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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/05/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9822 del ruolo generale dell'anno 2019
promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Petrone e Parte_1
Massimiliano De Benedictis, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2019 e regolarmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato per il periodo dal 04.05.2015 al 27.10.2017, per la società resistente, con mansioni di autotrasportatore, inquadrato nel livello 3S del CCNL “Autotrasporti, Merci e Logistica”, come risultava dalla documentazione allegata, deduceva che, dall'esame dell'estratto contributivo, risultavano versati solo parzialmente i contributi relativi al periodo indicato. E, in particolare, non risultavano versati i contributi per i periodi dal 01.08.2015 al 31.12.2015 e dal 01.03.2017 al 27.10.2017. Deduceva, altresì, che aveva presentato denuncia all' alla Direzione Provinciale del Lavoro ed al datore di lavoro CP_2
stesso al fine di ottenere la regolarizzazione contributiva, senza alcun esito.
Invocando dunque il proprio diritto all'integrità della posizione contributiva mediante accreditamento, ha chiesto di accertare, il proprio diritto all'accredito dei contributi e pertanto di condannare la società resistente al versamento in favore dell' dei contributi CP_2
omessi, nonché di condannare l' resistente di provvedere al riconoscimento, CP_2
versamento o accreditamento dei contributi previdenziali omessi, come risultanti dai cedolini paga.
Nonostante la regolarità della notifica non si costituivano in giudizio le resistenti.
Il ricorso può essere accolto nei termini di seguito indicati.
È documentalmente provato il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la parte ricorrente e la nel periodo indicato in ricorso (si veda anche la Controparte_1 documentazione prodotta in giudizio, gli estratti contributivi, i CUD, le buste paga ecc.).
Parimenti provata è l'omissione contributiva lamentata dalla parte ricorrente. Detto dato è evincibile in maniera chiara dal confronto tra le buste paga versate in atti (da cui emergono altresì le trattenute alo scopo dei versamenti contributivi) e l'estratto contributivo versato in atti.
Deve evidenziarsi che la parte ricorrente non agisce per la costituzione della rendita o per il risarcimento del danno, bensì per l'accertamento della contribuzione omessa e non prescritta e relativa condanna al versamento degli stessi e/o al riconoscimento da parte dell' CP_2
Ciò posto in punto di fatto, ai sensi dell'art. 2115 c.c., e salvo diverse disposizioni di legge,
“l'imprenditore ed il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza
e di assistenza”. Inoltre, “l'imprenditore è responsabile del versamento del contributo anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo leggi speciali”. Pertanto,
l' è il creditore della prestazione contributiva dovuta sia dal datore di lavoro che dal CP_2 lavoratore. D'altro canto, l'art. 2116 c.c. stabilisce che le prestazioni indicate nell'art. 2114 c.c. (cioè quelle previdenziali ed assistenziali) sono dovute al prestatore di lavoro anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni di leggi speciali e “nel caso in cui le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne sia derivato al prestatore di lavoro”.
Va subito detto che per l'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall' l'automaticità delle prestazioni è prevista, in deroga all'art. 2116 cod. civ., CP_2 nei limiti di cui all'art. 27 del R.D.L. n. 636 del 1939, come modificato dall'art. 40 della legge n. 153 del 1969 e dall'art. 23 "ter" del D.L. n. 267 del 1972, come convertito nella legge n. 485 del 1972. Pertanto, quando il giudice abbia accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro per il quale doveva essere effettuata la contribuzione, devesi ritenere soddisfatto il requisito contributivo nei limiti della prescrizione dei contributi, decorrente dal giorno in cui gli stessi dovevano essere versati e sino alla proposizione della domanda amministrativa (così Cass.
N° 3108\2001 e Cass. N° 10119\2012).
Occorre ora chiedersi quali specifici rimedi sono previsti dalla legge in caso di omissioni contributive da parte del datore di lavoro. Orbene, ai sensi dell'art. 13 L. N° 1338\1962: “1.
Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per
l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all' di costituire, nei casi previsti dal Controparte_2 successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
2. La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al fondo di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita. La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere;
in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
3. Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all' Controparte_2 di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la
[...] durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.
4. Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.
5. Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale”.
E' stato più volte affermato in giurisprudenza che le due azioni previste rispettivamente dall'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 (per la costituzione presso l' di una rendita CP_2
vitalizia mediante versamento della riserva matematica) e dall'art. 2116, secondo comma, cod. civ. (per il risarcimento del danno a carico del datore di lavoro) sono non già connesse, bensì del tutto autonome, anche se si fondano sul presupposto comune dell'omissione contributiva del datore di lavoro;
esse sono, quindi, separatamente esperibili dal lavoratore in due distinti giudizi nei confronti dei rispettivi legittimati.
In ipotesi di omissione contributiva, il lavoratore, ove si sostituisca al datore di lavoro, e costituisca presso l'INPS la rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, può recuperare da quest'ultimo la somma erogata all' ; ma se non è possibile costituire la CP_2
rendita per difetto di documenti di data certa, il lavoratore può solo domandare il risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro ex art. 2116 cod. civ., danno che però si realizza solo quando si verifica la perdita totale o parziale della prestazione assicurativa in conseguenza dell'omissione contributiva. Pertanto, finché non si verifica tale perdita, il lavoratore deve limitarsi a domandare la condanna generica del datore di lavoro al risarcimento del danno, quantificabile solo allorché si realizzi il presupposto suddetto della perdita totale o parziale della prestazione assicurativa (così Cass. 6767/1987).
Da quanto finora detto emerge che in caso di omissioni contributive da cui derivi la perdita, parziale o totale, del beneficio previdenziale (in caso di intervenuta prescrizione dei contributi) spetta al lavoratore una duplice tutela sia nei confronti dell' (costituzione CP_2
della rendita vitalizia) che del datore di lavoro (risarcimento del danno).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, la parte ricorrente non ha chiesto nessuno di tali rimedi. Occorre allora domandarsi se, come chiede la parte ricorrente nel presente giudizio, il lavoratore, prima della perdita totale o parziale della prestazione assicurativa in conseguenza dell'omissione contributiva, possa agire nei confronti dell' o del datore di CP_2 lavoro al fine di chiedere la regolarizzazione contributiva.
La risposta, per quanto riguarda l' non può che essere negativa. CP_2
Ciò, in primo luogo, perché l' è creditore dei contributi omessi ed il principio CP_2
dell'automaticità delle prestazioni opera su di un piano diverso e cioè al momento in cui sorge l'eventuale diritto alla prestazione assicurativa;
solo in tal caso l' , che è il CP_2 soggetto erogatore della stessa, una volta accertata la sussistenza del rapporto di lavoro e la misura della prestazione, secondo tale principio posto a tutela del lavoratore, non può sottrarsi all'adempimento della sua prestazione.
A nulla rileva il fatto che il lavoratore abbia formalmente segnalato all' l'omissione CP_2
contributiva del datore di lavoro ed abbia chiesto la regolarizzazione della sua posizione previdenziale.
Infatti, in tema di omissione contributiva del datore di lavoro, ove il lavoratore abbia dato comunicazione dell'omissione all'ente previdenziale prima della decorrenza del termine di prescrizione e quest'ultimo non si sia attivato per ottenere l'adempimento nei confronti del soggetto obbligato, non è prevista, dalle disposizioni normative in materia, la regolarizzazione della posizione assicurativa, restando affidata la tutela del lavoratore alla procedura di costituzione della rendita vitalizia, qualora ne ricorrano gli specifici presupposti (cfr. Cass. n. 6569/2010).
Si legge in quest'ultima pronunzia della Suprema Corte che il lavoratore, per potere agire direttamente nei confronti dell' deve allegare e comprovare che non ha potuto far CP_2
valere questa pretesa nei confronti del datore di lavoro (cfr. ex plurimis, Cass., n.
