TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12758/2023 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
20.09.1976 (c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Elisa Siscaro, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. CP_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore C.F._2
Macrì, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
pagina 1 di 8 Precisate le conclusioni come da note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.11.2023, Parte_1
ha proposto domanda di separazione personale dal marito
[...]
. CP_1
Ha dedotto che ha contratto matrimonio con il resistente a
Valverde in data 19.9.2008 (trascritto in detto Comune al n. 6, parte 1,
anno 2008), che dall'unione sono nati i figli , il 31.12.1998 e Per_1
, il 27.04.2005, che la causa della crisi coniugale Persona_2
sarebbe da ricondursi alla violazione da parte del marito del dovere di fedeltà nascente dal matrimonio.
Ha concluso chiedendo di pronunciarsi l'addebito della separazione al coniuge, di assegnarle la casa coniugale, di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile dell'importo di € 600,00, oltre ad un contributo di mantenimento per sé nella misura di € 200,00 mensili.
Si è costituito in giudizio il quale, pur aderendo alla CP_1
domanda di separazione avanzata dalla ricorrente, ha chiesto il rigetto delle altre domande e, in via riconvenzionale, ha domandato la condanna di controparte alla restituzione della somma pari ad €
16.000,00, corrispostale per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione tra le parti esperito alla prima udienza di comparizione, con ordinanza emessa in data
18.3.2024, è stato posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, per il mantenimento dei figli, un assegno mensile di € 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie ed un assegno di mantenimento per la moglie di € 200,00.
___________
La domanda di separazione merita accoglimento. pagina 2 di 8 L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità
della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Non può essere accolta, invece, la domanda con cui la ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione al marito.
Al riguardo va premesso che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (v. Cassazione civile sez. I, 05 febbraio 2008 n.
2740; Cassazione civile sez. I 11 giugno 2005 n. 12383; Cass. 28 settembre 2001 n. 12130).
Ai fini della pronuncia di addebito, quindi, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, c.c., è altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno
2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).
Più nello specifico, “la dichiarazione di addebito della separazione presuppone la dimostrazione che l'irreversibile crisi
coniugale sia stata determinata esclusivamente dalla condotta-
volontaria e consapevole- contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un
nesso eziologico tra le condotte addebitate ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
sicché, nell'ipotesi in cui
non venga raggiunta la prova in merito al fatto che la condotta contraria ai suddetti doveri tenuta da uno dei coniugi, o da entrambi,
sia stata la causa efficiente del fallimento della convivenza, pagina 3 di 8 legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito”
(Corte d'Appello Roma n. 6232/2023).
In applicazione dei generali principi ex art. 2697 c.c. grava sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali l'onere di dimostrare i presupposti dell'addebito, sicché il mancato raggiungimento della prova comporta il rigetto della relativa domanda.
Ciò posto, nel caso di specie la ricorrente, a motivo di addebito,
ha dedotto di aver scoperto nel 2022 che il marito, già da diversi anni, intratteneva una relazione extraconiugale con altra donna con la quale -
successivamente alla scoperta del tradimento da parte della moglie e, pur sempre in costanza di matrimonio - avrebbe intrapreso una convivenza more uxorio.
Tali allegazioni, tuttavia, sono rimaste del tutto sfornite di prova.
La ricorrente, infatti, non ha articolato alcuna richiesta istruttoria a sostegno della pronuncia di addebito e il resistente ha specificamente contestato le circostanze dedotte da controparte assumendo, per contro,
che la crisi coniugale sarebbe da ricondurre alle condotte prevaricatrici della moglie a causa delle quali si sarebbe fratturato irreversibilmente il consorzio coniugale.
Per quanto esposto, non emergono elementi che depongano per la responsabilità esclusiva o determinante del marito con riferimento alla rottura del sodalizio coniugale.
Va, pertanto, rigettata la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente per carenza di prova.
Il resistente deve provvedere al mantenimento dei due figli.
E invero, costituisce circostanza pacifica tra le parti che i figli e , seppur maggiorenni, non hanno raggiunto Per_1 Persona_2
ancora una autosufficienza economica in quanto studenti e che convivono con la madre nella casa coniugale.
In proposito, peraltro, si evidenzia che il resistente non ha negato i presupposti per il riconoscimento del mantenimento in favore dei figli,
bensì si è limitato ad eccepire un controcredito in compensazione. pagina 4 di 8 Deve, quindi, porsi a carico di l'obbligo di CP_1
contribuire al mantenimento dei figli con un assegno da determinarsi in complessivi Euro 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo, in assenza di completa documentazione reddituale, viene individuato in tale misura tenuto conto delle condizioni patrimoniali delle parti (la ricorrente è priva di occupazione lavorativa;
il resistente è dipendente a tempo indeterminato, ha dichiarato in udienza di percepire un reddito mensile di circa €
1.900,00, ha prodotto Modello 730 - 2023 nel quale risulta dichiarato per l'anno 2022 un reddito da lavoro dipendente di € 27.528,00; non è stata prodotta altra documentazione riguardante la situazione economica), e delle basilari esigenze di sostentamento dei figli nonché dei loro bisogni di natura ricreativa.
A va assegnata la casa coniugale - di Parte_1
proprietà dei genitori della medesima, secondo quanto dichiarato dalle parti - in quanto con la medesima coabitano i figli maggiorenni non autonomi.
L'assegnazione della casa coniugale, infatti, costituisce istituto finalizzato eminentemente al mantenimento dell'habitat domestico per i figli minori o - come nel caso di specie - maggiorenni non autonomi conviventi con l'istante ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. comma primo, a mente del quale “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
La domanda di mantenimento, avanzata da parte della moglie nei confronti del marito, è meritevole di accoglimento.
In base all'art. 156, co. 1 e 2, c. c., “
1. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi
pagina 5 di 8 propri.
2. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Per costante giurisprudenza, il diritto al mantenimento del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è disponibile e soggetto, in quanto tale, al principio della domanda e di disponibilità della prova.
In capo al coniuge il quale domandi ex art. 156 c.c. il mantenimento incombe, dunque, l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi di detto diritto, ovverosia: la non addebitabilità della separazione all'istante; la mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri (ossia, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte – di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio); la sussistenza di una disparità economica tra gli stessi coniugi.
La pronuncia di separazione, infatti, non estinguendo il vincolo coniugale non fa cessare l'obbligo di assistenza morale e materiale di cui all'art. 143 c.c. e, per questa ragione, deve essere attribuito al coniuge impossibilitato a procurarsi autonomamente un reddito, una somma che gli consenta di godere del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
In tal senso, la Suprema Corte ha chiarito: “L'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve, invece,
essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale,
compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma
6, l. 898/1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita
endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 29/02/2024, n. 5242; v. anche Cass. civ., n. 30119/2024: “la
separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione pagina 6 di 8 degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai
sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari
a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta
alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale
deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa
dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.”).
In applicazione dei superiori principi, tenuto conto dello squilibrio patrimoniale tra le parti, va posto a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, la quale non lavora né risulta abbia lavorato;
non ha proprietà immobiliari (invero, la casa coniugale non è di proprietà della ricorrente ma, secondo quanto dedotto dalle parti all'udienza di comparizione, di terzi); inoltre essa - in mancanza di specifiche competenze professionali - ha un'età tale da non consentirle un agevole ingresso nel mondo del lavoro.
Peraltro, tenuto conto della durata del matrimonio (contratto nel
2008 ma con nascita della primogenita dieci anni prima) è da ritenersi che la ricorrente, con il suo lavoro casalingo, dedicandosi alla cura del nucleo familiare e dei figli, abbia apportato un concreto contribuito alla famiglia medesima.
Si ritiene congruo determinare l'assegno per il mantenimento della ricorrente in € 200,00 tenuto conto delle condizioni economico- patrimoniali delle parti per come sopra descritte, dello stato di disoccupazione e di assenza di redditi della ricorrente, delle oggettive difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro stante l'età e l'attuale congiuntura economica.
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dal resistente avente ad oggetto la restituzione della somma pagina 7 di 8 di € 16.000,00 va in quanto, oltre ad essere tardiva, in ogni caso esula dall'oggetto del presente giudizio sicché non può essere sottoposta al cumulo nello stesso processo.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione della soccombenza reciproca in ordine alla domanda di addebito e della domanda riconvenzionale formulata dal resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 12758/2023 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , matrimonio contratto a Valverde il 19.09.2008
[...] CP_1
e trascritto nel Registro di Stato Civile del predetto comune al n. 6,
Parte 1, anno 2008;
Assegna a la casa coniugale con le Parte_1
pertinenze e i mobili che l'arredano;
Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da
; Parte_1
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 [...]
per il mantenimento di e Parte_1 Per_1 Persona_2
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di complessivi €
600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 [...]
per il suo mantenimento, entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, un assegno di € 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dal resistente;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12758/2023 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
20.09.1976 (c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Elisa Siscaro, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. CP_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore C.F._2
Macrì, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
pagina 1 di 8 Precisate le conclusioni come da note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.11.2023, Parte_1
ha proposto domanda di separazione personale dal marito
[...]
. CP_1
Ha dedotto che ha contratto matrimonio con il resistente a
Valverde in data 19.9.2008 (trascritto in detto Comune al n. 6, parte 1,
anno 2008), che dall'unione sono nati i figli , il 31.12.1998 e Per_1
, il 27.04.2005, che la causa della crisi coniugale Persona_2
sarebbe da ricondursi alla violazione da parte del marito del dovere di fedeltà nascente dal matrimonio.
Ha concluso chiedendo di pronunciarsi l'addebito della separazione al coniuge, di assegnarle la casa coniugale, di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile dell'importo di € 600,00, oltre ad un contributo di mantenimento per sé nella misura di € 200,00 mensili.
Si è costituito in giudizio il quale, pur aderendo alla CP_1
domanda di separazione avanzata dalla ricorrente, ha chiesto il rigetto delle altre domande e, in via riconvenzionale, ha domandato la condanna di controparte alla restituzione della somma pari ad €
16.000,00, corrispostale per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione tra le parti esperito alla prima udienza di comparizione, con ordinanza emessa in data
18.3.2024, è stato posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, per il mantenimento dei figli, un assegno mensile di € 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie ed un assegno di mantenimento per la moglie di € 200,00.
___________
La domanda di separazione merita accoglimento. pagina 2 di 8 L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità
della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Non può essere accolta, invece, la domanda con cui la ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione al marito.
Al riguardo va premesso che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (v. Cassazione civile sez. I, 05 febbraio 2008 n.
2740; Cassazione civile sez. I 11 giugno 2005 n. 12383; Cass. 28 settembre 2001 n. 12130).
Ai fini della pronuncia di addebito, quindi, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, c.c., è altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno
2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).
Più nello specifico, “la dichiarazione di addebito della separazione presuppone la dimostrazione che l'irreversibile crisi
coniugale sia stata determinata esclusivamente dalla condotta-
volontaria e consapevole- contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un
nesso eziologico tra le condotte addebitate ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
sicché, nell'ipotesi in cui
non venga raggiunta la prova in merito al fatto che la condotta contraria ai suddetti doveri tenuta da uno dei coniugi, o da entrambi,
sia stata la causa efficiente del fallimento della convivenza, pagina 3 di 8 legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito”
(Corte d'Appello Roma n. 6232/2023).
In applicazione dei generali principi ex art. 2697 c.c. grava sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali l'onere di dimostrare i presupposti dell'addebito, sicché il mancato raggiungimento della prova comporta il rigetto della relativa domanda.
Ciò posto, nel caso di specie la ricorrente, a motivo di addebito,
ha dedotto di aver scoperto nel 2022 che il marito, già da diversi anni, intratteneva una relazione extraconiugale con altra donna con la quale -
successivamente alla scoperta del tradimento da parte della moglie e, pur sempre in costanza di matrimonio - avrebbe intrapreso una convivenza more uxorio.
Tali allegazioni, tuttavia, sono rimaste del tutto sfornite di prova.
La ricorrente, infatti, non ha articolato alcuna richiesta istruttoria a sostegno della pronuncia di addebito e il resistente ha specificamente contestato le circostanze dedotte da controparte assumendo, per contro,
che la crisi coniugale sarebbe da ricondurre alle condotte prevaricatrici della moglie a causa delle quali si sarebbe fratturato irreversibilmente il consorzio coniugale.
Per quanto esposto, non emergono elementi che depongano per la responsabilità esclusiva o determinante del marito con riferimento alla rottura del sodalizio coniugale.
Va, pertanto, rigettata la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente per carenza di prova.
Il resistente deve provvedere al mantenimento dei due figli.
E invero, costituisce circostanza pacifica tra le parti che i figli e , seppur maggiorenni, non hanno raggiunto Per_1 Persona_2
ancora una autosufficienza economica in quanto studenti e che convivono con la madre nella casa coniugale.
In proposito, peraltro, si evidenzia che il resistente non ha negato i presupposti per il riconoscimento del mantenimento in favore dei figli,
bensì si è limitato ad eccepire un controcredito in compensazione. pagina 4 di 8 Deve, quindi, porsi a carico di l'obbligo di CP_1
contribuire al mantenimento dei figli con un assegno da determinarsi in complessivi Euro 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo, in assenza di completa documentazione reddituale, viene individuato in tale misura tenuto conto delle condizioni patrimoniali delle parti (la ricorrente è priva di occupazione lavorativa;
il resistente è dipendente a tempo indeterminato, ha dichiarato in udienza di percepire un reddito mensile di circa €
1.900,00, ha prodotto Modello 730 - 2023 nel quale risulta dichiarato per l'anno 2022 un reddito da lavoro dipendente di € 27.528,00; non è stata prodotta altra documentazione riguardante la situazione economica), e delle basilari esigenze di sostentamento dei figli nonché dei loro bisogni di natura ricreativa.
A va assegnata la casa coniugale - di Parte_1
proprietà dei genitori della medesima, secondo quanto dichiarato dalle parti - in quanto con la medesima coabitano i figli maggiorenni non autonomi.
L'assegnazione della casa coniugale, infatti, costituisce istituto finalizzato eminentemente al mantenimento dell'habitat domestico per i figli minori o - come nel caso di specie - maggiorenni non autonomi conviventi con l'istante ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. comma primo, a mente del quale “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
La domanda di mantenimento, avanzata da parte della moglie nei confronti del marito, è meritevole di accoglimento.
In base all'art. 156, co. 1 e 2, c. c., “
1. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi
pagina 5 di 8 propri.
2. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Per costante giurisprudenza, il diritto al mantenimento del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è disponibile e soggetto, in quanto tale, al principio della domanda e di disponibilità della prova.
In capo al coniuge il quale domandi ex art. 156 c.c. il mantenimento incombe, dunque, l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi di detto diritto, ovverosia: la non addebitabilità della separazione all'istante; la mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri (ossia, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte – di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio); la sussistenza di una disparità economica tra gli stessi coniugi.
La pronuncia di separazione, infatti, non estinguendo il vincolo coniugale non fa cessare l'obbligo di assistenza morale e materiale di cui all'art. 143 c.c. e, per questa ragione, deve essere attribuito al coniuge impossibilitato a procurarsi autonomamente un reddito, una somma che gli consenta di godere del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
In tal senso, la Suprema Corte ha chiarito: “L'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve, invece,
essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale,
compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma
6, l. 898/1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita
endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 29/02/2024, n. 5242; v. anche Cass. civ., n. 30119/2024: “la
separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione pagina 6 di 8 degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai
sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari
a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta
alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale
deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa
dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.”).
In applicazione dei superiori principi, tenuto conto dello squilibrio patrimoniale tra le parti, va posto a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, la quale non lavora né risulta abbia lavorato;
non ha proprietà immobiliari (invero, la casa coniugale non è di proprietà della ricorrente ma, secondo quanto dedotto dalle parti all'udienza di comparizione, di terzi); inoltre essa - in mancanza di specifiche competenze professionali - ha un'età tale da non consentirle un agevole ingresso nel mondo del lavoro.
Peraltro, tenuto conto della durata del matrimonio (contratto nel
2008 ma con nascita della primogenita dieci anni prima) è da ritenersi che la ricorrente, con il suo lavoro casalingo, dedicandosi alla cura del nucleo familiare e dei figli, abbia apportato un concreto contribuito alla famiglia medesima.
Si ritiene congruo determinare l'assegno per il mantenimento della ricorrente in € 200,00 tenuto conto delle condizioni economico- patrimoniali delle parti per come sopra descritte, dello stato di disoccupazione e di assenza di redditi della ricorrente, delle oggettive difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro stante l'età e l'attuale congiuntura economica.
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dal resistente avente ad oggetto la restituzione della somma pagina 7 di 8 di € 16.000,00 va in quanto, oltre ad essere tardiva, in ogni caso esula dall'oggetto del presente giudizio sicché non può essere sottoposta al cumulo nello stesso processo.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione della soccombenza reciproca in ordine alla domanda di addebito e della domanda riconvenzionale formulata dal resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 12758/2023 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , matrimonio contratto a Valverde il 19.09.2008
[...] CP_1
e trascritto nel Registro di Stato Civile del predetto comune al n. 6,
Parte 1, anno 2008;
Assegna a la casa coniugale con le Parte_1
pertinenze e i mobili che l'arredano;
Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da
; Parte_1
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 [...]
per il mantenimento di e Parte_1 Per_1 Persona_2
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di complessivi €
600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 [...]
per il suo mantenimento, entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, un assegno di € 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dal resistente;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu pagina 8 di 8