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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 27/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1005/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Carlo Sabatini - Presidente dott. Roberto Colonnello - Giudice dott.ssa Barbara Vicario - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1005 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via Abruzzo n. 14, presso e nello studio dell'Avv. Antonietta
CICCOZZI che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
-ricorrente- contro
, nato ad [...] il [...], (Cod. Fisc. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Borgorose (RI), Via delle Orchidee n. 16
- resistente contumace- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da ricorso
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12.09.2024, ha chiesto che fosse pronunciata la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con in data 04/08/2007 a L'Aquila, trascritto presso Controparte_1
l'Ufficio dello Stato Civile di L'Aquila (atto n. 3, P. 2, S. A, Vol. 8, Uff. 8, anno 2007), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, la ricorrente ha dedotto che:
pagina 1 di 3 dal matrimonio non sono nati figli;
la residenza familiare veniva stabilita presso un'abitazione condotta in locazione, sita in L'Aquila, fraz. S. Marco di Preturo, Via Rua snc;
i rapporti tra i coniugi, dopo un primo periodo di normalità, sono andati via via incrinandosi per una evidente incompatibilità di carattere tanto che, con ricorso depositato in data 03.12.2009, gli stessi - comparsi personalmente all'udienza del
10.02.2010 - hanno chiesto consensualmente l'omologa della loro separazione;
con provvedimento in data
10.02.2010, depositato il successivo 04.03.2010, il Tribunale di L'Aquila ha omologato la separazione consensuale intervenuta tra i coniugi alle condizioni dai medesimi indicate nel ricorso e nel verbale d'udienza; la separazione personale perdura ininterrottamente dal 2010, tanto che la ricorrente si è creata una nuova famiglia e convive con un compagno dal quale ha avuto tre figli;
la ricorrente, sebbene disoccupata, non ha richieste di mantenimento da formulare nei confronti del signor avendo CP_1 ricostituito una nuova famiglia;
con riferimento alle questioni di natura patrimoniale, concordate in sede di separazione consensuale, le stesse non sono state rispettate dal sig. e che, addirittura, la sig.ra CP_1 ha dovuto farsi carico dell'intera somma dovuta alla per estinguere Pt_1 Parte_2 il debito contratto ed evitare, così, che venissero aggrediti i beni del proprio genitore, , Controparte_2 il quale aveva prestato fideiussione personale a garanzia del prestito ottenuto da detto Istituto di Credito.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concludendo come da ricorso.
Alla udienza del 12.12.2024, ove è comparsa la sola ricorrente che ha confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di e ha riservato la decisione al Collegio per la decisione. Controparte_1
Mandata comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come si evince da fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo e dalla separazione la convivenza non
è più ripresa.
Pertanto, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396 del 2000.
Vista la natura necessaria della decisione, le spese di lite si intendono compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 1005/2024 R.G. promossa da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero: Controparte_1
pagina 2 di 3 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Controparte_1 data 04/08/2007 a L'Aquila, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di L'Aquila (atto n. 3, P. 2, S. A,
Vol. 8, Uff. 8 anno 2007;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di L'Aquila perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cosi deciso in Rieti, in data 16.1.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Carlo Sabatini - Presidente dott. Roberto Colonnello - Giudice dott.ssa Barbara Vicario - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1005 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via Abruzzo n. 14, presso e nello studio dell'Avv. Antonietta
CICCOZZI che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
-ricorrente- contro
, nato ad [...] il [...], (Cod. Fisc. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Borgorose (RI), Via delle Orchidee n. 16
- resistente contumace- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da ricorso
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12.09.2024, ha chiesto che fosse pronunciata la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con in data 04/08/2007 a L'Aquila, trascritto presso Controparte_1
l'Ufficio dello Stato Civile di L'Aquila (atto n. 3, P. 2, S. A, Vol. 8, Uff. 8, anno 2007), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, la ricorrente ha dedotto che:
pagina 1 di 3 dal matrimonio non sono nati figli;
la residenza familiare veniva stabilita presso un'abitazione condotta in locazione, sita in L'Aquila, fraz. S. Marco di Preturo, Via Rua snc;
i rapporti tra i coniugi, dopo un primo periodo di normalità, sono andati via via incrinandosi per una evidente incompatibilità di carattere tanto che, con ricorso depositato in data 03.12.2009, gli stessi - comparsi personalmente all'udienza del
10.02.2010 - hanno chiesto consensualmente l'omologa della loro separazione;
con provvedimento in data
10.02.2010, depositato il successivo 04.03.2010, il Tribunale di L'Aquila ha omologato la separazione consensuale intervenuta tra i coniugi alle condizioni dai medesimi indicate nel ricorso e nel verbale d'udienza; la separazione personale perdura ininterrottamente dal 2010, tanto che la ricorrente si è creata una nuova famiglia e convive con un compagno dal quale ha avuto tre figli;
la ricorrente, sebbene disoccupata, non ha richieste di mantenimento da formulare nei confronti del signor avendo CP_1 ricostituito una nuova famiglia;
con riferimento alle questioni di natura patrimoniale, concordate in sede di separazione consensuale, le stesse non sono state rispettate dal sig. e che, addirittura, la sig.ra CP_1 ha dovuto farsi carico dell'intera somma dovuta alla per estinguere Pt_1 Parte_2 il debito contratto ed evitare, così, che venissero aggrediti i beni del proprio genitore, , Controparte_2 il quale aveva prestato fideiussione personale a garanzia del prestito ottenuto da detto Istituto di Credito.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concludendo come da ricorso.
Alla udienza del 12.12.2024, ove è comparsa la sola ricorrente che ha confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di e ha riservato la decisione al Collegio per la decisione. Controparte_1
Mandata comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come si evince da fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo e dalla separazione la convivenza non
è più ripresa.
Pertanto, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396 del 2000.
Vista la natura necessaria della decisione, le spese di lite si intendono compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 1005/2024 R.G. promossa da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero: Controparte_1
pagina 2 di 3 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Controparte_1 data 04/08/2007 a L'Aquila, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di L'Aquila (atto n. 3, P. 2, S. A,
Vol. 8, Uff. 8 anno 2007;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di L'Aquila perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cosi deciso in Rieti, in data 16.1.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
pagina 3 di 3