Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 06/06/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. N. 246/2024 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 246/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
) rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Bigagli , ammessa C.F._1 al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera allegata, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Via Fabbroni 11, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
Fax: 0574/1820046 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente nei confronti di
, nato a [...], il [...] (c.f. , residente Controparte_2 C.F._2 in Prato, Via Aldo Capitini n. 20, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Baldassini (, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Legge all'indirizzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Prato, via Rimini n. 27, in forza di procura allegata alla comparsa di risposta;
Pec vvocati.prato.it Email_2
Resistente
Visto del Pubblico Ministero del 19.4..2024
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6 febbraio 2024, proponeva domanda di Controparte_1 scioglimento del matrimonio civile con nato a [...] il [...] e residente in [...] Controparte_2 celebrato in Prato in data 14/06/2013, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato:
- che da detto matrimonio era nata la IG , a Prato in data 14.10.2010, Per_1 residente presso l'abitazione della madre e non ancora autosufficiente economicamente;
1
- che, pertanto, aveva presentato ricorso presso questo Tribunale per ottenere provvedimento di omologa delle condizioni di separazione consensuale ottenuto in data 31 marzo 2022;
- che il provvedimento di separazione disponeva, tra l'altro: l'affido condiviso della IG
, con collocamento presso la madre nella dimora abituale, presso alloggio Per_1 popolare assegnato, regolamentato delle frequentazioni con modalità di vista controllate e la corresponsione, da parte del alla moglie, di un assegno di CP_2 mantenimento per la IG pari ad € 250,00 mensili, oltre al 50% di spese straordinarie;
- che il non aveva rispettato gli accordi, disinteressandosi spesso della CP_2 situazione della IG e non informandosi del rendimento scolastico e di eventuali esigenze e cessando in maniera arbitraria di corrispondere assegno di mantenimento;
- che i coniugi non si erano più riuniti ed erano stati superati i termini di cui all'art. 3 L.898/70, e non erano intervenute modifiche nelle condizioni economiche di entrambi i coniugi. Sulla scorta di tali deduzioni adiva questo Tribunale per ottenere lo scioglimento del matrimonio, disponendo l'affidamento esclusivo della IG alla madre e indicando le condizioni relative al concorso del mantenimento confermando gli importi di cui alla separazione e di regolamentazione del diritto di visita, con il favore delle spese processuali Instaurato il contraddittorio, si costituiva non opponendosi alla Controparte_2 richiesta di scioglimento del matrimonio, contestando, tuttavia, le circostanze allegate da controparte e deducendo:
- di avere da tempo cessato di far uso di sostanze stupefacenti;
- che la minore aveva sempre avuto un buon rapporto con il dare e con la sua famiglia di origine, essendo seguita anche dai nonni paterni fino all'età di otto anni;
- che dopo la separazione si era prodigato per passare più tempo con la IG, pur con le difficoltà dovute alla dipendenza dalla madre ed ai condizionamenti derivati dai giudizi di lei:
- di avere desiderio di mantenere le frequentazioni con la IG, proponendo una disciplina delle visite e dei periodi di permanenza presso di lui;
- che dal punto di vista economico, essendo in stato di disoccupazione sino a gennaio 2024, ed avendo redditi non adeguati dopo l'apertura di una ditta individuale di commercio all'ingrosso di tessuti, non era riuscito a rispettare gli impegni assunti. Su queste allegazioni, concludeva per confermare l'affidamento condiviso della IG
, con collocazione presso la madre e disciplina dei diritti di visita, disponendo Per_1
l'assegno di mantenimento all'importo di € 150,00. Fissata udienza di prima comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore, anche al fine di adottare i provvedimenti interinali, dopo l'audizione della minore, le parti pervenivano ad un accordo le condizioni di divorzio che alle condizioni di affidamento e di mantenimento e, all'udienza del 5 febbraio 2025, si riportavano alle condizioni
2 concordate, specificandone i termini e rinunziando espressamente ai termini di cui all'art 189 cpc. CONDIZIONI
“
Rileva il Tribunale che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data della formalizzazione dell'accordo di separazione e che non è stata sollevata eccezione della interruzione di tale stato. In esito alle conclusioni delle parti, appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche
3 dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale. La domanda congiunta dei coniugi, nei termini prospettati, indica compiutamente gli accordi tra i coniugi e, ad avviso del Collegio, le condizioni relative possono ritenersi conformi ad equità, nulla opponendo il Pubblico Ministero. In definitiva, in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale e, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, richiama la condizioni concordate, dichiarando integralmente compensate le spese del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra n a Prato il 7.6.1984 e Controparte_2
n a Prato il 31.7.1992, celebrato in Prato (PO) il 14 giugno 2013, Controparte_1
Serie A, anno 2013, dando atto delle condizioni riportate in parte motiva;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate tra le parti, fatto salvo il contributo concordato dalle parti.
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2025 su relazione del dott. Michele Sirgiovanni.
Il Presidente rel est. Dott. Michele Sirgiovanni
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