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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/03/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2057/2023, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
, in proprio e nella qualità di legale rapp.te p.t. della Parte_1 [...]
con sede legale in Aprilia (LT), via Guardapasso n. 10, Controparte_1
rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall' avv.
Carmine Andrea Silvestri, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma in via Filippo Corridoni n. 19
RICORRENTE
E
Controparte_2
– Sezione operativa Latina, in persona del direttore p.t., rapp.ta e difesa
[...]
dai dipendenti funzionari incaricati, elettivamente domiciliata presso la sede di
Roma, piazza Mastai n. 12
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi e verbali di causa in atti.
Decisa a seguito dell'udienza del 25.3.2025 svoltasi nelle forme di cui agli artt.
127 ter e 128 c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 15.04.2023 innanzi all'intestato Tribunale,
, in proprio e nella qualità di legale rapp.te p.t. della Parte_1 [...]
, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. Controparte_1
14012 del 15.03.2023, emessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT
IV -Ufficio dei Monopoli per il Lazio – sezione operativa Latina, e notificata in data 17.03.2023, con la quale veniva ingiunto di pagare la somma di euro
24.500,00 a titolo di sanzione ed euro 17,50 per spese di notifica.
Tale sanzione veniva irrogata per la violazione di cui all'art. 110, comma 9, lett. c) e lett. d), (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e art. 1, Parte_2
comma 648, L. n. 190/2014, poiché in data 20.09.2019, a seguito di accertamento effettuato in data 11.12.2018 presso il circolo ricreativo
, sito in Aprilia (LT) alla via Guardapasso n.10, Controparte_1
erano state contestate le seguenti violazioni amministrative: a) l'aver messo a disposizione in luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli od associazioni, un apparecchio non rispondente alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate dall'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. e nelle disposizioni di legge ed atti amministrativi attuativi di detto comma, in quanto privo di codice identificativo, non collegato alla rete telematica e riproducente un gioco a rulli ma con funzionamento a gettoni, in aperta violazione dell'art. 110 comma 9, lett. c) T.U.L.P.S.; b) l'aver consentito l'uso in luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli od associazioni di un congegno ascrivibile alla tipologia di cui al comma 6 art. 110 T.U.L.P.S., privo di nulla osta previsto dall'art. 38
L. 388/2000, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 110, comma 9, lett. d)
c) l'aver consentito l'uso in luogo pubblico di un congegno Parte_2
ascrivibile alla tipologia di cui alla lett. a), comma 6, art. 110 T.U.L.P.S. non collegato alla rete telematica per la raccolta del gioco in violazione dell'art. 1, comma 648, L. 190/2014.
Parte ricorrente deduceva la nullità dell'ordinanza impugnata per vizio di motivazione, in violazione del disposto di cui agli artt. 18 della legge n.689/81 e art. 3 della legge n. 241/1990 ed eccepiva il proprio stato di buona
- 2 - fede in merito all'illecito contestatogli. In secondo luogo, deduceva che l'apparecchio oggetto dell'accertamento non costituiva apparecchio da gioco, né da intrattenimento e tanto più apparecchio di cui all'art. 110 commi 6 o 7 del
T.U.L.P.S., trattandosi di strumenti di utilità sociale per la diminuzione dei danni da gioco d'azzardo patologico/ludopatia, non avendo neppure alcun costo, né fornendo alcuna vincita, neppure basandosi sulla sola abilità fisica, mentale o strategica. In merito alla violazione di cui all'art. 1, comma 648, L.
n. 190/2014, il ricorrente deduceva la mancata integrazione dei relativi elementi costitutivi, deducendo la propria qualifica di circolo privato e deducendo il fatto che l'apparecchio oggetto di contestazione non erogasse vincite in denaro. In via subordinata, chiedeva la riduzione delle sanzioni applicate con applicazione del minimo edittale di legge.
Si costituiva in giudizio l
[...]
