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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 01/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 4 /2020
Verbale di udienza del 01/04/2025
Sono presenti:
l'avv. M. Di Lella in sostituzione dell'avv. Di Pede;
l'avv. Linzalone per l'INPS
I difensori si riportano ai rispettivi scritti difensivi e chiedono la decisione.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, decide come da sentenza che segue.
TRIBUNALE DI MATERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 4/2020 vertente
TRA
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
26.5.1963 ed ivi residente, rappresentato e difeso dagli avv.ti IU Fausto Di Pede
e Pierpaolo Sellitri giusta procura in atti;
-RICORRENTE -
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti Inps, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Marina Savastano;
-RESISTENTE -
OGGETTO: avviso di addebito – avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate per l'anno 2014 – definizione agevolata ex art. 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
FATTO E DIRITTO
I - Con ricorso depositato il 3 gennaio 2020, Parte_1
rassegnava le seguenti conclusioni: “...chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, in via preliminare, inaudita altera parte o in subordine previa instaurazione del contraddittorio, SOSPENDERE l'efficacia esecutiva dell'impugnato avviso di addebito dell'INPS n. 367 2019 00006603 67 000, formato il 9.11.2019, e notificato al ricorrente, dall'INPS di Matera, in data 17.12.2019; nel merito, annullare l'avviso di addebito medesimo, e dichiarare l'inesistenza delle obbligazioni in esso indicate con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge”.
Con provvedimento del 7 gennaio 2020 veniva accolta l'istanza di sospensione.
Con memoria depositata il 25 febbraio 2020 si costituiva l'INPS in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti Inps, il quale Controparte_2
concludeva per l'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza dell'avversa domanda.
Acquisita documentazione, all'odierna udienza il Tribunale ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
II – Il ricorso non può trovare accoglimento.
L'avviso di addebito oggetto di impugnativa si riferisce al recupero dei maggiori contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale dovuti alla gestione artigiani dal ricorrente per l'anno 2014.
In particolare, la maggiore contribuzione è stata calcolata a seguito dell'accertamento unificato n. TC501BM00826 anno di imposta 2014 effettuato dall'Agenzia delle
Entrate: quest'ultima ha accertato un reddito imponibile previdenziale pari ad euro
50.575,00, contro un reddito dichiarato pari ad euro 22.391,00 ed è su questa differenza di reddito che sono stati calcolati i maggiori contributi a percentuale richiesti con l'avviso di addebito, oltre sanzioni civili.
III - L'avviso di addebito è stato emesso (9 novembre 2019) e notificato (17 dicembre 2019) quando già contro l'accertamento fiscale da cui scaturiva il credito contributivo era stato proposto l'8 aprile 2019 ricorso in sede giudiziale (Commissione
Tributaria Provinciale di Matera).
Pertanto, il procedimento di riscossione del credito contributivo nelle forme previste dal d.lgs. 46/1999 non avrebbe potuto essere attivato, ai sensi dell'art. 24, c. 3, di tale testo normativo in mancanza di un provvedimento esecutivo del giudice (V. poi sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Basilicata del primo luglio 2024 che ha dichiarato cessata la materia del contendere, stante la regolare definizione agevolata della controversia scaturita sul gravame proposto dal ricorrente avverso la sentenza n. 135/2021 della Comissione di primo grado, che a sua volta aveva rigettato il ricorso del contribuente).
Ora, se tanto comporta il riconoscimento dell'illegittimità dell'avviso di addebito, tuttavia ciò non esime il giudicante dalla disamina della fondatezza nel merito della pretesa contributiva che è oggetto di quello stesso avviso (V. Cass. Civ. Sez. VI, 25 maggio 2020, n. 9596, in motivazione, con richiami di precedenti conformi).
IV - Va quindi verificato se la definizione agevolata della controversia tributaria avente ad oggetto il medesimo avviso di accertamento (v. documentazione depositata dal ricorrente il 13 ottobre 2023, 9 settembre 2024 e 18 marzo 2025), riverberi i suoi effetti anche sul profilo previdenziale, in particolare sull'avviso di addebito qui impugnato.
Ora, ha chiarito la Corte di Cassazione in una fattispecie analoga – relativa alla definizione agevolata di cui all'art. 39, d.l. n. 98/2011 (conv. in l. n. 111/2011) – che:
“7. Si controverte degli effetti della definizione concordata della lite tributaria sull'obbligazione contributiva previdenziale e dell'esito dell'accertamento da cui è derivata la maggiore pretesa contributiva.
8. La definizione ha ad oggetto esclusivamente, come recita il D.L. n. 98 del 2011, art.
39, comma 12, conv., con modificazioni, in L. n. 111 del 2011, "le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio" e si perfeziona "a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16".
9. Gli importi sono diversificati in base al valore e alla fase della lite ed è lo stesso legislatore a chiarire, con la L. n. 289 del 2002, art. 16, cosa debba intendersi per valore della lite, vale a dire "l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento;
in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite;
il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati".
10. Il tenore letterale delle due norme in cui si inscrive l'istituto della definizione concordata delle lite fiscali (D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, e L. n. 289 del
2002, art. 16) e la finalità espressamente indicata dal legislatore nella rubrica dell'art.
39, recante "disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria" inducono a ravvisare nella definizione agevolata delle liti tributarie l'esclusiva natura deflativa del contenzioso tributario - di valore inferiore a 20.000 Euro e già pendente alla data del 31 dicembre 2011 - allo scopo di liberare e concentrare le risorse dell'Agenzia delle
Entrate sulla proficua e spedita gestione dei procedimenti di natura precontenziosa di cui al comma 9 dello stesso art. 39, attraverso il pagamento di un importo percentualmente ridotto del tributo oggetto della lite.
11.Prova ne è che alla deflazione del contenzioso previdenziale il D.L. n. 98 ha dedicato l'art. 38 nel quale fin dalla rubrica, recante "disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale", è chiarito l'ambito applicativo, ribadito, nel periodo di apertura del comma 1, con il fine di "deflazionare il contenzioso previdenziale" (art. 38, comma 1, primo periodo, D.L. n. 98 cit.).
12. La ripartita collocazione delle disposizioni tra gli articoli orienta l'interprete nel tenere su piani distinti le misure deflative, del contenzioso fiscale e previdenziale.
13. Inoltre, nel testo dell'art. 39 non si rinviene alcun elemento che permetta di saldare le due disposizioni al punto da ritenere che la definizione concordata del giudizio tributario estenda gli effetti sulla rideterminazione totale o parziale del presupposto impositivo accertato dall'Agenzia ai fini extrafiscali, quali i contributi previdenziali calcolati a percentuale sul reddito.
14. Neanche appare percorribile una diversa soluzione interpretativa, in via analogica, in quanto il chiaro dettato normativo è effetto di una precisa scelta del legislatore che, là dove ha inteso estendere ai contributi previdenziali gli effetti della definizione degli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate, lo ha previsto espressamente, come per la mediazione introdotta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17-bis, aggiunto dal D.L.
n. 98 del 2011, art. 39, comma 9, successivamente modificato dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 611, lett. a), (da ultimo sostituito dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. l), a decorrere dal 1 gennaio 2016) o l'accertamento definito con adesione (D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 3).
15. Diversamente da tali istituti, comportanti una rideterminazione del reddito imponibile, l'unico effetto della definizione agevolata ex art. 39, comma 12, D.L. n. 98 cit. è costituito dalla chiusura della lite fra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate a fronte del pagamento di un importo pari ad una percentuale ridotta dell'imposta in contestazione.
16. La definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell'atto di accertamento dell'Agenzia e non importa definitività, propriamente detta, dell'accertamento compiuto dall'Agenzia ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi INPS a percentuale sul maggiore reddito, rimane impregiudicata”.
Ebbene, analoghe considerazioni possono ripetersi anche per la definizione agevolata di cui all'art. 1, co. 186-202 e ss., l. n. 197/2022 (l. finanziaria per il 2023), di cui si è avvalso l'odierno ricorrente.
V - Ed invero, il comma 186 cit. circoscrive espressamente l'oggetto della definizione agevolata alle sole “controversie attribuite alla giurisdizione tributaria”, prevedendo che “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte
l' , pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello Controparte_3
innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.
L'art. 12 cit., a sua volta, prevede che “… Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;
in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”, senza fare alcun riferimento ai maggiori contributi previdenziali che derivino eventualmente dall'accertamento del maggior reddito.
I successivi commi da 187 a 191 dell'art. 1, l. n. 197/2022 riguardano poi la misura del versamento da effettuare ai fini della definizione agevolata della lite, distinguendo tra varie ipotesi, a seconda del grado in cui il giudizio tributario risulti pendente, dell'esito delle sentenze eventualmente già intervenute e dell'oggetto dell'impugnazione (tributo e/o sanzioni).
Gli ulteriori commi da 192 a 195 stabiliscono i presupposti di accesso alla definizione agevolata nonché le relative modalità operative.
Infine, i commi da 196 a 202 disciplinano gli effetti della definizione agevolata, anche in ipotesi di diniego, stabilendo – per quanto qui interessa – soltanto che “Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge” (comma 196), così riferendosi alle pronunce del giudice tributario e rendendo evidente come la finalità della definizione agevolata sia appunto quella di “definire” “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria” con palese fine deflattivo.
Nessuna disposizione di cui ai commi in esame disciplina invece espressamente gli effetti della definizione agevolata al di fuori del processo tributario né tantomeno
i suoi effetti sui connessi aspetti contributivi o sulle liti che abbiano ad oggetto i contributi derivanti dall'eventuale maggior reddito accertato.
VI - Ciò posto, alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte in ordine all'analoga disciplina della definizione agevolata di cui al d.l. n. 98/2011, ritiene il giudicante che anche l'oggetto della definizione agevolata di cui all'art. 1, co. 196- 202, l. n. 197/2022 sia circoscritto alle sole liti tributarie e non riverberi i suoi effetti sui connessi profili contributivi o sulle liti aventi ad oggetto i conseguenti contributi.
Invero, deve ritenersi che la previsione di cui al comma 196 secondo cui “Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge” comporti esclusivamente il travolgimento della eventuale sentenza tributaria non definitiva con effetti tuttavia limitati ai rapporti tra contribuente ed Agenzia delle Entrate, senza travolgere l'efficacia dell'accertamento tributario ad altri fini, nella specie quale presupposto dei contributi previdenziali accertati ed azionati dall'INPS.
In difetto di esplicite disposizioni normative che contemplino espressamente una tale efficacia, deve infatti estendersi anche alla definizione agevolata in esame quanto ritenuto dalla Suprema Corte in merito alla definizione agevolata di cui al d.l. n.
98/2011, ovverosia che “La definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell'atto di accertamento dell'Agenzia … la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi INPS a percentuale sul maggiore reddito, rimane impregiudicata”.
VII - Ne discende, con riguardo al caso di specie, che l'accertamento n.
TC501BM00826 deve ritenersi tuttora efficace a fini extrafiscali in quanto non annullato in sede giudiziale dal giudice tributario (che lo ha invece confermato in primo grado), né travolto dalla definizione agevolata intervenuta nell'ambito e con efficacia limitata alla sola lite tributaria.
Del resto, ferma la circostanza che già in sede tributaria le doglianze del ricorrente (V. ricorso in atti) non hanno trovato accoglimento, va in effetti ribadito che l'atto n.
TC501BM00826 appare adeguatamente motivato e contiene un'esposizione chiara e sufficiente dell'iter logico-giuridico seguito dai funzionari per pervenire alla rettifica contestata (v. sopra), tanto da consentire al contribuente di conoscere pienamente la pretesa fiscale, ponendolo in grado di svolgere un'articolata difesa sulla stessa (v. i motivi riproposti il 3 gennaio 2020).
Per quanto poi evincibile dal fascicolo processuale, in ordine alla questione della fattura n. 20, il ricorrente afferma la regolare inerenza all'attività da lui svolta, in quanto rappresenterebbe costi effettivamente sostenuti per la riparazione di carrozzeria da parte della ditta NT di NT RR IU di alcuni autoveicoli di proprietà di suoi clienti belgi, ma di questo non vi è alcuna evidenza in atti.
