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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1448/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1448/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 02.08.2024, congiuntamente da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]
50/2, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Galeotti del Foro di
Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Quarrata (PT), Via C. da Montemagno, n. 14, giusta procura in atti;
e
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
, residente in [...]
50/2, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Del Pinto del Foro di
Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Pistoia (PT), Via Cino da Pistoia n. 2, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 02.08.2024, Pt_1
e , esponendo di aver contratto matrimonio il
[...] Parte_2
05.09.1999 a Pistoia (PT), precisavano che dalla loro unione erano nate le figlie (il 01.12.1999) e (il Persona_1 Persona_2
22.12.2003), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti evidenziavano peraltro che la loro convivenza diveniva intollerabile escludendo la possibilità di una riconciliazione.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno ufficialmente separati, portandosi reciproco rispetto, secondo le soluzioni abitative che giudicheranno più opportune.
2.1. La quota di proprietà pari a ½ del IG. della casa Parte_1 familiare (Via Rubattorno, n. 50/2, Quarrata) verrà trasferita alle figlie maggiorenni ed autosufficienti (C.F. Persona_1
e (C.F. , C.F._3 Persona_2 C.F._4 in eguale misura tra loro. Queste ultime si impegneranno, con atto separato, al conseguimento di finanziamento bancario, ovvero mutuo, idoneo all'estinzione integrale del mutuo ipotecario attualmente pendente in titolarità dei coniugi, che, quindi, ne saranno interamente liberati.
2.2. Nel caso in cui la richiesta di finanziamento/mutuo formulata dalle IGnore e/o non venisse accolta, i Per_1 Persona_2 coniugi si obbligano sin da ora alla vendita dell'immobile a terze parti, con destinazione del ricavato all'estinzione del mutuo loro intestato e ripartizione dell'eventuale rimanenza al 50%.
2.3. Nel caso di cui al punto 2.1, la restante quota di proprietà pari
a ½ sugli immobili verrà mantenuta dalla IG.ra Parte_2
2
3. Sino al trasferimento della quota di proprietà del IG. il Pt_1 pagamento dei ratei del mutuo attualmente pendente competerà ad entrambi i coniugi, in ragione di ½.
Tuttavia, le parti convengono sin da ora che il pagamento del rateo in scadenza nel mese di giugno 2025 competerà integralmente alla
IG.ra , nell'ipotesi in cui non abbia già avuto luogo Parte_2
l'estinzione del mutuo acceso dai coniugi per l'acquisto della casa familiare.
4. Nella casa familiare continueranno a dimorare, anche prima del trasferimento della quota di proprietà del IG. alle figlie, la Pt_1
IG.ra e le stesse IGnore e A Parte_2 Per_1 Persona_2 carico di tutte queste e, comunque, a carico della IG.ra
[...]
saranno tutte le spese relative all'immobile (spese di Pt_2 godimento;
spese manutentive ordinarie e straordinarie;
spese condominiali), anche se non ancora intervenuto il trasferimento di quota, con totale esonero del IG. Pt_1
5. I beni e gli arredi presenti nella casa familiare resteranno in essa
e saranno gestiti a cura della IG.ra e/o dalle figlie. Parte_2
6. Il conto corrente cointestato verrà chiuso una volta estinto il mutuo bancario intestato ai coniugi, secondo quanto previsto al punto 2.1., e la giacenza esistente sarà ripartita tra loro al 50%.
7. Nessun contributo economico, a titolo di mantenimento o altro, verrà corrisposto dal IG. alla IG.ra , Parte_1 Parte_2 che dichiara espressamente di rinunciarvi.
8. L'automobile Fiat 500, targata FY683DX, già materialmente in uso alla IG.ra ed alla figlia sarà a Parte_2 Persona_2 quest'ultima formalmente intestata, con spese a suo carico e/o a carico della IG.ra . Parte_2
9. La frequentazione delle figlie, come detto maggiorenni ed autosufficienti, sarà libera per entrambi i genitori.
10. Le spese legali sono compensate.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 17.02.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
3 Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata Parte_2
a Sessa AU (CE) il 01.10.1978, che hanno contratto matrimonio il 05.09.1999 a Pistoia (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
175, P. II, S.A., anno 1999);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 14.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1448/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 02.08.2024, congiuntamente da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]
50/2, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Galeotti del Foro di
Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Quarrata (PT), Via C. da Montemagno, n. 14, giusta procura in atti;
e
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
, residente in [...]
50/2, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Del Pinto del Foro di
Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Pistoia (PT), Via Cino da Pistoia n. 2, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 02.08.2024, Pt_1
e , esponendo di aver contratto matrimonio il
[...] Parte_2
05.09.1999 a Pistoia (PT), precisavano che dalla loro unione erano nate le figlie (il 01.12.1999) e (il Persona_1 Persona_2
22.12.2003), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti evidenziavano peraltro che la loro convivenza diveniva intollerabile escludendo la possibilità di una riconciliazione.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno ufficialmente separati, portandosi reciproco rispetto, secondo le soluzioni abitative che giudicheranno più opportune.
2.1. La quota di proprietà pari a ½ del IG. della casa Parte_1 familiare (Via Rubattorno, n. 50/2, Quarrata) verrà trasferita alle figlie maggiorenni ed autosufficienti (C.F. Persona_1
e (C.F. , C.F._3 Persona_2 C.F._4 in eguale misura tra loro. Queste ultime si impegneranno, con atto separato, al conseguimento di finanziamento bancario, ovvero mutuo, idoneo all'estinzione integrale del mutuo ipotecario attualmente pendente in titolarità dei coniugi, che, quindi, ne saranno interamente liberati.
2.2. Nel caso in cui la richiesta di finanziamento/mutuo formulata dalle IGnore e/o non venisse accolta, i Per_1 Persona_2 coniugi si obbligano sin da ora alla vendita dell'immobile a terze parti, con destinazione del ricavato all'estinzione del mutuo loro intestato e ripartizione dell'eventuale rimanenza al 50%.
2.3. Nel caso di cui al punto 2.1, la restante quota di proprietà pari
a ½ sugli immobili verrà mantenuta dalla IG.ra Parte_2
2
3. Sino al trasferimento della quota di proprietà del IG. il Pt_1 pagamento dei ratei del mutuo attualmente pendente competerà ad entrambi i coniugi, in ragione di ½.
Tuttavia, le parti convengono sin da ora che il pagamento del rateo in scadenza nel mese di giugno 2025 competerà integralmente alla
IG.ra , nell'ipotesi in cui non abbia già avuto luogo Parte_2
l'estinzione del mutuo acceso dai coniugi per l'acquisto della casa familiare.
4. Nella casa familiare continueranno a dimorare, anche prima del trasferimento della quota di proprietà del IG. alle figlie, la Pt_1
IG.ra e le stesse IGnore e A Parte_2 Per_1 Persona_2 carico di tutte queste e, comunque, a carico della IG.ra
[...]
saranno tutte le spese relative all'immobile (spese di Pt_2 godimento;
spese manutentive ordinarie e straordinarie;
spese condominiali), anche se non ancora intervenuto il trasferimento di quota, con totale esonero del IG. Pt_1
5. I beni e gli arredi presenti nella casa familiare resteranno in essa
e saranno gestiti a cura della IG.ra e/o dalle figlie. Parte_2
6. Il conto corrente cointestato verrà chiuso una volta estinto il mutuo bancario intestato ai coniugi, secondo quanto previsto al punto 2.1., e la giacenza esistente sarà ripartita tra loro al 50%.
7. Nessun contributo economico, a titolo di mantenimento o altro, verrà corrisposto dal IG. alla IG.ra , Parte_1 Parte_2 che dichiara espressamente di rinunciarvi.
8. L'automobile Fiat 500, targata FY683DX, già materialmente in uso alla IG.ra ed alla figlia sarà a Parte_2 Persona_2 quest'ultima formalmente intestata, con spese a suo carico e/o a carico della IG.ra . Parte_2
9. La frequentazione delle figlie, come detto maggiorenni ed autosufficienti, sarà libera per entrambi i genitori.
10. Le spese legali sono compensate.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 17.02.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
3 Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata Parte_2
a Sessa AU (CE) il 01.10.1978, che hanno contratto matrimonio il 05.09.1999 a Pistoia (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
175, P. II, S.A., anno 1999);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 14.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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