, chiedendo il Controparte_3 rigetto dell'opposizione e contestando l'avversa difesa, evidenziando l'infondatezza delle censure mosse dal ricorrente e la piena integrazione degli elementi costitutivi delle violazioni amministrative contestate.
Prodotta documentazione, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, all'udienza del
25.03.2025, svoltasi la discussione della causa secondo la modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter – 128 c.p.c., il sottoscritto giudice ha deciso la stessa come da dispositivo con deposito contestuale della relativa motivazione.
L'opposizione è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione per carenza di motivazione.
Per pacifica giurisprudenza “i vizi di motivazione dell'ordinanza ingiunzione o la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comportano la nullità dell'ordinanza ingiunzione, perché il trasgressore avrebbe poi potuto prospettarle in sede giurisdizionale al Giudice, in quanto l'oggetto del giudizio non sarebbe poi l'atto impugnato
- 3 - cioè l'ordinanza ingiunzione ma il rapporto sanzionatorio” (Cass. S.U., n.
1786 del 28.01.2010).
La Suprema Corte ha inoltre ben chiarito che "Il contenuto dell'obbligo imposto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18, comma 2, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare
l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge" (cfr. Cass.
n. 6805/16 e n. 6901/2009). Nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione opposta indica la violazione addebitata, richiama integralmente per relationem il verbale di accertamento e contestazione, prot. n. 15408 del 20.02.2019 e indica le ragioni per le quali l'apparecchio sequestrato non rispetta i requisiti di legge.
Va ulteriormente richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in materia di sanzioni amministrative non trova applicazione la disciplina generale del procedimento amministrativo contenuta nella legge n. 241 del 1990, ma unicamente la legge n. 689 del 1981, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito su base autonome dalle previsioni di cui alla legge n. 241/1990, (per tutte, Cass. Sez. U
27/04/2006, n. 9591; di recente Cass. n. 19068/2021), sicché il richiamo al
- 4 - contenuto di detta legge da parte del ricorrente risulta inconferente, con conseguente infondatezza del primo motivo di opposizione.
Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente lamentava l'omessa considerazione del proprio comportamento secondo “buona fede”, alla luce del fatto che la stessa ha ricevuto in locazione l'apparecchio da gioco poi oggetto di sequestro.
Anche tale eccezione risulta infondata.
Invero, l'art. 3 Legge n. 689/1981 disciplina come segue l'elemento soggettivo: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.”
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria:
“la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr., Cass. n. 1529/2018, Cass. n. 4114/2016). È quindi onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede, e in particolare: “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (cfr. Cass. civile n. 4927/1998, Cass. civile n. 1873/1995).
Pertanto, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non
- 5 - superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. civile n. 6018/2019). In particolare, il principio di buona fede, applicabile anche in tema di sanzioni amministrative, rileva come causa di esclusione della responsabilità quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (Cass. n. 2307/2024; Cass. n. 11977/2020;
Cass. n. 13610/2007). Ciò che rileva ai fini della buona fede è dunque l'errore scusabile, che si realizza quando nessun rimprovero possa essere mosso al soggetto caduto in errore, il quale deve dimostrare di aver fatto quanto possibile per osservare il dettato normativo, circostanza che non si è verificata nel caso di specie.
Nell'ambito della gestione e detenzione di apparecchi da gioco gravano sull'esercente degli specifici obblighi di informazione al fine di verificare l'eventuale presenza di irregolarità dei macchinari, oneri che nel caso concreto non sono stati adempiuti avendo lo stesso ricorrente fatto esclusivo affidamento su quanto dichiarato dalla società promotrice e di quanto indicato nel contratto di locazione dell'apparecchio (cfr. doc. all. n. 8 di parte ricorrente). Come già chiarito dalla giurisprudenza sul punto, “la buona fede invocata dal ricorrente richiede non un mero stato di ignoranza semplicemente determinato dall'affidamento prestato dal locatore degli apparecchi, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta (quale la rassicurazione ricevuta dalla PA, essendo invece irrilevante quella ricevuta da un privato interessato alla conclusione di un affare) e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero, circostanza quest'ultima non sussistente nella fattispecie in esame, non essendo conforme ad ordinaria diligenza la decisione di un operatore professionale di fidarsi puramente e semplicemente delle rassicurazioni rese dal proprietario degli apparecchi, senza svolgere alcuna ricerca autonoma circa la liceità degli
- 6 - apparecchi che andava ad installare nel proprio esercizio commerciale” (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Sezione Terza Civile, Sentenza n. 4016/2024).
