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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/12/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Maria Rita
Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1851/2022 del Registro Generale Contenzioso
TRA
, nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...]
n° 2, C.F. , elettivamente domiciliato in Milazzo (ME) Via Catalafimi n° C.F._1
51 presso lo studio dell'Avv. Nadia Crisafulli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
• Attore -
CONTRO
(c.f. e P. IVA , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, con sede in via San Giovanni Bosco Controparte_1
n.1, elettivamente domiciliato in via Vittorio Alfieri n.43 presso lo Studio Controparte_1
dell'Avv. Pietro Aloisio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
• Convenuto –
CITTÀ (C.F. , con sede in Controparte_2 P.IVA_2 CP_2
Corso Cavour – in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
elettivamente domiciliata in via Cadorna Is. 212 – V comparto (piazza S. Barbara) CP_2
presso lo studio dell'avv. Sebastiano Maio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
• Terzo chiamato in causa-
avente per OGGETTO: Lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. , conveniva in giudizio Parte_1
il in persona del Sindaco pro tempore, per chiedere, previo Controparte_1
accertamento della responsabilità esclusiva dell'Ente, la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore in occasione del sinistro occorsogli in Calderà, in data 13.01.2022 alle ore 09:30 circa, danni quantificati in Euro 26.000,00.
In particolare, esponeva parte attrice che nelle circostanze spazio-temporali anzidette, stava percorrendo il tratto di strada di via Cicerata in Calderà in sella alla propria bici da corsa, allorquando, giunto all'altezza del numero civico 12, cadeva rovinosamente a terra a causa di un dissesto del manto stradale non segnalato.
Il deducente riportava lesioni e, nell'immediatezza del fatto, veniva trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'A.O.U. Policlinico “G. Martino” di ove i sanitari CP_2
diagnosticavano: “trauma cervicale, contusione escoriata gomito e ginocchio sn, frattura pluriframmentaria scomposta dell'epifisi distale del radio dx con lussazione volare del moncone prossimale, rima di frattura del capitello radiale dx”. Diagnosi seguita da un periodo di riposo e cure mediche, al termine delle quali, il dott.
– in qualità di medico legale all'esito della visita medica diagnosticava: “Postumi di Parte_2
Frattura scomposta polso dx trattata chirurgicamente e con riduzione della flesso – estensione di 1/3, postumi di frattura del capitello radiale sn con riduzione dei movimenti di flesso estensione di ¼ e limitazione ai gradi estremi della prono – supinazione, esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del capo;
postumi di trauma contusivo ginocchio dx con sinovite reattiva, esiti cicatriziali al polso dx, gomito sx e ginocchio sn determinanti pregiudizio estetico complessivamente lieve;
[..] ITT di gg 30, ITP al 50% di gg 37 [..] danno biologico pari al 9% . Cosi complessivamente pari ad euro 23091,50 oltre spese mediche”. Ritenuta coinvolta la responsabilità del parte attrice citava in Controparte_1
giudizio il innanzi il Tribunale di Barcellona P.G. per l'udienza del 28.03.2023, al fine CP_1
di chiedere la condanna dello stesso al pagamento della somma di euro 26.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa, iscritta a ruolo al n. 1851/2022 RG, veniva assegnata al G.I. istruttore dott.ssa
Cuzzola, la quale fissava la prima udienza in data 07.04.2023.
Con comparsa di costituzione e risposta, il eccepiva il proprio Controparte_1
difetto di legittimazione passiva asserendo che il tratto di strada indicato dall'attore come teatro dell'asserito sinistro sarebbe stato di proprietà della e chiedeva Controparte_4
dichiararsi, preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione. Nel merito, contestava la sussistenza dell'an debeatur, del nesso di causalità, nonché l'entità e la quantificazione dei danni lamentati dall'attore e chiedeva dichiararsi l'insussistenza del sinistro, l'assenza del nesso di causalità tra i danni lamentati dall'attore e l'asserito sinistro che, ove provato, avrebbe dovuto ricondursi al caso fortuito o alla condotta colposa dello stesso danneggiato con esclusione di responsabilità del
P.G. o con limitazione a quanto strettamente provato in corso di causa;
Controparte_1
condannare l'attore ex art. 96 cpc per uso improprio dell'azione, oltre al pagamento delle spese di lite.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, l'attore chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della , istanza che veniva accolta con ordinanza Controparte_4
del Tribunale di Barcellona P.G. datata 11.04.2023.