Appare così palese la dubbia certezza del costo in parola sia in ordine alla tipologia delle prestazioni indicate in fattura sia per quel che concerne le caratteristiche del soggetto emittente e la località di svolgimento dell'attività, oltre che alle irregolarità documentali: l'elenco dei veicoli esibito dal è rimasto un mero documento Pt_1
riportante solo modello e targa delle auto senza alcuna descrizione delle presunte lavorazioni o di manodopera;
inoltre non emerge una spiegazione logica per cui il contribuente abbia affidato a terzi esteri lavorazioni che in effetti lui stesso ha dichiarato di eseguire personalmente anche recandosi all'estero; ancora (e cosa più importante) non vi è alcuna traccia del pagamento ed a ulteriore comprova delle prestazioni indicate nella fattura contestata non vi è neanche un contratto da cui rilevare i dettagli della manutenzione descritta.
In buona sostanza, la fattura presenta una “generica” descrizione della asserita operazione svolta, con l'ulteriore conseguenza che la restante produzione documentale non offre validi elementi per affermare invece l'inerenza della prestazione in essa contenuta.
Sui contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante per la realizzazione di impianti fotovoltaici va ancora confermato quanto scritto dai funzionari a pag. 4 del verbale di accertamento: tale contributo ricevuto è escluso da tassazione ai fini delle imposte dirette sulla base dello stesso presupposto di esclusione ai fini Iva, configurandolo come contributo a fondo perduto (v. circolare n. 46/2007 e, in particolare, il punto 9.1.). In estrema sintesi, detta tariffa è da considerarsi correttamente un contributo in conto esercizio poiché erogato in favore di soggetto imprenditore e, dunque, concorrente alla formazione del reddito di impresa del Pt_1
VIII –In definitiva, il ricorso va rigettato e previo annullamento dell'avviso di addebito, il ricorrente va condannato a pagare in favore dell'INPS (unico legittimato passivo, stante il periodo di riferimento del credito e in assenza di prova della cessione del suddetto credito) la somma di euro 10.494,06, con esclusione degli oneri di riscossione.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura (previdenziale) e del valore della controversia (scaglione da euro 5.201 a euro 26.000), dell'assenza di particolare attività istruttoria nonché della concreta attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) annulla l'avviso di addebito e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 10.494,06 in favore dell'Inps, oltre accessori di legge;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Inps, che liquida in euro 1.865,00 per onorario (di cui 465,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva ed euro 1.011,00 per la fase decisionale), oltre spese generali 15%, nonché Cassa ed IVA (se dovuta) come per legge.
Matera, lì 1° aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio
Verbale di udienza del 01/04/2025
Sono presenti:
l'avv. M. Di Lella in sostituzione dell'avv. Di Pede;
l'avv. Linzalone per l'INPS
I difensori si riportano ai rispettivi scritti difensivi e chiedono la decisione.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, decide come da sentenza che segue.
TRIBUNALE DI MATERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 4/2020 vertente
TRA
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
26.5.1963 ed ivi residente, rappresentato e difeso dagli avv.ti IU Fausto Di Pede
e Pierpaolo Sellitri giusta procura in atti;
-RICORRENTE -
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti Inps, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Marina Savastano;
-RESISTENTE -
OGGETTO: avviso di addebito – avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate per l'anno 2014 – definizione agevolata ex art. 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
FATTO E DIRITTO
I - Con ricorso depositato il 3 gennaio 2020, Parte_1
rassegnava le seguenti conclusioni: “...chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, in via preliminare, inaudita altera parte o in subordine previa instaurazione del contraddittorio, SOSPENDERE l'efficacia esecutiva dell'impugnato avviso di addebito dell'INPS n. 367 2019 00006603 67 000, formato il 9.11.2019, e notificato al ricorrente, dall'INPS di Matera, in data 17.12.2019; nel merito, annullare l'avviso di addebito medesimo, e dichiarare l'inesistenza delle obbligazioni in esso indicate con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge”.
Con provvedimento del 7 gennaio 2020 veniva accolta l'istanza di sospensione.
Con memoria depositata il 25 febbraio 2020 si costituiva l'INPS in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti Inps, il quale Controparte_2
concludeva per l'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza dell'avversa domanda.
Acquisita documentazione, all'odierna udienza il Tribunale ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
II – Il ricorso non può trovare accoglimento.
L'avviso di addebito oggetto di impugnativa si riferisce al recupero dei maggiori contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale dovuti alla gestione artigiani dal ricorrente per l'anno 2014.
In particolare, la maggiore contribuzione è stata calcolata a seguito dell'accertamento unificato n. TC501BM00826 anno di imposta 2014 effettuato dall'Agenzia delle
Entrate: quest'ultima ha accertato un reddito imponibile previdenziale pari ad euro
50.575,00, contro un reddito dichiarato pari ad euro 22.391,00 ed è su questa differenza di reddito che sono stati calcolati i maggiori contributi a percentuale richiesti con l'avviso di addebito, oltre sanzioni civili.
III - L'avviso di addebito è stato emesso (9 novembre 2019) e notificato (17 dicembre 2019) quando già contro l'accertamento fiscale da cui scaturiva il credito contributivo era stato proposto l'8 aprile 2019 ricorso in sede giudiziale (Commissione
Tributaria Provinciale di Matera).
Pertanto, il procedimento di riscossione del credito contributivo nelle forme previste dal d.lgs. 46/1999 non avrebbe potuto essere attivato, ai sensi dell'art. 24, c. 3, di tale testo normativo in mancanza di un provvedimento esecutivo del giudice (V. poi sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Basilicata del primo luglio 2024 che ha dichiarato cessata la materia del contendere, stante la regolare definizione agevolata della controversia scaturita sul gravame proposto dal ricorrente avverso la sentenza n. 135/2021 della Comissione di primo grado, che a sua volta aveva rigettato il ricorso del contribuente).
Ora, se tanto comporta il riconoscimento dell'illegittimità dell'avviso di addebito, tuttavia ciò non esime il giudicante dalla disamina della fondatezza nel merito della pretesa contributiva che è oggetto di quello stesso avviso (V. Cass. Civ. Sez. VI, 25 maggio 2020, n. 9596, in motivazione, con richiami di precedenti conformi).
IV - Va quindi verificato se la definizione agevolata della controversia tributaria avente ad oggetto il medesimo avviso di accertamento (v. documentazione depositata dal ricorrente il 13 ottobre 2023, 9 settembre 2024 e 18 marzo 2025), riverberi i suoi effetti anche sul profilo previdenziale, in particolare sull'avviso di addebito qui impugnato.
Ora, ha chiarito la Corte di Cassazione in una fattispecie analoga – relativa alla definizione agevolata di cui all'art. 39, d.l. n. 98/2011 (conv. in l. n. 111/2011) – che:
“7. Si controverte degli effetti della definizione concordata della lite tributaria sull'obbligazione contributiva previdenziale e dell'esito dell'accertamento da cui è derivata la maggiore pretesa contributiva.
8. La definizione ha ad oggetto esclusivamente, come recita il D.L. n. 98 del 2011, art.
39, comma 12, conv., con modificazioni, in L. n. 111 del 2011, "le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio" e si perfeziona "a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16".
9. Gli importi sono diversificati in base al valore e alla fase della lite ed è lo stesso legislatore a chiarire, con la L. n. 289 del 2002, art. 16, cosa debba intendersi per valore della lite, vale a dire "l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento;
in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite;
il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati".
10. Il tenore letterale delle due norme in cui si inscrive l'istituto della definizione concordata delle lite fiscali (D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, e L. n. 289 del
2002, art. 16) e la finalità espressamente indicata dal legislatore nella rubrica dell'art.
39, recante "disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria" inducono a ravvisare nella definizione agevolata delle liti tributarie l'esclusiva natura deflativa del contenzioso tributario - di valore inferiore a 20.000 Euro e già pendente alla data del 31 dicembre 2011 - allo scopo di liberare e concentrare le risorse dell'Agenzia delle
Entrate sulla proficua e spedita gestione dei procedimenti di natura precontenziosa di cui al comma 9 dello stesso art. 39, attraverso il pagamento di un importo percentualmente ridotto del tributo oggetto della lite.
11.Prova ne è che alla deflazione del contenzioso previdenziale il D.L. n. 98 ha dedicato l'art. 38 nel quale fin dalla rubrica, recante "disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale", è chiarito l'ambito applicativo, ribadito, nel periodo di apertura del comma 1, con il fine di "deflazionare il contenzioso previdenziale" (art. 38, comma 1, primo periodo, D.L. n. 98 cit.).
12. La ripartita collocazione delle disposizioni tra gli articoli orienta l'interprete nel tenere su piani distinti le misure deflative, del contenzioso fiscale e previdenziale.
13. Inoltre, nel testo dell'art. 39 non si rinviene alcun elemento che permetta di saldare le due disposizioni al punto da ritenere che la definizione concordata del giudizio tributario estenda gli effetti sulla rideterminazione totale o parziale del presupposto impositivo accertato dall'Agenzia ai fini extrafiscali, quali i contributi previdenziali calcolati a percentuale sul reddito.
14. Neanche appare percorribile una diversa soluzione interpretativa, in via analogica, in quanto il chiaro dettato normativo è effetto di una precisa scelta del legislatore che, là dove ha inteso estendere ai contributi previdenziali gli effetti della definizione degli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate, lo ha previsto espressamente, come per la mediazione introdotta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17-bis, aggiunto dal D.L.
n. 98 del 2011, art. 39, comma 9, successivamente modificato dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 611, lett. a), (da ultimo sostituito dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. l), a decorrere dal 1 gennaio 2016) o l'accertamento definito con adesione (D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 3).
15. Diversamente da tali istituti, comportanti una rideterminazione del reddito imponibile, l'unico effetto della definizione agevolata ex art. 39, comma 12, D.L. n. 98 cit. è costituito dalla chiusura della lite fra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate a fronte del pagamento di un importo pari ad una percentuale ridotta dell'imposta in contestazione.
16. La definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell'atto di accertamento dell'Agenzia e non importa definitività, propriamente detta, dell'accertamento compiuto dall'Agenzia ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi INPS a percentuale sul maggiore reddito, rimane impregiudicata”.
Ebbene, analoghe considerazioni possono ripetersi anche per la definizione agevolata di cui all'art. 1, co. 186-202 e ss., l. n. 197/2022 (l. finanziaria per il 2023), di cui si è avvalso l'odierno ricorrente.
V - Ed invero, il comma 186 cit. circoscrive espressamente l'oggetto della definizione agevolata alle sole “controversie attribuite alla giurisdizione tributaria”, prevedendo che “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte
l' , pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello Controparte_3
innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.
L'art. 12 cit., a sua volta, prevede che “… Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;
in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”, senza fare alcun riferimento ai maggiori contributi previdenziali che derivino eventualmente dall'accertamento del maggior reddito.
I successivi commi da 187 a 191 dell'art. 1, l. n. 197/2022 riguardano poi la misura del versamento da effettuare ai fini della definizione agevolata della lite, distinguendo tra varie ipotesi, a seconda del grado in cui il giudizio tributario risulti pendente, dell'esito delle sentenze eventualmente già intervenute e dell'oggetto dell'impugnazione (tributo e/o sanzioni).
Gli ulteriori commi da 192 a 195 stabiliscono i presupposti di accesso alla definizione agevolata nonché le relative modalità operative.
Infine, i commi da 196 a 202 disciplinano gli effetti della definizione agevolata, anche in ipotesi di diniego, stabilendo – per quanto qui interessa – soltanto che “Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge” (comma 196), così riferendosi alle pronunce del giudice tributario e rendendo evidente come la finalità della definizione agevolata sia appunto quella di “definire” “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria” con palese fine deflattivo.
Nessuna disposizione di cui ai commi in esame disciplina invece espressamente gli effetti della definizione agevolata al di fuori del processo tributario né tantomeno
i suoi effetti sui connessi aspetti contributivi o sulle liti che abbiano ad oggetto i contributi derivanti dall'eventuale maggior reddito accertato.
VI - Ciò posto, alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte in ordine all'analoga disciplina della definizione agevolata di cui al d.l. n. 98/2011, ritiene il giudicante che anche l'oggetto della definizione agevolata di cui all'art. 1, co. 196- 202, l. n. 197/2022 sia circoscritto alle sole liti tributarie e non riverberi i suoi effetti sui connessi profili contributivi o sulle liti aventi ad oggetto i conseguenti contributi.
Invero, deve ritenersi che la previsione di cui al comma 196 secondo cui “Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge” comporti esclusivamente il travolgimento della eventuale sentenza tributaria non definitiva con effetti tuttavia limitati ai rapporti tra contribuente ed Agenzia delle Entrate, senza travolgere l'efficacia dell'accertamento tributario ad altri fini, nella specie quale presupposto dei contributi previdenziali accertati ed azionati dall'INPS.
In difetto di esplicite disposizioni normative che contemplino espressamente una tale efficacia, deve infatti estendersi anche alla definizione agevolata in esame quanto ritenuto dalla Suprema Corte in merito alla definizione agevolata di cui al d.l. n.
98/2011, ovverosia che “La definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell'atto di accertamento dell'Agenzia … la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi INPS a percentuale sul maggiore reddito, rimane impregiudicata”.
VII - Ne discende, con riguardo al caso di specie, che l'accertamento n.
TC501BM00826 deve ritenersi tuttora efficace a fini extrafiscali in quanto non annullato in sede giudiziale dal giudice tributario (che lo ha invece confermato in primo grado), né travolto dalla definizione agevolata intervenuta nell'ambito e con efficacia limitata alla sola lite tributaria.
Del resto, ferma la circostanza che già in sede tributaria le doglianze del ricorrente (V. ricorso in atti) non hanno trovato accoglimento, va in effetti ribadito che l'atto n.
TC501BM00826 appare adeguatamente motivato e contiene un'esposizione chiara e sufficiente dell'iter logico-giuridico seguito dai funzionari per pervenire alla rettifica contestata (v. sopra), tanto da consentire al contribuente di conoscere pienamente la pretesa fiscale, ponendolo in grado di svolgere un'articolata difesa sulla stessa (v. i motivi riproposti il 3 gennaio 2020).
Per quanto poi evincibile dal fascicolo processuale, in ordine alla questione della fattura n. 20, il ricorrente afferma la regolare inerenza all'attività da lui svolta, in quanto rappresenterebbe costi effettivamente sostenuti per la riparazione di carrozzeria da parte della ditta NT di NT RR IU di alcuni autoveicoli di proprietà di suoi clienti belgi, ma di questo non vi è alcuna evidenza in atti.
Appare così palese la dubbia certezza del costo in parola sia in ordine alla tipologia delle prestazioni indicate in fattura sia per quel che concerne le caratteristiche del soggetto emittente e la località di svolgimento dell'attività, oltre che alle irregolarità documentali: l'elenco dei veicoli esibito dal è rimasto un mero documento Pt_1
riportante solo modello e targa delle auto senza alcuna descrizione delle presunte lavorazioni o di manodopera;
inoltre non emerge una spiegazione logica per cui il contribuente abbia affidato a terzi esteri lavorazioni che in effetti lui stesso ha dichiarato di eseguire personalmente anche recandosi all'estero; ancora (e cosa più importante) non vi è alcuna traccia del pagamento ed a ulteriore comprova delle prestazioni indicate nella fattura contestata non vi è neanche un contratto da cui rilevare i dettagli della manutenzione descritta.
In buona sostanza, la fattura presenta una “generica” descrizione della asserita operazione svolta, con l'ulteriore conseguenza che la restante produzione documentale non offre validi elementi per affermare invece l'inerenza della prestazione in essa contenuta.
Sui contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante per la realizzazione di impianti fotovoltaici va ancora confermato quanto scritto dai funzionari a pag. 4 del verbale di accertamento: tale contributo ricevuto è escluso da tassazione ai fini delle imposte dirette sulla base dello stesso presupposto di esclusione ai fini Iva, configurandolo come contributo a fondo perduto (v. circolare n. 46/2007 e, in particolare, il punto 9.1.). In estrema sintesi, detta tariffa è da considerarsi correttamente un contributo in conto esercizio poiché erogato in favore di soggetto imprenditore e, dunque, concorrente alla formazione del reddito di impresa del Pt_1
VIII –In definitiva, il ricorso va rigettato e previo annullamento dell'avviso di addebito, il ricorrente va condannato a pagare in favore dell'INPS (unico legittimato passivo, stante il periodo di riferimento del credito e in assenza di prova della cessione del suddetto credito) la somma di euro 10.494,06, con esclusione degli oneri di riscossione.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura (previdenziale) e del valore della controversia (scaglione da euro 5.201 a euro 26.000), dell'assenza di particolare attività istruttoria nonché della concreta attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) annulla l'avviso di addebito e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 10.494,06 in favore dell'Inps, oltre accessori di legge;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Inps, che liquida in euro 1.865,00 per onorario (di cui 465,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva ed euro 1.011,00 per la fase decisionale), oltre spese generali 15%, nonché Cassa ed IVA (se dovuta) come per legge.
Matera, lì 1° aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio