Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Pietro Mastrorilli Presidente relatore
Dott. Luca Ariola Consigliere
Dott. Isabella Calia Consigliere alla pubblica udienza del 20/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 460/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. ZUPA ELENA Parte_1
Ricorrente in riassunzione
contro
: rappresentato e difeso dall'Avv. REALE RAFFAELE Controparte_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 18.3.2019, il Tribunale del Lavoro di Bari, accertato che il ricorrente aveva svolto mansioni rientranti nel superiore 5° livello del contratto integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria delle Regione Puglia nel periodo 20.11.2011 – 6.5.2012 ed aveva acquisito il diritto a tale superiore inquadramento a decorrere dal 6.5.2012, accoglieva la domanda avanzata da , con ricorso depositato in Controparte_1
inquadramento nel V livello retributivo a decorrere dal 20.11.2011 e al pagamento delle relative differenze retributive.
L proponeva appello avverso la suddetta sentenza lamentando l'erronea Pt_1
valutazione, da parte del primo giudice, della natura privatistica del rapporto di lavoro tra l'Agenzia e il lavoratore e mettendone in risalto, invece, la natura pubblicistica con conseguente applicabilità alla fattispecie della relativa normativa.
2. Con sentenza resa in data 25.3.2021, la Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, condividendo in toto l'iter motivazionale del primo giudice rigettava l'appello avanzato dall' e, per l'effetto, confermava l'impugnata sentenza;
condannava Pt_1
l' al pagamento delle spese del giudizio di gravame. Pt_2
Per la cassazione della sentenza l proponeva ricorso per Cassazione. Pt_1
3. Con ordinanza n. 6395/2024, la Corte di Cassazione, rilevato che la sentenza di appello risultava legittimamente motivata per relationem, in quanto, sia pur sinteticamente, aveva dato conto delle ragioni della conferma della decisione resa in prime cure in relazione ai motivi di impugnazione, accoglieva il secondo motivo di ricorso, cassava la sentenza di appello di questa Corte territoriale di Bari e rinviava la controversia alla stessa, in diversa composizione, per la decisione della lite nel merito e per la regolamentazione delle spese processuali.
3.2. Alla riassunzione provvedeva ritualmente l con ricorso depositato in Pt_1
data 3.6.2024, chiedendo di “riformare la sentenza di primo e di secondo grado suindicate, in applicazione dei principi formulati nella citata pronuncia della Suprema
Corte di Cassazione n. racc. gen. 6395/2024, pubblicata il 08.03.2024, R.G. n.
18480/2021, con i consequenziali accertamenti richiesti in detta ordinanza, pronunciandosi altresì sulle spese del giudizio di cassazione, come stabilito in tale pronuncia.”.
Ritualmente evocato in giudizio, il lavoratore si costituiva tramite apposita memoria.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti, nonché i fascicoli delle fasi e dei gradi pregressi del giudizio,
2 In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella del-la Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
4.1. Nella presente controversia, il aveva dedotto di essere stato assunto CP_1
dall con qualifica di “operaio” ed inquadramento nel 4° livello “specializzati” – Pt_1
Parametro 116 del CCNL sopra citato.
Ha aggiunto il ricorrente di aver svolto in fatto, a far data dal novembre 2011 e sino al 6 maggio 2012, mansioni di carpentiere in ferro (e segnatamente di addetto al montaggio di gabbie per intercapedini, posa in opera delle forme per il getto del calcestruzzo, demolizione e ricostruzione del solaio in laterocemento, costruzione dei muri a secco) ascrivibili al superiore V livello senza però ricevere per tali ultime superiori mansioni svolte la relativa retribuzione.
Ha, pertanto, chiesto al Tribunale il riconoscimento del diritto alla qualifica superiore, nonché la condanna dell alle differenze retributive maturate. Pt_2
4.2. Disattendendo, parzialmente, tale prospettazione, condivisa invece dal Tribunale
e dalla Corte d'Appello di Bari, la pronuncia della Cassazione 6395/2024, che ha investito nuovamente questa Corte d'Appello, quale giudice del rinvio, ritenendo fondato il (secondo) motivo di ricorso proposto dall ha stabilito il seguente Pt_1
principio di diritto: « la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico, alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione alle regole generali di cui al D. Lgs. 165/2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell Parte_3
il cui rapporto, ai sensi dell'art.12, comma 3, Legge
[...]