Con atto di citazione per integrazione del contraddittorio, il sig. conveniva in Parte_1
giudizio la in persona del Sindaco metropolitano pro tempore, Controparte_4
chiedendo “F) (…) accertare e dichiarare la responsabilità in solido o chi di ragione, degli Enti convenuti per le lesioni subite dal sig. e per l'effetto, G) condannare i convenuti, in solido e/o chi di ragione, al Pt_1
risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di € 26.000,00 (somma comprensiva di lesioni, spese mediche) e/o in quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
(…) J) Con condanna alle spese.”
Con comparsa di costituzione depositata il 4.10.2023, si costituiva in giudizio la
[...] eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, Controparte_4
nonché chiedendo oltre all'estromissione dal giudizio, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“2) Nel merito, ritenere e dichiarare infondata l'azione avversaria per mancanza di prova dell'an e del quantum debeatur per le ragioni esposte ai punti 2, 3 e 4 del presente atto e, per l'effetto, rigettare con ogni statuizione le domande attoree poiché infondate in fatto e diritto;
3) Nella denegata ipotesi di accertamento dell'avvenuto sinistro, ritenere e dichiarare per le causali sopra esposte, che il sinistro si è verificato per fatto e colpa imputabile in via esclusiva all'attore e/o concorrente con il e, per l'effetto, rigettare la domanda Controparte_1
risarcitoria a qualunque titolo avanzata nei confronti della;
4) In subordine, Controparte_4
nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Giudicante dovesse ritenere e dichiarare la responsabilità in tutto
e/o in parte della , anche in via solidale con il P.G., Controparte_4 Controparte_1
limitare la condanna al risarcimento in considerazione della condotta colposa tenuta dall'attore; 5) Rigettare in ogni caso la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dall'attore poiché non provata nell'an e nel quantum;
6)
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Seguiva la regolare istruttoria della causa in seno alla quale - all'esito dell'udienza del 05.10.2023
- venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e, sulla scorta delle richieste ivi formulate, veniva espletata prova per testi.
Conclusa l'assunzione delle prove, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
13.09.2024, con ordinanza del 21.09.2024 il GI ammetteva CTU medico-legale sulla persona dell'attore, nominando all'uopo il dott. - che prestava giuramento - rinviando la Persona_1
causa all'udienza del 16.09.2025.
Ritenute le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ed esaminata la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata all'udienza del 19.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c, con termine per il deposito di note conclusive sino al 1.12.2025.
I procuratori delle parti depositavano nei termini note scritte, riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa, insistendo nelle domande in esse formulate.
2. Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, le domande avanzate da parte attrice sono parzialmente ammissibili in quanto nell'accadimento del sinistro si riconosce un concorso di colpa.
Preliminarmente si dispone l'estromissione dal presente giudizio della Controparte_4
stante l'accertamento della proprietà e custodia in capo al
[...] Controparte_1
del tratto stradale di via Cicerata in Calderà indicato dall'attore come teatro del sinistro per cui è causa. Tratto di strada di proprietà del P.G. ai sensi dell'art. 2 comma 7 Controparte_1
del Codice della strada, unico Ente preposto alla sua custodia, ceduta dalla Provincia CP_4
- oggi – al con verbale di delimitazione Controparte_4 Controparte_5
dei tratti interni del 30.03.2007, in quanto tratto ricadente all'interno del centro abitato, a seguito di perimetrazione dei centri abitati di cui alla delibera di G.M. n. 1046 del 11.08.1993 e successivo atto di trasferimento delle strade provinciali ai Comuni di Milazzo e adottata dal Controparte_1
Dipartimento VII, 1° ufficio dirigenziale LL.PP. – viabilità area metropolitana del 14.12.2005
(cfr. allegati n. 3, 4 e 5 alla comparsa di costituzione della ). L'iter deliberativo Controparte_4
richiamato e documentato ricalca pedissequamente il dettato dell'art. 4 del Codice della Strada per i comuni con più di 10000 abitanti – quale è, appunto, il convenuto Controparte_1
, confermando come il tratto di strada di via Cicerata sia, ex lege, comunale ai sensi dell'art.
[...]
2 comma 7 del Codice della strada e, conseguentemente, ogni onere di custodia ricade esclusivamente in capo al suddetto CP_1
Nel merito, la vicenda per cui è causa secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità successivo al 2005, va inquadrata nell'ambito dell'art. 2051 c.c. L'occorso, secondo quanto eccepito da parte attrice, si sarebbe verificato a causa di tale “dissesto del manto stradale”, descritto in atto di citazione come “non segnalato” e rappresentato come un'insidia non prevedibile che avrebbe potuto essere scongiurata da un tempestivo ed appropriato intervento da parte dell'ente preposto.
In particolare, in tema di responsabilità dell'Ente proprietario per eventi dannosi verificatisi a carico degli utenti, la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, superando il precedente orientamento, afferma l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. quando le situazioni di pericolo risultino, immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada (v. da ultimo, Cass. civ. n. 6537\2011 e Cass. civ. n. 21508\2011).
La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., presuppone la sussistenza di una relazione di fatto tra la cosa ed un soggetto, tale da consentire a quest'ultimo il potere di controllarla e di eliminare situazioni di pericolo che possano insorgere, con conseguente onere di vigilanza dalla cosa stessa, affinché da essa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivino danni a terzi.
Gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, infatti, devono provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari il quale può concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 c.c. (Cass. civ. 22 aprile 2010
n. 9527). Pertanto, è dovere del custode, adottare tutte quelle misure di cautela volte ad escludere il verificarsi del rischio prevedibile e tutte le misure di assistenza e di sicurezza offerte anche dal progresso tecnologico (vedi, Cass. civ. n.10689\08; Cass. civ.n.4495\2011; Cass. civ.n.
21198\2011).
I principi di diritto enunciati in tema di responsabilità per i danni causati da beni in custodia e di distribuzione dei relativi oneri probatori, come puntualmente esplicitati dalla Corte di
Cassazione, sono i seguenti: è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. 11/05/2017, n. 11526); la prova del nesso causale
è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. Cass. Civ., sez. III, 05/02/2013, n. 2660); allorché venga accertato che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr. Cass. Civ, sez. III, 22/06/2016,
n. 12895; Cass. Civ., sez. III, del 17/10/2013, n. 23584).
La più recente giurisprudenza di legittimità è andata ponendo in evidenza, in materia, due aspetti di fondamentale importanza: da un lato, il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e, dall'altro, quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la res in custodia.
La Suprema Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. Civ. n. 11526/2017 cit.; cfr, anche, Cass. Civ., sez. III,
20/01/2014, n. 999; Cass. Civ., sez. III, 22/10/2013, n. 23919; Cass. Civ., ord. sez. VI,
09/03/2015, n. 4661; Cass. Civ., ord. sez. VI, 06/07/2015, n. 13930).
Dunque, l'Ente proprietario del bene in custodia risponde del danno, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo;
nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
La natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia, ricorrendo i presupposti per l'applicabilità dell'art 2051 c.c. esonera il danneggiato dalla prova soltanto dell'elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita. Solo allorché tale onere sia stato assolto, incomberà a parte convenuta dimostrare il caso fortuito, nei termini sopra specificati, ai fini della liberazione dall'obbligazione risarcitoria.
In ordine all'onere di ripartizione della prova, pertanto, compete all'attore provare l'esistenza del nesso eziologico fra la cosa e l'evento (Cass. Civ. n.13260/2016) mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale.
Orbene, sulla scorta dei richiamati principi e della loro applicazione al caso di specie, nonché sulla base delle risultanti processuali in ordine alle modalità di verificazione del sinistro, anche secondo quanto emerso in corso di escussione dei testi, si ravvisano gli estremi per ritenere provata la pericolosità della cosa inerte e si riscontra evidente prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il fatto dannoso, seppur nei limiti di quanto si specifica.
In ordine al rapporto di custodia, va in primo luogo rilevato che la custodia di cui si discute è costituita dall'effettivo potere fisico che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o particolari contingenze, non derivino danni a terzi (Cass. n. 1859/00) e tale situazione certamente non viene meno ove il mantenga la strada alla sua ordinaria viabilità. In questo senso, CP_1
del resto, si pone la giurisprudenza della Suprema Corte ove afferma che la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada è implicita ove l'area sia adibita al traffico e quindi utilizzata ai fini di circolazione (cfr. Cass. n. 12425/08).
Tanto premesso, alla stregua delle considerazioni che precedono, qualificata la responsabilità ex art. 2051 c.c. e delineate le caratteristiche dell'obbligo di custodia, con specifico riferimento al caso di specie deve ritenersi che parte attrice abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante, in conformità a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., dimostrando il fatto storico, la verificazione in concreto dell'evento lesivo, il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno lamentato, nonché la sussistenza del danno conseguenza. Parte convenuta, per contro, non ha assolto all'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
In particolare, quanto all'an debeatur, il fatto storico generatore dell'odierno giudizio – inteso nel suo concreto accadimento secondo le modalità temporali indicate dall'attore – trova riscontro nella deposizione testimoniale resa all'udienza del 13.09.2024 dal teste oculare Sig. Tes_1
ST nato il [...] a [...] e presente sul luogo al momento del sinistro, il quale ha dichiarato: “
Risponde al vero la circostanza a) delle note 183 sesto comma n. 2 di parte attrice. Preciso che io mi trovavo a bordo della mia bici da corsa proprio dietro il Sig. Eravamo usciti insieme in bici con altre Parte_1
persone e stavamo rientrando da verso casa, a Milazzo. Vi erano anche altri ciclisti che però in quel CP_1 momento ci precedevano e non si sono accorti dell'incidente. ADR Risponde al vero la circostanza b). Io ho visto la bici del cadere dentro un tombino che era sotto il livello stradale e il ciclista ha perso il controllo del Pt_1
mezzo ed è caduto sul lato destro riportando una frattura al polso. Il tombino si trovava nella carreggiata di destra al centro della carreggiata di destra. Davanti a noi vi era una macchina che percorreva la strada nello stesso senso di marcia per cui il tombino non era visibile e ce ne siamo accorti solo all'ultimo momento. Preciso che io ero dietro il e lo seguivo. ADR Risponde al vero la circostanza c). Sono stato io a chiamare il 118. Il polso sinistro Pt_1
del era evidentemente rotto (...)”. Pt_1
La dichiarazione del teste oculare, particolarmente precisa e circostanziata, risulta aderente alla descrizione del fatto fornita dallo stesso danneggiato e trova riscontro nella documentazione fotografica depositata agli atti, da cui si evince chiaramente lo stato di dissesto del manto stradale teatro del sinistro.
Pertanto, proprio alla luce dei rilievi fotografici, si reputa che lo stato di dissesto del manto stradale - non segnalato - abbia costituito un'insidia non prevedibile, tale da rendere inevitabile per l'attore la rovinosa caduta.
Si ritiene, tuttavia, di dover attribuire al danneggiato un concorso di colpa nella verificazione del sinistro ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c., nella misura del 30%.
Non è contestato, infatti, che la strada su cui è avvenuto il sinistro faccia parte del percorso abituale del danneggiato;
di conseguenza, non può non tenersi conto che si tratti di una strada conosciuta, nonché che il sinistro sia avvenuto in pieno giorno come riferito anche dal teste oculare sig. il quale durante la sua deposizione riferiva “ADR Era una giornata di sole e Tes_1
c'era una buona visibilità”.
Tale circostanza comporta, una maggiore consapevolezza da parte del danneggiato della conformazione della strada, con conseguente maggiore facilità di prevederne gli ostacoli e, in particolare nel caso di specie, di conoscere lo stato di dissesto del manto stradale lungo il percorso in modo, eventualmente, da poterlo evitare.
Tenuto conto di detti elementi, il risarcimento deve – dunque - essere ridotto proporzionalmente, e va riconosciuto un concorso di colpa di parte attrice nella misura del 30%.
Accertato il diritto al ristoro dei danni, in ordine al quantum debeantur, i danni subiti dall'attore, consistono in danni per lesioni personali, eziologicamente connessi al sinistro de quo. Quanto ai danni alla persona, è stata disposta consulenza medico legale sulla persona dell'attore. Sui danni e la loro liquidazione, coerentemente con quanto sopra esposto e per le circostanze evidenziate nel corso del giudizio, non vi è motivo per discostarsi pertanto dalle conclusioni diagnostiche conseguenti alla visita medico-legale eseguita sul sig. dal Parte_1
CTU – dott. - nominato nell'ambito del presente giudizio, consulenza che deve Persona_1
essere posta a fondamento della presente decisione poiché chiara, logica e congruamente motivata.
La suddetta consulenza tecnica ha giudicato le patologie del periziato compatibili con i traumi subiti, riconoscendo il nesso causale tra l'evento denunciato e le lesioni riportate. Tanto premesso, la stessa ha rilevato che: “Alla luce di tutto quanto sopra, in definitiva, in conseguenza del Parte_1
sinistro oggetto di causa ha subito lesioni ad oggi guarite in postumi permanenti qualificabili come: - Esiti di frattura composta del capitello radiale di destra in destrimane a scarsa incidenza funzionale - per analogia con la voce tabellare “Esiti di frattura diafisaria del radio e/o dell'ulna, a seconda del dismorfismo del callo osseo, in assenza o con lieve limitazione funzionale delle contigue articolazioni…2-4%”. - Esiti di frattura dell'epifisi distale del radio di destra trattata con mezzi di sintesi ancora in sede ed a lieve incidenza funzionale in destrimane
- per analogia con la voce tabellare “Limitazione del movimento di flesso-estensione con escursione articolare possibile per metà, con prono supinazione libera…6%”. - Sfumati esiti cicatriziali al polso destro ed alla gamba sinistra, determinanti pregiudizio estetico in Classe I - per analogia con la voce tabellare “Pregiudizio estetico lievissimo…1- 5%”. Gli stessi, sulla base di consolidati baremès riconosciuti in ambito medico-legale, in conformità ai riferimenti ministeriali ed alle più recenti normative vigenti, risultano valutabili in misura complessiva pari e non superiore al 7% (sette percento) e non più suscettibili di eventuale miglioramento e/o peggioramento. Inoltre, alla luce della documentazione prodotta agli atti, è possibile considerare un periodo di temporanea invalidità biologica quantificabile, orientativamente, in misura complessiva e pari a giorni 60 (sessanta). Tale temporanea invalidità è suddivisibile così come segue: - Giorni 6 (sei) di inabilità temporanea totale - Giorni 14 (quattordici) di invalidità temporanea parziale al 75% - Giorni 20 (venti) di invalidità temporanea parziale al 50%. - Giorni
20 (venti) di invalidità temporanea parziale al 25%”.
Alla luce di ciò appare chiaro l'obbligo gravante sul convenuto di Controparte_1
risarcire il danno subito da . Parte_1
Sulla quantificazione del danno è necessario fare delle premesse. La tipologia di danno di cui oggi ci si occupa è da inquadrare all'interno dell'area del danno non patrimoniale, in particolare danno biologico, per il quale si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Il danno biologico così come sopra riconosciuto, detto anche danno alla salute, riguarda il danno fisico o psichico che compromette le normali attività vitali del danneggiato ed è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c..
Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psicofisica, la stessa presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.
Alla luce delle tabelle sopra menzionate, il danno biologico risarcibile, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca dei fatti (45), è pari a complessivi €.11.445,92, comprensivo anche delle spese mediche documentate e considerato il concorso di colpa come sopra individuato e quantificato.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato via via, dalla data del sinistro al passaggio in giudicato della presente sentenza, da quando decorreranno soltanto gli interessi legali.
In definitiva, pertanto, si condanna il convenuto al pagamento in Controparte_1
favore di parte attrice della somma di €.11.445,92, oltre accessori.
3. Parte convenuta assume la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a carico di parte attrice per aver agito in giudizio in mala fede e con colpa grave. Pertanto, ne chiede la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata dal giudice in base al valore della causa.
Ebbene, va ricordato che l'art. 96, co. 1 c.p.c. così statuisce. “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”, mentre il terzo comma, in particolare, consente al giudice di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, se viene accertata la sua mala fede o la colpa grave. Per determinare la sussistenza occorre che venga delineato il contenuto della mala fede e della colpa grave.
Sul punto, la giurisprudenza ritiene conformemente che per lite temeraria si debba intendere la coscienza dell'infondatezza della domanda, mala fede, o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza, colpa grave.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno recentemente ribadito che “il ricorso può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, sia tale da palesare le consapevolezza della non spettanza del diritto fatto valere, o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali” (v. Cass., SS. UU., n. 4853/2021 conf. Cass. n. 14789/2007).
La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone la soccombenza dell'avversario, la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte.
Al proposito, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente.
Pertanto, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno.
Il soggetto che si ritiene leso è tenuto a provare il danno derivante dall'illecito compiuto dal danneggiante, per cui la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (v. Cass. n. 18169 del 09.09.2004; Cass. n. 3941 del 18.03.2002).
La parte istante per poter ottenere il risarcimento del danno, deve provare l'illiceità del comportamento tenuto dal soccombente, nonché il danno subito.
Alla luce di quanto considerato, nel caso di specie, la domanda di parte convenuta di condanna per responsabilità aggravata a carico di parte attrice non può trovare accoglimento in quanto l'imprescindibile presupposto della prova della sua malafede non può dirsi né manifesto né provato dall'istante né v'è allegazione da parte opposta di prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte.
Alla luce di quanto considerato, la domanda di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. di parte convenuta non può trovare accoglimento.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
4. Le spese di giudizio, stante il riconoscimento del concorso di colpa vengono parzialmente compensate tra le parti nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori medi stante l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1851/2022
R.G., così provvede:
- Dispone l'estromissione dal giudizio della;
Controparte_4
- Accertata la concorrente responsabilità per il sinistro oggetto di causa tra l'attore Pt_1
ed il convenuto P.G., quantificabile in 30% per il
[...] Controparte_1
primo ed il 70% per il secondo, accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda attorea e per l'effetto, condanna l'ente convenuto l pagamento in Controparte_1
favore del sig. della complessiva somma di €.11.445,92 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno biologico patito, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
- Stante il riconoscimento del concorso di colpa, compensa per il 30% le spese di giudizio tra le parti, e condanna il Convenuto al pagamento di € 3.385,00 oltre le Controparte_1
spese vive di Euro 264,00e spese generali IVA e CPA;
- Condanna il a pagare alla terza chiamata in causa Controparte_1 [...]
le spese legali della causa, che liquida in € 5.077,00, oltre accessori di Controparte_4
legge;
- Condanna l'attore al pagamento del 30% delle spese di CTU Parte_1
liquidate; - Condanna il convenuto l pagamento del 70% delle Controparte_1
spese di CTU liquidate;
- Rigetta la domanda svolta ai sensi dell'art.96 c.p.c. da parte Convenuta.
Barcellona P.G. 19.12.2025
Il GOP
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola