Articolo 10 della Legge 15 marzo 2024, n. 36
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10 aprile 2024
Art. 10. Costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura 1. Al fine di favorire sinergie amministrative nel campo dell'imprenditoria giovanile, anche attraverso il raccordo tra le iniziative statali e regionali, il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi all' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e sentite le associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, provvede con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA), composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare. All'ONILGA sono attribuite le seguenti competenze:
a) raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle effettive possibilita' di occupazione dei giovani nel settore agricolo e, in genere, nel territorio rurale;
b) analisi della normativa riguardante il lavoro giovanile e della sua evoluzione;
c) raccolta, elaborazione e analisi delle procedure amministrative adottate per l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo, al fine di individuare proposte di riforma dell'ordinamento giuridico aventi lo scopo di diminuire i tempi e la complessita' delle procedure amministrative vigenti;
d) analisi degli interventi compiuti dalle amministrazioni statali e regionali nonche' dall'Unione europea, al fine di individuare le opportunita' per l'imprenditoria e il lavoro coadiuvante dipendente dei giovani nell'agricoltura;
e) collegamento con le fonti di informazione e divulgazione nonche' con il settore della ricerca e della sperimentazione ai fini della promozione di iniziative nel campo dell'imprenditoria agricola giovanile;
f) consulenza e supporto nei riguardi delle amministrazioni e degli enti pubblici per la programmazione e l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo;
g) promozione di politiche attive, comprese le attivita' formative, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici per sostenere la crescita dell'imprenditoria agricola giovanile, anche mediante lo svolgimento delle funzioni consultive e di supporto di cui alla lettera f);
h) promozione di politiche di sviluppo rurale da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, destinate alle imprese giovanili e alle donne, attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali, in conformita' a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea;
i) stimolo e supporto all'azione del Governo, in relazione all'obiettivo di promuovere le azioni dell'Unione europea in favore dell'imprenditoria e del lavoro giovanile nell'agricoltura nell'ambito della programmazione della politica agricola comune;
l) sostegno per l'organizzazione e la realizzazione di esperienze formative e scambi aziendali;
m) costituzione di un punto di contatto con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome, per la richiesta e lo scambio di informazioni con i competenti organismi regionali e dell'Unione europea in materia di lavoro giovanile nell'agricoltura;
n) supporto per la partecipazione delle imprese agricole condotte da giovani agricoltori a fiere di settore nazionali e internazionali;
o) realizzazione, nel proprio sito internet istituzionale, di un portale telematico, costantemente aggiornato, nel quale sono raccolte le normative vigenti in materia di imprenditoria agricola e sono forniti percorsi guidati per accedere ai finanziamenti, gli avvisi concernenti la pubblicazione di bandi relativi al settore agricolo e i consigli utili per la soluzione di problemi concernenti le procedure amministrative, nonche' la pubblicazione di tutti i bandi statali, regionali e dell'Unione europea riguardanti la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo in Italia;
p) monitoraggio sull'attuazione delle misure di intervento di cui alla presente legge e verifica dell'efficacia delle stesse, anche al fine di proporre modifiche o integrazioni;
q) con l'obiettivo di accrescere l'interesse dei giovani verso il settore agricolo, realizzazione di campagne informativo-promozionali orientate a stimolare la diffusione di temi di carattere agricolo e rurale nel dibattito culturale del Paese e a valorizzare la cultura agricola;
r) promozione di convenzioni tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e centri e istituti di formazione professionale per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori;
s) promozione di servizi di affiancamento e tutoraggio aziendale, a favore dei giovani, realizzati da altri imprenditori agricoli con idonei requisiti e competenze.
2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste provvede al funzionamento dell'ONILGA e agli adempimenti conseguenti alle attivita' di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la partecipazione alle attivita' dell'ONILGA non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. Le regioni possono individuare una specifica struttura di collegamento con l'ONILGA ai fini dello scambio di dati e di informazioni di cui al comma 1.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , recante Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato - regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato - regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato - regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato - regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.»
Entrata in vigore il 10 aprile 2024