23584/2004) e che la disposizione all'esame non crea un trattamento deteriore per il lavoratore, ma, al contrario, costituisce una norma di favore, i cui limiti trovano la loro giustificazione nella funzione sostitutoria della facoltà di attivarsi direttamente presso l' e nel necessario contemperamentotra l'interesse del lavoratore a non rimanere privo CP_2
di tutela previdenziale e l'esigenza di contrastare il rischio di posizioni lavorative fittizie
(Cass., n. 15304/2005).
La ricordata normativa ha dunque la funzione di consentire al lavoratore, ricorrendone gli specifici presupposti, di eliminare, attraverso la costituzione della rendita vitalizia, il detrimento pensionistico conseguente all'intervenuto omesso versamento dei contributi dovuti.
Non è invece prevista la regolarizzazione della posizione assicurativa, in ipotesi di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, per l'ipotesi in cui l'Istituto assicuratore, pur se messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia attivato per l'adempimento nei confronti del soggetto obbligato;
anche in tale ipotesi, infatti, in difetto di previsione di diverso segno, la tutela del lavoratore deve ritenersi affidata al ricorso alla descritta procedura di costituzione della rendita.
Il principio poc'anzi evidenziato risulta chiarito in modo ancor più evidente da Cass. n.
26990/2005 ove si legge: “sono da distinguere le seguenti situazioni giuridiche soggettive, di cui può essere titolare il prestatore di lavoro: a) Nei confronti del datore, e dopo raggiunta l'età pensionabile, la perdita totale o parziale della pensione da luogo al danno risarcibile ex art. 2116 cod. civ.. …b) Nei confronti del datore, e prima, di raggiungere l'età pensionabile, ancor prima dell'avveramento del danno a causa della prescrizione del diritto ai contributi, il lavoratore può chiedere una condanna generica al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2116 cit.. Si tratta non già del danno da perdita della pensione, del quale non è ancora accertabile la sussistenza (cfr. art. 278 cod. proc. civ., comma 1), ma del danno da irregolarità contributiva. c) Sempre nei confronti del datore di lavoro e nella stessa cennata situazione, è stata ritenuta ammissibile l'esperibilità di un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso” (Cass. n. 7059/1987, Cass. n. 4169/1975).
Conseguenza di ciò, afferma il giudice di legittimità è che: “nel giudizio promosso dal lavoratore subordinato contro il datore di lavoro per la regolarizzazione del rapporto assicurativo, l'istituto assicuratore non è contraddittore necessario, quantunque si controverta sulla esistenza del rapporto di lavoro come presupposto di quello previdenziale” (così Cass. n. 3941/2004).
Costituisce norma speciale l'art. 3 del D.lgs. 27.1.1992 n. 80 (in ottemperanza alla direttiva
N° 80/987 CEE) il quale stabilisce che “nel caso in cui il datore di lavoro sottoposto ad una delle procedure di cui all'art. 1 comma 1, (ovvero concorsuali) abbia omesso, in tutto o in parte, di versare
i contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e non possa versarli per sopravvenuta prescrizione, il lavoratore interessato, a condizione che non vi sia stata costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge 12-8-1962 N° 1338, eil suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto, in esito ad una delle procedure indicate, può richiedere al competente Istituto di previdenza ed assistenza obbligatoria che ai fini del diritto e della misura della prestazione vengano considerati come versati i contributi omessi e prescritti”. Infatti, si tratta di un diritto che sorge nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto a procedure concorsuali, l'omissione riguardi particolari forme contributive (invalidità, vecchiaia e superstiti) sia inoltre già intervenuta la prescrizione prevista dalla legge per il ritardato versamento ed il credito
(pensionistico) sia stato richiesto e rimasto in tutto o in parte insoddisfatto.
Va, pertanto, affermato il diritto del lavoratore ad ottenere unicamente nei confronti del proprio datore di lavoro di lavoro, in caso di omissioni, la regolarizzazione contributiva.
In tal senso si è espressa la più recente giurisprudenza affermando (cfr. Cass. 19398\2014) che l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma
è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. “Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa”.
Il predetto interesse del lavoratore (si legge nella richiamata pronunzia della Suprema
Corte) è connesso con il diritto di credito dell'istituto, sia geneticamente, perché nasce dal medesimo fatto che a quello da origine (la costituzione del rapporto di lavoro) sia funzionalmente, perché l'adempimento del debito contributivo realizza anche la soddisfazione del diritto alla posizione assicurativa. Tali principi sono stati di recente ribaditi anche dalla recente sentenza della Suprema Corte n. 14853\2019.
Ciò posto, va accolta la domanda formulata nei confronti della al Controparte_1 versamento dei contributi in favore dell'Istituto (effettivo creditore della prestazione), nei limiti della prescrizione quinquennale, decorrente dalla comunicazione della denuncia di omissione.
Dunque, tenuto conto che nel caso di specie non può dirsi maturata alcuna prescrizione, il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nei confronti dell' per il periodo dal 01.08.2015 al 31.12.2015 e dal CP_2
01.03.2017 al 27.10.
In considerazione delle nuove e controverse questioni giuridiche affrontate, della necessaria partecipazione al giudizio dell' al fine di accertare le eventuali omissioni contributive CP_2
e condannare il datore di lavoro alla relativa regolarizzazione, sussistono eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e l' CP_2
Le spese del giudizio tra il ricorrente e la convenuta seguono, invece, la Controparte_1
soccombenza anche virtuale e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda nei confronti della , limitatamente ai contributi Controparte_1
da versarsi per il periodo dal 01.08.2015 al 31.12.2015 e dal 01.03.2017 al 27.10 e non prescritti e lo condanna a regolarizzare la posizione contributiva della parte ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale;
2) compensa interamente le spese di lite tra la parte ricorrente e l' CP_2
3) condanna a rimborsare in favore del ricorrente le spese di lite che si Controparte_1
liquidano in complessivi € 1.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, 14.05.2025 La Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9822 del ruolo generale dell'anno 2019
promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Petrone e Parte_1
Massimiliano De Benedictis, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2019 e regolarmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato per il periodo dal 04.05.2015 al 27.10.2017, per la società resistente, con mansioni di autotrasportatore, inquadrato nel livello 3S del CCNL “Autotrasporti, Merci e Logistica”, come risultava dalla documentazione allegata, deduceva che, dall'esame dell'estratto contributivo, risultavano versati solo parzialmente i contributi relativi al periodo indicato. E, in particolare, non risultavano versati i contributi per i periodi dal 01.08.2015 al 31.12.2015 e dal 01.03.2017 al 27.10.2017. Deduceva, altresì, che aveva presentato denuncia all' alla Direzione Provinciale del Lavoro ed al datore di lavoro CP_2
stesso al fine di ottenere la regolarizzazione contributiva, senza alcun esito.
Invocando dunque il proprio diritto all'integrità della posizione contributiva mediante accreditamento, ha chiesto di accertare, il proprio diritto all'accredito dei contributi e pertanto di condannare la società resistente al versamento in favore dell' dei contributi CP_2
omessi, nonché di condannare l' resistente di provvedere al riconoscimento, CP_2
versamento o accreditamento dei contributi previdenziali omessi, come risultanti dai cedolini paga.
Nonostante la regolarità della notifica non si costituivano in giudizio le resistenti.
Il ricorso può essere accolto nei termini di seguito indicati.
È documentalmente provato il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la parte ricorrente e la nel periodo indicato in ricorso (si veda anche la Controparte_1 documentazione prodotta in giudizio, gli estratti contributivi, i CUD, le buste paga ecc.).
Parimenti provata è l'omissione contributiva lamentata dalla parte ricorrente. Detto dato è evincibile in maniera chiara dal confronto tra le buste paga versate in atti (da cui emergono altresì le trattenute alo scopo dei versamenti contributivi) e l'estratto contributivo versato in atti.
Deve evidenziarsi che la parte ricorrente non agisce per la costituzione della rendita o per il risarcimento del danno, bensì per l'accertamento della contribuzione omessa e non prescritta e relativa condanna al versamento degli stessi e/o al riconoscimento da parte dell' CP_2
Ciò posto in punto di fatto, ai sensi dell'art. 2115 c.c., e salvo diverse disposizioni di legge,
“l'imprenditore ed il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza
e di assistenza”. Inoltre, “l'imprenditore è responsabile del versamento del contributo anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo leggi speciali”. Pertanto,
l' è il creditore della prestazione contributiva dovuta sia dal datore di lavoro che dal CP_2 lavoratore. D'altro canto, l'art. 2116 c.c. stabilisce che le prestazioni indicate nell'art. 2114 c.c. (cioè quelle previdenziali ed assistenziali) sono dovute al prestatore di lavoro anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni di leggi speciali e “nel caso in cui le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne sia derivato al prestatore di lavoro”.
Va subito detto che per l'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall' l'automaticità delle prestazioni è prevista, in deroga all'art. 2116 cod. civ., CP_2 nei limiti di cui all'art. 27 del R.D.L. n. 636 del 1939, come modificato dall'art. 40 della legge n. 153 del 1969 e dall'art. 23 "ter" del D.L. n. 267 del 1972, come convertito nella legge n. 485 del 1972. Pertanto, quando il giudice abbia accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro per il quale doveva essere effettuata la contribuzione, devesi ritenere soddisfatto il requisito contributivo nei limiti della prescrizione dei contributi, decorrente dal giorno in cui gli stessi dovevano essere versati e sino alla proposizione della domanda amministrativa (così Cass.
N° 3108\2001 e Cass. N° 10119\2012).
Occorre ora chiedersi quali specifici rimedi sono previsti dalla legge in caso di omissioni contributive da parte del datore di lavoro. Orbene, ai sensi dell'art. 13 L. N° 1338\1962: “1.
Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per
l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all' di costituire, nei casi previsti dal Controparte_2 successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
2. La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al fondo di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita. La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere;
in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
3. Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all' Controparte_2 di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la
[...] durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.
4. Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.
5. Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale”.
E' stato più volte affermato in giurisprudenza che le due azioni previste rispettivamente dall'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 (per la costituzione presso l' di una rendita CP_2
vitalizia mediante versamento della riserva matematica) e dall'art. 2116, secondo comma, cod. civ. (per il risarcimento del danno a carico del datore di lavoro) sono non già connesse, bensì del tutto autonome, anche se si fondano sul presupposto comune dell'omissione contributiva del datore di lavoro;
esse sono, quindi, separatamente esperibili dal lavoratore in due distinti giudizi nei confronti dei rispettivi legittimati.
In ipotesi di omissione contributiva, il lavoratore, ove si sostituisca al datore di lavoro, e costituisca presso l'INPS la rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, può recuperare da quest'ultimo la somma erogata all' ; ma se non è possibile costituire la CP_2
rendita per difetto di documenti di data certa, il lavoratore può solo domandare il risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro ex art. 2116 cod. civ., danno che però si realizza solo quando si verifica la perdita totale o parziale della prestazione assicurativa in conseguenza dell'omissione contributiva. Pertanto, finché non si verifica tale perdita, il lavoratore deve limitarsi a domandare la condanna generica del datore di lavoro al risarcimento del danno, quantificabile solo allorché si realizzi il presupposto suddetto della perdita totale o parziale della prestazione assicurativa (così Cass. 6767/1987).
Da quanto finora detto emerge che in caso di omissioni contributive da cui derivi la perdita, parziale o totale, del beneficio previdenziale (in caso di intervenuta prescrizione dei contributi) spetta al lavoratore una duplice tutela sia nei confronti dell' (costituzione CP_2
della rendita vitalizia) che del datore di lavoro (risarcimento del danno).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, la parte ricorrente non ha chiesto nessuno di tali rimedi. Occorre allora domandarsi se, come chiede la parte ricorrente nel presente giudizio, il lavoratore, prima della perdita totale o parziale della prestazione assicurativa in conseguenza dell'omissione contributiva, possa agire nei confronti dell' o del datore di CP_2 lavoro al fine di chiedere la regolarizzazione contributiva.
La risposta, per quanto riguarda l' non può che essere negativa. CP_2
Ciò, in primo luogo, perché l' è creditore dei contributi omessi ed il principio CP_2
dell'automaticità delle prestazioni opera su di un piano diverso e cioè al momento in cui sorge l'eventuale diritto alla prestazione assicurativa;
solo in tal caso l' , che è il CP_2 soggetto erogatore della stessa, una volta accertata la sussistenza del rapporto di lavoro e la misura della prestazione, secondo tale principio posto a tutela del lavoratore, non può sottrarsi all'adempimento della sua prestazione.
A nulla rileva il fatto che il lavoratore abbia formalmente segnalato all' l'omissione CP_2
contributiva del datore di lavoro ed abbia chiesto la regolarizzazione della sua posizione previdenziale.
Infatti, in tema di omissione contributiva del datore di lavoro, ove il lavoratore abbia dato comunicazione dell'omissione all'ente previdenziale prima della decorrenza del termine di prescrizione e quest'ultimo non si sia attivato per ottenere l'adempimento nei confronti del soggetto obbligato, non è prevista, dalle disposizioni normative in materia, la regolarizzazione della posizione assicurativa, restando affidata la tutela del lavoratore alla procedura di costituzione della rendita vitalizia, qualora ne ricorrano gli specifici presupposti (cfr. Cass. n. 6569/2010).
Si legge in quest'ultima pronunzia della Suprema Corte che il lavoratore, per potere agire direttamente nei confronti dell' deve allegare e comprovare che non ha potuto far CP_2
valere questa pretesa nei confronti del datore di lavoro (cfr. ex plurimis, Cass., n.
23584/2004) e che la disposizione all'esame non crea un trattamento deteriore per il lavoratore, ma, al contrario, costituisce una norma di favore, i cui limiti trovano la loro giustificazione nella funzione sostitutoria della facoltà di attivarsi direttamente presso l' e nel necessario contemperamentotra l'interesse del lavoratore a non rimanere privo CP_2
di tutela previdenziale e l'esigenza di contrastare il rischio di posizioni lavorative fittizie
(Cass., n. 15304/2005).
La ricordata normativa ha dunque la funzione di consentire al lavoratore, ricorrendone gli specifici presupposti, di eliminare, attraverso la costituzione della rendita vitalizia, il detrimento pensionistico conseguente all'intervenuto omesso versamento dei contributi dovuti.
Non è invece prevista la regolarizzazione della posizione assicurativa, in ipotesi di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, per l'ipotesi in cui l'Istituto assicuratore, pur se messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia attivato per l'adempimento nei confronti del soggetto obbligato;
anche in tale ipotesi, infatti, in difetto di previsione di diverso segno, la tutela del lavoratore deve ritenersi affidata al ricorso alla descritta procedura di costituzione della rendita.
Il principio poc'anzi evidenziato risulta chiarito in modo ancor più evidente da Cass. n.
26990/2005 ove si legge: “sono da distinguere le seguenti situazioni giuridiche soggettive, di cui può essere titolare il prestatore di lavoro: a) Nei confronti del datore, e dopo raggiunta l'età pensionabile, la perdita totale o parziale della pensione da luogo al danno risarcibile ex art. 2116 cod. civ.. …b) Nei confronti del datore, e prima, di raggiungere l'età pensionabile, ancor prima dell'avveramento del danno a causa della prescrizione del diritto ai contributi, il lavoratore può chiedere una condanna generica al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2116 cit.. Si tratta non già del danno da perdita della pensione, del quale non è ancora accertabile la sussistenza (cfr. art. 278 cod. proc. civ., comma 1), ma del danno da irregolarità contributiva. c) Sempre nei confronti del datore di lavoro e nella stessa cennata situazione, è stata ritenuta ammissibile l'esperibilità di un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso” (Cass. n. 7059/1987, Cass. n. 4169/1975).
Conseguenza di ciò, afferma il giudice di legittimità è che: “nel giudizio promosso dal lavoratore subordinato contro il datore di lavoro per la regolarizzazione del rapporto assicurativo, l'istituto assicuratore non è contraddittore necessario, quantunque si controverta sulla esistenza del rapporto di lavoro come presupposto di quello previdenziale” (così Cass. n. 3941/2004).
Costituisce norma speciale l'art. 3 del D.lgs. 27.1.1992 n. 80 (in ottemperanza alla direttiva
N° 80/987 CEE) il quale stabilisce che “nel caso in cui il datore di lavoro sottoposto ad una delle procedure di cui all'art. 1 comma 1, (ovvero concorsuali) abbia omesso, in tutto o in parte, di versare
i contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e non possa versarli per sopravvenuta prescrizione, il lavoratore interessato, a condizione che non vi sia stata costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge 12-8-1962 N° 1338, eil suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto, in esito ad una delle procedure indicate, può richiedere al competente Istituto di previdenza ed assistenza obbligatoria che ai fini del diritto e della misura della prestazione vengano considerati come versati i contributi omessi e prescritti”. Infatti, si tratta di un diritto che sorge nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto a procedure concorsuali, l'omissione riguardi particolari forme contributive (invalidità, vecchiaia e superstiti) sia inoltre già intervenuta la prescrizione prevista dalla legge per il ritardato versamento ed il credito
(pensionistico) sia stato richiesto e rimasto in tutto o in parte insoddisfatto.
Va, pertanto, affermato il diritto del lavoratore ad ottenere unicamente nei confronti del proprio datore di lavoro di lavoro, in caso di omissioni, la regolarizzazione contributiva.
In tal senso si è espressa la più recente giurisprudenza affermando (cfr. Cass. 19398\2014) che l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma
è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. “Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa”.
Il predetto interesse del lavoratore (si legge nella richiamata pronunzia della Suprema
Corte) è connesso con il diritto di credito dell'istituto, sia geneticamente, perché nasce dal medesimo fatto che a quello da origine (la costituzione del rapporto di lavoro) sia funzionalmente, perché l'adempimento del debito contributivo realizza anche la soddisfazione del diritto alla posizione assicurativa. Tali principi sono stati di recente ribaditi anche dalla recente sentenza della Suprema Corte n. 14853\2019.
Ciò posto, va accolta la domanda formulata nei confronti della al Controparte_1 versamento dei contributi in favore dell'Istituto (effettivo creditore della prestazione), nei limiti della prescrizione quinquennale, decorrente dalla comunicazione della denuncia di omissione.
Dunque, tenuto conto che nel caso di specie non può dirsi maturata alcuna prescrizione, il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nei confronti dell' per il periodo dal 01.08.2015 al 31.12.2015 e dal CP_2
01.03.2017 al 27.10.
In considerazione delle nuove e controverse questioni giuridiche affrontate, della necessaria partecipazione al giudizio dell' al fine di accertare le eventuali omissioni contributive CP_2
e condannare il datore di lavoro alla relativa regolarizzazione, sussistono eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e l' CP_2
Le spese del giudizio tra il ricorrente e la convenuta seguono, invece, la Controparte_1
soccombenza anche virtuale e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda nei confronti della , limitatamente ai contributi Controparte_1
da versarsi per il periodo dal 01.08.2015 al 31.12.2015 e dal 01.03.2017 al 27.10 e non prescritti e lo condanna a regolarizzare la posizione contributiva della parte ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale;
2) compensa interamente le spese di lite tra la parte ricorrente e l' CP_2
3) condanna a rimborsare in favore del ricorrente le spese di lite che si Controparte_1
liquidano in complessivi € 1.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, 14.05.2025 La Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)