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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/12/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa NT RR Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2228/2021 R.G., avente ad oggetto “Dichiarazione giudiziale di paternità e risarcimento danni” e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Tancredi Parte_1 C.F._1
Lisena; attore
E
, C.F.: ; , CF. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, CF. ; C.F._3 CP_3 C.F._4 CP_4
, CF: ; ( CF: ),
[...] C.F._5 Controparte_5 C.F._6 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Palmieri;
convenuti
E
, CF: ; Controparte_6 C.F._7
convenuto contumace
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.05.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1 CP_ Tribunale di Avellino, i germani , , , e tutti Controparte_1 CP_2 Pt_1 CP_4 CP_5 quali eredi di , all'uopo esponendo: Persona_1 - di essere nato dalla relazione extraconiugale tra deceduta il 6.6.2011, e Persona_2
, deceduto il 25.4.2015, ma di essere stato riconosciuto, al momento della nascita, Persona_1 soltanto dalla madre;
- che era sorella di , moglie di Persona_2 Persona_3 Per_1
; - che, eccezion fatta per i primi dieci anni di vita, durante i quali l'attore era vissuto, insieme
[...] alla madre, nella casa paterna, ovvero insieme alla famiglia “ufficiale” di e Persona_3
, quest'ultimo si era completamente disinteressato del figlio naturale, non Persona_1 provvedendo nè al suo sostentamento né alla sua educazione;
- che, solo a seguito della morte della moglie, era andato a convivere, more uxorio, con Persona_3 Persona_1 [...]
- di aver prestato assistenza, unitamente alla moglie al D' Per_2 Controparte_7 Per_1
allorquando questi era stato colpito da ictus;
- che l'esistenza della relazione extraconiugale
[...] tra la madre e , in ragione della sua “ufficialità”, era fatto Persona_2 Persona_1 notorio anche ai convenuti, che avevano sempre considerato il come un proprio fratello;
- Per_2 che nel corso degli anni, sia la relazione extraconiugale tra e sia Persona_1 Persona_2 il rapporto di filiazione naturale esistente tra il primo e l'attore sono stati ammessi pacificamente in presenza di terzi dallo stesso;
- che, nondimeno, il padre biologico gli aveva fatto Per_1 mancare il necessario supporto economico ed affettivo, esponendolo a comportamenti discriminatori per il suo stato di figlio illegittimo.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di: - Accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
, come sopra generalizzato, è il padre biologico dell'attore; e per l'effetto: Persona_1 ordinare all'ufficiale di stato civile del comune di Lioni di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita del detto minore, come prescritto dal d.P.R. n. 396/200; - condannare i convenuti pro quota sia al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti dall'attore, che a versare, sempre in favore del , una somma a titolo di regresso, nella misura che il Tribunale Per_2 adito riterrà di liquidare equitativamente, per le causali meglio spiegate in premessa, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte. Vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio , Controparte_1 Controparte_2
, e contestando integralmente l'avversa CP_3 Controparte_4 Controparte_5 ricostruzione della vicenda ed, in particolare, che l'attore fosse figlio naturale di . Persona_1
Evidenziavano che si era presa cura della sorella dopo la nascita del Persona_3 Per_2 figlio, ospitandola a casa ed aiutandola a crescere il bambino (non riconosciuto dal padre naturale). Sottolineavano che, per la semplice ragione che fino all'età di dieci anni, l'attore con la mamma, avevano vissuto presso l'abitazione dei coniugi – , l'attore chiamava Per_1 Per_2 Per_1
“papà” e “mamma”. Contestavano che la paternità potessi desumersi dalla
[...] Persona_3 sola circostanza che vi fosse stata una convivenza more uxorio tra e Persona_1 [...] dopo la morte, avvenuta nel 1988, di moglie di e Per_2 Persona_3 Persona_1 sorella di . In punto di diritto, i convenuti eccepivano: - la inammissibilità della Persona_2 domanda di regresso del rimborso delle spese di mantenimento sostenute dalla madre
[...]
trattandosi di pretesa utilmente esercitabile dal momento del passaggio in giudicato della Per_2 sentenza di accertamento della filiazione naturale e, nella specie, relativa ad un diritto mai sorto nel patrimonio di e come tale intrasmissibile;
- la inammissibilità della domanda Persona_2 risarcitoria nei confronti dei chiamati all'eredità; - la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e dell'azione di regresso;
- la infondatezza nel merito della domanda di parte attrice. Tanto premesso, i convenuti concludevano chiedendo di: - rigettare la domanda perché inammissibile ed infondata per le causali tutte di cui innanzi;
- dichiarare il diritto azionato prescritto per non averlo esercitato entro i termini di legge. Vinte le spese.
Restava contumace sebbene ritualmente citato con atto notificato in data Controparte_6
21.5.2021.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. ed espletata CTU genetica previa esumazione del cadavere di , la causa veniva rimessa in decisione al Collegio con la Persona_1 concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio Controparte_6 sebbene ritualmente citato con atto notificato in data 21.05.2021.
1.- La domanda avanzata dall'attore ai sensi dell'art. 269 c.c. è fondata e va accolta.
Va premesso che la prova del rapporto di filiazione può essere fornita con ogni mezzo istruttorio.
Il maggiormente attendibile e più utilizzato mezzo istruttorio, ad oggi, è il test del DNA che può fornire prova certa della paternità. Il genitore non può essere obbligato a sottoporsi al test del DNA (seppur in caso di rifiuto questo elemento possa essere valutato come una prova dal giudice).
In tema di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale la giurisprudenza si è così espressa: “In materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obbiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione;
essa, pertanto, in tal caso, non è un mezzo per valutare elementi di prova offerti dalle parti, ma costituisce strumento per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione” (Cass. 3563/2006).
Va inoltre rammentato che “In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, la consulenza tecnica ematologica è lo strumento istruttorio officioso indefettibilmente finalizzato a compiere la sola indagine decisiva in punto di accertamento della verità del rapporto di filiazione;
la sua richiesta non può, pertanto, essere ritenuta esplorativa, dovendosi intendere come tale soltanto l'istanza rivolta a supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell'onere della prova sul piano sostanziale o i tempi di formulazione delle richieste istruttorie sul piano processuale”. (Cass. 22498 del 2021). “In materia di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, la consulenza tecnica ematologica è uno strumento istruttorio officioso rivolto verso l'unica indagine decisiva in ordine all'accertamento della verità del rapporto di filiazione e, pertanto, la sua richiesta, da un lato, non può essere ritenuta esplorativa, intendendosi come tale l'istanza rivolta a supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell'onere della prova sul piano sostanziale o i tempi di formulazione delle richieste istruttorie sul piano processuale, e, dall'altro, non essendo soggetta al regime processuale delle istanze di parte, non può essere oggetto di rinuncia, anche implicita)”. (Cass. 23290 del 2015)
Ciò posto, nel caso di specie, risultano decisivi gli esiti delle indagini genetiche eseguite, previa esumazione del cadavere di , comparando i profili dell'attore e del presunto padre Persona_1 biologico. Il consulente tecnico d'ufficio, dr. , sulla base di accertamenti svolti Persona_4 secondo ineccepibili criteri tecnico-scientifici, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In risposta al quesito posto dal sig. Giudice;
in base alle risultanze di laboratorio, così come sintetizzato nella tabella riassuntiva riportata, lo studio sulla comparazione dei profili genetici ha rilevato la correlazione autosomica tra il profilo genetico di (Presunto Padre) e quello di Persona_1
(figlio). Si può pertanto asserire che è il padre biologico di Parte_1 Persona_1 Pt_1
con una probabilità del 99,99999905%.”
[...]
È notorio, peraltro, che ciò che rileva ai fini dell'analisi e della comparazione del DNA è il prelievo di campione biologico. Il test di paternità, infatti, è un esame tramite il quale viene prelevato un campione cellule dal figlio, dal presunto padre e se possibile anche dalla madre;
esso permette di dare conferma o, al contrario, di escludere la compatibilità biologica tra il codice genetico del presunto padre e quello del figlio. Ciò avviene in quanto vengono effettuati in laboratorio il confronto e l'analisi dei DNA (codice genetico che caratterizza ciascun individuo e che si eredita da entrambi i genitori) dei soggetti interessati e il test può essere eseguito non solo attraverso l'esame del sangue, ma anche attraverso l'utilizzo di altro materiale biologico (saliva, unghie, capelli).
Questo Tribunale condivide in toto le le conclusioni raggiunte dal consulente dr. , Persona_4 potendosi dunque dire acquisita al giudizio la prova che è figlio di . Parte_1 Persona_1
La domanda diretta ad accertare giudizialmente la paternità dell'attore va dunque accolta.
Ai fini dell'annotazione nell'atto di nascita va poi ricordato il disposto dell'art. 48, comma 3, del D.P.R. 396/2000 il quale prevede “La dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, dopo il passaggio in giudicato, è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata dagli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita”.
Non spetta dunque a questo Tribunale ordinare l'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita.
2.- Venendo poi alle altre domande, occorre in primo luogo esaminare la domanda con cui l'attore, agendo in qualità di erede della madre ha chiesto la condanna dei convenuti, Persona_2 eredi di , al rimborso delle spese sostenute dalla madre per il suo mantenimento. Persona_1
La domanda è inammissibile.
Deve invero farsi applicazione del principio di diritto per cui, allorchè l'accertamento dello status di padre naturale interviene dopo la morte della madre, non può dunque essere riconosciuto il diritto del figlio, quale successore della madre, di agire per il rimborso della quota parte delle spese anticipate, in via esclusiva, dal genitore deceduto, per il di lui mantenimento in quanto nessun diritto era sorto, all'epoca del decesso del genitore deceduto, nel patrimonio di quest'ultimo né, pertanto, alcun diritto è stato trasmesso iure hereditatis al figlio (Cass. n. 21364/2018).
Invero, il diritto del genitore adempiente al regresso nei confronti dell'altro genitore per il rimborso della quota parte delle spese sostenute per il mantenimento del figlio, dalla sua nascita, sorge solo con l'accertamento dello status in capo all'altro genitore naturale, alla luce di un consolidato orientamento di legittimità.
La Suprema Corte (Cass.23596/2006, Cass. 7986/2014) ha affermato come pacifico il principio secondo cui l'azione per il recupero delle spese sostenute per il mantenimento del figlio minore nei confronti dell'altro genitore «non è utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale». In definitiva, anche se l'obbligo del genitore di mantenimento del figlio consegue al fatto in sé della nascita, la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobbligato presuppone l'accertamento della filiazione e quindi, seppure può essere proposta unitamente alla domanda di accertamento giudiziale della paternità o maternità, non può trovare accoglimento se non in quanto il giudice pronunci con efficacia di giudicato sulla qualità di figlio o in quanto tale giudicato si sia in precedenza formato ed il titolo giudiziale (statuizione di condanna) potrà essere azionato solo dopo il formarsi del giudicato sullo status di figlio. La Corte di Cassazione (Cass.7960/2017) ha ulteriormente chiarito che, a seguito della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, che produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c., l'obbligazione di mantenimento del figlio «si collega allo "status" genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio», cosicché l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali, ma «la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell'azione non può prescindere da un'espressa domanda della parte, attenendo tale, pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili, e, quindi, non incidendo sull'interesse superiore del minore, che soltanto legittima l'esercizio dei poteri officiosi attribuiti al giudice dall'art. 277, comma 2, c.c.».
Venendo al caso di specie, l'accertamento dello status di padre naturale interviene, con la pronuncia della presente sentenza, a distanza di anni dalla morte della madre (deceduta il Persona_2
6.6.2011), ragion per cui, all'epoca del decesso di quest'ultima, non era neppure sorto un diritto, disponibile, al rimborso della quota parte delle spese di mantenimento del figlio, trasmissibile all'erede.
A tanto consegue l'inammissibilità della domanda di regresso avanzata nella presente sede dall'attore quale erede della madre.
3.- Quanto, infine, alla domanda attorea diretta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti dal per la privazione ingiustificata della figura paterna, risulta Per_2 assorbente rilevare che, nel caso di specie, parte attrice non ha offerto sufficienti elementi di prova circa la consapevolezza, in vita, del di essere il padre naturale dell'attore e, Persona_1 dunque, circa la volontarietà della sua condotta violativa degli obblighi parentali.
Invero, in tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, la Suprema Corte di Cassazione, con sent. n. 22496 del 2021 ha statuito che l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio.
Nel caso di specie, l'attore non ha articolato prove nel corso del processo né ha avanzato/ reiterato istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni.
Invero, dallo storico del fascicolo telematico, risulta che in data 21.03.2022 l'Avv. Lisena Tancredi, nell'interesse dell'attore, ha depositato memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ma, dalla consultazione di tale atto, si evince che parte attrice ha – verosimilmente per errore – (ri)depositato la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. dell'Avv. Palmieri.
Non risulta dunque depositata alcuna memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. nell'interesse dell'attore né risulta depositata, in corso di causa, istanza di rimessioni in termini a tale fine.
In ogni caso, va evidenziato che anche in sede di precisazione delle conclusioni alcuna istanza istruttoria è stata espressamente avanzata o reiterata;
si riportano di seguito le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dall'Avv. Lisena Tancredi in data 2.5.2025 in sostituzione dell'udienza del 13.5.2025:
“Il sottoscritto difensore, nell'interesse di si riporta all'atto introduttivo del Parte_1 giudizio.
Stante l'inconfutabile e l'inconfutato esito della depositata consulenza di ufficio, conclude per l'accoglimento di tutte le richieste, difese ed eccezioni avanzate in atti nell'interesse dell'attore, ivi compresa la richiesta di condanna di tutti i convenuti in solido fra loro al risarcimento dei danni patiti dall'attore in ragione ed in conseguenza dei fatti di causa, il cui ammontare può essere liquidato equitativamente.
Chiede che vengano concessi i termini di rito, ove possibile abbreviati, per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
Impugna ogni dedotto e prodotto avverso, insistendo nel rigetto di tutte le richieste, difese ed eccezioni avanzate dalle controparti.”
A fronte di tale contegno processuale, le richieste istruttorie avanzate per la prima volta con la comparsa conclusionale depositata in data 3.7.2025 sono, con ogni evidenza, tardive e come tali inammissibili.
Né rilievo decisivo, ai fini della prova richiesta, può essere dato alla circostanza (non contestata) che, dopo la morte di moglie di , quest'ultimo iniziò una Persona_3 Persona_1 convivenza more uxorio con madre dell'attore, giacchè tale circostanza non Persona_2 comprova, di per sé sola, che fosse consapevole di essere il padre dell'odierno Persona_1 attore.
Per quanto sopra esposto, difettando la prova dell'elemento soggettivo dell'illecito endo-familiare dedotto, la domanda risarcitoria azionata nei confronti degli eredi di va rigettata. Persona_1
4.- Atteso l'esito del giudizio e la parziale reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite .
Quanto alle spese di CTU, tenuto conto dell'interesse della stessa parte attrice all'accertamento giudiziale e della non opposizione dei convenuti allo svolgimento delle operazioni peritali, ivi compresa l'esumazione del cadavere di , le spese vanno poste a carico dell'attore Persona_1 nella misura del 50% e dei convenuti per il residuo 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2228/2021 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , nato a [...] il [...], Parte_1
è figlio di , nato il [...] a [...] ed ivi deceduto a Lioni il Persona_1
25.4.2015; 2. rigetta le altre domande avanzate da;
Parte_1
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite
4. pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a definitivo carico di parte attrice, nella misura della metà, e dei convenuti, per la residua metà;
5. dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa NT RR dr. Raffaele Califano