Regionale n.3 del 2010, nel testo ratione temporis applicabile, è regolato dal Pt_1
contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestali e idraulico- , trova applicazione l'art. 52 D.Lgs. 165/2001 Pt_4
3 e dunque l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore».
4.3. Questa Corte, a cui la questione è stata rimessa dalla Corte Regolatrice, osserva che sulla questione controversa si è, altresì, di recente pronunciata la Suprema Corte, con la sentenza del 24/04/2023, (ud. 15/02/2023, dep. 24/04/2023), n.10811, ribadendo lo stesso principio di diritto: «la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d. lgs. n.
165 del 2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell' il cui rapporto, ai Pt_1
sensi della Legge Regione Puglia n. 3 del 2010, art. 12, comma 3, nel testo ratione temporis applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, trova applicazione il d. lgs. 165 del 2001, art. 52 e dunque l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore».
Pertanto, trova applicazione il condivisibile principio dettato dalla S.C., fondato su argomentazioni rigorose, che di seguito si richiamano anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. e si rivelano dirimenti, in quanto relative a fattispecie del tutto analoga e sovrapponibile alla presente (anche il caso esaminato da ultimo dalla Cassazione concerneva proprio un dipendente dell'ente, stabilizzato a tempo indeterminato per effetto dell'art. 12, comma 2, lett. b), L.R. cit., con inquadramento al IV livello quale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, che aveva chiesto l'inquadramento al V livello del CCNL, per effetto dello svolgimento di mansioni superiori di autista di mezzi antincendio per un totale di 80 giorni e per un periodo pertanto utile, secondo la disciplina collettiva,
4 all'acquisizione, dall'ottobre 2010, della posizione superiore, il tutto oltre alle differenze retributive del caso):
«Va intanto premesso come non possa esservi alcun dubbio rispetto al fatto che l' sia ente pubblico non economico. La Legge Regionale n, 3 del 2010, istitutiva Pt_1
di esso, fa riferimento al trattarsi di persona giuridica "di diritto pubblico" (art. 1, comma 2) e le attività svolte sono proprie del corrispondente settore di pertinenza della Regione, operando…come mero "ente tecnico-operativo", mediante attività e servizi "a connotazione non economica", finalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo. Il tutto in un contesto in cui l'ente è soggetto ad un assai forte indirizzo regionale (v. la declinazione di esso nelle varie ipotesi regolate dall'art. 4 L. Regione Puglia cit.), con nomina parimenti regionale del Direttore
Generale. Tutti gli elementi di cui sopra sono palesemente ed univocamente convergenti nel senso della qualificazione in termini di ente pubblico non economico di che va dunque ritenuta tale. Pt_1
Ciò posto, la disciplina normativa, nel periodo oggetto di causa e per la tipologia di dipendenti cui appartiene il D.S., è chiara. Si tratta infatti, come esplicitato dalla
Corte di merito, di operaio proveniente dalla platea degli "operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della Regione Puglia per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all'Agenzia" (L. Regione Puglia cit, art. 12, comma 2, lett. b).
Ad essi, "si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo previdenziale" (L. Regione
Puglia cit., art. 12, comma 3, prima parte), mentre gli altri dipendenti di sono Pt_1
soggetti in pieno al regime dell'impiego pubblico privatizzato (seconda parte del medesimo art. 12, comma 3).
La previsione è stata poi abrogata dalla L. Regione Puglia n. 45 del 2012, art. 32, ma ciò qui non rileva, essendo la decisione di merito maturata rispetto ad una fattispecie definitasi all'ottobre 2010. Dal punto di vista storico, come rilevato anche in altro
5 precedente di questa S.C. riguardante la "l'applicazione agli Parte_5
operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella L. n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il "Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati nel citato decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, artt. 68 e 83, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato" ed era stato stabilito che "le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento" e "la richiamata disciplina, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 3465/1998 e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva in continuità con le previsioni della L. n. 205 del 1962 che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato" (Cass. 1 marzo 2023, n. 6193).
Si sono poi susseguite, anche all'interno della Regione Puglia, varie vicende (D.P.R.
n. 10 aprile 1979; L. Regione Puglia n. 15 del 1994 etc.) rispetto all'utilizzazione del personale operaio salariato con contratto di natura privatistica ed alla gestione di servizi di bonifica, irrigui, agricoli etc., che qui non mette conto approfondire, in quanto l'oggetto del contendere riguarda, più limitatamente, personale già a tempo determinato presso la Regione ed inquadrato in a tempo indeterminato, con Pt_1
rinvio al CCNL di diritto privato per effetto dell'art. 12, comma 2, lett. b) e comma 3, prima parte, L. Regione Puglia 3 del 2010 cit.
Ferma restando la discrezionalità del legislatore nel disciplinare secondo le modalità più opportune, nei limiti dei canoni costituzionali, la disciplina del rapporto di lavoro anche dei dipendenti degli enti pubblico non economici, la giurisprudenza di questa
S.C. si è consolidata, proprio in relazione a normative analoghe di altri enti regionali di analoghi settori, nel senso che l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico.
6 Ciò è stato detto fin dalla lontana Cass., S.U., 29 luglio 1998 n. 7419, a fini di riparto della giurisdizione, ma più di recente l'orientamento si è andato consolidando con pronunce riguardanti analoghi regimi degli operai forestali della Regione AR
(Cass. 7 dicembre 2015, n. 24805 e poi, insieme ad altre, Cass. 2 dicembre 2016, n.
24666, al fine di escludere la conversione del rapporto a tempo determinato illegittimo in rapporto a tempo indeterminato, con applicazione piena del d. lgs. 165 del 2001, art. 36) e dei lavoratori addetti a sistemazione idraulica forestale e idraulica agraria della Val d'ST (Cass. 26 maggio 2020 n. 9786).
Si può dunque ritenere che tale sia il principio generale vigente in materia, in sé tra l'altro coerente con la palese esigenza - a meno di esplicite e specifiche previsioni del legislatore rispetto a singole situazioni – di tendenziale omogeneità nella disciplina del lavoro pubblico privatizzato.
Declinando tale principio rispetto al caso di specie, ne deriva che il richiamo dell'art. 12, comma 3, prima parte al "contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria" ed al relativo "trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale" va inteso come strettamente inerente, per quanto qui interessa, alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto.
Profili, questi ultimi che in qualche misura impattano meno… sulle caratteristiche centrali dell'assetto del pubblico impiego privatizzato. Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie del d. lgs.
165 del 2001, art. 52, la disciplina di acquisizione del diritto all'inquadramento per effetto dell'esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori. L'art. 52 cit. va infatti letto in diretto coordinamento con le norme (art. 6,40-bis e 48) del d. lgs.
165/2001 che regolamentano, a fini di buon andamento, tutto l'assetto dei fabbisogni e delle dotazioni proprie della P.A., in vista della programmazione e sostenibilità finanziaria del suo operato.
Norme la cui fisionomia verrebbe alterata dalla possibilità che comportamenti di fatto possano comportare acquisizioni di diritto.
7 Anzi, a ben vedere, opinando diversamente e stante anche il disallineamento che si realizzerebbe rispetto all'assetto comune dell'impiego privatizzato, si dovrebbe sospettare la normativa regionale di violazione della Costituzione, art. 117, comma 2 lett. l) per avere essa disciplinato, come non le è concesso, materia propria dell'ordinamento civile.
Con riferimento ai profili privatistici di regolazione del rapporto di lavoro, la
Consulta infatti - si cita da Corte Costituzionale 25 luglio 2022, n. 190 - "ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia "ordinamento civile", attribuita in via esclusiva al legislatore statale dalla Cost., art. 117, comma 2, lettera l), (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004)" ed ha altresì ribadito che ""(l)a materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016,
n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)" (sentenza n. 257 del 2020)"
(sentenza n. 25 del 2021)." Aggiungendosi altresì che "con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, è stato affermato da questa Corte che "i principi fissati dalla legge statale in materia "costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale (...)"" (sentenza n. 154 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013)".
Tutto ciò orienta verso un'interpretazione della norma regionale coerente con i principi dell'ordinamento generale del D.Lgs. n. 165 del 2001.
8 L'assetto come sopra ricostruito trova del resto riscontro puntuale sia in dati della stessa Legge Regionale della cui applicazione qui si discute, sia nell'evolversi della legislazione nazionale …
Sul piano regionale, la L. n. 3 del 2010, art. 12, co., 1 è rigoroso nel prevedere che l' “si dota di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto Pt_1
della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi", tra cui appunto il comma che regola ratione temporis la vicenda di questa causa richiamando la contrattazione di diritto privato …».
4.4. In applicazione di tali principi affermati dalla S.C., deve, dunque, ritenersi che al rapporto di lavoro delle odierne parti private sia applicabile la contrattazione collettiva privatistica.
4.5. D'altro canto, deve ritenersi pure che il non possa invocare il diritto a CP_1
conseguire l'inquadramento superiore, corrispondente alle mansioni di fatto svolte, perché la previsione di cui all'art. 8 del CCNL deve stimarsi recessiva rispetto alla tassativa disciplina in materia di pubblico impiego privatizzato, che sancisce, al di fuori delle ipotesi di legittima adibizione- che qui ricorrono- la nullità dell'assegnazione del dipendente a mansioni superiori.
4.6. Sotto altro profilo, tuttavia, va detto che ciò non osta, come chiarito anche dalla
Cassazione, alla spettanza delle differenze retributive dovute in base al contratto collettivo privatistico, alla stregua di quanto già accertato dal Tribunale all'esito dell'istruttoria espletata.
Del resto, l' pur invocando il rigetto integrale della domanda proposta in prime Pt_1
cure, non censura significativamente, in questa sede di rinvio, l'accertamento operato dal primo giudice – e confermato da questa Corte - sulla base di una rigorosa ed esaustiva analisi delle risultanze della espletata prova orale, pienamente confermativa delle posizioni di prova articolate in sede di ricorso introduttivo, e del contenuto delle declaratorie contrattuali privatistiche.
9 E' emerso infatti che il ricorrente nel periodo di riferimento (20.11.2011 – 6.5.2012) abbia effettivamente svolto mansioni di carpentiere, tra le quali notoriamente rientrano la preparazione, il posizionamento, la chiusura e il fissaggio di casseforme in legno o in acciaio, necessarie a contenere il getto del calcestruzzo mentre è ancora in fase fluida;
nello specifico, ha svolto svolto mansioni di carpentiere in ferro, essendosi occupato, in particolare, del montaggio di gabbie per intercapedini, posa in opera delle forme per il getto del calcestruzzo, demolizione e ricostruzione del solaio in laterocemento, costruzione di muri a secco;
tali mansioni sono state integralmente confermate dai testi escussi all'udienza del 17.10.2016, i quali hanno precisato di aver essi stessi lavorato insieme al durante il periodo in questione, alla CP_1
realizzazione di un'intercapedine alla base di un capannone sito in contrada “Iazzo
Grumone” all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.
Orbene, dalla declaratoria contrattuale contenuta nell'art. 11 Contratto integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria della Regione Puglia si evince che appartengono al 4° livello, gli operai specializzati - Parametro 116 “……che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, anche con esperienza lavorativa acquisita in azienda, svolgono con conoscenze tecnico-pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità”.
Appartengono, invece, al profilo di “operaio specializzato super” “quegli operai che, in possesso o non di specifici titoli professionali e in possesso delle patenti necessarie, svolgono, con conoscenze tecnico-pratiche e competenza professionale acquisita con esperienza aziendale, attività complesse e di rilevante specializzazione”
(5° livello specializzati super - Parametro 123);
- nello specifico, tra i profili esemplificativi del livello 5° rientrano proprio i
“carpentieri”, mentre le attività svolte dal ricorrente non appaiono adeguatamente riconducibili a quelle descritte nella declaratoria relativa al livello 4° di appartenenza, anche a titolo esemplificativo;
10 - i testimoni hanno confermato sia le mansioni descritte dal in ricorso, sia CP_1
la durata della destinazione (continuativa) del ricorrente alle stesse (dal 20.11.2011 al
6.5.2012); in particolare, il teste ha aggiunto che “….visto il protrarsi Testimone_1
delle mansioni non ricadenti nella nostra qualifica, un giorno ci siamo rifiutati di eseguirle e il nostro referente (…) ci ha intimato di continuare la prestazione lavorativa”;
- può dirsi, pertanto, raggiunta la prova della continuità dello svolgimento di mansioni di carpentiere, riconducibili al livello 5°, con la conseguenza che al ricorrente va riconosciuta la retribuzione propria di detto livello e non di quello formalmente riconosciuto da parte resistente per il periodo dal 20.11.2011 al
6.5.2012.
A ciò va aggiunto che, come già osservato da questa Corte (il motivo di ricorso per
Cassazione sul punto è stato dichiarato assorbito dalla S.C.), i testi e Testimone_1
, colleghi di lavoro del ricorrente, ben potevano essere chiamati a Testimone_2
deporre, non essendovi motivi che ne precludessero l'audizione, senza che sulla affidabilità delle relative dichiarazioni potesse incidere, sic et simpliciter (non sono state infatti altre particolari ragioni) il solo fatto che i testi condividessero con la parte del processo il fatto di lavorare/aver lavorato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, e di aver con quest'ultimo intrattenuto rapporti eventualmente forieri di un analogo contenzioso.
Ed infatti, oltre alla significatività degli elementi di fatto a conoscenza di un teste
(peraltro, per forza di cose agevolmente apprezzabili proprio dai colleghi di lavoro che hanno pacificamente lavorato insieme al , la credibilità di un teste è CP_1
affidata alla puntualità, analiticità, coerenza del racconto e alla eventuale sovrapponibilità con quello reso da altri.
Sfuma perciò l'obiezione dell'appellante perché le deposizioni dei testi disvelano una diretta e personale cognizione delle circostanze lavorative in cui operava il avendo sia il che il lavorato “unitamente al ricorrente” CP_1 Tes_1 Tes_2
11 e “per lo stesso periodo”, e non presentano contraddittorietà alcuna né al loro interno né nel raffronto reciproco.
Né è apprezzabile la doglianza circa la mancata specificazione da parte dei testi delle
“concrete modalità di svolgimento della prestazione del ricorrente”, in quanto i testi hanno riferito dell'esecuzione di un'intercapedine intorno alla base di un capannone sito nel parco nazionale dell'Alta Murgia, in località Iazzo Grumone sulla via di
Corato, non essendo affatto necessario che i testi spiegassero tecnicamente l'opera eseguita la quale, tra l'altro, ha comportato pacificamente in impegno continuativo e senza soluzione di continuità per tutto il periodo sopra indicato.
5.1. In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall la Pt_1
statuizione del Tribunale va riformata in parte e rigettata la sola domanda diretta ad ottenere l'accertamento del diritto all'inquadramento nel superiore V livello retributivo, mentre va confermata la statuizione condannatoria al pagamento delle differenze retributive a decorrere dal 20.11.2011 – 6.5.2012, sebbene sul diverso presupposto dello svolgimento di fatto di mansioni superiori rispetto a quelle del livello di formale inquadramento.
Del tutto irrituali sono poi le ulteriore pretese del formalizzate solo nel CP_1
presente giudizio di rinvio – che, come è noto, riveste le caratteristiche di un giudizio ormai “chiuso” - volte, sembra di capire, a “prolungare” il periodo lavorativo oggetto di disamina (v. cpv. che precede), tanto più che, contrariamente a quanto opina il in sede di comparsa di risposta onde giustificare tali pretese, non CP_1
risulta che l abbia in questa sede avanzato alcuna istanza restitutoria. Pt_1
5.2. Le spese del doppio grado del giudizio, atteso l'esito solo parzialmente vittorioso della lite per il lavoratore, vanno poste per la metà a carico dell' e liquidate, Pt_1
nella misura e con le modalità di cui in dispositivo, a favore del lavoratore, mentre la restante parte deve ritenersi compensata.
Le spese, invece, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla dubbiezza della lite, in particolare sulla questione concernente il diritto all'inquadramento per l'esercizio di
12 mansioni superiori, su cui si è registrata durante la pendenza della lite una pluralità di interpretazioni adottate dai giudici di merito, risolta soltanto da ultimo con l'intervento chiarificatore della Corte di legittimità, di cui si è poc'anzi dato conto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio a seguito della ordinanza della Corte di cassazione n. 6395/2024 sul ricorso in riassunzione proposto in data 3.6.2024 da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_6
nei confronti di , così provvede: Controparte_1
accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dall e, in parziale riforma Pt_1
della sentenza del Tribunale del lavoro di Bari resa in data 18.3.2019, rigetta la domanda proposta dal di inquadramento nel V° livello retributivo e CP_1
condanna l al pagamento, in favore del lavoratore, delle differenze Pt_2
retributive, per le causali di cui in motivazione, in relazione al periodo dal 20.11.2011
– 6.5.2012, oltre interessi come per legge;
condanna l al pagamento, in favore del della metà delle spese del Pt_1 CP_1
doppio grado del giudizio, liquidate con riferimento al primo grado per l'intero in complessivi € 2.000,00 e con riferimento al giudizio di appello in complessivi €
2.000,00 oltre accessori di legge;
compensa tra le parti la restante metà delle spese processuali del doppio grado del giudizio;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Bari il 20/03/2025
Il Presidente relatore Dott. Pietro Mastrorilli
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