Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/06/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Vincenza Totaro Presidente dott. Sebastiano Napolitano Consigliere dott. Arturo Avolio Consigliere relatore riunita in camera di consiglio il 15.5.2025 ha pronunciato in grado di appello
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2171/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
rapp.to e difeso dagli Avv.ti Andrea Manzillo e Nicola Coppola, Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del titolare e legale rappresentante, rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Francesco Annunziata,
APPELLATO
OGGETTO: accertamento del rapporto di lavoro subordinato – rigetto per mancanza di prova – compensazione impropria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di primo grado l'istante ha adito il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro chiedendo l'accertamento e la declaratoria dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per i periodi dettagliatamente indicati in ricorso, ulteriori rispetto a quelli di regolare inquadramento, dello
Con svolgimento di mansioni e lavoro supplementare, con conseguente condanna della
[...]
al pagamento della complessiva somma di euro 149.353,89 (di cui euro 138.558,43 Parte_2
a titolo di differenze retributive ed euro 10.795,46 per tfr.) oltre accessori.
In particolare, il ricorrente ha allegato di aver ricevuto, quale retribuzione, la somma di euro 1.000,00
Si è costituita la . di resistendo alla domanda e sostenendo che per CP_2 Controparte_1
il periodo A) dal luglio 2007 fino al 31.05.2012 non era intercorso alcun rapporto di lavoro tra le parti, e deducendo di aver conosciuto solo nel 2011, anno in cui il ricorrente aveva Parte_1
iniziato a svolgere occasionali prestazioni, retribuite di volta in volta in relazione alla qualità e quantità del lavoro prestato.
Parte resistente ha sostenuto, inoltre, che il rapporto di lavoro tra le parti si era concretizzato in una serie di rapporti a tempo determinato, in regime di part time verticale, sempre con il medesimo inquadramento (livello III, Area 3 CCNL operai agricoltori e florovivaisti e C.P.L di Napoli), e che i suddetti rapporti erano relativi esclusivamente ai periodi: dal 01.06.2012 al 30.12.2012; dall'11.05.2013 al 31.12.2013; dal 25.06.2014 al 31.12.2014; dal 24.04.2015 al 31.12.2015; dal
06.04.2016 al 31.12.2016; dall' 11.07.2018 al 21.11.2018. Avrebbe sempre corrisposto quanto dovuto in base al formale inquadramento.
Il convenuto ha, infine, eccepito la prescrizione della domanda di riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nell' arco temporale del 01.07.2007 al 31.05.2012.
Il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda per non essere stata raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa circa l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro;
ha ritenuto, poi, non adempiuto l'onere probatorio intorno allo svolgimento di mansioni diverse da quelle di inquadramento.
Ha proposto appello lo chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e l'accertamento CP_3 della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per l'interno periodo, con le relative conseguenze economiche.
In particolare, ha lamentato il mancato espletamento della prova testimoniale richiesta ed ammessa nonostante il ricorrente non fosse incorso in decadenza. Aveva, infatti, regolarmente intimato i testi e Il primo è risultato “probabilmente trasferito” Persona_1 Testimone_1 dall'indirizzo indicato;
al riguardo, sostiene l'appellante, potrebbe aver inciso la difficile situazione generata dalla guerra in Ucraina, patria del teste. La , invece, ha ricevuto una prima volta Tes_1 l'intimazione, giustificando la mancata presentazione, e, poi, non si è più presentata ai successivi rinvii.
Circa le differenze retributive ha contestato la sentenza di prime cure che, stante la mancata prova testimoniale, ha rigettato tuta la domanda: ha precisato, infatti, che la domanda spiegata nel primo grado non era limitata all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato e alle differenze per mansioni superiori e straordinario, ma anche alla non corretta corresponsione della retribuzione e del
TFR, per le quali l'onere della prova grava sul datore di lavoro e dallo stesso non è stato adempiuto.
Si è costituito il datore di lavoro chiedendo il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter cpc., la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Non coglie nel segno, innanzitutto, la censura secondo la quale il giudice di prime cure avrebbe errato nel non dare corso alla prova testimoniale richiesta ed ammessa nonostante il ricorrente non fosse incorso in decadenza.
Infatti, in primo grado, il tribunale ha ammesso la prova per testi all'udienza del 16.12.2020 rinviando per l'escussione all'udienza del 12.5.2021, rinviata d'ufficio al 26.5.2021. In tale udienza il ricorrente ha esibito la citazione al teste e il giudice, nell'assenza dello stesso, ha rinviato Persona_1 per il prosieguo del mezzo istruttorio al 6.10.2021. In tale udienza la non si è presentata Tes_1 adducendo giustificazione dell'assenza e l'escussione è stata rinviata al 26.1.2022. Anche in tale udienza i testi introdotti dal ricorrente non si sono presentati e il difensore ha prodotto citazione a all'indirizzo di via Plinio 121 in Torre Annunziata, e , Persona_1 Testimone_1 all'indirizzo di via Pagliarone 45 in Torre del Greco. L'esito della citazione è stato negativo per entrambi;
per il primo perché non reperito e per la seconda in relazione alla quale l'ufficiale notificante ha attestato “omessa notifica per indirizzo insufficiente come da informazioni assunte sul posto”. L'escussione è stata rinviata, quindi, al 20.4.2022. Anche in tale udienza i testimoni citati non si sono presentati, il difensore ha depositato intimazione e il giudicante ha rinviato per il medesimo incombente all'udienza del 26.10.2022. In tale occasione i testimoni, ancora, non si sono presentati e il difensore ha nuovamente prodotto citazione testimoniale spedita agli stessi indirizzi già utilizzati la quale ha avuto il medesimo esito negativo per le medesime ragioni. L'escussione è stata, quindi, rinviata al 11.1.2023. Anche in questa udienza, non presentatisi i testi, il difensore del ricorrente ha esibito prova dell'inoltro della notifica agli stessi indirizzi il cui esito è stato prodotto con note del
17.2.2023: per la è risultata omessa notifica per indirizzo insufficiente e per Tes_1 Persona_1
[...] [...]
non è stato possibile reperire il loco il notificatario, probabilmente traferito. All'esito il
[...] giudicante, implicitamente ritenendo decaduto dalla prova il ricorrente, ha rinviato la causa per decisione.
Orbene, alla luce di quanto premesso deve ritenersi che sia stata corretta la decisione del giudicante di ritenere decaduto dalla prova il ricorrente.
Come di recente ribadito dalla Cassazione civile sez. II, con decisione del 19/03/2024, n.7280, il pubblico ufficiale incaricato della notifica di un atto ha il dovere, ai sensi dell'articolo 148 del codice di procedura civile, nell'eseguire la notificazione, di fare ricerche al fine di superare eventuali incertezze o errori nelle indicazioni dell'indirizzo o del destinatario, ma soltanto nella misura in cui esse siano in concreto superabili con indagini da svolgere nel luogo della notifica. Per contro non è sostenibile un dovere del pubblico ufficiale di ricercare il corretto indirizzo anche sulla base di fonti esterne. Costituisce, invece, onere del notificante accertare l'eventuale trasferimento del notificato e, comunque, fornire le ragioni di tale erronea indicazione, non corrispondente alle risultanze degli atti, la quale pertanto non può che imputarsi alla parte stessa. La giurisprudenza della Corte ha più volte affermato che è onere del notificante accertare l'eventuale trasferimento, negando che in tal caso l'errore compiuto nel notificare l'atto al precedente recapito possa costituire un errore scusabile (Cass.
n. 17336 del 2019; Cass. n. 23760 del 2020; Cass. n. 28712 del 2017).
Nel caso de quo, nonostante per almeno tre volte la notifica non sia andata a buon fine, la parte interessata ha continuato a indirizzare la citazione ai medesimi indirizzi senza aver dato la prova di aver effettuato ulteriori ricerche, in particolare perché l'ufficiale notificante ha più volte indicato, per la , l'insufficienza dell'indirizzo fornito e per il l'impossibilità di reperirlo in Tes_1 Per_1
loco. Né del resto, il fatto notorio della difficile situazione in Ucraina, più costituire di per sé, senza allegazioni più specifiche sulla sorte del notificando o senza ricerche sulla sua residenza anche all'estero, idonea causa giustificativa.
