Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 731 del R.G.A.C. per il 2024, avente ad oggetto opposizione ad avviso di addebito, promossa da con sede a Varazze (SV), Parte_1
Via Montegrappa n. 43 (C.F. e P. IVA: ), in persona del Presidente del P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione, dott. nato a [...] il CP_1
21.03.1970 (C.F.: , difesa dagli avv.ti Manuela Pessano ed CodiceFiscale_1
Elisa Barla De Guglielmi;
opponente contro
– in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, difeso dall'avv. Parisi Silvia;
opposto provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso di essere succeduta nei rapporti obbligatori facenti capo a “ , per effetto dell'atto di fusione Controparte_3 per incorporazione di quest'ultima società con “ Controparte_4
, poi ridenominata “ , ha proposto
[...] Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40320190000881303000 che l' le CP_2
ha notificato il 14.02.2024, intimante il pagamento dell'importo di euro 25.939,02, a titolo di contributi dovuti per illegittima compensazione effettuata in data 2/2010 e
1
dedotto che la eseguita compensazione era legittima poiché inquadrata nell'ambito della previsione di cui alla legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, commi da 755 a
762, che ha costituito il c.d. “Fondo di tesoreria”; in via subordinata, ha contestato la determinazione delle sanzioni civili, chiedendo la rideterminazione degli importi effettivamente dovuti.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo di avere provveduto all'annullamento CP_2
di ufficio dell'impugnato avviso di addebito, come da provvedimento allegato (cfr. doc. n. 3 fascicolo ), con conseguente domanda di declaratoria di cessata CP_2
materia del contendere. Quanto alle spese di lite, ne ha chiesto la integrale compensazione, esponendo che l'emissione dell'avviso di addebito era imputabile agli errori procedurali ammessi da parte opponente, consistiti nell'avere compensato con i contributi dovuti sulla matricola aziendale aperta presso la sede di AR i crediti riferiti ad altra matricola contributiva, ciò che aveva indotto in errore l' CP_2
circa la sussistenza dei crediti addotti in compensazione.
Parte opponente ha aderito alla richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere, sicché al giudicante, rilevata la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, non resta che provvedere in tal senso.
Permane, tuttavia, tra le parti il contrasto in ordine alla pronuncia sulle spese del giudizio in quanto parte opponente ha espressamente negato di avere compiuto errori che abbiano tratto in inganno l' . Inoltre, ha illustrato che, non appena le è stato CP_2
comunicato l'avviso di addebito oggetto di causa, si è immediatamente attivata per risolvere il problema, prendendo ripetutamente contatto sia con l' di VO CP_2
(cfr. doc. 10 fascicolo opponente) dichiaratasi incompetente (cfr. doc. 11 fascicolo opponente), che con l' di AR (cfr. doc. 12 e 13 fascicolo opponente), CP_2
senza che detti contatti, sia telefonici che tramite e-mail, sortissero effetti positivi, posto che nessuna delle comunicazioni trasmesse era mai stata riscontrata dall'ente.
Pertanto, era stata costretta ad avviare la presente causa, tanto è vero che l' , CP_2
subito dopo avere ricevuto la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, si era premurato di annullare l'avviso di addebito, segno evidente delle buone ragioni di essa opponente.
2 Ritiene il giudicante di dover dirimere il contrasto in conformità al principio della soccombenza virtuale, applicato a favore della ricorrente, atteso che dagli atti di causa emerge che l'annullamento dell'avviso di addebito in parola è stato operato dall' in epoca successiva al deposito del ricorso giudiziale, obbligando così CP_2
parte opponente a promuovere la presente causa per conseguire il soddisfacimento delle sue ragioni (e sebbene quest'ultima avesse adottato diverse iniziative stragiudiziali per risolvere la controversia, a cui l' non aveva dato alcun CP_2
riscontro).
Pertanto, le spese di lite vanno poste a carico dell' e liquidate in dispositivo. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in euro CP_2
43,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per onorario, oltre accessori di legge.
AR, 03.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
3