offerti con le indicazioni contenute nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale alla parte asseritamente debitrice al fine di verificare se il debito per cui è causa fosse o meno ricompreso nella cessione con esso comunicata.
Al riguardo, infatti, deve rilevarsi che, avendo l'opponente a precetto contestato in giudizio la legittimazione attiva dell'intimante, costei doveva offrire la prova dell'avvenuta cessione in suo favore del credito che azionava, irrilevante l'eventuale conoscenza di fatto che di detta cessione poteva aver acquisito la parte debitrice, anche eventualmente attraverso gli strumenti indicati nell'avviso.
Tanto premesso, la decisione del Tribunale pare condivisibile alla luce dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 28790/2024 che ha riassunto i principi affermati dalla Corte di legittimità, in tema di prova della legittimazione attiva collegata all'istituto della cessione in blocco di crediti cartolarizzati: “2.3 E' stato infatti puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass. 3405/2024) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass., n. 17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. 2.4 E' stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez.
1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006). Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58
T.U.B.
2.5 Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n.
17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).”
Nel caso scrutinato, come affermato dal giudice di prime cure, la mancata prova del fatto che i debitori, odierni appellati fossero classificati “a sofferenza” (inutilizzabile, come sopra detto, la revoca degli affidi prodotta nel presente giudizio), non consente di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte, in base alle sue caratteristiche concrete, a quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Il rigetto del primo motivo d'appello impone di ritenere assorbite le ulteriori questioni sollevate dagli opponenti in primo grado e riproposte negli atti difensivi di entrambe le parti.
Le spese di lite sono liquidate secondo lo scaglione utilizzato dal
Tribunale, applicando i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale stante la definizione in rito, le caratteristiche dell'attività difensionale spiegata e l'assenza di attività difensiva nella fase di trattazione/istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna la società alla rifusione delle spese di lite Parte_1
del presente grado del giudizio in favore della parte appellata che liquida in euro 7120,00 oltre spese generali, Iva e cpa;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 20 febbraio 2025
Il Presidente Il Consigliere relatore
Donatella Aru
Maria Teresa Spanu