Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 29/12/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Monocratico per le Pensioni
LV SO
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A 379/2025 nel giudizio pensionistico iscritto al n. 69446 del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 22 gennaio 2024, proposto da F. B., nato a [...] (C. F. OMISSIS) e residente in [...],
rappresentato e difeso dall’Avv. Roberta Sorgi, e con questa elettivamente domiciliato in Palermo presso e nello studio del procuratore in via Val Paradiso, 3 C.F. SRG RRT 79R 71G 273Y, giusta procura in calce al ricorso introduttivo PEC robertasorgi@pec.it.
- parte ricorrente -
contro
- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587),
con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Tiziana G. Norrito (CF. [...], Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv.
FR MU (C.F. [...]; Pec:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. FR
DI (C.F. [...]) pec.
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it ), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo, Via M.
Toselli n. 5;
nonché a seguito di integrazione del contraddittorio disposta ai sensi dell’art. 160 bis c.g.c. contro
- Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – in persona del Ministro pro tempore, Cod. Fiscale 80184430587, rappresentato e difeso ai sensi dell’art. 158 c.g.c. dalla dr.ssa Di Pasquali Marisa, nella qualità di referente del contenzioso per la Regione Sicilia, C.F. [...], come da procura speciale allegata alla comparsa di risposta, pec:
serviziolegale.prap.palermo.b@giustiziacert.it
- parti resistenti -
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Uditi alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025, l’avv. Sorgi per parte ricorrente, l’avv. Norrito per l’INPS e la dott.ssa Di Pasquali, per il Ministero, come da relativo verbale.
Ritenuto in
FATTO
I. Con l’atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente, già assistente Capo del Corpo della Polizia Penitenziaria, ha premesso:
- di essere stato destituito in data 27.03.2007 giusto decreto del
15.11.2017 (rectius 15.11.2007);
- che con p.v. Mod. ML/AB n. 205 del 22.02.2009 (rectius 22.02.1999) venivano valutate le infermità sofferte anche ai fini della concessione dei benefici pensionistici di privilegio
“ascrivibilità tabellare delle invalidità”;
- di aver presentato in data 12.12.2017 domanda all’Istituto resistente al fine di ottenere la liquidazione della pensione privilegiata;
- che in data 12.03.2019 il Ministero della Giustizia inviava al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria tutta la documentazione amministrativa e sanitaria relativa alla concessione del trattamento pensionistico privilegiato;
- che con nota del 12.03.2021, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria inviava all’Inps - Pensioni Dipendenti PP.AA. tutti i documenti per la concessione della pensione privilegiata ma che, nonostante il lungo lasso di tempo, il Sig. F. non ha percepito l’importo dovuto a titolo di pensione privilegiata nella misura allo stesso spettante.
Tanto premesso, parte ricorrente ha affermato il diritto del Sig. F. a percepire la pensione privilegiata con i relativi arretrati poiché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa ovvero il riconoscimento delle infermità giudicate dipendenti da cause di servizio e riconosciute ascrivibili alla Tab. A annessa al D.P.R. 834/81 e, pertanto, ha concluso chiedendo: “- Accertare e dichiarare che il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina ha regolarmente comunicato all’Inps il Mod. ML/AB n. 205;
- accertare e dichiarare che il Sig. F. B. è in possesso dei requisiti per godere la pensione di privilegio;
- accertare e dichiarare che l’Inps è tenuta a liquidare la pensione di privilegio;
- condannare l’Inps al pagamento della pensione di privilegio dalla data del primo accertamento.
Con vittoria di spese, compensi e onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario per aver anticipato le spese e non aver riscosso onorari.[…]
In via istruttoria, qualora si ritenesse necessario e dovesse risultare dall’istruttoria, nominare CTU medico-legale al fine di accertare che le patologie di cui è affetto il Sig. F. danno diritto allo stesso di aver riconosciuto la pensione privilegiata dalla data della domanda”.
II. Con comparsa depositata l’8 luglio 2024, si è costituito in giudizio l’INPS che, preliminarmente, ha rilevato la violazione dell’art 169 del D.P.R. 1092/73 in quanto il ricorrente ha avanzato domanda di pensione il 12/12/2017 ossia dieci anni dopo la cessazione dal servizio.
L’Ente previdenziale ha rilevato, altresì, di aver richiesto al Ministero la documentazione sanitaria ed amministrativa necessaria alla predisposizione della richiesta di visita medico-ospedaliera presso la competente CMO di Messina con PEC dell’11.02.2021 e, pervenuta tale documentazione, di avervi provveduto. Inoltre, una volta pervenuto il p.v. ME122005097 del 27.09.2022, con cui le patologie richieste nell'istanza di pensione di privilegio del 12.12.2017 sono state ascritte a tabella, l’INPS ha comunicato di aver avanzato, a mezzo PEC del 07.11.2022, richiesta di PA04 cartaceo e telematico necessario alla determinazione della pensione ordinaria sul quale applicare l’incremento relativo al trattamento di privilegio.
Al riguardo, l’Istituto ha puntualizzato che la certificazione dei dati giuridici ed economici necessari per la quantificazione del trattamento pensionistico rimane in capo all’Amministrazione di appartenenza e che solo successivamente si sarebbe potuto procedere ad accertarne il diritto con eventuale liquidazione della prestazione.
Rilevato, poi, il mancato riscontro da parte del Ministero relativamente alla richiesta di PA04, l’INPS ha reso noto di aver inoltrata ulteriore richiesta con l’applicativo “nuova passweb” in data 20.02.2024 e, pertanto, ha chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione datoriale.
In ogni caso, laddove si dovesse riconoscere il diritto, è stato altresì precisato che si dovrebbe considerare la decorrenza successiva di cui all’art 191 del D.P.R. 1092/73.
In subordine è stata formulata espressa eccezione di prescrizione e l’INPS ha quindi concluso chiedendo: “- Preliminarmente, integrare il contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione datoriale; - Ritenere e dichiarare il ricorso infondato e quindi con qualunque statuizione rigettarlo;
⎯ Con ogni conseguenza sulle spese del giudizio”.
III. All’esito dell’udienza del 18 luglio 2024 tenutasi innanzi ad altro GUP, udite le parti, con ordinanza a verbale è stata disposta
– su richiesta – l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art.
160 bis c.g.c. nei confronti del Ministero della Giustizia e fissato l’udienza del 3 febbraio 2025 per la prosecuzione della trattazione.
IV. Con decreto presidenziale del 23 dicembre 2024, il giudizio in esame è stato riassegnato a questo GUP che, con decreto in pari data, ha differito l’udienza pubblica al 20 febbraio 2025.
V. All’udienza del 20 febbraio 2025, ravvisata la necessità di alcuni approfondimenti istruttori, con ordinanza a verbale, è stata disposta l’acquisizione del p.v. ME122005097 del 27.09.2022 –
richiamato in memoria ma non prodotto - con cui le patologie richieste nell'istanza di pensione di privilegio del 12.12.2017 sono state ascritte a tabella, unitamente al PA04 cartaceo e telematico necessario alla determinazione della pensione ordinaria.
Nell’occasione è stata, altresì, fissata l’udienza del 12 giugno 2025 per la prosecuzione della trattazione.
VI. L’INPS ha provveduto al richiesto deposito del p.v.
ME122005097 del 27.09.2022 in data19 marzo 2025 e, nel corso dell’udienza del 12 giugno 2025, rilevato il mancato deposito del mod. PA04 cartaceo e telematico, è stato rinnovato l’incombente istruttorio nei confronti del Ministero della Giustizia. Al contempo, in quella occasione, parte ricorrente è stata onerata del deposito del decreto del 15.11.2017 con il quale è stata disposta la destituzione del sig. F. ed è stata fissata l’udienza del 18 dicembre 2025 per la prosecuzione della trattazione.
VII. Parte ricorrente ha ottemperato al richiesto deposito in data 30 giugno 2025 e in data 23 novembre 2025 si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia.
L’Amministrazione datoriale, anzitutto, ha puntualizzato di aver trasmesso alla Direzione Provinciale INPS territorialmente competente, con la nota prot. n. 97417 del 12 marzo 2021, la documentazione necessaria per la liquidazione della pensione privilegiata in suo favore, dando altresì atto di avere provveduto alla certificazione della di lui posizione assicurativa. Tuttavia, a seguito della presentazione del gravame in oggetto, attese le discrasie rilevate in sede di verifica della predetta posizione assicurativa, l’Amministrazione ha comunicato di aver pure provveduto, per quanto di competenza, ad apportare le necessarie correzioni, mediante l'aggiornamento dei dati economici necessari alla corretta applicazione del previsto trattamento di privilegio in favore del ricorrente.
A riprova del legittimo operato dell'Amministrazione, nel rappresentare di avere provveduto, tramite il sistema “Passweb”
alla certificazione dei dati economici, in luogo del dismesso applicativo "S7", ha depositato il decreto di inquadramento, con i relativi dati economici, all' atto della cessazione del ricorrente.
Pertanto, il Ministero ha richiesto che si dichiari la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
VIII. Nel corso dell’udienza del 18 dicembre 2025, tutte le parti presenti hanno insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente giudizio, per come introdotto da parte ricorrente, verte sull’accertamento del diritto del sig. F. al pagamento del trattamento di privilegio per le patologie “1) gastroduodenite e pregressa colite 2) Spondiloartrosi lombare” per le quali il medesimo ha chiesto il beneficio della pensione privilegiata ordinaria con pagamento degli arretrati e degli oneri di legge.
2. Il ricorso va parzialmente accolto per le motivazioni di cui appresso.
Al riguardo, occorre anzitutto rilevare la non applicabilità dell’art. 169 del d.P.R. 1092/1973 – richiesta dall’INPS - al caso in esame.
L’Art. 169 (Ammissibilità della domanda) stabilisce, infatti, che: “La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte.
Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo”.
L’art. 169 cit. richiede, pertanto, ai fini della propria applicabilità che il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte.
Nel caso in esame, invece, ancorché la domanda di pensione privilegiata sia intervenuta a circa dieci anni dalla cessazione del servizio del sig. F., dalla documentazione in atti - ed in particolare dai decreti di concessione di equo indennizzo - emerge in modo chiaro che la richiesta di accertamento della dipendenza da causa di servizio per le patologie in argomento è stata avanzata nel corso del servizio del ricorrente.
Sul punto, inoltre, deve osservarsi che entrambe le citate infermità sono state riconosciute come dipendenti da causa di servizio in forza dei pareri del competente Comitato di Verifica del 27.06.2003 e del 23.02.2017.
Nel caso in esame, dunque, la richiesta di riconoscimento della dipendenza è intervenuta ancor prima della cessazione del servizio e, pertanto, l’eccezione di inammissibilità opposta dall’INPS non può trovare accoglimento.
2.1. Per quanto attiene all’accertamento del diritto del ricorrente ad un trattamento di privilegio, dalla documentazione in atti, come accennato, emerge che il sig. F. è affetto dalle infermità citate e che le stesse sono state riconosciute come dipendenti da causa di servizio e, pertanto, non si rinvengono elementi ostativi a detto riconoscimento in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 64, 67, 68 e 69 del d.P.R.
1092/1973.
2.2. La richiesta di trattamento di privilegio non può condurre, tuttavia, al riconoscimento di una pensione di privilegio di cui all’art.
64 cit., in quanto il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, con il modello BL/B – n.ME122005097 del 27 settembre 2022, ha giudicato le patologie in argomento come complessivamente ascrivibili alla Tab. A, VII Categoria, suscettibile di miglioramento, con diritto all’assegno rinnovabile per anni 4.
L’art. 68 del d.P.R. 1092/1973, al primo comma, stabilisce, infatti, che Se le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione e di durata da due a sei anni in relazione al tempo necessario per il miglioramento, salvo quanto disposto nel quarto comma.
La domanda di trattamento privilegiato formulata in ricorso può, pertanto, trovare accoglimento limitatamente al riconoscimento del diritto ad un assegno rinnovabile (nel più sta il meno) per quattro annualità. L’INPS, peraltro, potrà provvedere alla liquidazione dei relativi ratei alla luce dei dati economici corretti dall’Amministrazione datoriale nel corso del presente giudizio.
2.3. Per quanto concerne la decorrenza del trattamento, l’art. 167 del citato d.P.R. 1092/1973 stabilisce che: “Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio.
In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”.
Nel caso in esame, risulta incontestato che il ricorrente è cessato dal servizio in ragione della sua destituzione e, pertanto, il trattamento privilegiato richiesto deve considerarsi liquidabile a domanda rispetto alla quale trova applicazione il dettato dell’art. 191 comma 3 del d.P.R.
1092/1973.
Ai sensi dell’art. 191, comma 3, del citato T.U., infatti, se la domanda
“è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell’assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti”. È, pertanto, possibile retrodatare il trattamento pensionistico ‘a domanda’ alla data di cessazione dal servizio soltanto qualora il richiedente si attivi nel biennio successivo, trovando, in caso contrario, applicazione il criterio generale di decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o dei documenti.
Nel caso in esame l’istanza di pensione è stata presentata il 12.12.2017 e, pertanto, la decorrenza del trattamento di privilegio va individuata nel 01.01.2018.
3. Non può, infine, accogliersi l’eccezione di prescrizione avanzata dall’INPS in quanto, rispetto alla istanza del 12.12.2017, l’accertamento sanitario dell’ascrivibilità ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, con visita diretta del sig. F. ha avuto luogo il 27 settembre 2022 e sino a detta data, pertanto, il procedimento amministrativo risultava in corso. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 22 gennaio 2024. Il diritto al pagamento dell’assegno rinnovabile non può, pertanto, ritenersi prescritto.
I ratei mensili spettanti devono essere, inoltre, incrementati, a decorrere dal 1.01.2018 degli interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
• dichiara che le infermità “1) gastroduodenite e pregressa colite 2) Spondiloartrosi lombare” sono dipendenti da causa di servizio, suscettibili di miglioramento e ascrivibili per cumulo alla VII ctg Tab. A per quattro anni.;
• dichiara il diritto del ricorrente per le suddette infermità al pagamento di assegno rinnovabile di VII ctg per quattro annualità con decorrenza dal 01.01.2018;
• condanna l’INPS al pagamento del suddetto assegno rinnovabile i cui ratei vanno maggiorato degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria ex art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dal 01.01.2018;
• condanna l’INPS ed il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 1.000,00 euro, oltre agli accessori come e se dovuti, in favore dei procuratori della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Palermo all’esito della camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice
LV SO
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo,22 dicembre 2025 Pubblicata il 29 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)