Del resto, in relazione ad un caso analogo a quello di specie, in giurisprudenza
è stato condivisibilmente affermato quanto segue: “è circostanza di solare evidenza che gli utilizzatori finali di un consimile congegno di certo non lo facciano per autoterapia (tantomeno per prescrizione medica), bensì per appagare il proprio desiderio di gioco attraverso strumenti che, pur (in teoria) non richiedendo od erogando denaro, possiedono tutte le rimanenti caratteristiche di un congegno da gioco, la cui fruizione (ammesso, si ripete, che sia realmente gratuita e che i gettoni necessari ad attivarne il funzionamento non siano oggetto di preventiva compravendita con l'esercente) può invero determinare l'effetto opposto a quello reclamato di contrasto alla ludopatia (del tutto implausibilmente affidato alla gratuita, anzi onerosa, iniziativa dell' installatore ed alla altrettanto onerosa e non retribuita adesione dell'esercente); anzi, ancor più ingenerando il rischio di un potenziale viatico all'utilizzo sconsiderato di dispositivi a pagamento, allorquando quelli
(asseritamente) gratuiti divenissero indisponibili. D'altra parte, proprio il marchiano tentativo di camuffamento delle finalità dell'apparecchio erano, come sono, all'evidenza, capaci di palesare i suoi intrinseci caratteri di illiceità. Con derivante, plateale, esclusione di qualsivoglia ipotesi di buona fede scriminante” (cfr. in tal senso: Tribunale di Alessandria n. 910 del
21.10.2023).
Proseguendo nell'analisi delle contestazioni sollevate dal ricorrente nel proprio atto introduttivo inerenti alle violazioni di cui all'art. 110, comma 9, lett. c) e let. d), giova precisare che detto articolo, dopo avere Parte_2
individuato, al sesto comma, i dispositivi che si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito e, al settimo comma, i dispositivi che si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito, al successivo comma 9 sanziona, rispettivamente, chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico (lett. c)
- 7 - apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi. La chiara dizione normativa rende evidente come la produzione, importazione, distribuzione od installazione sul territorio nazionale di qualunque apparecchio o congegno per il gioco sia vietata, qualora lo stesso non sia conforme alle caratteristiche ed alle prescrizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7. Sempre il comma 9 dell'art. 110, alla lett. d), sanziona poi la distribuzione od installazione di qualunque specie di apparecchi per i quali non siano stati rilasciati titoli autorizzatori.
La non conformità dell'apparecchio sequestrato alla normativa in materia di apparecchi da intrattenimento trova conferma nell'accertamento tecnico del 06.02.2019 ad opera di partner tecnologico dell'ente Parte_3
resistente, avente ad oggetto il suddetto apparecchio oggetto di causa (cfr. doc.
8 di parte resistente). All'interno della perizia posta a fondamento della ordinanza si evidenzia che l'apparecchio oggetto di sequestro ha un funzionamento del tutto assimilabile a quello di un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S., non essendo state riscontrate dunque differenze nel funzionamento, se non che è predisposto a funzionare a gettoni anziché con monete;
dalla documentazione dell'apparecchio risulterebbe che il software è programmato per trattenere sempre il 20% dei gettoni inseriti;
tuttavia, contrariamente a quanto dichiarato, è stata rilevata una percentuale di gettoni trattenuti pari al 34%, percentuale simile a quanto trattenuto da un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, lett. a); il produttore ha dichiarato nei propri atti difensivi che l'apparecchio “non ha alcun costo e non ha alcuna vincita”, tuttavia, all'interno del “menù” dello stesso, vengono riportate le diciture “INCASSO”, “VINCITE EROGATE”, e “UTILE”, tipici di un apparecchio con vincite in denaro;
l'apparecchio inoltre è privo di codice identificativo e non è stato possibile eseguire una lettura dei contatori, utilizzando il software “SCAAMS” dedicato a tale attività che consente il salvataggio sul file dei dati letti.
- 8 - Il fatto che gli apparecchi oggetto di causa fossero attivabili con gettoni, erogassero gettoni, non fossero collegati alla rete telematica e simulassero il funzionamento di una slot machine è pacifico e trova pieno riscontro sia nel verbale delle operazioni compiute dai funzionari dell'ente resistente che nella stessa perizia del partner tecnologico (cfr. doc. all. n. 5 di parte Parte_3
ricorrente). Inoltre, è indicativa la circostanza, chiaramente indicata nella schermata n. 1 del software dell'apparecchio (cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente e doc. all n. 8 di parte resistente) che “l'uso di tali apparecchi è vietato ai minori di 18 anni”, poiché tale divieto è espressamente previsto dalla L. 189/2012 art. 7, commi 4 e 4bis, con riferimento alla tutela dei minori in contrasto alla ludopatia e i giochi d'azzardo. Appare dunque singolare che un apparecchio di intrattenimento palesemente dichiarato come “strumento di utilità sociale per la diminuzione dei danni da gioco d'azzardo patologico/ludopatia” sia vietato ai soggetti minori di anni diciotto, e così di fatto equiparato ai giochi con vincita in denaro, quali videopoker, videolotterie, apparecchi VLT in generale e sale bingo.
I funzionari dell'ente resistente, pertanto, hanno correttamente operato in quanto è evidente che apparecchi di tal genere non possano essere lecitamente prodotti ed immessi sul mercato italiano, giacché mancanti di tutte le caratteristiche previste per la produzione di apparecchi a norma. Tale correttezza, del resto, è stata confermata anche dalla giurisprudenza più recente sul punto, più volte chiamata a pronunciarsi in ordine al corretto inquadramento normativo degli apparecchi in questione, affermando quanto segue: “l'unico elemento ritenuto idoneo a differenziare i dispositivi di cui è causa dagli apparecchi di cui al comma 6 lett. a) dell'art. 110 TULPS è la circostanza che si attivino con gettoni e che eroghino gettoni, anziché attivarsi con monete ed erogare monete, non incidendo però tale aspetto sulle caratteristiche e sul funzionamento degli apparecchi (in tutto e per tutto assimilabile a quelli disciplinati dal comma sesto lettera A dell'art. 110 TULPS), bensì solo sul loro asserito utilizzo che, secondo parte ricorrente, deve avvenire in modo gratuito
- 9 - e non può comportare in nessun caso una vincita in denaro e/o altre utilità.
Orbene, la differente modalità di utilizzo non appare di per sé sufficiente per non far rientrare tali dispositivi nella disciplina dettata dal legislatore all'art.
110 T.U.L.P.S. in materia di gioco d'azzardo, considerato che si tratta comunque di apparecchi in cui, oltre all'elemento aleatorio, sono presenti elementi di abilità che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco;
inoltre i predetti apparecchi calcolano le vincite del giocatore, seppur in gettoni, con la conseguenza che la mancata erogazione di monete non può ritenersi sufficiente per sottrarli ai controlli ed alla disciplina dettata dal comma 6 lettera a) dell'art. 110 T.U.L.P.S., considerato che attribuire al gettone un valore monetario è un'operazione assolutamente semplice, quasi automatica, con la conseguenza che tali dispositivi si prestano ad essere facilmente utilizzati per eludere la normativa in materia di controllo del gioco
d'azzardo. Proprio dal fatto che tali apparecchi sono del tutto assimilabili per caratteristiche e funzionamento a quelli disciplinati dal comma 6, lettera a), dell'art. 110 T.U.L.P.S., deriva la necessità che il loro funzionamento avvenga secondo le prescrizioni dettate dalla richiamata disposizione, che prevede il controllo mediante collegamento ad una rete telematica e la regolamentazione delle eventuali vincite” (cfr. in tal senso: Tribunale di Torino, Terza sezione civile, n. 393/2021; in senso conforme cfr. altresì: Tribunale di Torino, Terza sezione civile, n. 1417/2021; Corte d'Appello di Torino n. 613/2023).
La circostanza che il dispositivo sequestrato sia del tutto simile ad apparecchi da gioco trova inoltre conferma indiretta nella stessa perizia di parte ricorrente (cfr. doc. all. n. 11 di parte ricorrente), la quale a pag. 25/30 afferma che con tali strumenti, si sono volute riprodurre le modalità di gioco e, a pag.
28, li qualifica strumenti che aiutano l'utente a sfogare la propria pulsione al gioco. Non si vede come si possa negare la qualifica di apparecchi da gioco inquadrabili nell'ambito della disciplina di cui all'art. 110, comma 6, lett. a)
- 10 - T.U.L.P.S. a dispositivi che riproducono le modalità di gioco, sono del tutto simili a quelli da gioco e sono utilizzati per soddisfare la pulsione al gioco degli utilizzatori. Quanto testé esposto è sufficiente per ritenere che la produzione ed installazione di tali apparecchi sia sanzionabile in base alle norme citate poiché gli stessi, pur del tutto simili agli apparecchi da gioco lecito, non rispondono alle caratteristiche ed alle prescrizioni tecniche di cui ai commi 6 e 7 e sono sprovvisti dei titoli autorizzatori. D'altra parte, se si trattasse di apparecchi perfettamente corrispondenti a quelli descritti nei commi citati, gli stessi sarebbero leciti: l'illiceità scaturisce dalla non conformità degli apparecchi alle caratteristiche tecniche previste dalla legge, in presenza delle quali soltanto la produzione, importazione o distribuzione degli apparecchi da gioco può considerarsi lecita.
La qualificazione che di tali apparecchi fa la parte ricorrente, ossia di strumenti volti alla cura della ludopatia, è valutativa e discrezionale e, comunque, assolutamente irrilevante: le caratteristiche in presenza delle quali gli apparecchi da gioco possono considerarsi leciti sono soltanto quelle prescritte dalla legge;
d'altra parte, le asserzioni di parte ricorrente volte a simularne la natura attraverso la denominazione di apparecchio medicale contro il gioco d'azzardo consentirebbe una fin troppo facile elusione delle previsioni di legge ove si consideri, da una parte, che, ad onta di quanto asserito da parte ricorrente, non vi è alcuna certezza che i gettoni siano distribuiti gratuitamente e non dietro corrispettivo in denaro e, dall'altra, che nessun controllo è consentito allo Stato sulle modalità di funzionamento dei dispositivi in esame, che non sono collegati in rete né, tantomeno, sul numero delle giocate effettuate e sulle quantità dei gettoni inseriti ed erogati.
Per quanto concerne le contestazioni inerenti alla violazione dell'art. 1, comma 648, L. n. 190/2014, anche queste ultime risultano infondate.
Il ricorrente, infatti, deduce la propria qualifica di circolo privato, non rientrante nella nozione di titolare di esercizio pubblico, ex art. 1, comma 646,
L. n. 190/2014, richiamato dal comma 648 del suddetto articolo, contestato al
- 11 - ricorrente.
Giova precisare che la suddetta asserzione non collima con la documentazione presente in atti;
è lo stesso ricorrente, infatti, che, nell'ambito degli scritti difensivi inviati all'ente resistente (cfr. all. n. 7 di parte ricorrente), asserisce più volte la destinazione dell'apparecchio sequestrato ai propri clienti, manifestando in questo modo un'apertura al pubblico delle attività del circolo di cui il ricorrente è legale rappresentante.
Inoltre, giova precisare che, anche ammettendo la natura dell ” quale circolo privato, detta natura non ne CP_1 Controparte_1
esclude la fruizione da parte di una categoria indeterminata di persone in modo da permetterne l'accesso come libero o aperto al pubblico in favore di nuovi soci o associati;
infatti, è sufficiente pagare l'importo della tessera all'ingresso del circolo perché il cliente acquisisca la qualità di socio e quindi possa accedervi come in un qualsiasi luogo aperto al pubblico.
Anche l'ulteriore eccezione di parte ricorrente in merito al fatto che l'apparecchio oggetto di accertamento non erogasse vincite in denaro appare del tutto inconferente, atteso che, come già ampiamente argomentato, l'utilizzo di gettoni non differenzia detto strumento dagli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), T.U.L.P.S. Il fatto, poi, che detto apparecchio non fosse collegato alla rete statale di raccolta del gioco, è stato debitamente accertato, come risulta dalla perizia effettuata dalla prodotta in atti dall'ente Parte_3
resistente (cfr. all. n. 8 di parte resistente).
Quanto alla determinazione della sanzione, deve ritenersi che il quantum complessivamente irrogato sia proporzionato. Il potere amministrativo discrezionale può essere oggetto di censura soltanto nel caso in cui sia connotato da illogicità o irragionevolezza, imponendo all'amministrazione di valutare che la misura adottata sia necessaria e proporzionale rispetto al fine perseguito e, quindi, si determini il minor sacrificio possibile degli interessi diversi o confliggenti, nonché che essa sia idonea a realizzare lo scopo perseguito, ed infine che sia adeguata, costituendo
- 12 - l'adeguatezza la misura quantitativa della decisione adottata.
Da ciò ne consegue che la proporzionalità, quale requisito caratterizzante della necessarietà, dell'adeguatezza e dell'idoneità, non deve essere considerata come un canone rigido ed immodificabile, configurandosi quale regola che implica la flessibilità dell'azione amministrativa e, in ultima analisi, la rispondenza della stessa alla razionalità e alla legalità da intendersi
“nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale” (cfr. da ultimo
Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2015 n. 284).
Appare pertanto che l'ente resistente, in ragione della natura dell'illecito contestato, abbia correttamente irrogato una sanzione secondo il principio di proporzionalità ed adeguatezza, tenuto conto della sanzione in misura fissa delineata dall'art. 1, comma, 648, L. n. 190/2014.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese di lite, la Suprema Corte ha statuito che “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando - come nel caso in esame - sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (il che è consentito dalla L. n. 689 del
1981, art. 23, comma 5), non può ottenere la condanna dell´opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell´ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio
e purchè risultino da apposita nota”( Cassazione, Sezione II Civile. con
Sentenza 27/4/2016 n. 8413, Cass. 24 maggio 2011, n. 11389; Cass. 27 agosto
2007, n. 18066, Cassazione, ordinanza n. 9900 del 15 aprile 2021).
Né è possibile applicare in via estensiva l'art. 152 bis disp. att. c.p.c., inserito nel codice di procedura civile dalla Legge 12/11/2011 n. 183 (Legge di
Stabilità per l'anno 2012), che riguarda specificamente la difesa delle pubbliche
- 13 - amministrazioni nelle controversie relative ai rapporti di lavoro con i loro dipendenti, come si evince dall'esplicito richiamo all'art. 417 bis c.p.c. e quindi non può estendersi, proprio per la sua specifica delimitazione, anche alle controversie in tema di opposizione a sanzioni amministrative (Tribunale di
Verona, 17 marzo 2016). Difatti ove il legislatore ha voluto estendere tale disciplina ad ipotesi diverse lo ha fatto espressamente (cfr. dell'art. 9 D. lgs.
149/2015 limitatamente alle controversie in cui sia parte l'
[...]
.) Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT IV - Ufficio dei
Monopoli per il Lazio – Sezione operativa Latina, n. 14012 del
15.03.2023;
b) nulla per spese.
Così deciso in Latina il 26.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
- 14 -