Correttamente, pertanto, il giudice di prime cure ha implicitamente ritenuto la decadenza del ricorrente dalla prova articolata e ammessa.
Alla luce di quanto premesso, stante la mancanza di prova, non rinvenibile nemmeno nella deposizione del teste introdotto dalla parte resistente, va condivisa la decisione del giudice di prime cure che ha rigettato la domanda volta all'accertamento dello svolgimento del rapporto di lavoro anche nei periodi di non regolare inquadramento, dello svolgimento della prestazione lavorativa secondo mansioni superiori a quelle di inquadramento e con un orario e una frequenza lavorativi maggiori, e della mancata fruizione delle ferie. Diversamente, in ordine alla domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento, per i periodi di regolare inquadramento, della 13° e della 14° nonché del TFR, asseritamente non erogati, e delle differenze tra quanto corrisposto e quanto spettante in base al livello formale assegnatogli e alle relative ore è stato necessario conferire incarico di CTU.
Il consulente, con una relazione immune da vizi e condotta secondo le regole della scienza, ha accertato che nulla è dovuto al lavoratore rispondendo compiutamente al quesito posto dal Collegio il quale ha chiesto che calcolasse le eventuali differenze retributive lorde spettanti all'appellante tra quanto percepito e quanto dovuto.
Orbene, sono stati considerati come corrisposti euro 1.000,00 mensili, come allegato dal lavoratore.
All'esito delle operazioni il CTU ha proposto due alternative ricostruzioni: la prima considera detto somma come corrisposta a titolo di retribuzione, la seconda ritiene, invece, ivi ricompreso anche il
TFR.
Orbene, entrambe le ricostruzioni hanno evidenziato come la , abbia Parte_3
corrisposto, nel corso del rapporto, somme maggiori rispetto a quelle dovute in base alla contrattazione collettiva e ai periodi e orari considerati.
In base alla prima ipotesi (per la quale i 1.000 euro percepiti sono imputati esclusivamente a titolo salario), infatti, sarebbero dovuti € 1.811,61 a titolo di trattamento di fine rapporto, ma sussisterebbe un maggiore versamento a titolo di retribuzioni € 16.208,88.
In base alla seconda ipotesi (per la quale i 1.000 euro percepiti sono imputati sia a titolo di salario sia di TFR) nulla sarebbe dovuto a titolo di differenze retributive e di trattamento di fine rapporto, e sussisterebbe un maggior versamento a titolo di retribuzioni per € 14.397,27.
Orbene, come più volte ribadito dalla Suprema corte (Cassazione civile sez. lav., 10/05/2021,
n.12348), quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto, ancorché complesso, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", (artt. 1241 e segg. cod.civ.), ma opera il diverso fenomeno della c.d. compensazione "impropria" (o atecnica), il quale si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere, con l'annullamento automatico dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. Tale principio è stato applicato anche nell'ambito del rapporto di lavoro, infatti, l'istituto della compensazione e la relativa normativa codicistica presuppongono l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operano quando essi nascano dal medesimo rapporto, il quale può comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere, come avviene quando debbano accertarsi le spettanze del lavoratore autonomo o subordinato. Le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione
"impropria" si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione con conseguente rilevabilità d'ufficio della stessa.
Alla luce di quanto premesso, in questa sede, non essendo stata spiegata dal datore di lavoro domanda riconvenzionale di restituzione delle somme indebitamente pagate, non occorre prendere posizione intorno alle due ipotesi ricostruttive prospettate dal consulente in quanto entrambe mostrano che il datore di lavoro ha pagato al lavoratore somme maggiori rispetto a quelle dovute, con la conseguenza che l'eventuale credito a titolo di TFR sarebbe comunque assorbito in forza della compensazione impropria.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese vanno compensate attesa la controvertibilità delle questioni e l'opinabilità degli accertamenti condotti.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell'appellante.
Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte così decide:
rigetta l'appello;
compensa le spese;
CTU a carico dell'appellante;
CU come in motivazione.
Napoli, 15.5.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro